SENTENZA N. 47
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
a) di legittimità costituzionale:
1) dell'art. 1, comma secondo, della legge 19 maggio 1967, n. 356 (proroga dell'addizionale pro Calabria istituita con l'art. 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177);
2) dell'art. 1, comma secondo, del D.L. 11 dicembre 1967, n. 1132 (proroga dell'addizionale istituita con l'art. 80, primo Comma, del D.L. 18 novembre 1966, n. 976);
3) della legge 7 febbraio 1968, n. 27, nella parte che sostituisce il secondo comma dell'art. 1 del D.L. 11 dicembre 1967, n. 1132;
promossi con tre ricorsi della
Regione siciliana notificati, rispettivamente, il 10 luglio 1967, il 5 gennaio
1968 ed il 6 marzo 1968, depositati in cancelleria il 13 luglio 1967, il 10
gennaio 1968 ed il 9 marzo 1968, ed iscritti ai nn.
21 del Registro ricorsi 1967, 1 e 6 del Registro ricorsi 1968; b) di conflitti di attribuzione tra lo Stato e
1) del telegramma del Ministero delle finanze n. 04112403388, con cui si dispone che l'aumento dell'addizionale E.C.A. di cui alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346, deve continuare ad affluire alle casse erTimes New Romani;
2) della circolare dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana 28 febbraio 1967, n. 7397, avente ad oggetto la spettanza del provento derivante dall'applicazione della legge 10 dicembre 1961, n. 1346;
3) della circolare dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana 23 dicembre 1967, n. 3240, avente ad oggetto la spettanza del provento derivante dall'applicazione del D.L. 11 dicembre 1967, n. 1132;
promossi, rispettivamente, con ricorso della Regione siciliana, notificato il 26 maggio 1967, depositato in cancelleria il 1 giugno successivo ed iscritto al n. 19 del Registro ricorsi 1967, e con due ricorsi del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificati il 24 giugno 1967 ed il 16 febbraio 1968, depositati in cancelleria il 3 luglio 1967 ed il 27 febbraio 1968 ed iscritti ai nn. 20 del Registro ricorsi 1967 e 5 del Registro ricorsi 1968.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri e della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 1 aprile 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
uditi gli avvocati Antonio
Sorrentino, Pietro Virga ed Enzo Silvestri, per
Ritenuto in fatto
1. - Con circolare 28 febbraio 1967, n. 7397, diretta alle Intendenze di finanza della Sicilia, l'Assessore per le finanze della Regione siciliana, disponeva che il provento derivante e riservato allo Stato dalla legge 10 dicembre 1961, n. 1346 (estensione dell'addizionale E.C.A. ed aumento del 5 per cento) fosse versato alle casse regionali a datare dal marzo 1967.
Contro questa circolare il 3 luglio
Frattanto il Ministero delle finanze aveva inviato alle
intendenze della Sicilia il telegramma n. 04112-403388 ordinando che l'aumento
dell'addizionale E.C.A. continuasse ad essere versato
nelle casse erTimes New Romani;
2. - Analoga questione é sorta a proposito dell'art. 1 della legge 19 maggio 1967, n. 356, che proroga dal 1967 al 31 dicembre 1972 la legge 26 novembre 1955, n. 1177, istitutiva dell'addizionale pro Calabria (art. 18).
La difesa dello Stato, con deduzioni depositate
dall'Avvocatura dello Stato il 30 luglio
3. - Altre tre cause riguardano l'addizionale straordinaria istituita con l'art. 80, primo comma, del decreto - legge 18 novembre 1966, n. 976 (convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142) per "sopperire agli oneri dipendenti dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1"
La difesa statale con le deduzioni e la memoria depositate il 24 gennaio, il 15 marzo e il 27 febbraio 1968, risponde che la proroga dell'addizionale serve agli stessi scopi per cui questa era stata introdotta (scopi che non occorreva indicare trattandosi di proroga d'entrata statale preesistente e che ad ogni modo sono stati indicati nella legge di conversione, di modo che sarebbe venuta a cessare la materia del contendere); che l'addizionale, quando fu istituita nel 1966, essendo imposta nuova, restava fuori dai proventi regionali e perciò ne resta fuori anche la proroga (v. sentenza 1967 n. 146 della Corte costituzionale); che la finalità, a cui allude, pur non essendovene bisogno, la legge di conversione, é quella di "far fronte alle eccezionali esigenze di spesa dello Stato per l'esercizio 1968 e successivi": nuove spese che si prevedevano ammontare a circa 175 miliardi (v. relazione al disegno di legge e resoconti della seduta del 15 dicembre 1967).
La terza causa, avente analogo oggetto, é
scaturita da un ricorso per regolamento di competenza che l'Avvocatura, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri, ha depositato il 27 febbraio
4. - Nella discussione orale si sono riassunte e chiarite le diverse tesi.
Considerato in diritto
1. - Le sei cause, avendo ad oggetto analoghe questioni, vengono decise con un'unica sentenza.
2. - Alle prime due ha dato origine un conflitto di competenza sorto fra Stato e Regione a proposito dell'estensione e dell'aumento dell'addizionale E.C.A. introdotti con la legge 10 dicembre 1961, n. 1346. Si tratta di proventi tributari che lo Stato rivendicava a sé col telegramma 04112-403388 diretto dal Ministero delle finanze alle intendenze della Sicilia e che invece l'Assessore alle finanze della Regione siciliana, con la circolare 28 febbraio 1967, n. 7397, disponeva fossero versati nelle casse regionali a datare dal marzo 1967.
Infatti le norme d'attuazione (D.P.R. 1965, n. 1074) hanno riservato allo Stato i proventi compresi nelle tabelle A, B, C, oltre quelli indicati nell'art. 5, e le nuove entrate tributarie dirette a soddisfare particolari finalità statali (art. 2). L'aumento e l'estensione della c.d. addizionale E.C.A. non figurano in quelle tabelle né costituiscono entrate "nuove" rispetto alle norme di attuazione. La difesa statale sostiene che l'art. 2 di queste norme riserva allo Stato tutti i proventi tributari erTimes New Romani derivanti da leggi posteriori al bilancio siciliano del 1947-48; ma la tesi non può essere accolta dato che né quella disposizione né la relazione che l'accompagna né altri indizi rivelano un qualunque riferimento, diretto o indiretto, al bilancio 1947-48. Anzi sia la lettera della legge, che fa perno sulle situazioni quali erano al momento in cui essa é stata emanata ("tutte le entrate... riscosse nell'ambito... ad eccezione..."), sia l'analogia con le disposizioni coeve, che, nel Friuli - Venezia Giulia, riservano allo Stato soltanto i tributi "disposti successivamente all'entrata in vigore" di esse, dimostrano come la tendenza fosse quella di sottrarre alle casse regionali solo le entrate derivanti da leggi posteriori alle norme d'attuazione.
Ne discende l'illegittimità dell'atto di cui al telegramma n. 04112 - 403388 emesso dal Ministro per le finanze e trascritto nella lettera 5 aprile 1967 n. 1137.
3. - Oggetto della terza causa é invece la proroga c.d. addizionale pro Calabria avvenuta nel 1967 con riserva allo Stato (art. 1 legge 19 maggio 1967, n. 356) . Il secondo comma di quest'articolo é stato impugnato dalla Regione perché il provento non sarebbe nuovo, né diretto a soddisfare quelle particolari finalità statali senza cui anche le entrate tributarie introdotte dopo il D.P.R. 1965, n. 1074 spetterebbero ad essa.
La denuncia é infondata.
L'addizionale disposta con la legge 1967, n. 356, pur non essendo un tributo nuovo, é un'entrata tributaria "nuova" dato che sarebbe mancata se quella legge non ne avesse deciso la proroga: poiché le norme d'attuazione richiedono la novità del provento, non del tipo di imposta, sotto quest'aspetto l'addizionale così prorogata rientra fra quelle che lo Stato può riservare a se stesso.
Per il resto, in verità, la norma impugnata non indica espressamente l'esigenza particolare al cui soddisfacimento é diretta l'entrata; ma, con ciò, non si può negare la particolarità dello scopo che ha ispirato la legge. Infatti l'addizionale é un tipo di tributo a cui specie negli ultimi tempi l'erario é ricorso normalmente proprio per "soddisfare particolari finalità": il che é comprovato, nel caso da decidere, dalla stessa temporaneità dell'imposizione. Inoltre là proroga di un'imposta introdotta per un certo scopo, come é l'addizionale pro Calabria, di regola non può avere altro fine da quello originario, sì che un'ulteriore specificazione sarebbe superflua.
In realtà, poiché lo Statuto non dà alla Regione, né obbliga
a darle, le entrate tributarie erTimes New Romani (Corte costituzionale, sentenza 1967 n.
146), di ciò si deve tener conto nell'interpretare le norme d'attuazione
che gliele hanno attribuite. L'art.
4. - Con ciò é risolta anche l'altra
questione che é oggetto delle ultime tre cause. L'addizionale istituita
per un anno con l'art. 80 del D.L. 18 novembre 1966, n. 976, era certamente 'un'imposta nuova destinata a sostenere oneri dipendenti da
particolari calamità:
Ne discende che la questione di legittimità costituzionale
delle norme di proroga con riserva allo Stato é priva
di fondamento. Invece deve essere accolto il ricorso proposto dal Presidente
del Consiglio contro la circolare 23 dicembre 1967, n. 3240, dell'Assessore
regionale per le finanze; ricorso ammissibile perché la circolare, essendo
stata indirizzata a organi dello Stato di cui
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondate:
a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, legge 19 maggio 1967, n. 356 (proroga dell'addizionale pro Calabria), proposta con ricorso depositato il 13 luglio 1967 dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello Statuto e in relazione agli artt. 1 e 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (norme d'attuazione in materia finanziaria);
b) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, D.L. 11 dicembre 1967, n. 1132, e dell'articolo unico legge di conversione 7 febbraio 1968, n. 27 (proroga dell'addizionale per eventi calamitosi del 1966) proposte, con ricorsi depositati il 10 gennaio e il 9 marzo 1968 dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello Statuto e in relazione all'art. 2 del D.P. R. 26 luglio 1965, n. 1074 (norme d'attuazione in materia finanziaria);
dichiara inoltre che spetta allo Stato di far proprie le entrate derivanti dai citati D.L. 11 dicembre 1967, n. 1132, e legge 7 febbraio 1968, n. 27, ed annulla pertanto la circolare 23 dicembre 1967, n. 3240, diretta dall'Assessore per le finanze della Regione siciliana alle intendenze della Sicilia;
dichiara infine che spetta alla Regione siciliana far proprie le entrate derivanti dall'estensione e dall'aumento dell'addizionale E.C.A. disposti con la legge 10 dicembre 1961, n. 1346, e pertanto annulla l'atto di cui al telegramma 04112 - 403388 (diretto dal Ministero delle finanze alle intendenze della Sicilia e trascritto nella lettera 5 aprile 1967 n. 1137) e respinge il ricorso depositato il 3 luglio 1967 dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 aprile 1968.
Aldo SANDULLI - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1968.