SENTENZA N. 75
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, ultimo comma, del decreto - legge 18 novembre 1966, n. 976, recante "Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966", promosso con ricorso della Regione autonoma della Sardegna notificato il 17 dicembre 1966, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 27 del Registro ricorsi 1966.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 31 maggio 1967 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
uditi l'avv. Pietro Gasparri, per
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato il 24 dicembre 1966,
Secondo
Nel giudizio si é costituita l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto depositato in data 6 gennaio 1967.
Dall'Avvocatura si deduce che il ricorso appare infondato sotto tutti gli aspetti prospettati.
Si osserva, innanzitutto, che la
norma denunziata non avrebbe sottratto alcun cespite alla Regione né modificato
i rapporti finanziari fra lo Stato e
Comunque, non sussisterebbe mai la denunciata violazione dell'art. 54 dello Statuto sardo per il fatto che si é provveduto con la forma del decreto - legge invece che con "legge ordinaria della Repubblica", essendo noto come con detta locuzione si sia inteso contrapporre le leggi dello Stato a quelle regionali nonché le leggi ordinarie a quelle costituzionali, e come il vigente ordinamento escluda ogni differenza di contenuto e di efficacia fra legge, decreto - legge e decreto legislativo e consideri, in particolare, alla stessa stregua della legge il decreto - legge che, dovendo essere convertito in legge entro sessanta giorni, ha una propria autonoma efficacia limitata nel tempo e condizionata alla conversione.
Inoltre l'estrema urgenza di adottare il decreto - legge ha
impedito che si svolgesse un carteggio fra Governo e Giunta regionale,
ma é certo che il Presidente della Regione venne sentito sia pure nelle
vie brevi, come risulta dal fatto che "la sera del 16 novembre 1966 il
funzionario proposto all'Ufficio Regioni della Presidenza del Consiglio ebbe un
lungo colloquio telefonico con il Presidente della Regione, al quale fece
presente i motivi che avevano impedito la convocazione - peraltro non
necessaria - dei Presidenti delle Regioni per la seduta del Consiglio dei
Ministri che aveva deliberato l'adozione del decreto - legge", e "che
il giorno successivo il Presidente della Regione sarda comunicò, sempre
telefonicamente, a mezzo del suo Capo di Gabinetto, che, data la prevedibile
entità del ricavo
Il parere, quindi, conclude l'Avvocatura, benché - a suo avviso - non necessario, venne richiesto ed acquisito, né può dubitarsi della idoneità della forma (verbale), tanto più quando, come era nella specie, vi sia assoluta urgenza di provvedere.
L'art. 54 dello Statuto, inoltre - continua l'Avvocatura -
dispone che le norme contenute nel suo titolo III possono essere modificate con
legge ordinaria statale sentita
Muovendo dalla medesima considerazione che il D. L. 18 novembre 1966, n. 976, é stato convertito in legge
con molte modificazioni, compresa la integrale
sostituzione dell'art. 80, che contiene la disposizione (ultimo comma)
impugnata, sia l'Avvocatura generale dello Stato sia
Pur non intendendo contestare la impugnabilità dei decreti-legge né proporre il problema se dalla Regione ricorrente dovesse essere impugnata in via autonoma anche la legge di conversione, da parte dell'Avvocatura dello Stato si é sostenuto che nel presente giudizio é sorto, in sostanza, il problema della persistente ammissibilità del ricorso o, quanto meno, della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, onde é necessario accertare l'effetto che produce, sul ricorso avverso il decreto - legge, la legge che lo converte con modificazioni, soprattutto quando, come nella specie, la disposizione impugnata sia stata sostituita, e non si tratti soltanto di una sostituzione formale.
Secondo l'Avvocatura, quindi, la legge di conversione non soltanto avrebbe sostanzialmente modificato la norma impugnata, ma, con l'introduzione dell'art. 88 bis, avrebbe espressamente disciplinato la partecipazione delle Regioni al provento derivante dall'applicazione delle misure speciali previste dai provvedimenti eccezionali, "regolandosi, così diversamente tutta la materia oggetto del presente ricorso, cioè, la destinazione del provento stesso".
E poiché la disposizione dell'art. 88 bis
ha effetto retroattivo, perché si riferisce a tutti gli stanziamenti
autorizzati dai decreti legge 913, 914 e 976 del
Concludendo, l'Avvocatura chiede che
Da parte della ricorrente Regione si é,
invece, sostenuto che l'impugnato ultimo comma dell'art. 80 del D. L. n.
Prevenendo una eventuale eccezione
dell'Avvocatura,
Dal fatto di non avere impugnato la legge di conversione, che
tra l'altro presenta lo stesso vizio denunziato, di essere stata, cioè, emanata senza il previo parere della Regione, non
potrebbero discendere gli effetti di un mancato ricorso, né si potrebbe pensare
ad una posizione di acquiescenza per mancata impugnativa ovvero ad una tacita
rinunzia del resto inammissibile nei procedimenti dinanzi alla Corte
costituzionale; tutt'al più - sostiene
Il ricorso, quindi, conclude
Considerato in diritto
1. - Anche ai fini del giudizio sulle questioni preliminari, giova premettere un esame circa l'esatta portata delle norme da considerare.
Con decreto - legge del 9 novembre 1966, n. 913, fu disposto,
con efficacia fino al 31 dicembre
Con successivo decreto legge del 18 dello stesso mese di novembre, avente il n. 976, dopo avere disposto ulteriori interventi e provvidenze, nonché altri inasprimenti fiscali, fu stabilito che i proventi derivanti dall'applicazione dello stesso decreto e dall'applicazione del decreto-legge n. 913, destinati a sopperire agli oneri dipendenti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, sono riservati esclusivamente all'Erario dello Stato. Questa disposizione, contenuta nell'ultimo comma dell'art. 80 del detto decreto n. 976, forma oggetto dell'impugnativa in questa sede.
Il D. L. n. 913 fu convertito, senza modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, mentre i decreti - legge nn. 914 e 976 furono convertiti, con modificazioni, rispettivamente, nelle leggi aventi la stessa data del 23 dicembre 1966, con i numeri 1141 e 1142.
La legge di conversione del decreto n. 914 non contiene
disposizioni che presentino interesse ai fini della
proposta controversia; nella legge n. 1142, due disposizioni sono meritevoli di
particolare esame: l'art. 80, che sostituisce integralmente l'art. 80 del
decreto - legge, e l'art. 88 bis, il quale dispone: "Con decreto dei
Ministri competenti é assegnata alle Regioni e Province a statuto speciale, nei
cui territori si siano verificati gli eventi calamitosi di cui agli articoli
precedenti, una quota parte degli stanziamenti autorizzati dal presente decreto
e dal decreto - legge 9 novembre 1966, n.
I poteri amministrativi previsti dal presente decreto e dal decreto - legge 9 novembre 1966, n. 914, e dalle norme in essi richiamate, sono esercitati, nelle materie su cui le Regioni e le Province a statuto speciale hanno competenza legislativa, dagli organi regionali o provinciali competenti".
Queste disposizioni, guardate nella loro origine e nel loro contesto, significano chiaramente che tutte le provvidenze e tutte le misure finanziarie adottate per la copertura delle spese occorrenti trovano la loro fonte unitaria e la loro disciplina nel complesso dei tre decreti - legge e delle relative leggi di conversione. Che l'aumento dell'imposta sui prodotti petroliferi, come gli altri inasprimenti fiscali, fossero destinati a quelle esigenze straordinarie, si evince con certezza dal fatto che trattasi di aumenti temporanei deliberati in concomitanza con gli eventi che si dovettero urgentemente fronteggiare. Né ha importanza il fatto che nel decreto n. 913 e nella sua legge di conversione nulla si dica circa la destinazione dei proventi, giacché, come si é accennato, la destinazione risulta dall'art. 26 del coevo decreto n. 914, dove il decreto n. 913 é indicato con la sola intestazione, senza la data ed il numero, apposti successivamente all'uno e all'altro decreto pubblicati lo stesso giorno in due edizioni straordinarie della Gazzetta Ufficiale: conferma questa della comunanza di origine e finalità dei due provvedimenti.
Quando, dunque, il decreto n. 976 enuncia, nell'art. 80, che tutti i proventi hanno pari destinazione, non dice cosa nuova o diversa, ma dichiara esplicitamente ciò che era stato voluto fin dal principio e fin dal principio risultava evidente dal complesso unitario delle disposizioni.
Neppure la legge di conversione del decreto n. 976, per la parte che interessa la controversia in esame, ha portato sostanziali innovazioni, giacché nel nuovo testo dell'art. 80, inserito nella legge di conversione, la disposizione del decreto - legge, impugnata in questa sede, é rimasta sostanzialmente inalterata.
Né é esatto quel che sostiene l'Avvocatura dello Stato, e cioè che una innovazione, rispetto alla disposizione impugnata, si sarebbe avuta per effetto dell'art. 88 bis, aggiunto con la legge di conversione. É vero che con l'art. 88 bis si é innovato nei rapporti tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale; ma l'innovazione attiene alla utilizzazione degli stanziamenti, mentre immutata é rimasta la norma relativa al diritto dell'Erario sull'intero gettito degli inasprimenti fiscali.
Si può concludere che, fin dall'origine, con i tre decreti - legge fu disposto che i proventi dei temporanei inasprimenti fiscali, compreso l'aumento dell'imposta sui prodotti petroliferi, furono attribuiti all'Erario dello Stato per fronteggiare alcune straordinarie esigenze e che tale attribuzione é rimasta invariata anche dopo le leggi di conversione.
2. - Per quanto si riferisce alle questioni preliminari,
Non cessa la materia del contendere quando, come nella specie, il contenuto della disposizione impugnata del decreto - legge resti inalterato con la legge di conversione anche se quella disposizione sia sostituita con un nuovo articolo.
Poiché, nella realtà di fatto, la
legge di conversione nulla di nuovo ha determinato nei rapporti tra lo Stato e
É chiaro che le eccezioni dell'Avvocatura muovono da concetti
generali relativi alla natura del decreto - legge ed agli effetti che su di esso produce la legge di conversione. Ma
Difatti, anche se si ammette che la legge di conversione rappresenti un quid novi che travolge e si sostituisce (non importa qui ricercare se e quando con effetto ex nunc o ex tunc) al decreto - legge, sarebbe contrario alla realtà inferirne che la legge elimini pure il contrasto da cui ebbe inizio la controversia. É da ritenere, invece, che, quando il contenuto di una disposizione del decreto - legge resti immutato nella legge di conversione, i termini del contrasto permangono nella loro sostanza, anche se in certi casi si possa inserire nella controversia qualche nuovo elemento di discussione.
Questa considerazione, che vale ad escludere, nell'attuale causa, la cessazione della materia del contendere, serve anche per disattendere la tesi della sopraggiunta inammissibilità del ricorso.
Dopo la legge di conversione, quando sostanzialmente rimanga inalterata la disposizione convertita, restano inalterati non soltanto l'interesse che diede luogo al ricorso ma anche la controversia. Questo risulta, nella maniera più evidente, nella causa attuale nella quale la questione é identica, rispetto sia al decreto - legge che alla legge di conversione.
E non si fa solo una considerazione di equità se si dice che la ricorrente, avendo manifestato la volontà di tutelare un suo diritto, può legittimamente attendere che la pronuncia abbia luogo sulla sostanza della controversia.
Specialmente in sede processuale, l'ordinamento non manca di principi, che sono qualificati in dottrina con varie denominazioni: economia dei giudizi, conservazione degli atti, perpetuatio e simili. Particolarmente le giurisdizioni amministrative hanno elaborato acconcie soluzioni per non deludere le aspettative di giustizia nei casi di modificazioni degli atti avvenute nel corso del giudizio.
Ed é ragionevole che anche nel procedimento di legittimità costituzionale il mutamento avvenuto durante il giudizio non possa e non debba influire sul corso del giudizio stesso, quando, come nella specie, permanga integro l'interesse alla decisione e restino immutati, nella sostanza, i termini della controversia.
In tali casi la decisione rispetto alla legge di conversione
non interviene, in via conseguenziale, per effetto
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ma per l'originaria forza
espansiva del ricorso contro la conforme disposizione del decreto - legge. Per
la stessa ragione non occorre che
In conclusione, le eccezioni preliminari proposte dall'Avvocatura devono essere disattese, restando però impregiudicata la soluzione di ogni altra questione sia, in generale, circa gli effetti della legge di conversione rispetto al decreto - legge convertito, sia, in particolare, nei riguardi della impugnazione del decreto-legge quando la disposizione della sopraggiunta legge di conversione non coincida con quella del decreto - legge denunziata con il ricorso.
3. - Se la parte spettante alla Regione di un certo provento
deliberato con il decreto del 9 novembre fosse stata tolta alla Regione stessa
con un decreto del successivo giorno 18, il pregiudizio per
Sennonché, contrariamente a quanto, forse, dovette ritenere l'Ufficio Regioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri (un funzionario del quale, come si legge nella memoria dell'Avvocatura dello Stato, avrebbe avuto contatti telefonici con il Presidente della Regione il 16 novembre) il decreto - legge n. 976 del 18 novembre, come appare dalla esposizione fatta nella prima parte delle considerazioni di diritto di questa sentenza, non apportò novità rispetto al decreto n. 913 del precedente giorno 9 per quanto si riferiva alla esclusiva attribuzione all'Erario del gettito derivante dagli inasprimenti fiscali deliberati contemporaneamente alle provvidenze disposte a favore degli alluvionati con l'altro decreto n. 914 di quella stessa data. E pertanto il decreto n. 976 nulla tolse alla Regione.
Ne consegue che l'attività statale di cui
É da concludere che la questione si
deve dichiarare infondata, senza che occorra applicare il principio - che, del
resto, la difesa della Regione, in linea di massima, non contesta - secondo cui
la legge dello Stato può introdurre tributi nuovi, aumentare le aliquote o
imporre addizionali anche in quei settori nei quali le Regioni, per
disposizioni dei relativi statuti, abbiano diritto a tutto o a parte del
gettito, quando le nuove entrate tributarie siano destinate alla copertura di
oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative
dello Stato. Questo principio, che risulta dall'art. 7
dello Statuto sardo ed é stato affermato espressamente con gli artt. 2 del D. P. 26 luglio 1965, n. 1074, nei confronti
della Sicilia, e 4 del D. P. 23 gennaio 1965, n. 114, nei confronti del Friuli - Venezia Giulia, vale per tutte le Regioni,
trattandosi di un principio generale dell'ordinamento, dal quale
PER QUESTI MOTIVI
respinge le eccezioni pregiudiziali proposte dall'Avvocatura generale dello Stato;
dichiara non fondata la questione
sollevata, col ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione sarda sulla
legittimità costituzionale dell'art. 80, ultimo comma, del decreto - legge 18
novembre 1966, n. 976, concernente "Ulteriori interventi e provvidenze per
la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e
mareggiate dell'autunno 1966", convertito nella legge 23 dicembre 1966, n.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1967.