SENTENZA N. 72
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito delle risoluzioni dell’Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Gestione tributi – n. 29/E del 30 gennaio 2002, recante «Istituzione del codice-tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta dai fondi comuni d’investimento immobiliari chiusi. Decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410» e n. 31/E del 31 gennaio 2002, recante «Istituzione dei codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive previste dalla finanziaria 2002. Articoli 4, 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448», promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 29 marzo 2002, depositato in Cancelleria il 5 aprile 2002 ed iscritto al n. 10 del registro conflitti 2002.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 14 dicembre 2004 il Giudice relatore Franco Gallo;
uditi l’avvocato Giovanni
Carapezza Figlia per
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 29 marzo 2002 e depositato il 5 aprile
2002,
1.1. – La ricorrente premette
che l’Agenzia delle entrate: a) con la risoluzione n. 29/E, istituendo un
apposito codice-tributo per consentire il versamento, tramite modello F24,
dell’imposta sostitutiva prevista a carico dei fondi comuni chiusi
d’investimento immobiliare dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n.
1.2. – La ricorrente sostiene, in via preliminare, l’ammissibilità del sollevato conflitto, ancorché l’Agenzia delle entrate sia ente dotato di propria personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria, trattandosi di organizzazione creata dallo Stato per l’esercizio di proprie funzioni e potestà.
1.3. – Nel merito,
Infine,
2. – Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile ovvero infondato.
2.1. – La difesa erariale eccepisce, quanto all’ammissibilità del conflitto: a) che l’Agenzia delle entrate è un ente con propria personalità giuridica, distinta ed autonoma rispetto a quella dello Stato, del quale non può essere considerata “organo” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, sicché gli atti emessi dall’Agenzia non potrebbero essere oggetto di conflitto costituzionale di attribuzione; b) che il ricorso della Regione Siciliana si limiterebbe a prospettare, con pretesa tutelabile avanti al giudice amministrativo, l’illegittimità degli atti impugnati, senza rivendicare il diritto di riscuotere direttamente i tributi né negare la potestà dell’Agenzia delle entrate di provvedere al riguardo, bensì contestando esclusivamente il modo di esercizio di tale potestà nel caso concreto; c) che le impugnate risoluzioni sarebbero semplici istruzioni interne, rivolte agli organi della riscossione per razionalizzarne ed ottimizzarne l’attività e perciò non sindacabili dalla Regione Siciliana.
2.2. – Nel merito, l’Avvocatura generale nega che con le suddette risoluzioni l’Agenzia fiscale abbia sottratto la parte spettante alla Regione Siciliana dei tributi in esse considerati, perché il codice-tributo avrebbe solo lo scopo di identificare la causale del correlativo versamento fiscale e non quello di individuare l’ente cui tale versamento deve essere poi attribuito. La difesa erariale deduce che alla realizzazione di tale ultimo scopo è deputato un meccanismo informatico che determina automaticamente la quota di spettanza regionale, tramite un’apposita tabella di confluenza tra codici-tributo, ente percettore e capitoli-articoli di bilancio, e che, in virtù di tale meccanismo, le somme riscosse per i tributi sostitutivi in questione sono state correttamente imputate sia allo Stato che alla Regione Siciliana, come risulterebbe dal prospetto di imputazione-riparto elaborato dalla SOGEI per l’anno 2002 e prodotto in giudizio.
L’Avvocatura generale contesta, infine, la sussistenza della lamentata violazione del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione, data la mancanza del presupposto di una lesione effettiva di attribuzioni costituzionali.
3. –
Considerato in diritto
1. –
2. – La difesa erariale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del conflitto, perché avente ad oggetto atti non dello Stato, ma dell’Agenzia delle entrate.
L’eccezione è infondata.
Questa Corte ha già ritenuto ammissibile il conflitto costituzionale di attribuzione in relazione ad atti dell’Agenzia delle entrate, sul presupposto della sostanziale riconducibilità di tale ente, ai fini del conflitto, nell’àmbito dell’amministrazione dello Stato (sentenza n. 288 del 2004, riguardante, appunto, un conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Siciliana in relazione ad atti emessi dall’indicata Agenzia). Tale conclusione deve essere qui ribadita. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) affida, infatti, all’Agenzia delle entrate la «gestione» dell’esercizio delle tipiche funzioni statali concernenti «le entrate tributarie erariali» prima attribuite al Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ed agli uffici connessi e, in particolare, assegna a tale ente la cura del fondamentale interesse statale al perseguimento del «massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali» (artt. 57, comma 1, primo periodo; 61, comma 3; 62, commi 1 e 2). Ai soli fini del conflitto costituzionale di attribuzione tra Regione e Stato, la riconducibilità alla sfera di competenza statale di tali essenziali funzioni – «affidate» all’Agenzia delle entrate nell’àmbito del peculiare modulo organizzatorio disegnato per le agenzie fiscali dal decreto legislativo n. 300 del 1999, con disciplina derogatoria rispetto a quella dettata per le agenzie non fiscali (art. 10 del decreto) – esige di imputare al sistema ordinamentale statale gli atti emessi nell’esercizio delle medesime funzioni.
3. – Il ricorso è invece inammissibile sotto altro profilo.
Per aversi materia di un conflitto di attribuzione tra Regione e Stato, è
necessario che l’atto impugnato sia idoneo a ledere la sfera di competenza
costituzionale dell’ente confliggente. Gli
atti oggetto del conflitto non possiedono questa caratteristica. Essi vanno
inquadrati nell’articolato sistema normativo delineato dal decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), con il quale viene disciplinato, tra
l’altro, il versamento delle
imposte dai contribuenti allo Stato ed il riversamento del gettito tributario da
parte dello Stato agli enti ai quali spetta, in tutto o in parte, quel gettito.
Tale sistema prevede, per quanto qui rileva, che le somme dovute agli enti
destinatari del gettito, tra cui
per questi motivi
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato – in relazione alle risoluzioni dell’Agenzia delle entrate, “Direzione Centrale Gestione Tributi”, n. 29/E del 30 gennaio 2002, concernente «Istituzione del codice-tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta dai fondi comuni d’investimento immobiliare chiusi. Decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410», e n. 31/E del 31 gennaio 2002, concernente «Istituzione dei codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive previste dalla finanziaria 2002. Articoli 4, 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448» – con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2005.