composta dai signori:
- Cesare MIRABELLI Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO Giudice
- Massimo VARI "
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 629, 630 e seguenti del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1999 dalla Corte di cassazione sul
ricorso proposto da CERVATI Umberto, iscritta al n. 485 del registro ordinanze
1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie
speciale, dell’anno 1999.
Visto l’atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 giugno
2000 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto in fatto
1.
- Con ordinanza del 5 maggio 1999, la Corte di cassazione ha sollevato
"questione di legittimità costituzionale degli artt. 629/630 e ss. c.p.p.,
per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non
prevedono e non disciplinano la revisione delle decisioni della Corte di
cassazione per errore di fatto (materiale e meramente percettivo) nella lettura
di atti interni al giudizio". Ha premesso, in fatto, la Corte rimettente
che, con ordinanza del 21 dicembre 1998, la stessa Corte aveva dichiarato
l'inammissibilità, per mancanza di specifico mandato, del ricorso proposto dal
difensore dell'imputato contumace avverso la sentenza di appello; che con
ricorso depositato il 12 febbraio 1999, il condannato contumace aveva chiesto
alla medesima Corte "la revoca della
detta ordinanza, segnalando l'erroneità dell'assunto relativo alla mancanza, in
capo al suo difensore, del mandato specifico, al contrario esistente e
risultante agli atti del procedimento"; che il Procuratore generale presso
la Corte di cassazione chiedeva, con requisitoria del 24 febbraio 1999,
procedersi alla correzione dell'errore materiale a norma dell'art. 130 cod.
proc. pen. e che "in questi termini qualificato ed impostato", il
procedimento perveniva all'esame della Corte in udienza camerale, all'esito
della quale veniva di ufficio promosso l'incidente di costituzionalità con
l'ordinanza indicata in premessa.
Dopo aver richiamato la sentenza di
questa Corte n. 294 "dell' 11-7-1991" (recte: del 1995), il giudice rimettente ha osservato come i rilievi
posti a base della ritenuta inammissibilità del quesito allora formulato,
potrebbero risultare superati "ove la carenza di disciplina venisse
ipotizzata e denunciata con specifico riferimento ad una concreta ed individuata soluzione normativa": una
soluzione che - osserva la Corte rimettente - potrebbe appunto "essere
quella dell'ampliamento dell'ambito di previsione dell'istituto della revisione,
ipotizzando, dunque, come costituzionalmente illegittimi gli artt. 629/630 e
ss. c.p.p. nella parte in cui non prevedono e non disciplinano la possibilità
della revisione delle decisioni (sentenze o ordinanze) della Corte di
cassazione nel caso di errore di fatto - meramente materiale e percettivo (e
cioè estraneo ad ogni profilo valutativo) - nel controllo degli atti". In
tale prospettiva - soggiunge la Corte rimettente - lo scrutinio di
costituzionalità andrebbe condotto alla stregua degli artt. 24 e 3 della Carta
fondamentale: quanto al primo degli indicati parametri - puntualizza infatti il
giudice a quo - sarebbe evidente la
lesione del diritto alla tutela giurisdizionale "inteso come diritto alla
decisione, in termini di corrispondenza fra chiesto e pronunciato"; così
come risulterebbe evidente il contrasto con l'art. 3 Cost., attesa l'irragionevolezza
della disparità di disciplina rispetto all'analoga ipotesi dell'errore commesso
dal giudice di merito, giacché avverso l'ordinanza di inammissibilità
dell'impugnazione, erroneamente emessa da tale giudice, è consentito il ricorso
per cassazione.
Dopo
aver rammentato le pronunce di questa Corte in merito all'art. 395 cod. proc.
civ., il giudice a quo conclusivamente
osserva che "l'ipotizzato intervento additivo del giudice delle leggi
coinvolgerebbe anche, e necessariamente, da una parte, la disciplina dei limiti
di proponibilità dell'istanza (art. 631) e dall'altra, quella relativa ai
contenuti decisori della pronuncia della Corte di cassazione (art. 637),
discipline entrambe abbisognevoli del conseguente adeguamento".
Nessun
dubbio - sottolinea infine il rimettente - sussisterebbe in ordine alla
rilevanza della questione, "attesa la possibilità - che dalla revoca della
erronea declaratoria di inammissibilità deriverebbe - dell'esame del merito del
ricorso a suo tempo proposto" dal difensore del condannato, "peraltro
con possibile pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (prescrizione del
reato)".
2.
- Nel giudizio ha spiegato atto di intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata,
con riserva di dedurre. Con successiva memoria la difesa erariale ha dedotto la
inammissibilità della questione, in quanto nel caso di specie - vertendosi in
tema di procedimento di correzione di errore materiale ex art.130 cod. proc. pen. - non possono trovare applicazione le
norme della cui costituzionalità si dubita. Non è stata infatti formulata
richiesta di revisione da nessuno dei soggetti legittimati a proporla a norma
dell'art. 632 cod. proc. pen., né può essere come tale interpretata la
richiesta di "revoca" che l'interessato ha rivolto alla stessa Corte
di cassazione e non con le forme ed alla autorità giudiziaria di cui all'art.
633 del codice di rito.
Considerato in diritto
1.
- La preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dalla Avvocatura
generale dello Stato è fondata. Dalla stessa ordinanza di rimessione emerge,
infatti, che la richiesta di revoca formulata dal ricorrente è stata
qualificata e trattata alla stregua di domanda di correzione di errore
materiale a norma dell'art. 130 cod. proc. pen. Ne consegue, dunque, che le norme formalmente sottoposte a
scrutinio di costituzionalità, cumulativamente additate negli artt.
"629/630 e ss." del codice di procedura penale, non assumono
rilevanza alcuna agli effetti della decisione che la Corte di cassazione -
odierna rimettente - è chiamata ad adottare nel procedimento a quo.
Va
d'altra parte sottolineato come l'istituto della revisione - per come è
positivamente strutturato - si configuri come modello del tutto eccentrico
rispetto alle esigenze da preservare nel caso di specie, avuto riguardo: sia
alla diversità dell'organo chiamato a celebrare tale giudizio (la corte di
appello); sia alla duplicità di fase (rescindente e rescissoria) che ne
contraddistingue le cadenze; sia alle stesse funzioni che tale istituto è
chiamato a soddisfare nel sistema. Nella ipotesi dedotta, infatti, non si
tratta di rimuovere gli effetti di una pronuncia di condanna "errata"
per alcune cause tipizzate dall'ordinamento e sostituire ad essa un nuovo
giudizio di cognizione, ma unicamente di caducare una pronuncia del giudice di
legittimità - fondata su di un "errore di fatto (materiale e meramente
percettivo) nella lettura di atti interni al giudizio" - la quale ha
indebitamente pretermesso di esaminare il merito del ricorso. In sostanza, ciò
che il quesito mira a sollecitare è, a ben guardare, l'introduzione per via
additiva di un meccanismo di "autopurgazione" della erronea
declaratoria di inammissibilità del ricorso, analogo alle previsioni dettate
dal codice di procedura civile (artt. 391-bis
e 395), come modellate a seguito delle relative declaratorie di illegittimità
costituzionale, non a caso richiamate dal giudice rimettente. Una
prospettazione, dunque, rispetto alla quale l'istituto della revisione presenta
connotati di evidente estraneità, al punto che lo stesso giudice a quo è costretto a riconoscere che "l'ipotizzato
intervento additivo del giudice delle leggi" renderebbe la disciplina
coinvolta "abbisognevole del conseguente adeguamento".
2. - La più generale tematica degli
"errori" e dei vizi che abbiano potuto riguardare il giudizio di
cassazione è, peraltro, aspetto di notevole delicatezza, al punto da aver
formato oggetto di più interventi da parte di questa Corte.
A
proposito del processo civile, infatti, si osservò che il diritto di difesa,
garantito in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24, secondo comma,
della Costituzione, sarebbe gravemente offeso se l'errore di fatto, così come
descritto nell'art. 395, numero 4, cod. proc. civ., "non fosse
suscettibile di emenda solo perché perpetrato dal giudice cui spetta il
potere-dovere di nomofilachia. Né le peculiarità del magistero della Cassazione
svuotano di rilevanza il comandamento di giustizia che di per sé permea la
ripetuta disposizione del codice di rito civile, perché l'indagine cognitoria
cui dà luogo il numero 4 dell'art. 360 non è diversa da quella condotta da ogni
e qualsiasi giudice di merito allorquando scrutina la ritualità degli atti del
processo sottoposto al suo esame" (sentenza n. 17 del 1986).
Da
ciò l'ulteriore assunto secondo il quale i rilievi svolti "per l'errore di
fatto - per l'errore, cioè, meramente percettivo (svista, puro equivoco) - in
cui la Corte di cassazione incorra nel controllo degli atti del processo a quo, ai fini della decisione sulla
sussistenza di eventuali nullità dello stesso procedimento o della correlativa
sentenza denunciate ai sensi dell'art. 395 c.p.c.", non potessero
"non valere anche (anzi, a fortiori)
per l'analogo errore in cui quella Corte incorra nella lettura degli atti
interni al suo stesso giudizio" (sentenza n. 36 del 1991).
Nel
medesimo alveo, e con specifico riferimento all'art. 391-bis cod. proc. civ. - censurato nella parte in cui prevedeva un
termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali
delle sentenze della Corte di cassazione - si osservò come una siffatta
disposizione vulnerasse gli artt. 3 e 24 della Carta fondamentale, dal momento
che, impedendo dopo un certo tempo la correzione di errori materiali, veniva
"a cristallizzare, senza un ragionevole motivo, un provvedimento
giudiziario contenente un accertabile errore materiale, ovviamente non voluto
dal giudice, ma che potrebbe essere pregiudizievole per i diritti soggettivi
delle parti" (sentenza n. 129 del 1995).
Al
di là, dunque, della più volte affermata inammissibilità di richieste che
mirino alla "introduzione nel sistema processuale di un mezzo
straordinario di impugnazione che, in presenza di determinate condizioni,
consenta di ovviare alle conseguenze, ritenute lesive di diritti dell'imputato,
di (presunti) errori contenuti nelle pronunce della Corte di cassazione" –
in relazione al quale diverse potrebbero essere le soluzioni adottabili (v.
sentenze nn. 294 del 1995, 21 del 1982 e 136 del 1972) - resta il fatto che
l'errore di tipo "percettivo" in cui sia incorso il giudice di
legittimità, e dal quale sia derivata l'indebita declaratoria di inammissibilità
del ricorso (con l'ovvia conseguenza di determinare l'irrevocabilità della
pronuncia oggetto di impugnativa) rappresenta eventualità tutt'altro che priva
di conseguenze per il rispetto dei principi costituzionali coinvolti.
E'
evidente, infatti, che una simile evenienza - e non importa certo se
statisticamente rara - si porrebbe in automatico e palese contrasto non
soltanto con l'art. 3, ma anche con l'art. 24 della Costituzione, per di più
sotto uno specifico e significativo aspetto, quale è quello di assicurare la
effettività del giudizio di cassazione. Questa garanzia, infatti, si qualifica
ulteriormente in funzione dell'art. 111 della Costituzione, il quale non a caso
prevede che contro tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale
"è sempre ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge".
Ciò sta dunque a significare non soltanto che il giudizio di cassazione è
previsto come rimedio costituzionalmente imposto avverso tale tipo di
pronunzie; ma, soprattutto, che il presidio costituzionale - il quale è
testualmente rivolto ad assicurare il controllo sulla legalità del giudizio (a
ciò riferendosi, infatti, l'espresso richiamo al paradigmatico vizio di
violazione di legge) - contrassegna il diritto a fruire del controllo di
legittimità riservato alla Corte Suprema, cioè il diritto al processo in
cassazione.
Da
ciò, dunque, un evidente corollario. L'errore di tipo "percettivo" in
cui sia incorso il giudice di legittimità e dal quale sia derivata l'indebita
compromissione di quel diritto, deve avere un necessario rimedio. Ne consegue,
di riflesso, che spetta alla stessa Corte di cassazione - odierna rimettente -
svolgere appieno la propria funzione di interpretazione adeguatrice del
sistema, individuando, all'interno di esso, lo strumento riparatorio più
idoneo. Che tale strumento possa essere poi rinvenuto proprio all'interno dello
speciale istituto previsto dall'art. 130 cod. proc. pen., non a caso oggetto
del procedimento a quo, è aspetto che
- tenuto conto delle ineludibili
esigenze di adeguamento secundum
constitutionem che la peculiare e delicata tematica, come si è detto,
impone - dovrà essere scandagliato dalla stessa Corte rimettente, in linea,
d'altra parte, con la funzione nomofilattica ad essa istituzionalmente
riservata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 629, 630 e seguenti del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 13 luglio 2000.
Cesare
MIRABELLI, Presidente
Giovanni
Maria FLICK, Redattore
Depositata
in cancelleria il 28 luglio 2000.