SENTENZA N. 136
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 552 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
9 luglio 1970 dalla Corte d'appello di Cagliari nel procedimento di esecuzione
penale a carico di Taula Antonio Giovanni, iscritta al n. 279 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267
del 21 ottobre 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 giugno
1972 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 9 luglio 1970
nel corso di un procedimento per incidente d'esecuzione promosso da Taula
Antonio Giovanni, la Corte d'appello di Cagliari ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 552 del codice di procedura penale, in
riferimento all'art. 24, primo capoverso, della Costituzione, dubitando che
detta norma che dispone l’inoppugnabilità di tutti i provvedimenti della Cassazione
in materia penale sia in contrasto con il principio costituzionale di
inviolabilità della difesa, in quanto, interpretata in correlazione con gli
artt. 534, ultimo capoverso, e 185, n. 3, cod. proc. pen., consente la
formazione di un giudicato anche nell'ipotesi in cui nell'ultimo grado di
giudizio sia mancato del tutto il contraddittorio per essere state violate le
disposizioni sull'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato.
La questione sarebbe rilevante nella specie,
poiché a motivo dell'incidente di esecuzione viene dedotta la circostanza che
l'avviso al difensore del giorno fissato per la discussione del ricorso in
Cassazione era stato notificato a persona diversa dal legale prescelto dal
ricorrente e che il giudizio si era concluso senza che fosse rilevato ex
officio il predetto errore di notificazione.
2. - É intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, con atto depositato il 6 ottobre 1970, nel quale contesta la rilevanza
della questione sia perché non suscettibile di influire sull'oggetto del
giudizio a quo, sia perché riferentesi ad un diverso giudizio ormai
irrevocabilmente deciso e perciò esaurito. Nel merito, comunque, la dedotta
violazione del diritto alla difesa non sarebbe da ascrivere ad una normativa
difettosa, ispirandosi quella impugnata all'esigenza primaria e fondamentale
della certezza del diritto, bensì ad un errore materiale concretamente
verificatosi ed ormai sanato dal successivo giudicato.
Le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato,
confermate alla pubblica udienza, si concretano, perciò, in una declaratoria di
inammissibilità, ovvero di infondatezza della questione proposta.
Considerato in diritto
La questione sollevata nel corso di un
incidente di esecuzione dalla Corte d'appello di Cagliari muove da un
particolarissimo caso di specie, nel quale il ricorso in Cassazione, proposto
dall'imputato contro la sentenza di condanna a suo tempo emessa dalla medesima
Corte di appello, era stato rigettato senza che l'avviso del giorno fissato per
l'udienza di discussione fosse stato notificato al difensore (come prescritto
dall'art. 534 del c.p.p.) e senza che la relativa nullità ex art. 185, n. 3,
fosse stata rilevata d'ufficio dalla Cassazione.
E poiché, com'é noto, a norma dell'art. 552
del codice di procedura penale, "tutti i provvedimenti della Corte di
cassazione in materia penale sono... inoppugnabili", e pertanto, in forza
del successivo art. 576, la sentenza di condanna era - nella specie - diventata
irrevocabile e quindi eseguibile, la Corte d'appello ha creduto di ravvisare un
contrasto tra il detto art. 552, interpretato nel senso che l'inoppugnabilità
copra anche le ipotesi di nullità per totale mancanza del contraddittorio, e l'art.
24 Cost., secondo comma, che afferma l'inviolabilità del diritto di difesa.
Ma, così argomentando, l'ordinanza
trasferisce sul piano del sindacato di legittimità costituzionale delle norme
un caso di concreta inosservanza di norme processuali, dettate a garanzia del
diritto di difesa, quali sono appunto quelle dei ricordati artt. 534 e 185, n.
3, nella loro connessione sistematica.
La questione, perciò, contrariamente a quanto
assume la difesa dello Stato, é rilevante nel giudizio a quo, perché il dovere
della Corte d'appello di dare esecuzione alla propria sentenza, ormai
irrevocabile, ha per presupposto la norma dell'art. 552, che stabilisce la
inoppugnabilità della sentenza di rigetto della Corte di cassazione, di guisa
che, in questo senso, é proprio il giudice dell'esecuzione che era chiamato ad
applicarla; ma non é fondata nel merito, perché la possibilità che una
determinata norma risulti - in fatto - disattesa o violata non ne implica l’illegittimità
costituzionale.
Rimane affidata alla prudente valutazione del
legislatore, in sede di riforma dei mezzi di impugnazione straordinaria delle
sentenze, la ricerca e l'introduzione - nello spirito del principio dell'art.
24 Cost. - di opportuni strumenti atti a riparare alle conseguenze del possibile
verificarsi di episodi (peraltro rarissimi) come quello che ha dato origine
alla presente controversia. Ma di certo non può dirsi imposto dall'art. 24 che
eventuali nullità verificatesi per violazione del diritto di difesa debbano
poter esser fatte valere in qualsiasi momento, senza limiti di tempo, e pur
dopo il formarsi del giudicato.
Lo stesso art. 24, anche letteralmente, vuole
assicurata la inviolabilità del diritto di difesa "in ogni stato e grado
del procedimento"; nell'interno, cioé, del rapporto processuale, ma senza
oltrepassare l'arco complessivo delle varie fasi in cui esso é positivamente
articolato.
Ovvie esigenze di certezza delle situazioni
giuridiche, presenti in tutti gli ordinamenti, richiedono d'altronde che - per
quanto desiderabilmente larghi ed efficienti siano i controlli ed i mezzi di
gravame attribuiti alle parti - ad un certo momento il processo si concluda
irretrattabilmente, restando assorbiti nella definitività delle decisioni
eventuali vizi in procedendo o in judicando. Altrimenti detto, la garanzia del
diritto di difesa opera nel processo, finché questo é in corso di svolgimento,
ma non postula anche - in contrasto con le accennate esigenze - che il processo
permanga indefinitivamente aperto.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 552 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello
di Cagliari con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Vezio CRISAFULLI
Depositata in cancelleria il 12 luglio 1972.