SENTENZA
N.36
ANNO 1991
REPUBBLICA
ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
composta dai signori:
Prof. Giovanni CONSO Presidente
Prof. Ettore GALLO Giudice
Dott. Aldo CORASANITI “
Prof. Giuseppe BORZELLINO “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte e n. 4 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1989 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Marino Carmelo contro S.p.a. Immobiliare S. Giuseppe, iscritta al n. 650 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice relatore Renato Granata;
Ritenuto in fatto
1. - In un giudizio per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. avverso sentenza della Cassazione che aveva
dichiarato inammissibile, per tardività, un ricorso ex art. 360 nn. 3, 5 c.p.c., unicamente in
ragione (secondo la doglianza) di un errore di fatto nella percezione della
data di notificazione del ricorso medesimo,
2. - L'Avvocatura di Stato, per l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnativa:
sia "in quanto portata su un dispositivo di sentenza della Corte Costituzionale";
sia perché sembrerebbe "arduo ritenere che sul punto (della data di notifica del ricorso) non si sia avuto un giudizio" della Cassazione.
In subordine, ha concluso per una declaratoria di non fondatezza.
Considerato in diritto
1. - Dal dispositivo dell'ordinanza di rinvio, letto in correlazione alla rispettiva motivazione, ed anche in ragione della sua rilevanza nel processo a quo, risulta sottoposto all'esame di questa Corte il quesito se sia ammissibile la revocazione per errore di fatto (ricavabile dagli atti o documenti di causa), ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., con riguardo a sentenze della Corte di cassazione quando - quale che sia il motivo del ricorso proposto a quel giudice - un siffatto errore si appalesi (come, appunto, nella specie) compiuto nella lettura di atti di tale giudizio.
2. - Sono prive di consistenza entrambe le eccezioni di inammissibilità formulate dall'Avvocatura:
a) in quanto l'impugnativa concerne all'evidenza non già (come eccepito) il dispositivo della precedente sentenza n. 17 del 1989, sibbene il testo dell'art. 395 c.p.c. quale risultante da quella statuizione. Ed è, per di più, teleologicamente orientata ad una reductio ad legitimitatem in sintonia con il contenuto di quella stessa pronuncia;
b) in quanto l'effettiva configurazione dell'errore, da cui si assume affetta la sentenza revocanda, come errore di fatto e non di valutazione, ha formato oggetto del giudizio sulla rilevanza, compiuto dall'autorità rimettente, sorretto da congrua motivazione.
3. - La questione è fondata.
Nel motivare la già richiamata declaratoria di parziale illegittimità
dell'art. 395 c.p.c. (sent. n. 17 del
1989),
Ed ha aggiunto che "le peculiarità del magistero della Cassazione non svuotano di rilevanza il comandamento di giustizia che di per sé permea la ripetuta disposizione del codice di rito, perché l'indagine cognitoria cui dà luogo il n. 4 dell'art. 360 non è diversa da quella condotta da ogni e qualsiasi giudice di merito allorquando scrutina la ritualità degli atti del processo sottoposto al suo esame".
Tali considerazioni inducono ad accogliere anche l'odierna impugnativa.
Perché quanto detto per l'errore di fatto - per l'errore, cioè, meramente
percettivo (svista, puro equivoco) e che in nessun modo coinvolga l'attività
valutativa - in cui
Del resto, non è senza significato che pienamente in linea con le svolte considerazioni si presenti la nuova disciplina relativa alla revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - auspicata dalla precedente sentenza n. 17 del 1989 - quale introdotta dall'art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), e destinata ad entrare in vigore (in parte qua) il 1° gennaio 1992.
4. - Deve essere quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 395 n. 4, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della cassazione (anche) per errore di fatto compiuto nella lettura di atti propri del giudizio di legittimità.
per questi motivi
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, n. 4, codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.