SENTENZA N. 17
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 395, prima parte, n. 4, del codice di procedura civile promosso con
ordinanza emessa il 30 settembre 1982 dalle Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione sul ricorso proposto da Arneodo Allemano Severina contro Allemano
Felice, iscritta al n. 234 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983;
visto l'atto di costituzione di Arneodo Allemano Severina;
udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1986
il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avv. Giuseppe Taranto per Arneodo Allemano Severina.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza 8 febbraio 1983 n. 10 (pervenuta alla
Corte il 16 marzo 1983; notificata il 14 e comunicata il 24 successivi;
pubblicata nella G. U. n. 191 del 13 luglio
1983 e iscritta al n. 234 R.O. 1983) le Sezioni unite
civili della Corte di Cassazione han disposto la
sospensione della trattazione del ricorso di Arneodo
Severina contro Allemano Felice e la trasmissione
alla Corte Costituzionale " affinché dica se sia l'art. 395, prima parte e
n. 4 c.p.c., in quanto non prevede la revocazione
delle sentenze di Cassazione affette da errore di fatto, in contrasto con
l'art. 3 comma terzo e 24 comma primo e secondo Cost. ".
Tali le ultime battute della motivazione della ordinanza
di rimessione, nel dispositivo della quale
1.2. - A seguito di ricorso proposto il 3 aprile 1971 al Tribunale di
Torino da Felice Allemano nello intento
di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario da lui contratto con Severina Arneodo -
si apprende dal " Fatto " della ordinanza - " fu fissata dal
Presidente l'udienza di comparizione dei coniugi. Ad essa,
tuttavia, non fu presente la resistente, che si costitul',
invece, innanzi al giudice istruttore, chiedendo, tra l'altrò
la fissazione di una nuova udienza di comparizione. L'istanza
non fu accolta dal Tribunale, il quale dichiarò con sentenza la cessazione
degli effetti civili del matrimonio e provvide sullo affidamento provvisorio
della bambina da esso nata, dopo aver osservato, in aggiunta a considerazioni
di principio, che " nel caso di specie la rimessione
in istruttoria appare comunque ingiustificato, in quanto la convenuta si limitò
a far pervenire a mezzo di un'agenzia di recapito un certificato medico
attestante il suo impedimento a comparire", ma che " la missiva fu
personalmente indirizzata al Presidente della Sezione divorzi, allora
esistente... mentre la udienza presidenziale in cui fu chiamata la causa fu
tenuta dal Presidente facente funzioni, il quale ignorava l'allegato
impedimento in quanto il documento fu acquisito agli atti successivamente
", sicché " la segnalazione... fu proposta irritualmente,
né alla udienza presidenziale intervenne difensore o rappresentante per
sollecitare il potere discrezionale ".
Avverso la sentenza 14 dicembre 1979, con la quale
Con sent. 7 novembre 1981, n. 5874,
Fermati questi punti di diritto, Così proseguì la motivazione della Sezione I civile della Cassazione: " Nella ipotesi di
specie - poiché non é stata fornita (ritualmente e
tempestivamente) la dimostrazione della malattia dell'Arneodo
che aveva impedito a questa di essere presente all'udienza presidenziale
dell'11 dicembre 1971 (nella quale il presidente del Tribunale, a seguito della
mancata comparsa della convenuta, ha affidato a questa la figlia minore ed ha
fissato l'udienza di comparizione innanzi al giudice istruttore) in quanto il
certificato medico attestante la malattia dell'Arneodo
e l'impossibilità per la stessa di recarsi all'udienza é stato consegnato al
Presidente del Tribunale di Torino dall'agenzia di recapito espressi F. Defendini, via S. Teresa
2. - Ravvisando in tali rilievi un errore di fatto, quale descritto nel
n. 4 dell'art. 395 c.p.c.,
Replicò il resistente Felice Allemano che l'istanza non poteva essere presa in considerazione sia perché
il ricorso gli era stato notificato presso il proprio difensore e domiciliatario dopo i trenta giorni prescritti a pena di
decadenza dall'art. 396 comma secondo c.p.c., sia
perché essa era comunque manifestamente infondata per non essere consentita la
revocazione delle sentenze della Cassazione, sottratte a tutti i mezzi
d'impugnazione.
Con la ordinanza di rimessione
le Sezioni unite, cui la trattazione della domanda era stata assegnata, hanno
ritenuto che non vi fosse materia per porre un problema di tempestività del
ricorso in quanto, a parte ogni altra più complessa dichiarazione, i termini di
decadenza per atti da compiersi, dopo il 1 dicembre
2.1. - Avanti
2.2. - Nella pubblica udienza dell'8 gennaio
1986, il Giudice Andrioli ha svolto la relazione e
l'avv. Taranto ha argomentato e concluso per la fondatezza della proposta
questione.
Considerato in diritto
3.1. - Postoché il dispositivo del
provvedimento del giudice va inteso in correlazione con la motivazione dello
stesso, il dispositivo della ordinanza di rimessione sottopone al giudizio di questa Corte il
problema della revocabilità (non di ogni e qualsiasi sentenza della Corte di
Cassazione, sibbene) di sentenza resa su ricorso
basato sul n. 4 dell'art. 360 c.p.c.; problema questo
che sol si poneva e poteva porsi nella specie in cui
Pertanto la sentenza che questa Corte va a pronunciare incide sulla sola
revocabilità di sentenze dalla Cassazione rese su ricorsi basati sul n. 4
dell'art. 360 c.p.c. vuoi perché questo é il tema del
giudizio a quo vuoi perché tale e non altra é la
questione d'illegittimità costituzionale prospettata dalle Sezioni unite civili
della Cassazione.
3.2. - Contenuta nei limiti imposti dal principio della corrispondenza
tra chiesto e pronunciato, la questione non può non dirsi fondata perché il
diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento garantito dall'art.
24 comma secondo Cost.,
sarebbe gravemente offeso se l'errore di fatto, Così come descritto nell'art.
395 n.4, non fosse suscettibile di emenda sol per
essere stato perpetrato dal Giudice cui spetta il potere-dovere di nomofilachia.
Né le peculiarità del magistero della Cassazione
svuotano di rilevanza il comandamento di giustizia che di per sé permea la
ripetuta disposizione del codice di rito civile, perché l'indagine cognitoria cui dà luogo il n. 4 dell'art. 360 non é diversa
da quella condotta da ogni e qualsiasi giudice di merito allorquando scrutina
la ritualità degli atti del processo sottoposto al suo esame.
4. - L'autorità della sentenza che
PER QUESTI MOTIVI
vista la ordinanza 8 febbraio 1983, n. 101 delle
Sezioni unite civili della Corte di Cassazione (n. 234 R.O.
1983), dichiara l'incostituzionalità dell'art. 395 prima parte e n. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede la revocazione di
sentenze dalla Corte di Cassazione rese su ricorsi basati sul n. 4 dell'art.
360 c.p.c. e affette dall'errore di cui al n. 4
dell'art. 395 dello stesso codice.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.
Livio PALADIN - Oronzo REALE - Albero MALAGUGINI - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO
Depositata in cancelleria il 28 gennaio 1986.