ORDINANZA
N. 110
composta
dai signori:
-
Francesco GUIZZI Presidente
-
Cesare MIRABELLI Giudice
-
Fernando SANTOSUOSSO "
-
Massimo VARI "
-
Cesare RUPERTO "
-
Riccardo CHIEPPA "
-
Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Valerio ONIDA "
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 291, comma 1, del codice civile, promosso con
ordinanza emessa il 3 luglio 1998 dal Tribunale di Modena nel procedimento
civile vertente tra Scapinelli Daniela e Malpighi Gabriella ed altra, iscritta
al n. 791 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto
l'atto di costituzione di Montanari Malpighi Margherita;
udito
nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2000 il Giudice relatore Fernando
Santosuosso.
Ritenuto
che nel corso di un giudizio civile il Tribunale di Modena ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui tale norma
non condiziona l’adozione di una persona maggiore di età anche all'assenso dei
figli (o dei discendenti) naturali maggiorenni e riconosciuti dell’adottante,
ove questi esistano;
che, premessa la rilevanza della
questione, il giudice rimettente ha richiamato la sentenza n. 557 del 1988 di
questa Corte, con la quale l’art. 291 cod. civ. è stato dichiarato
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consentiva l’adozione di
maggiorenni, in presenza di discendenti legittimi o legittimati, neppure
qualora costoro fossero consenzienti;
che, secondo il giudice a quo,
la medesima ratio è ravvisabile anche nell'ipotesi di presenza di
discendenti naturali; ma non ha ritenuto possibile una interpretazione
adeguatrice dell'art. 291 cod. civ., richiesta dalla parte con riferimento a
quanto operato da questa Corte con le sentenze n. 166 del 1998 e n. 99 del
1997;
che il Tribunale di Modena, con successiva
ordinanza del 22 giugno 1999, trasmessa a questa Corte per unione agli atti, ha
dichiarato l’estinzione del giudizio a quo, avendo le parti nel
frattempo provveduto alla conciliazione della controversia, con conseguente
rinunzia agli atti formalmente accettata.
Considerato
che l’estinzione del giudizio a quo non è di per sé sufficiente a
determinare la sopravvenuta inammissibilità della prospettata questione di
costituzionalità poiché, secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa
Corte, in armonia con l’art. 22 delle “Norme integrative” del 16 marzo 1956, il
requisito della rilevanza riguarda solo il momento genetico in cui il dubbio di
costituzionalità viene sollevato, e non anche il periodo successivo alla
rimessione della questione alla Corte costituzionale (v. sentenze n. 701 del
1988, nn. 52 e 88 del 1986, n. 300 del 1984, n. 16 del 1982, n. 135 del 1963 e
n. 50 del 1957);
che il giudice rimettente, infatti, da
un lato – ritenendo che “il giudizio non possa essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità
costituzionale” (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) – si spoglia di ogni
potere in conseguenza della sospensione obbligatoria del processo principale,
dall’altro ben può, dopo il giudizio della Corte, decidere la causa nel merito,
ma per ragioni giuridiche sopravvenute o indipendenti da quelle per le quali la
questione è stata precedentemente rimessa alla Corte costituzionale;
che nel caso specifico, peraltro, la
questione in esame va dichiarata inammissibile per motivi concernenti
l'originaria ordinanza di rimessione;
che, infatti, pur avendo la motivazione
dell'ordinanza considerato gli elementi non preclusivi, a distanza di anni, di
una eventuale dichiarazione di nullità dell’adozione di maggiorenni, tale
motivazione, oltre a non tenere conto su questo punto della giurisprudenza
della Corte di cassazione nella sua completezza, è carente in ordine ad altri
passaggi logici necessari per ritenere la pregiudizialità della questione: in
particolare essa non argomenta sulle ragioni che dovrebbero, a suo avviso,
indurre a far discendere dalla mancanza dell'assenso all'adozione da parte del
figlio naturale riconosciuto – elemento diverso dal consenso delle parti del
rapporto adottivo – la conseguenza della nullità assoluta, rilevabile in ogni
momento, del decreto di adozione, anziché quella dell'irregolarità del
procedimento seguito;
che tale questione, pertanto,
dev’essere dichiarata manifestamente inammissibile.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 291 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30
della Costituzione, dal Tribunale di Modena con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13
aprile 2000.
Cesare
MIRABELLI, Presidente
Fernando
SANTOSUOSSO, Redattore
Depositata in
cancelleria il 20 aprile 2000.