SENTENZA N. 52
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 429, terzo comma, codice procedura civile, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 novembre 1980 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso
proposto da Bartoli Aldo contro Opera Nazionale Combattenti ed altri iscritta al n. 668 del registro
ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26
dell'anno 1982;
2) ordinanza emessa il 16 marzo 1981 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso
proposto da Bugno Celeste contro Istituto Poligrafico dello Stato iscritta al
n. 374 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno 1983;
3) ordinanza emessa il 7 novembre 1980 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso
proposto da Castellani Alberto contro Istituto
Postelegrafonici iscritta al n. 659 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1984;
4) ordinanza emessa il 25 febbraio 1983 dal T.A.R. della Lombardia sul
ricorso proposto da Taesi Giuliano contro Comune di Castrezzato iscritta al n. 960 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 88 dell'anno 1984;
visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 gennaio
1986 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto in fatto
A) Con ordinanza emessa il 7 novembre 1980 (R.O.
n. 668/81) il T.A.R. del Lazio, nel corso di un giudizio avente ad oggetto
l'erogazione, da parte di un ente pubblico non economico (O.N.C.)
ad un proprio dipendente, del trattamento di quiescenza e di previdenza, con le
maggiorazioni conseguenti alla rivalutazione delle somme relative, ha sollevato
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429,
terzo comma, cod. proc. civ., in quanto non applicabile al rapporto di lavoro
pubblico in relazione agli artt. 1, 3 cpv., 4, 34, 36 e 97 Cost..
1) In punto di rilevanza della questione ha, in particolare, osservato:
a) la suddetta inapplicabilità non é superabile in via
ermeneutica, ostandovi il collegamento della norma censurata con l'art. 409
cod. proc. civ., che, fra le categorie di lavoratori
considerate, non comprende quella dei pubblici dipendenti titolari di rapporti
devoluti alla cognizione del giudice amministrativo.
b) Il terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ. realizza una trasformazione dei crediti di lavoro da
crediti di valuta in crediti di valore, essendo la prevista rivalutazione
completamente automatica, non subordinata, cioé, alla
dimostrazione del danno subito: e ciò a differenza di quanto stabilito dalle
norme generali e segnatamente dall'art. 1224 cod. civ. in
tema di risarcimento del danno da svalutazione monetaria per il caso di ritardo
nell'adempimento delle obbligazioni primarie.
c) Ne consegue che il pubblico dipendente, allo stato attuale della
normativa in subiecta materia, per ottenere la
rivalutazione dei propri crediti retributivi, non può che invocare la predetta
normativa generale, avanzando la relativa domanda non davanti al giudice giurisdizionalmente competente a conoscere del rapporto di impiego, ma davanti all'A.G.O.,
trattandosi di diritto conseguenziale all'eventuale
pronuncia favorevole del primo. Viceversa l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della censurata
inapplicabilità della disposizione speciale avrebbe effetti immediati anche nel
giudizio in corso, fondando la competenza del giudice adito a conoscere anche
della domanda di rivalutazione, il cui accoglimento conseguirebbe in modo del
tutto automatico al riconoscimento del credito, trattandosi soltanto di
esprimere quest'ultimo nei termini monetari vigenti
al momento della pronuncia, coerentemente con la natura che al credito stesso
deve riconoscersi, in forza della ripetuta disposizione speciale. Donde,
appunto, la sicura rilevanza della questione.
d) Né di questo può dubitarsi ipotizzando la
necessità di un intervento del legislatore ordinario per colmare il vuoto
determinato da una declaratoria siffatta, la quale avrebbe, invece, una
funzione integratrice della vigente normativa e comunque
ne giustificherebbe un'interpretazione estensiva, come la sola
costituzionalmente corretta.
2) Circa la non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo
ha osservato che non sembrano pienamente appaganti le motivazioni con le quali
questa Corte (sent. n.
43/77) ha già escluso la illegittimità della norma denunciata, in quanto non
applicabile ai rapporti di pubblico impiego.
a) Ha ritenuto che, dovendosi ravvisare la giustificazione del
trattamento privilegiato in materia di rivalutazione del credito di lavoro
rispetto agli altri crediti pecuniari, nella sua particolare natura e nella sua
speciale garanzia, anche di livello costituzionale, la identica
giustificazione può ravvisarsi anche riguardo ai rapporti di pubblico impiego,
nel cui ambito sono ugualmente avvertibili sia l'opportunità di una remora
all'inadempimento della P.A., sia l'opportunità di un
meccanismo riequilibratore dell'ingiustificato
arricchimento che il debitore in mora riesce a conseguire per effetto del
fenomeno inflattivo.
b) Per quanto concerne il primo profilo, ha rilevato che la ipotesi di provvedimenti illegittimi o di veri e propri
atti illeciti della P.A. in materia di rapporto di impiego non può in alcun
modo escludersi: del che la stessa esistenza della giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo costituisce la più tangibile riprova; che, quindi, la
previsione di un meccanismo economico dissuasivo, accanto ed oltre ai controlli
preventivi e repressivi che caratterizzano l'azione amministrativa, non é priva
di una fondata giustificazione e si risolve in un fattore di buon andamento
dell'azione stessa, conformemente al disposto dell'art. 97 Cost.;
che il contrario avviso, secondo cui un meccanismo di rivalutazione automatica
non può avere, nei confronti della P.A., uguale
funzione ed efficacia dissuasiva di comportamenti illegittimi, rispetto a
quelle spiegate nei confronti del privato datore di lavoro, non solo contrasta
con l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale i ritardi e le difficoltà
strutturali dell'organizzazione amministrativa non devono risolversi in danno
del privato che da questa attende quanto dovutogli, ma finisce anche per
riconoscere una funzione giustificatrice ai difetti di tale organizzazione e
per impedire che siano perseguite le responsabilità individuali attraverso
l'apposito giudizio; - che del resto, anche in altri campi si va affermando
sempre di più la necessità di istituire meccanismi idonei a porre remore
all'inerzia della P.A., ad es. in materia di appalti
di opere pubbliche ove si prevede una particolare tutela economica del creditore
rispetto alla mora, pur trattandosi di situazioni certamente meno protette,
sotto il profilo costituzionale, di quelle che fanno capo al lavoratore
dipendente.
c) Lo stesso giudice ha reputato non persuasiva l'affermazione che nel
rapporto di pubblico impiego non sussisterebbe, con l'urgenza apprezzabile
riguardo al rapporto di lavoro privato, la necessità di riequilibrare gli
effetti combinati della mora del datore di lavoro e
della svalutazione. Essa, a suo avviso, potrebbe avere un fondamento solo se si
ritenesse che il meccanismo della rivalutazione automatica é destinato a
reprimere la prava voluntas del datore di lavoro di conseguire un arricchimento in danno del lavoratore,
mentre, in realtà, siffatto meccanismo opera prescindendo completamente dalla
considerazione degli atteggiamenti soggettivi del debitore moroso ed al solo
fine di rimuovere il pregiudizio insito nei suddetti effetti, conservando
l'integrità del sinallagma originario ed il potere
d'acquisto della retribuzione. Ciò che rileva é il solo fatto
oggettivo della mora ed é quindi del tutto indifferente la natura pubblica o
privata del datore di lavoro, come sintomatica dell'esclusione o della ravvisabilità dell'intento di lucrare sulla probabile
svalutazione monetaria.
d) Ha considerato neppure esatto che l'ente pubblico non economico non
sarebbe, per tale sua natura, in grado di risentire gli effetti della
svalutazione monetaria sui propri debiti, in quanto si tratta pur sempre di un
soggetto che, quanto meno sul piano patrimoniale, non
può sottrarsi al pari di ogni altro, alle vicende dell'economia nazionale ed ai
riflessi normativi delle medesime; che il rapporto di lavoro privato e quello
di lavoro pubblico, pur nelle ineliminabili differenze, hanno in comune
l'essenziale elemento ravvisabile nella causa contrattuale alla cui
conservazione nei termini originari é predestinato il meccanismo di
rivalutazione automatica, con una funzione, dunque, identicamente apprezzabile
nell'uno e nell'altro.
e) É quindi pervenuto alla conclusione che la
non operatività di tale meccanismo nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico
non solo appare in contrasto con quelle norme della Costituzione che, secondo
la stessa Corte Costituzionale (sent. n. 13 del 1977), concorrono a formare la "garanzia rafforzata"
del credito di lavoro, a tutela dell'esigenza di mantenere inalterato il potere
d'acquisto della retribuzione, e cioé con gli artt. 1, 3 capv.,
4, 34 e 36 Cost., ma anche con l'art. 97, sul buon
andamento dell'azione amministrativa.
B) Lo stesso T.A.R. del Lazio ha sollevato identica questione con altre
due ordinanze emesse rispettivamente il 16 marzo 1981 (R.O.
n. 374/83), nella causa promossa da Bugno Celeste contro l'Istituto Poligrafico
dello Stato per ottenere la riliquidazione
dell'indennità di anzianità e di preavviso su una
maggiore base di computo, oltre la rivalutazione monetaria delle relative
somme, ed il 7 novembre 1980 (R.O. n. 659/83) nella
causa promossa da Castellani Alberto contro l'Istituto
Postelegrafonici per ottenere l'indennità di anzianità e di preavviso,
maggiorate di interessi e rivalutazione.
C) Inoltre, nella causa promossa da Taesi
Giuliano contro il Comune di Castrezzato per ottenere
la rivalutazione di emolumenti relativi alla sua opera
di sanitario condotto e corrispostigli in ritardo, il T.A.R. della Lombardia,
con ordinanza emessa il 25 febbraio 1983 (R.O. n.
960/83), ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429,
comma terzo, cod. proc. civ., per la parte in cui, ai sensi dell'art. 409 n.
5, stesso codice, ne é esclusa l'applicabilità al rapporto di servizio
pubblico, in relazione agli artt. 1, 4, 35 e 36 Cost..
1) In punto di rilevanza della questione, prendendo le
mosse dalle pronunzie dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (30 ottobre
1981 n. 7) e delle SS.UU. della
Corte di cassazione (3 novembre 1982, n. 5750), il giudice a quo ha rilevato
che la prima decisione, pur riconoscendo il diritto dei pubblici dipendenti
alla rivalutazione dei propri crediti retributivi rimasti insoddisfatti alle
rispettive scadenze, ne ha individuato il fondamento nelle disposizioni
generali dettate per l'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie (artt. 1218 e 1224 cod. civ.) e non
nell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ..
La stessa sentenza, tuttavia, ha riconosciuto anche che la rivalutazione
spetta automaticamente, onde esattamente, con la decisione da loro emessa, le SS.UU. hanno rilevato che, in tal
guisa, sostanzialmente si é fatta applicazione di tale ultima norma, la quale
si caratterizza rispetto a quelle generali per l'automaticità del meccanismo di
rivalutazione previsto, che opera a prescindere da qualsiasi dimostrazione
della sussistenza del danno subito a causa della svalutazione e che ha, perciò,
trasformato il credito di lavoro da credito di valuta in credito di valore: il
che spiega appunto la competenza in ordine alla domanda di rivalutazione dello
stesso giudice competente sul rapporto da cui il credito rivalutando trae
origine e cioé in caso di rapporto di pubblico
impiego, al giudice amministrativo e non già all'A.G.0.
come sarebbe, se si facesse questione di un mero diritto patrimoniale conseguenziale, attuabile sulla base delle norme generali.
Ha osservato, poi, che non é possibile desumere, al contrario di quanto mostra di ritenere
Di qui la rilevanza della proposta questione in quanto la pronunzia della
Corte, sia essa di accoglimento o di rigetto, si
proporrà come l'unica interpretazione costituzionalmente da accogliere, cioé capace di reagire direttamente, nei termini già
precisati, sugli stessi estremi della giurisdizione di esso giudice remittente.
2) Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, ha ritenuto
che gli argomenti con i quali questa Corte ha già escluso l'illegittimità della
norma censurata debbano essere rimeditati alla luce
di nuovi elementi di valutazione.
Ha osservato in particolare che la funzione della rivalutazione
automatica consistente nel porre una remora al ritardo nei pagamenti può
utilmente svolgersi anche nei confronti della P.A., specie in epoche, come la presente, nelle quali quest'ultima può consapevolmente trovare preferibile la via
della mora per fronteggiare il crescente fabbisogno di cassa del Tesoro.
Ugualmente per quanto riguarda il riequilibrio delle situazioni
patrimoniali delle parti, tanto più se si considera che anche il lavoratore
pubblico sopporta il prelevamento all'origine ed in "moneta buona" di
una porzione dei propri redditi, soprattutto al fine del trattamento di
quiescenza, sicché qualora il ritardo nell'erogazione dei relativi cespiti non
fosse, quanto agli effetti, correggibile attraverso opportuni
meccanismi di rivalutazione, il pregiudizio subito resterebbe, in
pratica, irrimediabile e direttamente proporzionale all'entità del fenomeno inflattivo.
Ha, poi, rilevato che debba considerarsi il
processo sempre più rapido di assimilazione del lavoro pubblico a quello
privato, reso palese anche dalla recente legge n. 93/82 (sulla contrattazione
collettiva nel pubblico impiego e sull'applicabilità delle norme della legge n.
300/70).
Ad avviso dello stesso giudice a quo, il diniego
dell'applicabilità anche al rapporto di lavoro pubblico dell'art. 429, terzo
comma, cod. proc. civ. importa violazione non solo delle norme generali di
tutela del lavoro in ogni sua forma (artt. 1, 4 e 35
Cost.) ma anche di quella che garantisce un livello retributivo sufficiente
(art. 36 Cost.).
D) Tutte le ordinanze, regolarmente notificate e comunicate, sono state
pubblicate con G. U. rispettivamente n. 26 del 27
gennaio 1982; n. 253 del 14 settembre 1983; n. 18 del 18 gennaio 1984; n. 88
del 28 marzo 1984.
E) Nei giudizi susseguenti alle ordinanze nn. 374/83, 659/83 e 960/83 é intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura
Generale dello Stato.
Per quanto riguarda l'ordinanza n. 659/83, in via preliminare ha
osservato che si impone un riesame della rilevanza in
quanto la decisione del T.A.R. é stata annullata senza rinvio con decisione n.
643/83 del Consiglio di Stato il quale ha ritenuto l'insussistenza di un
rapporto di pubblico impiego tra il Castellani e il Poligrafico dello Stato.
Con riferimento alle proposte censure ha rilevato che le medesime non
sembrano idonee a superare le considerazioni in base alle quali questa Corte ha
già ritenuto legittima la esclusione
dell'applicabilità dell'art. 429, terzo comma, cod. proc.
civ. al rapporto di impiego pubblico e che si
compendiano, in buona sostanza, nella considerazione delle importanti
differenze fra datore di lavoro pubblico e datore di lavoro privato, alla
stregua delle quali appare incontestabile l'impossibilità di riconoscere
riguardo al primo le stesse ragioni della rivalutazione automatica che possono
valere per il secondo.
Inoltre, ha dedotto che la norma sulla rivalutazione automatica, come emerge dalla sua stessa collocazione, non costituisce
espressione di un principio generale dell'ordinamento e, di più, anche
nell'ambito del rapporto di lavoro privato, non é indiscriminatamente
applicabile: ad esempio, nel caso di fallimento del datore di lavoro, il valore
del credito del lavoratore rimane fissato a quello corrente alla data di
apertura del procedimento, come é stato riconosciuto costituzionalmente (sent. n. 139/81).
La censurata esclusione, poi, appare razionalmente giustificata anche
alla stregua delle differenze fra i due tipi di rapporti e dell'id quod plerumque
accidit in quanto il sistema di controlli preventivi
dell'azione amministrativa, preordinati ad impedire comportamenti illeciti o
illegittimi e la circostanza che i ritardi dei pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni sono per la maggior parte causati
dal sopravvenire di circostanze particolari che implicano laboriosi
procedimenti di ricalcolo delle retribuzioni,
costituiscono plausibili motivi per ritenere correttamente esercitata, nel
senso censurato dal giudice a quo, la discrezionalità del legislatore in
materia di rivalutazione. Tanto più se si considera che non é impedito, al
pubblico dipendente che abbia subito danni a causa della mora della P.A., di ottenere il risarcimento
secondo le norme comuni (art. 1224 cod. civ.).
L'Avvocatura ha osservato, infine, che la previsione di un meccanismo di
rivalutazione automatica dei crediti del pubblico dipendente determinerebbe il
riversamento sistematico sul bilancio statale di oneri
difficilmente preventivabili, conseguenti alla struttura procedimentale
dell'azione amministrativa e difficilmente eliminabili con un semplice recupero
di efficienza.
Considerazioni sostanzialmente analoghe vengono
ribadite dall'Avvocatura con riferimento all'ordinanza del T.A.R. della
Lombardia, ma dopo la preliminare deduzione di un possibile profilo di
inammissibilità della questione ravvisata nel fatto che questa, da un lato non
appare formalmente proposta in relazione all'art. 3 Cost.,
sebbene l'iter argomentativo si svolga nel senso di
una censura della disparità di trattamento, in parte qua, fra pubblici e
privati dipendenti, e dall'altro, si presenta, riguardo agli ulteriori
parametri costituzionali invocati, estremamente generica.
Considerato in diritto
1. - I quattro giudizi proposti possono essere riuniti per essere decisi
congiuntamente in quanto le questioni sollevate sono sostanzialmente identiche.
Il T.A.R. del Lazio, con tre ordinanze, in fattispecie di crediti
derivanti da rapporto di lavoro con enti pubblici non economici, rispettivamente
per trattamento di quiescenza e di previdenza (fondi integrativi) (R.O. n. 668/81), per computo "dell'ora politica" nella indennità di preavviso e di anzianità (R.O. n. 374/83), per indennità di anzianità
e preavviso e risarcimento danno da omessa costituzione del rapporto
previdenziale (R.O. n. 659/83), dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo comma,
cod. proc. civ.,
in riferimento agli artt. 1, 3 cpv., 4, 34, 36, 97 Cost..
Il giudice remittente richiama
l'interpretazione dell'art. 429 cod. proc. civ., anche da parte della
giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo cui lo stesso non é
applicabile ai crediti derivanti da rapporti di lavoro con enti pubblici non
economici e le ragioni addotte, cioé la insussistenza
della remora al ritardo dell'adempimento alla scadenza delle obbligazioni e
dell'esigenza di un riequilibrio dei rapporti delle parti con il recupero, a
favore del lavoratore, dell'arricchimento conseguito dal datore di lavoro che
utilizza la forza di lavoro senza corrispondere al lavoratore quanto dovutogli
alle prescritte scadenze.
In punto di non manifesta infondatezza, dopo aver accennato, poi, alla
qualità del credito ed alle garanzie costituzionali sussistenti anche per il
lavoro pubblico, afferma che anche per il tipo di rapporto di lavoro in esame
possono sussistere l'inadempimento dell'amministrazione pubblica e
l'ingiustificato suo arricchimento per la ricorrenza di atti
illeciti e di atti illegittimi, nonostante i controlli preventivi e le
successive azioni repressive; possono verificarsi conseguenze economiche che
rendono necessaria l'assicurazione del raggiungimento della imparzialità e del
buon funzionamento di cui all'art. 97 Cost..
Può anche sussistere la necessità e l'opportunità di imporre una remora
all'eventuale esercizio, da parte del datore di lavoro pubblico, di attività produttive di danni, mentre una effettiva
responsabilizzazione dei dipendenti e la possibile limitazione dei danni
derivanti dalla loro attività illegittima sono utili per assicurare il buon
funzionamento dell'amministrazione.
Così come la limitazione dei ritardi nei pagamenti, delle lungaggini
procedurali e delle complicazioni burocratiche sono utili conseguenze
dell'applicazione dell'art. 429, terzo comma cod. proc. civ.,
oltre quella intrinseca di assicurare il potere di acquisto della moneta anche
per le somme dovute dalla pubblica amministrazione ai suoi dipendenti.
Sul punto del riequilibrio delle posizioni delle
parti, per i crediti da lavoro pubblico, il giudice remittente
osserva che non rileva la qualità del datore di lavoro in quanto il meccanismo
della rivalutazione automatica é diretto a correggere i naturali effetti della
svalutazione monetaria la quale impoverisce il creditore ed arricchisce il
debitore anche senza una sua prova voluntas, onde la
sufficienza del solo accertamento dell'avvenuto inadempimento, come condizione
unica ed essenziale.
Aggiunge, infine, che l'ente pubblico non economico beneficia anch'esso
degli effetti della svalutazione monetaria per i suoi debiti essendo sempre un
soggetto dell'ordinamento.
Il T.A.R. della Lombardia, in riferimento agli
art. 1, 4, 35 e 36 Cost., dubita della legittimità
costituzionale dello stesso art. 429, terzo comma, cod. proc.
civ., nella parte in cui, ai
sensi dell'art. 409 cod. proc. civ., ne risulta esclusa l'applicabilità ai crediti
di lavoro pubblico.
Richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite e
dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo
cui la rivalutazione del credito in esame si fonda sugli artt.
1218 e 1224 cod. civ.,
anziché sull'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., sebbene siano analoghi i
principi applicati in concreto.
In punto di rilevanza, osserva, però, che la pronuncia della Corte
Costituzionale, sia essa di accoglimento o di rigetto,
é essenziale in quanto sancirebbe l'interpretazione conforme a Costituzione e
potrebbe avere effetti anche sulla giurisdizione dello stesso giudice remittente.
Rileva la necessità di una rimeditazione delle
considerazioni svolte da questa Corte a sostegno della dichiarazione di non
fondatezza della questione già sollevata a suo tempo,
osserva che la funzione di remora al ritardo del pagamento, riconosciuta alla
rivalutazione automatica, può utilmente attuarsi anche nei confronti della
pubblica amministrazione, specie in un'epoca in cui la via della mora può
essere percorsa per fronteggiare il bisogno di cassa del tesoro; che sussiste la
necessità del riequilibrio delle situazioni patrimoniali delle parti in quanto
anche il lavoratore, specie nei trattamenti di quiescenza, per il ritardo dei
pagamenti, subisce gli effetti dannosi della svalutazione monetaria
correggibili solo con la rivalutazione.
Soggiunge, infine, che deve essere considerato il processo sempre più
rapido dell'assimilazione del rapporto di impiego
pubblico a quello privato secondo quanto si desume dalla più recente
legislazione e che, comunque, anche per il tipo di rapporto di lavoro in esame
debbono trovare applicazione le norme più generali che tutelano il lavoro in
ogni sua forma e garantiscono un livello retributivo sufficiente alle normali
esigenze di vita.
2. - Ritiene
L'eccezione non é fondata.
Invero, il processo incidentale di costituzionalità non é influenzato da
circostanze di fatto sopravvenute nel procedimento principale e ciò in quanto,
svolgendosi esso nell'interesse generale, una volta che si sia
validamente instaurato, a norma dell'art. 23, legge n. 87 del 1953,
acquisisce autonomia che lo pone al riparo dall'ulteriore atteggiarsi della
fattispecie, financo nel caso in cui, per qualunque
causa, il giudizio rimasto sospeso cessi (art. 22 delle norme integrative dei
giudizi davanti alla Corte Costituzionale; sent.
n. 300/84).
3. - Passando all'esame del merito,
Invero, sucessivamente alle
pronuncia di questa Corte (sent.
n. 43 del 1977; ord.
n. 63 del 1978; sent.
n. 71 del 1981; sent.
n. 76 del 1981), si é formato un indirizzo
giurisprudenziale dei giudici amministrativi, specie dell'Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato, che si é andato man mano consolidando e che può, ora, dirsi
costante, secondo il quale, anche ai crediti di lavoro dei dipendenti da enti
pubblici non economici, ivi compresa l'amministrazione statale, é
sostanzialmente applicabile il principio dell'automatica rivalutazione, in
conseguenza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento
dell'amministrazione datrice di lavoro. Le disposizioni ritenute regolatrici,
nella fattispecie, dei detti crediti di lavoro, sono state interpretate in
parità con quanto risultante per i lavoratori privati o di enti
pubblici economici, in conformità degli invocati precetti costituzionali,
quali, ad esempio, la natura privilegiata dei crediti, l'assicurazione della
funzione di sostentamento della retribuzione, generalmente intesa secondo le
esigenze di vita del lavoratore e la tutela del lavoro.
Invero, dandosi rilevanza alla svalutazione monetaria come fatto notorio,
ed alla validità della prova per presunzione, si é
ritenuto che per i detti crediti sia venuto meno il principio della
insensibilità delle obbligazioni pecuniarie alla svalutazione monetaria.
Viceversa, la rivalutazione automatica trova applicazione in forza del rischio
che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento comportano
a carico dell'amministrazione debitrice ed in correlazione alla tecnica risarcitoria usata in materia dal legislatore che consente
di attrarre in una fattispecie unica e complessa, tanto il momento della
maturazione dei crediti, della loro valutazione e della loro liquidazione,
quanto i relativi interessi e la loro svalutazione; quindi, in definitiva, un
meccanismo, da applicarsi dallo stesso giudice amministrativo, competente sia
sull'an che sul quantum, di conservazione del valore
economico della retribuzione generalmente intesa atto a ripristinare, per il
pagamento delle somme dovute, il relativo potere di acquisto della moneta.
Si é considerato che la svalutazione non introduce un incremento
ulteriore delle ragioni creditorie del
dipendente ma opera una quantificazione di valori antologicamente
e funzionalmente coincidenti con i momenti originari di maturazione del diritto
alla retribuzione; che la rivalutazione ha l'esclusivo fine di rendere la retribuzione
immune dalla perdita del potere di acquisto dei beni reali necessari al
sostentamento del lavoratore ed assicurargli una esistenza libera e dignitosa;
che i parametri di riferimento normativo sono quelli afferenti all'allargamento
dell'area di tutelabilità della prestazione
lavorativa in presenza di oggettivi fattori esterni idonei ad alterare
l'originario equilibrio contrattuale tra detta prestazione e la
controprestazione remunerativa.
Secondo lo stesso indirizzo giurisprudenziale, dalla peculiarità del
fenomeno svalutativo, inerente anche ai crediti di
lavoro pubblico, deriva che la liquidazione, in sede giurisdizionale, della
maggiore somma, dovuta a titolo di rivalutazione, non necessita
di una esplicita domanda da parte del ricorrente lavoratore in quanto la detta
maggior somma non altera il petitum ma tende a
conseguire il petitum originario attraverso la
corretta aestimatio.
D'altro canto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto che detto
meccanismo, in sostanza, é uguale a quello che si ricollega all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., ed all'art. 150 disp. att. cod. proc. civ..
Hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo per la sua
applicazione in quanto egli si limita a stabilire
l'intrinseco valore economico del credito del lavoratore pubblico ed a
delineare un profilo della disciplina del rapporto assoggettato alla sua
esclusiva giurisdizione mentre solo le controversie sugli interessi moratori o
sul maggior danno conseguente a comportamenti colposi o dolosi
dell'amministrazione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario,
essendo esse le sole da qualificarsi questioni conseguenziali.
In sostanza hanno ritenuto che la mutazione in termini quantitativi del
credito del detto lavoratore per effetto della svalutazione avviene
ab intra e rimane entro il
rapporto di impiego o di lavoro pubblico.
In tale situazione, essendo quello innanzi
richiamato il diritto vivente ed essendo sostanzialmente assicurato anche ai
lavoratori pubblici, in punto di rivalutazione dei crediti da essi vantati nei
confronti dell'amministrazione pubblica o dell'ente pubblico non economico da
cui dipendono, lo stesso trattamento dei lavoratori privati o dipendenti da
enti pubblici economici e trovando Così applicazione gli invocati precetti
costituzionali, non hanno fondamento i rilievi e le osservazioni dei giudici remittenti che proprio i citati effetti tendono a
realizzare.
Pertanto, la questione sollevata va dichiarata non fondata.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 429, terzo comma, c.p.c.,
sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 34, 35, 36 e 97 Cost. dai T.A.R. del Lazio e della
Lombardia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1986.