SENTENZA N. 99
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Dott. Renato GRANATA
Presidente
- Dott. Giuliano VASSALLI
Giudice
- Prof. Francesco GUIZZI
"
- Prof. Cesare MIRABELLI "
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv. Massimo VARI "
- Dott. Cesare RUPERTO "
- Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
- Prof. Valerio ONIDA "
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
"
- Avv. Fernanda CONTRI
"
- Prof. Guido NEPPI MODONA "
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, promosso con
ordinanza emessa il 31 gennaio 1996 dalla Corte d'appello di Napoli nel
procedimento civile vertente tra X.X., in proprio e
nell'interesse della figlia minore X.W. a lei
affidata, e X.Y.. iscritta al n. 479 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22,
prima serie speciale, dell'anno 1996.
Udito nella camera di
consiglio del 12 febbraio 1997 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto in fatto
1.-- Nel corso di un procedimento in camera di consiglio
instaurato da tale X.X., in proprio e nell'interesse
della figlia minore X.W., a lei affidata con provvedimento del Tribunale per i
minorenni di Napoli, nei confronti di X.Y.., padre
naturale della minore,
Rileva il giudice a quo di non condividere la
decisione del Tribunale di Napoli, che aveva in prime cure
rigettato il ricorso della donna sulla base del presupposto che l'art.
156 cod. civ. sarebbe applicabile solo nell'ambito di
un giudizio di separazione fra coniugi, rimanendo i diritti dei figli naturali
tutelabili solo con i rimedi previsti dall'art. 148 cod. civ..
L'interpretazione corretta del sistema, compiuta alla
luce dei principi costituzionali e della giurisprudenza della Corte costituzionale, dovrebbe portare, secondo l'ordinanza di rimessione, ad un'estensione della portata della norma; ma
questa non sembra possibile perchè l'art. 156 cod. civ. presuppone
necessariamente l'esistenza di un giudizio di separazione tra coniugi.
2.-- Non si sono costituite le parti private, nè ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Considerato in diritto
1.--
2.-- Deve preliminarmente rilevarsi che, pur avendo
l'ordinanza di rimessione della Corte d'appello di
Napoli fatto riferimento al solo parametro dell'art. 3 Cost.,
dal tenore complessivo del provvedimento si evince con sufficiente chiarezza un
implicito richiamo anche all'art. 30 Cost., poichè la doglianza del giudice a quo si riferisce ad una
ingiustificata disparità di trattamento tra figli legittimi e figli naturali.
Questa Corte ha più volte affermato in proposito che (v. sentenze n. 352 del
1996, n. 153
del 1995 e n.
305 del 1994), in caso di omissione, nel
dispositivo dell'ordinanza di rinvio, dell'indicazione di parametri
costituzionali, la sollevata questione può ritenersi ugualmente proposta in
modo valido quando i medesimi parametri risultino chiaramente deducibili, anche
se solo in maniera implicita, dal contesto della motivazione.
3.-- Nel merito, la questione é infondata nei sensi
che verranno precisati.
La giurisprudenza costituzionale ha avuto più volte
occasione, in applicazione dei principi del citato art. 30 Cost., di estendere ai figli naturali, riconosciuti o
dichiarati, ogni forma di tutela, giuridica e sociale (sentenze n. 214 del
1996, n. 55
del 1979, n.
82 del 1974, n.
50 del 1973 e n.
79 del 1969), ravvisando talvolta il limite, previsto dalla stessa norma
costituzionale, della incompatibilità con i diritti della famiglia legittima (sentenze n. 167 del
1992 e n.
168 del 1984).
Va inoltre premesso che il sistema vigente già prevede
una serie di misure che, pur dettate in diversi ambiti normativi, sono
finalizzate anche allo scopo di garantire, sia ai figli legittimi che a quelli naturali, il loro mantenimento e l'adempimento
dei relativi oneri. Ed invero tali esigenze patrimoniali della prole sono prese
in considerazione direttamente, e non solo tramite l'esercente
la potestà parentale, da varie norme: si pensi
all'art. 148 cod. civ., che può essere applicato,
secondo costante giurisprudenza, anche ai figli naturali, e che ammette la
possibilità di una tutela del figlio nei confronti del genitore mediante ordine
ai terzi debitori di distrazione di una parte dei redditi di chi é obbligato al
mantenimento; agli artt. 433 e seguenti cod. civ., che prevedono l'obbligo
degli alimenti anche a carico degli ascendenti naturali; all'art. 671 cod. proc. civ.,
che regola il sequestro conservativo, mezzo di tutela della garanzia
patrimoniale di portata generale, applicabile, ricorrendone le condizioni,
anche nelle controversie tra genitori naturali per questioni concernenti il
mantenimento dei figli.
4.-- Per quanto specificamente riguarda il sequestro
di cui all'art. 156, sesto comma, cod. civ., questa
Corte ha avuto modo di chiarire di recente (sentenza n. 258 del
1996) che detto strumento, pur presentando indubbi elementi di affinità col
sequestro conservativo, é misura da quest'ultimo
diversa, sia nei presupposti che nelle finalità; il che comporta che la
possibilità (o, viceversa, l'impossibilità) di fruire di un simile strumento
processuale può tradursi in una maggiore (o minore) tutela.
E d'altronde il sequestro di cui alla norma impugnata,
se può considerarsi di carattere speciale, non assume quei connotati di eccezionalità al punto da escludere la ravvisibilità di un valido tertium comparationis (v. sentenze n. 295 del
1995 e n. 298
del 1994, nonché ordinanza n. 109 del
1996, ove si ribadisce che una norma di carattere eccezionale non può
essere invocata in nome del principio di uguaglianza).
In altre parole, quindi, poiché il sequestro di cui
alla norma sottoposta a scrutinio non si identifica nè si sovrappone ma si affianca all'ordinario sequestro
conservativo, occorre valutare, nell'ambito degli indicati parametri
costituzionali, il nucleo sostanziale della censura prospettata dal rimettente,
se cioè l'utilizzabilità della predetta speciale misura di garanzia possa
estendersi anche a tutela delle esigenze di mantenimento dei figli naturali.
5.-- La disposizione sulla quale il giudice a quo
richiede un intervento additivo di questa Corte é collocata nell'ambito del
procedimento di separazione personale, regolato secondo una autonoma scansione,
al fine di dare un assetto alla famiglia legittima in crisi, affrontando - a
seguito dell'autorizzazione dei coniugi a vivere separati - sia le questioni
personali (tra le quali l'affidamento dei figli minori) che quelle
patrimoniali.
Tale specifica configurazione della norma denunziata
nell'ordinanza di rimessione risulta
indirettamente confermata nella recente sentenza n. 23 del
Deve tuttavia rilevarsi che, pur disciplinando le
conseguenze dell'allentamento del vincolo matrimoniale, il denunziato art. 156
cod. civ. esprime principi riguardanti anche la
responsabilità dei coniugi in quanto genitori.
Sotto quest'ultimo profilo,
osserva
Anche con riguardo agli strumenti
processuali, va rilevato che l'ampia discrezionalità riconosciuta in proposito
al legislatore (v., ex plurimis, sentenze n. 65 del
1996 e n. 295
del 1995) trova pur sempre un limite nei casi in cui la disparità di
trattamento sia palesemente irrazionale o arbitraria.
6.-- Alla luce di tali presupposti,
Una interpretazione che ne
escludesse l'estensione a favore dei figli naturali, riconosciuti o dichiarati,
non coglierebbe l'intima ratio della norma, né la valenza sistematica del
menzionato principio, e condurrebbe ad una inaccettabile disparità di
trattamento. E' invece possibile una interpretazione secundum constitutionem,
ritenendosi che lo speciale sequestro in oggetto sia autonomamente enucleabile
come specifico strumento processuale entrato a far parte del nostro ordinamento
a garanzia del mantenimento dei figli, ivi compresi quelli naturali
riconosciuti o dichiarati.
La costante giurisprudenza di questa Corte, com'é
noto, impone, in caso di possibili letture alternative delle norme, di scegliere
quella conforme a Costituzione, senza pervenire alla extrema ratio della declaratoria di
illegittimità costituzionale.
Seguendo l'interpretazione nei sensi ora delineati,
pertanto, la questione sfugge alle prospettate censure di costituzionalità.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata, nei sensi di
cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156,
sesto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo e
secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997.
Renato GRANATA, Presidente
Fernando SANTOSUOSSO,
Redattore.
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.