Sentenza n.448 del 1988

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SENTENZA N.448

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige notificato il 19 maggio 1977, depositato in Cancelleria il 26 maggio successivo ed iscritto al n. 10 del Registro ricorsi 1977, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota n. 2484 in data 22 marzo 1977 del Ministro delle Finanze, relativa alla percezione delle imposte ipotecarie relative a beni siti nel territorio della Regione.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

udito, alla presenza dell'Avvocato Vitaliano Lorenzoni per la Regione Trentino-Alto Adige, l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

l.- La Regione Trentino-Alto Adige promuove conflitto, relativamente a nota in data 22 marzo 1977 del Ministro delle Finanze in ordine alla devoluzione dei proventi delle imposte ipotecarie, assumendo che debbano essere riscosse in loco e ad essa versate tutte le imposte relative ad immobili compresi nel suo territorio. ciò discenderebbe da quanto dispone l'art. 59 dello Statuto speciale (art. 69 nel testo del d.P.R. n. 670 del 1972), avuto riguardo anche all'evidente intento di far corrispondere agli oneri connessi alla conservazione ed all'impianto dei libri fondiari (che, dato il regime tavolare, in loco vigente, gravano sulla regione) i proventi delle imposte ipotecarie.

Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce l'inammissibilità del ricorso, assumendo che le competenze degli uffici del registro a percepire le imposte ipotecarie per i c.d. <territori annessi> sono determinate da precise disposizioni di legge (r.d. n. 1032 del 1929), conformi alle norme generali sulla riscossione delle imposte di registro (ora art. 7 d.P.R. n. 635 del 1972) e non possono essere modificate, come pretenderebbe la regione, con circolari od istruzioni del Ministro delle Finanze; che, comunque, nulla innova sul punto la nota del Ministro delle Finanze impugnata, la quale, per il suo carattere meramente negativo, non é idonea a produrre la lamentata lesione delle attribuzioni regionali, collegabile, caso mai, a norme di legge non impugnate.

2. - La Regione Trentino-Alto Adige impugna un atto con cui il Ministro delle Finanze declina la richiesta della Regione medesima che sia disposto nel senso che le imposte ipotecarie afferenti ad immobili compresi nel territorio del T.A.A. siano percepite solo dagli uffici del registro aventi sede nel detto territorio.

Orbene, la materia é regolata da norme di legge (art. 9, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634) le quali prescrivono, invece, che <competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali e l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale> (notaio, cancelliere, segretario, ufficiale giudiziario, segretario o delegato della pubblica amministrazione od altro pubblico ufficiale per atti da esso compiuti, ricevuti o autenticati) <obbligato a richiedere la registrazione> e che <la registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita> (su richiesta delle parti contraenti) <da qualsiasi ufficio del registro>.

Nè a queste disposizioni reca deroga la normativa sulla riscossione delle imposte ipotecarie nelle c.d. <province annesse> (artt. 2, 6, 7 r.d. n. 1032 del 1929) che non contiene, contrariamente a quanto asserisce con argomenti peraltro non persuasivi la Regione ricorrente, alcuna prescrizione sul punto.

Il ricorso per conflitto finisce allora per investire, attraverso l'atto negativo del Ministro delle Finanze, in sè legittimo, proprio le norme di grado legislativo che giustificano il diniego in esso contenuto; deve, dunque, essere dichiarato inammissibile (cfr. sent. n. 140 del 1970; in senso conforme v. ancora sentenze nn. 92 e 112 del 1972; n. 206 del 1975; n. 28 del 1979; n. 189 del 1985).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige con atto notificato il 19 maggio 1977 nei confronti dello Stato in relazione a nota del Ministro delle Finanze in data 22 marzo 1977, concernente la riscossione delle imposte ipotecarie relative ad immobili compresi nel territorio della Regione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 14 Aprile 1988.