SENTENZA N. 206
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti promossi con ricorsi dei
Presidenti delle Regioni Friuli-Venezia Giulia,
Sicilia Lazio e Sardegna, notificati il 29 gennaio, il 14 febbraio e l'8 marzo
1975, depositati in cancelleria il 17 febbraio, il 19 febbraio, e il 18 marzo
1975 ed iscritti ai nn. 5, 6, 11 e 12 del registro
1975, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti del Ministro
per i lavori pubblici 28 dicembre 1974, nn. 15420,
15423, 15425 e 15427, sul trasferimento alle Regioni del personale degli enti
edilizi soppressi.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1975
il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l'avv. Gaspare Pacia,
per
Ritenuto in fatto
1. - Con decreti del 28 dicembre 1974 nn.
15427, 15423, 15425 e 15420, il Ministro per i lavori pubblici ha proceduto al
trasferimento di dipendenti degli enti soppressi in base all'art. 8 della legge
22 ottobre 1971, n. 865 e all'art. 18 del d.P.R.30 dicembre
1972, n. 1036, rispettivamente alla Regione Friuli-Venezia
Giulia, alla Regione siciliana, alla Regione Lazio e alla Regione autonoma
della Sardegna.
Codeste regioni, ritenendo che con i decreti che singolarmente le
riguardavano, lo Stato avesse invaso la competenza a ciascuna di esse costituzionalmente attribuita, con separati ricorsi del
24 gennaio 1975, del 3 febbraio 1975, del 7 marzo 1975 e del 6 marzo 1975 hanno
sollevato conflitto di attribuzione per i motivi in ciascuno di essi
specificati.
a)
b)
Ed infine,
c)
Ha assunto che con la sentenza n. 243 del
1974 questa Corte avrebbe statuito che il passaggio alle Regioni di
personale statale non avrebbe potuto essere disposto
senza il rispetto dei limiti posti dalla VIII disp. trans. della Costituzione, e conseguentemente ed anche per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, aveva dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 18, quinto comma, del d.P.R.
n. 1036 del 1972; che lo Stato, con l'art 23 del d.l. n. 115 del 1974, aveva
ribadito il principio del trasferimento del personale degli enti disciolti, ad
alcuni enti pubblici locali ed anche, in loro aggiunta, ad essa
Regione.
Ha precisato che il decreto impugnato, in quanto emanato in base ad una
norma dichiarata illegittima (art. 18, quinto comma) e
ad altra (art. 23) che quella riproduce, si presenta come atto direttamente ed
immediatamente lesivo della competenza regionale.
In alternativa rispetto alla tesi della già intervenuta caducazione dell'art.
A proposito del trasferimento di una piccola quota di personale a sensi
dell'art. 18, quarto comma, la ricorrente ha rilevato
che la norma é stata intesa nello stesso senso in cui era stato interpretato il
quinto comma dell'art. 18 e non nel senso che per ufficio operante nel
territorio di una singola Regione debba intendersi l'ufficio che abbia
istituzionalmente competenza per la singola Regione.
La questione di legittimità costituzionale avrebbe poi, secondo
Lo Stato avrebbe potuto trasferire il proprio personale
alle Regioni solo in dipendenza del trasferimento delle competenze, e solo il
proprio personale e non quello degli enti pubblici; ancora, gli enti interessati
non sarebbero stati consultati nelle debite forme; ed infine, il Governo
avrebbe dovuto provvedere in modo diretto e non disponendo in materia con il
conferimento al Ministro di un potere discrezionale.
d) Con il quarto ricorso,
Come mezzo al fine, ha dedotto in via incidentale l'illegittimità
costituzionale dell'art. 18, comma quarto, cit. nella parte in cui la norma ha
devoluto al Ministro il potere esercitato nel caso concreto.
Ha al riguardo osservato che la mancata impugnativa in
via diretta della norma non costituisce fatto preclusivo della proposizione
della questione in via incidentale nell'ambito di un procedimento per conflitto
di attribuzione; e che nella specie ricorrerebbero sia la rilevanza (non
potendo il conflitto essere risolto senza che sia stata previamente definita la
questione di legittimità costituzionale), sia la non manifesta infondatezza
della questione (in relazione all'attribuzione del potere di trasferimento al
Ministro dei lavori pubblici; all'imposizione alla Regione di recepire
nell'ambito della propria organizzazione il personale proveniente dagli enti
soppressi e di assicurare a tale personale "un trattamento economico
globale e di quiescenza non inferiore a quello goduto all'atto del
trasferimento"; alla inapplicabilità alle Regioni a Statuto speciale
dell'VIII disposizione transitoria e comunque per il personale non statale;
alla mancata consultazione o previa intesa con gli organi regionali; ed infine
alla violazione della delega a proposito della data a riferimento per
l'individuazione del personale da trasferire).
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri si é costituito in tutti e
quattro i giudizi chiedendo che i ricorsi fossero dichiarati inammissibili o
comunque fossero respinti.
Negli atti di costituzione l'Avvocatura dello Stato ha precisato
preliminarmente che il singolo decreto impugnato é stato emanato in
ottemperanza degli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 1036 del 1972, relativamente al solo personale
facente parte degli uffici regionali degli enti edilizi soppressi contestualmente,
aventi sede nella Regione, secondo le norme della legge n. 865 del 1971.
Ha rilevato altresì che questa legge nella sua prima parte ha inteso
disciplinare in maniera nuova l'intera materia dell'edilizia economica e
popolare riassunta nel concetto di edilizia residenziale pubblica modificando
le forme di intervento dello Stato attraverso la creazione di nuove strutture,
la previsione di diverse procedure per il finanziamento e la realizzazione dei
programmi edilizi. In modo particolare sono stati attribuiti agli organismi
regionali le funzioni di servizi precedentemente svolti in larga misura da enti
pubblici a carattere regionale dei quali é stata prevista la soppressione con
il conseguente trasferimento del personale.
Negli atti di costituzione relativi ai primi tre giudizi, poi,
l'Avvocatura dello Stato ha osservato che il decreto impugnato può essere
considerato in due modi: o come atto dovuto meramente strumentale ed esecutivo
delle norme contenute nell'art. 18, quarto comma, del
citato d.P.R. n. 1036 del 1972 e nell'art. 23 del
d.l. n. 115 del 1974 ovvero come atto che pur ripetendo dalle leggi citate e in
esecuzione di esse il relativo potere, conservi
tuttavia un margine di discrezionalità.
Nel primo caso l'impugnazione avrebbe dovuto
essere rivolta contro le norme legislative, ed il ricorso di conseguenza
dovrebbe dichiararsi inammissibile. Nel secondo caso, dovendosi valutare in
concreto se nell'esercizio della potestà conferita al Ministro per i lavori
pubblici si sia determinata lesione della competenza regionale, si dovrebbe
concludere negativamente, atteso che il decreto impugnato si limita ad
individuare i destinatari del trasferimento ed a tutelare i principi della
funzione e del trattamento economico e pensionistico dei dipendenti, senza
entrare affatto nel merito della loro utilizzazione concreta né del nuovo stato
giuridico ed economico che
In relazione agli specifici profili prospettati nei ricorsi l'Avvocatura
dello Stato ha fatto particolari osservazioni.
Con riferimento all'assunto della Regione Friuli-
Venezia Giulia secondo cui il trasferimento del personale sconvolgerebbe la
struttura amministrativa della Regione, ha negato l'esistenza di tale
sconvolgimento sia sotto il già rilevato profilo della natura e degli effetti
del decreto impugnato e sia sotto il profilo della relativamente esigua entità
del personale trasferito che per
Replicando alla tesi della Regione Sardegna secondo cui uno dei motivi di
illegittimità del decreto risiederebbe nel fatto che essa non avrebbe
partecipato alla determinazione del procedimento di trasferimento del
personale, l'Avvocatura dello Stato ha rilevato che
Nel giudizio promosso dalla Regione siciliana l'Avvocatura dello Stato ha
osservato specificamente che sembra da escludere ogni riferimento alla
competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di urbanistica e di
lavori pubblici. La cosiddetta legge sulla casa attiene alla materia
dell'edilizia residenziale pubblica che per quanto connessa con l'urbanistica
ed i lavori pubblici, non si identifica con le rispettive materie e non ne
costituisce una sottospecie. Ciò sarebbe confermato dalle norme di attuazione
in materia di opere pubbliche di cui al d.P.R. 30
luglio 1950, n. 878 e segnatamente dall'art.
In particolare per l'edilizia popolare la legge sulla casa nell'art. 70 si é preoccupata di salvaguardare l'autonomia delle Regioni
a Statuto speciale che abbiano tale competenza: ma
Conseguentemente se
Ancora non sussisterebbe violazione dell'art. 43 dello Statuto per omessa
audizione della commissione paritetica ivi prevista. La procedura indicata
dalla citata norma, infatti, si riferisce al passaggio degli uffici e del
relativo personale in attuazione del trasferimento delle funzioni dallo Stato
alla Regione siciliana disposto con le specifiche norme di attuazione laddove
il passaggio del personale in esame consegue al corpus delle leggi
sull'edilizia residenziale pubblica in cui le Regioni sono destinatarie e al
livello delle proposte partecipi. Anche l'altra dedotta violazione dell'art. 43
dello Statuto per il fatto che
Infine, sempre secondo l'Avvocatura, non sarebbero esistenti le
violazioni dedotte dalla Regione siciliana relativamente agli artt. 36 dello Statuto e 97 della Costituzione. Per quanto
attiene, infatti, alla riserva di legge nell'organizzazione dei pubblici
uffici, essa é stata rispettata perché il trasferimento ha avuto luogo in base
al decreto delegato e al successivo decreto legge n. 115 del 1974. Né potrebbe
parlarsi di una riserva di legge regionale in considerazione dei rilievi già
esposti in ordine alla legittimità sostanziale del trasferimento di personale.
Quanto poi al maggiore onere di spesa va chiarito che esso corrisponde alle
nuove funzioni attribuite alle Regioni dalla legge sulla casa e recepite, sul
piano operativo interno, dalle stesse leggi regionali invocate dalla
ricorrente.
Relativamente alle questioni prospettate dalla Regione Lazio,
l'Avvocatura dello Stato ha rilevato che le censure di illegittimità costituzionale
rivolte contro il d.l. n. 115 del 1974 e relativa legge di conversione n. 247
del 1974 sono inammissibili per tardività in quanto avrebbero dovuto e potuto essere proposte entro i termini
perentori fissati, ove fosse vero l'assunto della Regione secondo cui il citato
d.l. comportava e comporta lesione diretta ed immediata della sfera di
competenza regionale.
Richiamando la sentenza n. 112 del
1972 di questa Corte l'Avvocatura dello Stato ha affermato non essere
consentito innestare artificiosamente su un ricorso per conflitto di
attribuzione un giudizio incidentale di legittimità costituzionale allorquando
l'oggetto dei due giudizi sia sostanzialmente identico. Comunque la questione
sarebbe manifestamente infondata atteso che l'art. 23 del d.l. impugnato non
attribuisce alla Regione una posizione deteriore rispetto a quella di altre
Regioni, ma la allinea con queste.
Con riferimento poi alle violazioni dell'VIII disposizione transitoria
della Costituzione denunciate dalla Regione Lazio, l'Avvocatura dello Stato ha
rilevato che le Regioni in base alla legge sulla casa, hanno ottenuto a livello di delega nuove e più ampie attribuzioni nella
materia dell'edilizia residenziale pubblica e pertanto in corrispondenza con
tali funzioni il trasferimento del personale trova una razionale
giustificazione. Peraltro detto trasferimento non spiega effetti traumatizzanti
nella struttura del personale della Regione. Né varrebbe osservare che secondo
l'VIII disp. trans. solo il
personale dello Stato e neppure quello degli enti pubblici potrebbe essere
trasferito alle Regioni: infatti, la norma invocata tende ad evitare una
dispendiosa espansione del personale dell'impiego pubblico in concomitanza
dell'instaurazione del sistema regionale con la conseguenza che se lo Stato
attraverso quella che potrebbe definirsi l'amministrazione indiretta del
settore dell'edilizia abitativa abdica a parte delle funzioni esercitate
attraverso quella amministrazione delegandole alle Regioni, corrisponde ad una
corretta ratio interpretativa dei principi enunciati nell'VIII disp. trans. citata, prevede anche
il trasferimento del personale alle Regioni delegate ai nuovi compiti.
Nei giudizi promossi con i ricorsi delle Regioni
siciliana, Lazio e Sardegna, si lamenta ulteriormente in sede di
conflitto o di denuncia di illegittimità costituzionale che l'art. 18 più volte
citato include nel contingente da trasferire anche il personale in servizio al
31 dicembre 1973 laddove la legge di delega si riferiva solo al personale in
servizio all'11 marzo 1971. Anche questa censura, secondo l'Avvocatura dello
Stato, non avrebbe fondamento, a prescindere dal problema della ammissibilità
della relativa questione con riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Infatti, avendo il primo comma del citato art. 18 bloccato le assunzioni
di personale, la data può ritenersi sostanzialmente quella del 31 dicembre
1972, e lo scivolamento al 31 dicembre 1973 si é reso
necessario per consentire l'esaurimento dei concorsi indetti entro il 1972.
Quanto poi alla differenza tra la data dell'11 marzo 1971 e quella del 31
dicembre
3. - Nel giudizio promosso con ricorso della Regione siciliana, convocate
le parti davanti a sé e sentite le stesse, nella camera di consiglio del 20
marzo
4. - Con la memoria
Ha rilevato ancora
Ed ha concluso ricordando, a proposito dell'assunta impossibilità che ad essa Regione venga autoritativamente
e direttamente trasferito personale, gli art. 33 e 34 del d.P.R.
26 agosto 1965, n. 1116 con i quali venne assicurata la sostanziale osservanza
degli art. 67 e 68 dello Statuto persino in sede di passaggio di interi uffici
statali alla Regione.
Altra memoria é stata depositata dalla Regione siciliana.
Con essa
Ha risposto poi alle osservazioni dell'Avvocatura dello Stato in ordine
ai motivi di ricorso, precisando: - che la materia dell'edilizia economica e popolare
non può non considerarsi submateria dei "lavori
pubblici" e dell'urbanistica", in base al d.P.R.
n. 878 del 1950 e stante l'emanazione di una imponente
mole di legislazione regionale in tema di edilizia economica e popolare (senza
che sia stata sollevata alcuna eccezione di incostituzionalità circa
l'appartenenza della materia alla Regione); - che il provvedimento impugnato
investe soprattutto l'ordinamento degli uffici e degli enti regionali e lo
stato giuridico ed economico del personale, materie che certamente rientrano
nella competenza esclusiva (sent.
n. 112/1973); - che non si potesse prescindere
nella specie da un decreto presidenziale preceduto dalle determinazioni della
commissione paritetica; - che essendo gli organici del personale bloccati con
la legge regionale n. 7 del 1972, non é consentito di dilatarli senza alcun
intervento dell'Assemblea legislativa regionale; - che
5. - Nei giudizi promossi dalla Regione siciliana e dalla Regione Lazio
sono intervenuti rispettivamente Attilio Rossetti e
Giancarlo Adilardi.
Il primo, con atto notificato alle parti del conflitto il 19 aprile 1975
e depositato lo stesso giorno, ha chiesto alla Corte di voler ammettere
l'intervento e respingere il ricorso del Presidente della Regione siciliana con
tutte le conseguenze.
Il secondo, con atto notificato il 18 aprile 1975 e depositato il giorno
successivo, ha chiesto che, ammesso l'intervento, fosse dichiarato inammissibile
o in subordine respinto il ricorso della Regione Lazio.
L'Adilardi, sull'ammissibilità dell'intervento,
ha dedotto che il decreto del Ministro per i lavori pubblici
impugnato dalla Regione Lazio ha attribuito direttamente ad esso istante
un diritto soggettivo perfetto (alla prosecuzione presso
6. - All'udienza del 23 aprile
Questa Corte, con ordinanza letta in udienza, ritenuto
che dal sistema concernente i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni,
quale risulta dall'art. 134 della Costituzione, si deve necessariamente dedurre
che il contraddittorio é strettamente limitato ai soggetti legittimati a
promuovere il conflitto o a resistervi; e che gli art. 20 e 39 della legge 11
marzo 1953, n. 87, nella parte in cui implicitamente escludono l'intervento di
soggetti diversi dallo Stato e dalle Regioni, appaiono conformi al predetto
sistema; e ché, pertanto, manifestamente infondata é l'eccezione di legittimità
costituzionale sollevata dalla difesa del signor Adilardi;
ha dichiarato inammissibile l'intervento di Giancarlo Adilardi
e di Attilio Rossetti.
Dopo di che l'avv. Savarese, l'avv. prof.
Guarino e lo avv. prof. Virga,
hanno svolto le ragioni a sostegno delle richieste di cui ai rispettivi ricorsi
ed hanno insistito nelle prese conclusioni.
Considerato in diritto
1. - Con i quattro ricorsi indicati in epigrafe
Tali essendo le conclusioni formulate dalle quattro Regioni con i
rispettivi ricorsi, numerose sono le questioni prospettate in termini identici
o analoghi; e per ciò i relativi giudizi possono essere riuniti e vanno decisi
con unica sentenza.
2. - Ai fini della valutazione delle ragioni fatte valere dalle
ricorrenti e dal Presidente del Consiglio dei ministri, giova ricordare quanto
segue.
I decreti del Ministro per i lavori pubblici sono stati emanati in
attuazione degli art. 18 e 19 del d.P.R. n. 1036 del
1972 (e questo decreto, a sua volta, dell'art. 8 della legge n. 865 del 1971) e
dell'art. 23 del d.l. n. 115 del 1974.
Con la legge n. 865 del 1971 (recante "provvedimenti e coordinamento
dell'edilizia residenziale pubblica, norme sulla espropriazione per pubblica
utilità, modifiche ed integrazione alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18
aprile 1962, n. 167, 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per
interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e
convenzionata") il legislatore statale, disponendo in ordine agli
argomenti in rubrica, ha delegato il Governo della Repubblica, tra l'altro, a
provvedere allo scioglimento degli enti pubblici edilizi sia a carattere
nazionale che locale (fatta esclusione per gli IACP operanti nel territorio di
ogni singola Regione), a ristrutturare gli IACP ed a trasferire agli IACP
ristrutturati ed alle Regioni il personale, ancorché non di ruolo, degli enti
soppressi, salvaguardando i diritti acquisiti ed utilizzando quello in servizio
alla data dell'11 marzo 1971 (articolo 8 lett. d ed f
della detta legge n. 865).
Con il d.P.R. n. 1036 del 1972 sono stati
soppressi vari enti pubblici edilizi con effetto dal 31 dicembre 1973 (art. 13)
e si é fatto ad essi divieto di assumere personale
salvo che si fosse trattato di vincitori di concorsi indetti entro il 31
dicembre 1972 (art. 18, comma primo); e si é disposto, in ordine al personale
degli enti soppressi, il trasferimento agli IACP provinciali, ai loro consorzi
ed alle Regioni ed inoltre la possibile utilizzazione di esso presso il
Ministero dei lavori pubblici per lo svolgimento di compiti all'uopo
specificati (art. 18, comma secondo), ed in particolare: a) il trasferimento del
personale in servizio alla data del 31 dicembre 1973 presso enti o uffici
periferici operanti nell'ambito del territorio di una singola provincia
all'Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia (art.
18, comma terzo); b) il trasferimento del personale in servizio alla data del
31 dicembre 1973 presso enti ed uffici operanti nel territorio di una singola
Regione, alla Regione, al consorzio regionale e all'Istituto autonomo
provinciale per le case popolari del capoluogo regionale, con decreti del
Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro che esercita la
vigilanza sull'ente interessato, da emanarsi, sentiti gli enti medesimi, entro
centottanta giorni dalla predetta data (art. 18, comma quarto); e c) il
trasferimento del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1973 presso
le sedi o gli uffici centrali degli enti a carattere nazionale, alla Regione
Lazio, all'Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia
di Roma, al consorzio regionale per il Lazio o ad enti pubblici aventi finalità
analoghe (e l'utilizzazione, nei limiti fissati d'intesa con il Ministro per il
tesoro, presso il Ministero dei lavori pubblici), con decreto del Ministro per
i lavori pubblici da emanarsi di concerto con il Ministro che esercita la
vigilanza sull'ente interessato, sentiti gli enti interessati, entro
centottanta giorni dalla predetta data (art. 18, comma quinto). Si é fissato un
termine (novanta giorni dal 31 dicembre 1973) al personale perché lo stesso
comunicasse al Ministero dei lavori pubblici le proprie preferenze di
destinazione o l'opzione per l'assegnazione ad enti aventi finalità analoghe
(art. 18, comma settimo) e si é disposto che "al personale trasferito deve
essere assicurato un trattamento economico globale e di quiescenza non
inferiore a quello goduto all'atto del trasferimento, nonché la destinazione a
funzioni corrispondenti a quelle già esercitate" (art. 19, comma primo).
Con l'art. 23 del d.l. n. 115 del 1974 (convertito, sul punto, senza
modifiche, nella legge n. 247 del 1974) si é statuito:
"I termini fissati dall'art. 18 del d.P.R. 30
dicembre 1972 n. 1036 per la comunicazione delle preferenze di destinazione e
per il trasferimento del personale sono prorogati di sei mesi. Con decreto del
Ministro per i lavori pubblici, da emanarsi sentiti gli enti interessati entro
il 31 dicembre 1974, il personale in servizio al 31 dicembre 1973 presso le
sedi o gli uffici centrali degli enti a carattere nazionale può essere
trasferito ai sensi del quinto comma dello stesso art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, all'Istituto autonomo
per le case popolari della provincia di Roma, al consorzio regionale del Lazio
tra gli istituti autonomi per le case popolari, alla Regione Lazio, nonché al
Ministero dei lavori pubblici per le esigenze del Comitato per l'edilizia
residenziale" (primo comma); e "il personale di cui al precedente
comma può altresì essere trasferito con decreto del Ministro per i lavori
pubblici, di concerto con il Ministro che esercita la vigilanza sull'ente e
sentito l'ente stesso, alla Cassa per il Mezzogiorno, all'Istituto nazionale
delle assicurazioni, all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti
di commercio e all'Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende
industriali" (secondo comma).
3. - Si assume da parte dell'Avvocatura generale dello Stato che, essendo
i detti decreti ministeriali emanati in ottemperanza al disposto degli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 1036
del 1972 e potendo gli stessi decreti essere considerati come atti dovuti e
meramente strumentali ed esecutivi delle citate norme, i relativi ricorsi
sarebbero inammissibili; si assume, altresì, dalla stessa difesa dello Stato
che le censure di illegittimità costituzionale mosse in via incidentale dalla
Regione Lazio contro gli artt. 23 del d.l. n. 115 del
1974 e 23 della legge n. 247 del 1974, sarebbero inammissibili per tardività, e che non sarebbe consentito innestare
artificiosamente, su un ricorso per conflitto di attribuzione, un giudizio
incidentale di legittimità costituzionale, allorquando l'oggetto dei due
giudizi sia sostanzialmente identico.
I due rilievi, attengono, il primo, all'ammissibilità dei ricorsi per
conflitto di attribuzione e, il secondo, alla prospettabilità
in via incidentale di questioni di legittimità costituzionale nei giudizi
promossi con i detti ricorsi, e pertanto andrebbero a rigore
esaminati gradatamente, ma in una considerazione complessiva delle
richieste e deduzioni delle parti, si prestano ad una valutazione unitaria,
potendo conseguire dall'osservazione di un solo fenomeno da diverse
angolazioni.
In relazione ad essi bisogna tenere presente
che, nella ipotesi di conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni insorto a
seguito di un atto dello Stato o della Regione che sia invasivo dell'altrui
sfera di competenza, é, tra le altre, condizione di ammissibilità del relativo
ricorso che la negazione o lesione della competenza sia compiuta immediatamente
e direttamente con quell'atto, ed esso, qualora sia
preceduto da altro che ne costituisca il precedente logico e giuridico, sia nei
confronti dello stesso, autonomo, nel senso che non ne ripeta identicamente il
contenuto o ne costituisca una mera e necessaria esecuzione. Nelle ipotesi
opposte a quelle ora ricordate, l'assunto conflitto, infatti. difetterebbe degli essenziali requisiti dell'originarietà e dell'attualità, dovendosi in tali ipotesi
riconoscere che il conflitto, come tale o sotto l'aspetto di violazione di
disposizione o principio costituzionale, fosse insorto in precedenza, ed il
ricorso rivolto alla prospettazione del conflitto o
alla impugnativa in via principale delle norme di legge avrebbe dovuto essere
avanzato a proposito dell'atto che lo aveva causato o della legge che aveva
negato o violato la competenza altrui ed entro il relativo termine.
Nella specie, essendo stati i decreti ministeriali, in relazione ai quali
sono stati proposti i ricorsi sopradetti, emessi, come si é già precisato, in
attuazione delle norme ricordate, e più precisamente tutti e quattro i decreti
in attuazione dell'art. 18, comma quarto del d.P.R.
n. 1036 del 1972 e quello relativo alla Regione Lazio anche dell'art. 23, comma
secondo (recte:
comma primo, seconda parte) del d.l. n. 115 del 1974, si pone per questa Corte
l'esigenza di rispondere al quesito se codesti provvedimenti siano
autonomi nei confronti delle citate norme legislative, se, cioé,
non ne ripetano identicamente il contenuto o non ne costituiscano una mera e
necessaria esecuzione o in altre parole se gli assunti conflitti di
attribuzione siano originari ed attuali.
4. - Il potere di trasferire il personale degli enti edilizi soppressi ad
altro ente (o di utilizzarlo presso altro ente) e, per quel che qui interessa,
a ciascuna delle Regioni ricorrenti trova la sua consacrazione, in termini di
titolarità e di esercizio, nella legge di delega n. 865 del 1971 e nel decreto
delegato n. 1036 del 1972 e, a proposito della Regione Lazio, anche nel decreto
legge n. 115 del 1974.
Ciò risulta in modo evidente dalle norme legislative sopra riportate.
E per tanto é da riconoscere che l'attribuzione, in modo esclusivo, di
tale potere e del suo esercizio (con la fissazione delle relative possibilità e
modalità) al Governo della Repubblica e per esso al
Ministro per i lavori pubblici, ha comportato le asserite violazioni delle
sfere di competenza regionali.
Ne consegue che sopra codesti punti (titolarità del potere e
legittimazione ad esercitarlo) é dalle richiamate norme che per la prima volta
la pretesa competenza regionale (ammessane, in ipotesi, l'esistenza) sarebbe stata invasa e comunque negata.
Ad escludere tale constatazione, d'altra parte, non valgono le
considerazioni e prospettazioni fatte dalle Regioni
ricorrenti.
Non giova, infatti, sostenere come fa
Va aggiunto, a proposito dei rilievi mossi dalla Regione siciliana, che
detta Regione, dopo avere. con la legge regionale 31
marzo 1972, n. 19, emanato "primi provvedimenti per la semplificazione
delle procedure amministrative e per l'acceleramento della spesa" (e
nell'art. 9, comma nono, previsto, per date espropriazioni, l'applicazione
delle disposizioni di cui agli artt. dal 9 al 21 della legge n. 865 del 1971), con la legge regionale
26 maggio 1973, n.
Di fronte a tali norme, statali e regionali, si presenta possibile l'alternativa:
che la disciplina dettata dal d.P.R. n. 1036 del 1972
sia stata recepita o meno dalla Regione siciliana. Ma,
al sopraddetto fine, operare la scelta non é necessario perché in entrambi i casi titolare del potere di trasferire il
personale de quo, alle condizioni e con le modalità di cui alla legge statale,
era ed é rimasto sempre lo Stato. Infatti, se non si é avuto il recepimento delle dette norme, c'é da constatare che esse
prevedono per lo Stato la titolarità del potere e la legittimazione ad esercitarlo
e risultano, per quanto si é sopra precisato, dettate per tutte le Regioni; e
se si é verificato il caso opposto, c'é da rilevare che le attribuzioni non
possono non essere rimaste ferme, dovendosi escludere che al riguardo
Ed infine, e sempre a confronto della tesi che
la pretesa competenza delle Regioni sarebbe stata invasa e comunque negata per
la prima volta dalle richiamate norme statali, va precisato che non si prestano
ad essere condivise le considerazioni svolte dalla Regione Lazio a proposito
dell'art. 23 del d.l. n. 115 del 1974.
Non si può ammettere che detto articolo contenga una norma applicativa
dell'art. 18 del d.P.R. n. 1036 del 1972 e quindi non
offra un autonomo fondamento per il provvedimento impugnato. Alla dichiarazione
di illegittimità costituzionale dell'art. 18 citato, comma quinto (sentenza n. 243 del
1974), in quanto la norma individuava
5. - Da quanto precede deriva l'inammissibilità dei ricorsi delle quattro
Regioni, in toto o nelle parti che di seguito sono
specificate.
Risulta inammissibile il ricorso della Regione Friuli-
Venezia Giulia perché, come si é rilevato, la legge n. 865 del 1971 ed il d.P.R. n. 1036 del 1972, avrebbero posto in essere le
medesime invasioni di competenza che la ricorrente vorrebbe ricollegare al
decreto ministeriale impugnato: quelle norme legislative vanno al di là o
contro l'assunta pretesa "competenza esclusiva nella materia dei lavori
pubblici e competenza concorrente nella submateria
dell'edilizia popolare", nonché quella in materia di ordinamento degli
uffici e di acquisizione di personale proveniente dallo Stato o da altri enti
pubblici; e
É del pari inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Lazio. É
escluso infatti che il provvedimento impugnato abbia
leso immediatamente e direttamente la competenza regionale e risulta altresì,
in ordine a tutte le denuncie di illegittimità costituzionale delle norme
legislative e per il fatto della attuale prospettazione,
che le assunte violazioni della VIII disp. trans. e degli art. 3, 5, 76 (in relazione all'art. 8 della
legge n. 865 del 1971), 117 e 118 della Costituzione sono riconducibili alle
più volte indicate norme e non (e neppure, anche) al decreto impugnato.
Ugualmente inammissibile é, infine, il ricorso proposto dalla Regione
Sardegna. Secondo la stessa ricorrente il decreto impugnato si fonda sull'art.
18, comma quarto, della legge numero 865 del 1971 e il provvedimento e (a
monte) la norma di legge "integrano una evidente
lesione della sfera di competenza legislativa ed amministrativa, che l'art. 3
(lett. a) dello Statuto riserva alla Regione Sardegna in materia di
"ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e
stato giuridico ed economico del personale"; e nell'impugnare il decreto
ministeriale
Non si può quindi passare all'esame delle questioni di legittimità
costituzionale.
6. - A proposito del ricorso proposto dalla Regione siciliana, e
ricordata in punto di fatto l'ordinanza n. 80 del 1975, deve osservarsi che le
considerazioni in precedenza svolte in ordine agli altri ricorsi valgono
relativamente al primo, al terzo ed al quinto dei motivi rassegnati: anche per
Ma l'interpretazione, ampia ed estensiva di tali norme non può portare a
doversi ritenere che il legislatore, per il trasferimento del personale de quo,
abbia voluto che nella specie si procedesse senza o contro l'osservanza dell'art.
43 dello Statuto speciale. Adoperandosi l'espressione "sentiti gli enti
interessati" si vuole che l'emissione del decreto ministeriale sia
preceduta in caso di trasferimento di personale ad una Regione, dall'audizione
della Regione stessa, ma non si dice come tale audizione debba
aver luogo ed é ragionevole pensare quindi che, in mancanza di uno specifico
precetto al riguardo nella normativa ordinaria, questa trovi nel citato art. 43
la sua integrazione.
Stante ciò il ricorso in esame, relativamente ai motivi (secondo e
quarto) con cui si assume che con il provvedimento impugnato sia stato violato
il detto art. 43, é ammissibile.
Passando al merito, basta constatare che lo Stato, con il decreto n.
15423 del 28 dicembre 1974 del Ministro per i lavori pubblici, ha per la prima
volta, immediatamente e direttamente, non osservato prescrizioni
costituzionalmente garantite. Lo Stato ha bensì invitato con nota del 30
ottobre 1974, n. 12565 il Presidente della Regione a far conoscere le
disponibilità di accoglimento del personale nella propria struttura
organizzativa (giusta quanto si ammette a pag. 4 del ricorso), ha inviato alla
Regione l'elenco nominativo del personale che aveva chiesto di essere ad essa trasferito ed ha sentito la commissione consultiva di
cui all'art. 23 della legge n. 247 del 1974 (e dell'effettuazione delle due
ultime operazioni ha dato atto nel decreto), ma non ha tenuto conto del
disposto dell'art. 43 dello Statuto speciale, al caso certamente applicabile. E
pertanto il ricorso, su tal punto, merita d'essere accolto, con le connesse e
conseguenti pronunce in ordine alla competenza ed alla sorte del decreto
impugnato.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto
d'attribuzione proposti dalla Regione Friuli-Venezia
Giulia, dalla Regione Lazio e dalla Regione autonoma della Sardegna avverso i
decreti del Ministro per i lavori pubblici del 28 dicembre 1974, portanti
rispettivamente i nn. 15427, 15425 e 15420;
dichiara che il trasferimento alla Regione
siciliana del personale degli enti edilizi soppressi, previsto dall'art. 18,
comma quarto, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036,
deve aver luogo secondo le norme all'uopo determinate dalla commissione
paritetica di cui all'art. 43 dello Statuto approvato con d.l. 15 maggio 1946,
n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e
conseguentemente annulla il decreto impugnato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, l'8 luglio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1975.