SENTENZA
N. 28
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificati il 15 marzo 1976, depositati in cancelleria il 25 successivo ed
iscritti ai nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del registro 1976, per
conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto n. 2 emesso dal
Presidente della Regione Umbria l'8 gennaio 1976, con il quale sono stati
costituiti i Collegi dei revisori dei seguenti Enti ospedalieri: Santa Maria
dei Laici di Amelia, Ospedale civile dei Pellegrini di Nocera Umbra, Ospedale
civile di Umbertide, Ospedale della Misericordia di Assisi, Ospedale Calai di
Gualdo Tadino, Ospedale di Santa Maria di Terni, Ospedale civile di Gubbio,
Ospedale degli Infermi di Narni, Ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto,
Ospedale San Marco di Montefalco e Ospedale civile di Trevi.
Visti gli
atti di costituzione della Regione Umbria;
udito
nell'udienza pubblica del 4 aprile 1979 il Giudice relatore Oronzo Reale;
uditi il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e
l'avv. Fabio Dean, per la Regione Umbria.
Ritenuto in fatto
Con undici
decreti del Presidente della Regione dell'Umbria in data 8 gennaio 1976,
recante i nn. dal 2 al 12 e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
del 14 gennaio 1976, per il quinquennio 1976-1980, venivano costituiti i
collegi dei revisori dei seguenti Ospedali della Regione: S. Maria dei Laici di
Amelia, Ospedale civile dei Pellegrini di Nocera Umbra, Ospedale civile di
Umbertide, Ospedale della Misericordia di Assisi, Calai di Gualdo Tadino, S.
Maria di Terni, Ospedale civile di Gubbio, Ospedale degli Infermi di Narni,
Ospedale S. Matteo degli Infermi di Spoleto, S. Marco di Montefalco, Ospedale
civile di Trevi, ciascuno nella seguente composizione: un presidente, designato
dal Ministero del Tesoro; due componenti effettivi e due supplenti nominati dal
Consiglio regionale.
Ritenendo che
con tali atti fosse stata invasa la sfera di competenza dello Stato, quale é
delimitata dal combinato disposto degli artt. 117 e 118 della Costituzione, 8 e
12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e 3 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4,
il Presidente del Consiglio dei ministri proponeva regolamento di competenza,
con distinti atti, notificati regolarmente alla controparte.
A sostegno
dei ricorsi presentati all'uopo (distinti, ma identici quanto al contenuto),
l'Avvocatura generale dello Stato, premesso che la composizione del collegio
dei revisori, con funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa dell'ente
ospedaliero, veniva ad essere disciplinata dall'art. 12 della legge 12 febbraio
1968, n. 132, e prevedeva che le funzioni di presidente fossero espletate da un
rappresentante del Ministero del Tesoro e che i componenti fossero designati
uno dal Ministero della Sanità, uno da quello del Lavoro e della Previdenza
Sociale ed uno dalla giunta regionale, in rappresentanza della Regione,
osservava che lo stesso art. 12 era espressamente richiamato dall'art. 3 del
d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed
ospedaliera. Tale ultima norma, previa enunciazione del principio secondo cui
il trasferimento riguarda anche le funzioni di vigilanza e di tutela esercitate
dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti locali...,
nonché le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori,
"salva la designazione da parte del Ministero del Tesoro di un componente
dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi
finanziari dello Stato", reca, all'ultimo comma, che: "Rimane fermo
quanto disposto dall'art. 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132".
Su questa
base normativa, l'Avvocatura riteneva indubbio che la esclusione dalla
composizione dei collegi dei revisori dei rappresentanti dei ministeri della
sanità e del lavoro avesse invaso la sfera di competenza di questi organi dello
Stato.
Né, sempre
secondo l'Avvocatura, potrebbe essere sostenuto che le citate norme (art. 12
legge n. 132 del 1968 e 3 del d.P.R. n. 4 del 1972) siano state superate dalla
legge regionale dell'Umbria del 14 gennaio 1975, n. 4, che, all'art. 16,
determina la composizione del collegio dei revisori degli enti ospedalieri nel
modo poi attuato con i provvedimenti impugnati. La competenza legislativa
regionale, nella materia de qua, può infatti essere esercitata nei
limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, come la
Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota in data 3 aprile 1975, ebbe a
comunicare alla Regione.
Si osservò
allora, nel mentre si consentiva il corso della citata legge regionale onde
assicurare la tempestiva attuazione del nuovo ordinamento dell'assistenza
ospedaliera, che il citato art. 3, ultimo comma, del d.P.R. n. 4 del 1972,
all'atto del trasferimento delle funzioni, escludeva ogni innovazione nella
disciplina del predetto Collegio, ponendo in tal guisa un limite che non poteva
essere superato dalla legislazione regionale.
In base a
tali presupposti, si chiedeva che la Corte dichiarasse che spetta ai Ministri
della Sanità e del Lavoro di designare i rappresentanti dei rispettivi
ministeri nei collegi dei revisori degli enti ospedalieri, con il conseguente
annullamento degli atti impugnati.
Si costituiva
il Presidente della Regione dell'Umbria, osservando che il ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri appariva infondato. In limine, la difesa
della Regione deduceva che i decreti impugnati ottemperano in modo puntuale
alle disposizioni della legge regionale 14 gennaio 1975, n. 4; e che pertanto
il ricorso dovrebbe essere considerato improponibile, atteso che, non essendo
stata impugnata per illegittimità la più volte ricordata legge regionale n. 4
del 1975, la conflittualità tra Stato e Regione non può porsi con riferimento
agli atti che a detta legge danno esecuzione; sarebbe stata infatti, in
ipotesi, la normativa regionale a porsi in contrasto con quella statale nella subiecta
materia e non già i decreti presidenziali, che si sono limitati a "rendere
operative" le disposizioni del legislatore regionale.
Nel merito,
si osservava che la modificata (dalla legge regionale) attribuzione del potere
di nomina dei revisori non incide su principi fondamentali della particolare
materia. Ad avviso della Regione resistente infatti, dal contenuto della legge
statale si desume una sola norma con caratteri di principio, e cioè quella che
assicura la presenza, nell'ambito del collegio dei revisori, di un componente
designato dal Ministero del Tesoro, nel quadro della tutela degli interessi
finanziari dello Stato, comunque sussistenti pur nell'ambito
dell'organizzazione regionale della ospedalità. Tale esigenza viene soddisfatta
dalla legge regionale, sicché deve ritenersi che ogni altra innovazione operata
al riguardo della legge regionale sia avvenuta in piena legittimità ed in
aderenza ai principi fondamentali della materia.
Si chiedeva
pertanto che i ricorsi in parola fossero respinti, con ogni conseguenziale
pronuncia anche in ordine alle spese.
Nel corso
della discussione orale, le parti insistevano nelle rispettive tesi.
Considerato in diritto
1. - Gli
undici ricorsi di contenuto identico propongono un unico conflitto e vanno
pertanto decisi con unica sentenza.
2. - La Corte
é chiamata in primo luogo a pronunciarsi sulla eccezione di improponibilità (rectius:
inammissibilità) dei ricorsi, sollevata in limine dalla Regione Umbria. Questa,
infatti, sostiene che la pretesa invasione della competenza dello Stato da
parte della Regione si sarebbe, in ipotesi, verificata al momento e per effetto
della emanazione della legge regionale dell'Umbria 14 gennaio 1975, n. 4, e non
già al momento e per effetto della emanazione degli undici decreti del
Presidente della Regione che nominavano, presso altrettanti ospedali regionali,
i collegi dei revisori nella composizione stabilita dalla legge regionale stessa.
I richiamati decreti impugnati dallo Stato non sarebbero, infatti, che atti
esecutivi della non impugnata legge regionale.
3. - La Corte
rileva che l'Avvocatura dello Stato ha prodotto la nota della Presidenza del
Consiglio in data 3 aprile 1975, nella quale, premesso che il Governo con
telegramma del 13 gennaio 1975 aveva comunicato "di non opporsi
all'ulteriore corso della legge regionale al fine di assicurare la tempestiva
attuazione del nuovo ordinamento dell'assistenza ospedaliera e con riserva di
ulteriori comunicazioni", si richiamava l'attenzione, fra l'altro,
sull'art. 16 della legge regionale, il quale regolava la composizione del
collegio dei revisori in modo diverso da quanto, secondo il Governo, era
disposto nell'art. 3, ultimo comma, del d.P.R. n. 4 del 14 gennaio 1972, che
faceva salvo quanto disposto dall'art. 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
É indubbio
anche per tale esplicito riconoscimento che la legge non fu tempestivamente
impugnata dal Governo. E in conseguenza si pone il problema della ammissibilità
dei ricorsi del Governo stesso contro i citati undici decreti della Regione.
4. - La
questione non é nuova e la Corte l'ha esaminata e decisa con diverse sentenze
ed ordinanze, nelle quali la preclusione del conflitto di attribuzione, nelle
situazioni richiamate, é stata giustificata dalla valutazione delle singole
fattispecie.
Peraltro non
é da dubitare che, allorché gli atti impugnati, più che conseguenti, siano
meramente e letteralmente esecutivi o addirittura ripetitivi rispetto alle
disposizioni della normativa generale, e che pertanto con il conflitto si
solleva la stessa identica questione che avrebbe dovuto essere sollevata nei
confronti della normativa stessa, la preclusione sia senz'altro operante.
Ora nella
specie la legge della Regione Umbria 14 gennaio 1975, n. 4, all'art. 16
determinava puntualmente la composizione del Collegio dei revisori degli enti
ospedalieri (un rappresentante del Ministero del Tesoro, due rappresentanti
effettivi e due supplenti della Regione, nominati dal Consiglio regionale con
voto limitato). Gli undici decreti del Presidente della Giunta regionale:
"visto l'art. 16 della legge regionale 14 gennaio 1975, n. 4, che
stabilisce la composizione dei detti collegi nel seguente modo: un rappresentante
del Ministero del Tesoro, due rappresentanti effettivi e due supplenti della
Regione nominati dal Consiglio regionale con voto limitato"; vista la
deliberazione 29 aprile 1975, n. 154, con la quale il Consiglio regionale ha
effettuato le nomine di sua competenza; vista la designazione pervenuta dal
Ministero del Tesoro; viste le deliberazioni con le quali la Giunta regionale
nominava Presidente del collegio il rappresentante del Ministero del Tesoro, si
limitano a stabilire la composizione nominativa di ciascuno degli undici
collegi.
Così stando
le cose, non é dubbio che la pretesa menomazione della competenza dello Stato
si sarebbe verificata con la legge regionale che determinava (in difformità
dall'asserito dettato della legge statale) la composizione e il modo di nomina
dei collegi, mentre i decreti non hanno aggiunto altro che i nomi dei
componenti.
E non essendo
stata impugnata la legge regionale, sono inammissibili i conflitti di
attribuzione sollevati dal Governo.
5. - Non é
poi luogo a provvedere sulla richiesta della Regione di "ogni
conseguenziale pronuncia in ordine alle spese", essendo pacifica la
gratuità del procedimento davanti alla Corte costituzionale (ordinanza n. 76
e sentenza n. 75
del 1965).
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione come in narrativa
sollevati dal Presidente del Consiglio dei ministri contro il Presidente della
Regione Umbria.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
maggio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 24 maggio 1979.