SENTENZA
N. 75
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale di norme contenute negli artt. 2, secondo comma, n.
5, e 3, secondo comma, della legge 5 luglio 1965, n. 798, recante modifiche
alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la
previdenza ed assistenza forense, promosso con ordinanza emessa dalla Corte
costituzionale l'11 novembre 1965 nel corso del giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 4, secondo comma, del R.D.L. 5 marzo 1942, n. 186,
iscritta al n. 208 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 284 del 13 novembre 1965.
Visto l'atto di
costituzione dell'Amministrazione delle finanze dello Stato;
udita nell'udienza
pubblica del 1 dicembre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna per l'Amministrazione
finanziaria.
Ritenuto
in fatto
1. - La Commissione
provinciale delle imposte dirette e indirette di Ascoli Piceno, con ordinanza
del 20 giugno 1963, aveva denunciato, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113
della Costituzione, l'art. 4, secondo comma, della legge 5 marzo 1942, n. 186.
L'Amministrazione
finanziaria dello Stato si era costituita con atto del 4 agosto 1964
contestando le affermazioni dell'ordinanza di rinvio.
2. - La causa é
andata in udienza il 10 novembre 1965, ma successivamente la Corte
costituzionale, riunita in camera di consiglio per deciderla, con ordinanza 11
novembre 1965 ha sollevato davanti a se stessa, come pregiudiziale, la
questione di costituzionalità degli artt. 2, secondo comma, n. 5, e 3, secondo
comma, della legge 5 luglio 1965, n. 798.
Queste norme
impongono la corresponsione di due tipi di contributi, uno dei quali colpisce
anche i difensori che esercitano il proprio ministero presso la Corte
costituzionale (art. 2) e l'altro si riferisce anche ai provvedimenti della
stessa Corte (prima copia) e grava su chi é tenuto a pagare o ad anticipare le
spese del giudizio (art. 3). Le due disposizioni sono state denunciate da
questa Corte per contrasto con l'assoluta gratuità degli atti del procedimento
di legittimità costituzionale, e cioé con un principio che sarebbe desumibile
dagli artt. 134 e 137 della Costituzione e dalle leggi costituzionali 9
febbraio 1948, n. 1, e 11 marzo 1953, n. 1, e recepito nell'art. 21 della legge
11 marzo 1953, n. 87, e nell'art. 3 della legge 18 marzo 1958, n. 265.
3. - Nelle deduzioni
del 23 novembre 1965 l'Amministrazione finanziaria dello Stato aderisce ai
rilievi contenuti nella predetta ordinanza di questa Corte.
Considerato
in diritto
1. - I due giudizi,
quello promosso incidentalmente dalla Corte costituzionale e quello promosso
dalla Commissione delle imposte di Ascoli Piceno, devono essere decisi con due
sentenze separate: essi infatti hanno oggetti diversi, anche se la
pregiudizialità dell'uno rispetto all'altro ne ha reso opportuna la discussione
congiunta.
2. - La questione,
sollevata incidentalmente dalla Corte costituzionale e relativa agli artt. 2 e
3 della legge 5 luglio 1965, n. 798, é fondata.
L'art. 2 impone, fra
l'altro, agli avvocati, che esercitano il proprio ministero presso la Corte
costituzionale, un contributo che si riscuote evidentemente con l'applicazione
di marche da parte della cancelleria; l'art. 3 fa gravare, su chi deve pagare o
anticipare le spese di giudizio, un altro contributo, che si riferisce anche ai
provvedimenti della Corte costituzionale (prima copia) e si riscuote in modo
analogo. Le due disposizioni, come già la legge 25 febbraio 1963, n. 289, hanno
dunque derogato all'assoluta gratuità che caratterizza i giudizi davanti a
questa Corte.
Che tali procedimenti
debbano essere del tutto gratuiti é principio connaturato al sistema della giustizia
costituzionale (art. 134 e segg. della Costituzione); nella quale appunto
l'interesse, che si deve tutelare, é quello obiettivo e generale di eliminare
dall'ordinamento gli atti contrari a norme costituzionali. Non si nega infatti
che le parti, comunque esse si vogliano qualificare, siano o possano essere
mosse da interessi propri o personali; ma si vuol dire che questi interessi,
pur essendo presenti, non affiorano nell'arco del giudizio, tutto spiegato
verso la sola attuazione di quel fine obiettivo. Ne sono conferma le norme che
riservano la proposizione del giudizio di legittimità costituzionale solo
all'autorità giudiziaria (giudizio promosso in via incidentale anche d'ufficio)
o a soggetti muniti di potestà legislativa (giudizio proposto in via
principale) e consentono al Presidente del Consiglio dei Ministri o della
Giunta regionale di intervenirvi.
3. - Dato ciò, il
giudizio di legittimità costituzionale, pur ammettendo la partecipazione di
parti private, si svolge al di sopra dei loro interessi e non consente
ostacoli, anche lievi o indiretti, al proprio svolgimento. Ne deriva che ad
esso é naturalmente estraneo ogni concetto di soccombenza: non vi sono né
vincitori né vinti, rispetto al fine che lo domina, mentre qualunque
adempimento pecuniario, anche esiguo, può costituire una remora a quella ampia
collaborazione che, nei limiti previsti dalla legge, é innegabilmente utile o
perfino necessaria.
Questo spiega come le
leggi n. 87 del 1953 (art. 21), n. 265 del 1958 (art. 3) oltreché le Norme
integrative approvate dalla Corte costituzionale (artt. 16 e 30) escludano
imposizioni tributarie e condanne nelle spese. Si tratta di norme che non hanno
valore costituzionale, ma é indubbio che esse svolgono principi già contenuti
nel sistema costituzionale; tale é fra l'altro il significato del rinvio che
alla prima di esse é fatto dalla legge costituzionale 1953 n. 1, art. 1. Del
resto i precetti costituzionali, cioè gli artt. 134 e segg. della Costituzione
e il primo articolo delle leggi n. 1 del 1948 e n. 1 del 1953, attribuendo a
questa Corte il compito di difesa dell'ordinamento costituzionale, non possono
consentire che siano colpiti da oneri pecuniari, che appesantiscono il corso
del giudizio, proprio coloro che collaborano a tale funzione.
4. - Analoghe
considerazioni valgono per i giudizi che risolvono conflitti di attribuzione e
per i giudizi di responsabilità del Capo dello Stato e dei Ministri: i primi
riguardano atti di cui si denuncia il contrasto con norme costituzionali; i
secondi, riguardando soggetti che sono ai vertici dello Stato, coinvolgono
principi, procedimenti e garanzie di ordine costituzionale.
5. - La legge 25
febbraio 1963, n. 289, negli artt. 3 e 4, aveva contenuto analogo a quella
denunciata: perciò anche di essa, per gli effetti che possano ancora derivarne,
si deve dichiarare la illegittimità costituzionale in applicazione dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798,
nelle parole "alla Corte costituzionale" e 3 della stessa legge nelle
parole "della Corte costituzionale";
dichiara inoltre, a
norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità
costituzionale degli artt. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nelle parole
"alla Corte costituzionale" e 4 della stessa legge nelle parole
"della Corte costituzionale".
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 dicembre
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 6 dicembre 1965.