SENTENZA
N. 76
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, del R.D.L.5 marzo 1942,
n. 186, promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1963 dalla Commissione
provinciale delle imposte dirette e indirette di Ascoli Piceno sul ricorso di
Costantini Oscar contro l'Ufficio del Registro di Ascoli Piceno, iscritta al n.
149 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 225 del 12 settembre 1964.
Visto l'atto di
costituzione dell'Amministrazione delle finanze dello Stato;
udita nell'udienza
pubblica del 1 dicembre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per l'Amministrazione delle
finanze dello Stato.
Ritenuto
in fatto
1. - La Commissione
provinciale delle imposte dirette e indirette di Ascoli Piceno, con ordinanza
del 20 giugno 1963, ha denunciato, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113
della Costituzione, l'art. 4, secondo comma, della legge 5 marzo 1942, n. 186.
Questa norma impone
una sopratassa del dieci per cento al contribuente che non paghi l'imposta
complementare di registro entro 30 giorni dalla notifica della decisione presa,
sulla misura dell'imposta, dalla Commissione distrettuale. Il termine coincide
con quello posto a chi, contro questa decisione, voglia ricorrere alla
Commissione provinciale; perciò, secondo l'ordinanza di rinvio, costituisce una
forma di coazione che compromette la posizione di eguaglianza dei contribuenti,
ai quali tutti, invece, dovrebbe esser garantita la possibilità anche materiale
di chiedere in giudizio la tutela delle proprie ragioni (artt. 3, 24, 113 della
Costituzione).
2. -
L'Amministrazione delle finanze dello Stato, costituitasi il 4 agosto 1964 con
atto dell'Avvocatura generale dello Stato, ha resistito sostenendo:
1) che la
disposizione impugnata non ha niente in comune con le norme, come quelle
relative al solve et repete, da cui é colpito il diritto di difesa
(artt. 24 e 113 della Costituzione); essa non mette ostacoli alla possibilità
di adire le commissioni provinciale e centrale, ma abilita la pubblica
Amministrazione a realizzare, anche in pendenza di gravame, il pagamento del
tributo in virtù della forza esecutoria dell'avvenuto accertamento; principio
di esecutorietà che é in regola con la Costituzione (sentenze n. 21 del
1961 e n. 86
del 1962);
2) che la sopratassa,
imposta dalla seconda parte della norma denunciata, non ha carattere
afflittivo, ma riparatorio del danno susseguente al mancato pagamento
dell'imposta; perciò non contrasta con l'art. 3 della Costituzione.
3. - La causa é
andata in udienza il 10 novembre 1965, ma successivamente la Corte
costituzionale, in camera di consiglio, ha ritenuto di non poterla decidere se
prima non fosse stata definita un'altra questione da ritenersi pregiudiziale:
la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 legge 5 luglio
1965, n. 798. Perciò la Corte, con ordinanza 11 novembre 1965, ha sollevato
dinanzi a sé tale questione, che poi é stata discussa congiuntamente con la
questione principale nella udienza del 1 dicembre 1965.
4. - Nella
discussione orale, come precedentemente in un atto depositato il 23 novembre,
l'Amministrazione finanziaria dello Stato si é rimessa, rispetto alla questione
principale, alle deduzioni scritte del 4 agosto 1964.
Considerato
in diritto
1. - La questione
pregiudiziale é stata definita con sentenza del 1 dicembre
1965, n. 75.
Con la presente
sentenza si decide la questione relativa all'art. 4, secondo comma, della legge
5 marzo 1942, n. 186, sollevata dalla Commissione delle imposte di Ascoli
Piceno.
2. - La questione é
infondata.
La norma impugnata,
imponendo una sopratassa del dieci per cento a chi non paghi entro 30 giorni
l'imposta di registro, non viola l'art. 3 della Costituzione. La sopratassa
infatti grava ugualmente su tutti i contribuenti tenuti al pagamento di
quell'imposta; colpisce l'inadempimento, non rispetto ad ogni tipo di tributo,
ma solo rispetto a quei tributi che hanno certi presupposti e determinate
caratteristiche (atto tra vivi di trasferimento di beni, persone che vi hanno
partecipato o che vi sono interessate, effetti ritardati dell'atto ecc.): il
che giustifica la particolarità di tale disciplina; é connessa allo speciale
procedimento coattivo di riscossione, tipico delle imposte di registro.
L'art. 4, secondo
comma, non contrasta neanche con gli artt. 24 e 113 della Costituzione: la
norma non pone ostacoli al diritto di difesa poiché il contribuente può
esercitare l'azione in giudizio sia che abbia versato sia che non abbia versato
l'imposta e la relativa sopratassa; né l'assillo di adempiere entro 30 giorni
per evitare quest'ultima esercita un'influenza negativa sulla proposizione del
ricorso, che invece segue una strada propria e diversa; anzi l'avvenuta
applicazione o l'avvenuto pagamento della sopratassa può essere uno stimolo
all'esercizio dell'azione; ché, se il giudice escluderà in tutto o in parte
l'esistenza dell'obbligazione tributaria, al contribuente dovrà essere
restituita in tutto o in parte la somma eventualmente già versata anche come
sopratassa (art. 4, ultimo comma, della legge impugnata); questa infatti non ha
carattere penale, ma é sanzione amministrativa ed accessoria rispetto al debito
d'imposta.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della
legge 5 marzo 1942, n. 186, proposta dalla Commissione provinciale delle
imposte di Ascoli Piceno, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 6 dicembre 1965.