Sentenza n.189 del 1985

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 189

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione Lazio notificato il 13 aprile 1983, depositato in cancelleria il 3 maggio successivo ed iscritto al n. 16 del registro 1983, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 1082 e 1083 del 1982 concernenti rispettivamente, l'"Approvazione della ristrutturazione degli Istituti Riuniti di S. Girolamo della Carità in Roma" ed il "Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto denominata Patronato di S. Girolamo della Carità in Roma".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1985 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;

uditi l'avv. Franco Gaetano Scoca per la Regione Lazio e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

La Regione Lazio ha sollevato conflitto di attribuzione avverso i decreti del Presidente della Repubblica nn. 1082 e 1083 del 1982, concernenti l'approvazione della ristrutturazione degli Istituti riuniti di S. Girolamo della Carità, in Roma ed il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto denominata Patronato di S. Girolamo della Carità, in Roma, chiedendo che questa Corte annulli i decreti impugnati e dichiari che spetta alla Regione provvedere in materia, o, in via del tutto subordinata, partecipare, nella forma dell'intesa, al procedimento diretto alla ristrutturazione ed al riconoscimento della personalità giuridica degli istituti di assistenza e beneficenza pubblica operanti nel solo territorio della Regione Lazio.

La Regione premette che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 1978, fu approvato l'elenco delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza escluse dal trasferimento ai comuni (a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 616 del 1977), in quanto svolgenti in modo precipuo attività educativo-religiose. In tale elenco fu ricompresa l'Opera "Istituti riuniti di S. Girolamo della Carità". Successivamente, con decreto 18 aprile 1980, il Ministro dell'interno, nel presupposto che dall'esclusione del trasferimento dell'Opera al Comune di Roma derivasse l'esclusione di competenze regionali sull'ente, nominò un Commissario straordinario all'Opera, con l'incarico di "avviare le procedure per le modifiche statutarie". Tale atto non fu impugnato, ma la Regione si limitò ad inviare al Ministro dell'interno un'istanza avverso di esso.

Secondo il ricorso per conflitto di attribuzione, detti decreti avrebbero violato gli artt. 5, 116 e 117 Cost., nonché il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 e gli artt. 13 e 25 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ledendo la sfera di attribuzioni regionali. Infatti, il d.P.R. n. 616 del 1977, per la parte in cui sottrae dal trasferimento ai Comuni le IPAB, conferma la disposizione contenuta nell'art. 1 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, che riserva "per il relativo territorio alle regioni a statuto ordinario" "tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di beneficenza pubblica", richiamando, in particolare, le funzioni concernenti le IPAB "che operano nel territorio regionale".

L'art. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977, a sua volta, dispone il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative esercitate dagli enti pubblici locali (tra cui sono le IPAB) operanti nelle materie trasferite alle regioni. A ciò si aggiunge che l'art. 14 del d.P.R. cit. attribuisce la competenza (sia pure delegata) alla Regione, anche rispetto alle "persone giuridiche private", per ciò che riguarda le funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato, allorché tali persone operino esclusivamente nelle materie di cui al d.P.R. n. 616/1977 e le loro finalità statutarie si esauriscano nell'ambito di una sola regione.

Ove la Corte non ritenesse di accogliere la domanda principale, a sostegno della domanda subordinata (relativa alla declaratoria del diritto della Regione a partecipare, nella forma dell'intesa, con il Ministro dell'interno, all'adozione dei provvedimenti predetti), la Regione deduce che, anche se vi fosse una competenza statale nella materia de qua, questa andrebbe pur sempre coordinata con le competenze regionali in materia di IPAB, nella forma dell'intesa, come affermato da questa Corte con la sentenza n. 175 del 1976.

Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepì in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso perché tardivo, in quanto il termine per rivendicare la propria competenza decorreva, per la Regione, dalla data di conoscenza del decreto di nomina di un commissario straordinario con l'incarico di avviare le procedure per le modifiche statutarie: in quel provvedimento, infatti, vi era non soltanto l'affermazione della competenza in questione da parte dello Stato, ma anche il concreto esercizio di questa, in conseguenza del quale sono stati poi emanati i due decreti impugnati, con i quali é stata sanzionata l'opera di ristrutturazione dell'ente compiuta dal commissario straordinario.

Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che il ricorso sia dichiarato non fondato. Infatti, in primo luogo é inesatto il presupposto sul quale esso si fonda, e cioé che l'Istituto in questione fosse di natura regionale, quindi soggetto alla disciplina di cui all'art. 13 d.P.R. n. 616/1977. Detto Istituto, invece, prima della sua ristrutturazione era di natura mista, precisamente di culto, con l'onere di provvedere "al culto divino della Chiesa di San Girolamo", secondo le carte di donazione della medesima, e di beneficenza, funzione svolta con attività educativo-religiosa. E non possono classificarsi di natura regionale gli enti che perseguono fini ed interessi di culto che trascendono la sfera regionale.

Comunque, anche per quanto riguarda le attività diverse da quelle di culto (che erano preminenti ed alle quali era destinata la quasi totalità del patrimonio), come ha espressamente precisato il d.m. 18 aprile 1980 con l'inclusione degli "Istituti Riuniti di San Girolamo della Carità " nell'elenco previsto dal sesto comma dell'art. 25 d.P.R. 616/1977 ed approvato con il DPCM, é stato accertato che "le funzioni proprie dell'Ente sono poste al di fuori dell'ambito della competenza regionale". L'inclusione nell'elenco suddetto era infatti conseguenza dell'avvenuto accertamento che la singola istituzione svolge "in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa", attività, cioé, estranee alla materia beneficenza pubblica, come definita dal precedente art. 22 dello stesso d.P.R. n. 616 del 1977.

Su ciò - deduce il Presidente del Consiglio dei ministri - non spiega alcun effetto l'avvenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. n. 616 del 1977 (sent. n. 173 del 1981), cosicché sulla base del suddetto accertamento, non contestato dalla Regione ricorrente, deve escludersi l'applicabilità degli artt. 13 e 14 d.P.R. n. 616 del 1977, invocati nel ricorso a fondamento della rivendicata competenza regionale, in quanto il primo riguarda le funzioni amministrative concernenti gli enti pubblici "operanti nelle materie di cui al presente decreto" e il secondo le persone giuridiche private che "operano esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto".

 

Considerato in diritto

 

La Regione Lazio, con ricorso 13 aprile 1983, ha sollevato conflitto di attribuzione avverso i decreti del Presidente della Repubblica nn. 1082 e 1083 del 1982, concernenti l'approvazione della ristrutturazione degli Istituti riuniti di S. Girolamo della Carità, in Roma, ed il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto denominata Patronato di S. Girolamo della Carità, scorporata da detti "Istituti", ritenendoli invasivi della propria competenza in materia di beneficenza pubblica.

Peraltro, con decreto 18 aprile 1980, il Ministro per l'interno aveva già affermato che, in virtù dell'esclusione dell'ente denominato "Istituti Riuniti di S. Girolamo della Carità" dal trasferimento ai Comuni ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni di tale ente "son poste al di fuori dell'ambito della competenza regionale", così chiaramente e recisamente affermando la competenza dello Stato in materia e negando ogni potere della Regione Lazio.

Si tratta, ovviamente, di affermazione idonea a ledere la sfera di attribuzione costituzionalmente garantita della Regione, tanto più che, come ha esattamente rilevato l'Avvocatura dello Stato, l'affermazione é stata seguita e corroborata dal concreto esercizio del potere ritenuto di spettanza dello Stato, con la nomina di un commissario straordinario incaricato di amministrare l'ente e di "avviare le procedure per le modifiche statutarie indispensabili".

In presenza di un atto amministrativo così preciso e dotato della esecutorietà propria di qualsiasi atto amministrativo la Regione, sentendosene lesa, avrebbe dovuto non già limitarsi a rivolgere una semplice istanza allo stesso Ministero dell'interno, ma provvedere alla impugnazione del provvedimento nella sede giurisdizionale competente e nel termine perentorio di 60 giorni stabilito dall'art. 39 della legge n. 87 del 1953.

Non essendosi a ciò provveduto tempestivamente, il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto con gli atti successivi che hanno operato la ristrutturazione dell'Ente predetto e la scorporazione da esso della Fondazione di culto "Patronato di S. Girolamo della Carità" é da dichiarare inammissibile.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile il ricorso proposto il 13 aprile 1983 dalla Regione Lazio avverso i dd.PP.RR. n. 1082 e 1083 del 1982, concernenti rispettivamente l'approvazione della ristrutturazione degli Istituti Riuniti di San Girolamo della Carità, in Roma, ed il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto denominata Patronato di S. Girolamo della Carità, in Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN

Depositata in cancelleria il 28 giugno 1985.