ORDINANZA N. 38
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio sull'ammissibilità del ricorso
proposto dal Pretore di Larino con ordinanza del 2 ottobre 1981, per conflitto
di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della lettera del
Prefetto di Campobasso n. 4196 del 16 marzo 1981, relativa al contrasto circa
l'applicazione di sanzioni penali per infrazioni in materia edilizia ed
iscritto al n. 25 reg. A. R. del 1981.
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il
Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che con decreto del 19 giugno 1980 il Pretore di Larino
dichiarava non doversi promuovere l'azione penale contro Pisano Angelo,
denunciato per la mancata osservanza dell'ordine di demolizione - emesso dal
Sindaco di Ururi - di una
costruzione abusiva di proprietà dello stesso Pisano. Il giudice rilevava che
il fatto non era previsto dalla legge come reato ed inviava gli atti alla
Prefettura di Campobasso per l'eventuale irrogazione della sanzione
amministrativa prevista dall'art. 106 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (testo unico
della legge comunale e provinciale);
che con nota 16 marzo 1981 il Prefetto rinviava
gli atti al Pretore, osservando che il fatto doveva ritenersi punibile ai sensi
dell'art. 17 lett. a) l. 28 gennaio 1977 n. 10;
che il Pretore, "visti gli artt. 51 n. 1 e 53, primo comma, cod. proc.
pen.", con atto dell'8
aprile 1981 sollevava conflitto davanti alla Corte di cassazione, la quale, con
sentenza del 7 agosto successivo, ne dichiarava la giuridica inesistenza, non
trattandosi di contrasto tra giudici penali;
che con atto del 2 ottobre 1981 il Pretore
denunziava a questa Corte il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Considerato che, a norma dell'att.
che, sotto il profilo soggettivo, va
riconosciuta la legittimazione (attiva) del ricorrente Pretore, in quanto i
singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di
piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere
parti nei giudizi relativi a conflitti di attribuzione (cfr.
ord. nn. 228 e 229 del 1975: sent.
n. 231 del 1975; ord. nn. 49 e 87 del 1977; ord.
n. 123 del 1979; ord.
n. 132 del 1981);
che, invece, non sussiste la legittimazione passiva
del Prefetto, nei confronti del quale é stato instaurato il giudizio, perché il
potere esecutivo non costituisce un potere "diffuso", come quello
giudiziario, ma il suo organo di "vertice", a cui occorre nella
specie fare riferimento in base al cit. art.
che tale rilievo assorbe il profilo oggettivo,
pure attinente all'ammissibilità, e perciò
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il conflitto di
attribuzione sollevato dal Pretore di Larino con il provvedimento indicato in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1986.