ORDINANZA N. 57
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 183 del codice penale militare di pace promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 maggio 1977 dal Tribunale militare territoriale
di
2) ordinanza emessa il 13 luglio 1979 dal Tribunale militare territoriale
di Padova nel procedimento penale a carico di Galassi
Omero ed altri, iscritta al n. 904 del registro
ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36
dell'anno 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio
1984 il Giudice relatore dott. Brunetto Bucciarelli Ducci.
Considerato che i Tribunali militari territoriali di
Ritenuto che, per quanto riguarda la questione sollevata dal Tribunale
militare territoriale di
e
15/1973):
che, peraltro, la sufficiente determinazione
della condotta vietata esclude discriminazioni soggettive in linea generale ed
astratta, tali da violare il principio di uguaglianza.
Ritenuto, invece, per quanto riguarda l'eccezione sollevata dal Tribunale
militare territoriale di Padova, che essa risulta
manifestamente inammissibile per difetto di motivazione, che non può essere
sanato dal richiamo per relationem di altre ordinanze
di rimessione da parte del giudice a quo, come questa
Corte ha più volte statuito in recenti pronuncie
(ordinanze nn. 22, 102, 140, 272, 305, 347, 371, 377/1983).
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 183 del codice penale militare di pace, sollevata in relazione agli artt. 3 e 25,
secondo comma, della Costituzione dal Tribunale militare territoriale di
2) dichiara manifestamente inammissibile la identica
questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli stessi
parametri, dal Tribunale militare territoriale di Padova con ordinanza del 13
luglio 1979.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 marzo 1984.