Ordinanza n. 102 del 1983

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ORDINANZA N. 102

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 570 cod. pen. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare), promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1978 dal Pretore di Nardò, nel procedimento penale a carico di Rao Raffaele, iscritta al n. 670 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 del 28 febbraio 1979.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Pretore di Nardò, con ordinanza del 25 settembre 1978, ha denunciato, in relazione agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 570 c.p.;

e che la proposta questione risulta motivata mediante il semplice rinvio alla motivazione di due ordinanze emesse dallo stesso giudice a quo il 27 aprile 1978 e il 12 giugno 1978, con "l'unica precisazione" - peraltro, indeterminata - che, nell'ipotesi di reato già consumato, si riscontrerebbe la "mancanza di previsione di una causa di estinzione del reato e non di una causa di non punibilità dello stesso";

considerato che, non risultando espresso alcun diretto apprezzamento sulla non manifesta infondatezza della questione, resta del tutto insoddisfatta la prescrizione dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, per il quale l'autorità giurisdizionale che sollevi questione di legittimità costituzionale deve riferire, mediante l'ordinanza di rimessione, i termini e i motivi della questione medesima (da ultimo: sentenze n. 158 del 1982 e n. 170 del 1982);

visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 570 c.p., sollevata, in relazione agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 18 aprile 1983.