SENTENZA
N. 120
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 654 del Codice
penale promosso con ordinanza 6 novembre 1956 del Pretore di Velletri nel
procedimento penale a carico di Riga Pasquale, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 11 del 12 gennaio 1957 e iscritta al n. 342 del
Registro ordinanze 1956.
Udita la relazione
del Giudice Mario Cosatti nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 1957.
Ritenuto
in fatto
Il comandante la
Stazione carabinieri di Valmontone, con rapporto 15 maggio 1956, riferì al
Pretore di Velletri che il 10 maggio in detto Comune, in occasione di un
comizio elettorale, il maestro elementare Pasquale Riga, in istato di
ubriachezza, postosi a breve distanza, si faceva beffe dell'oratore,
ripetendone i gesti; e che invitato dai militari dell'Arma, per tema di
turbamento dell'ordine pubblico, ad allontanarsi seguendo i militari stessi, si
era rifiutato, cedendo di poi alle preghiere di un suo collega. Concluse
denunziando il Riga per ubriachezza manifesta (art. 688 Cod. pen.), per
molestia e disturbo alle persone (art. 660 Cod. pen.) e per inosservanza di
provvedimento dell'autorità (art. 650 Cod. pen.).
Instaurato
procedimento penale a carico del Riga, egli é stato imputato dei reati previsti
e puniti dagli artt. 688 e 650 Codice pen., nonché dall'art. 654 Cod. pen.,
perché in un pubblico comizio per propaganda elettorale compiva manifestazioni
sediziose, ponendo in ridicolo l'oratore.
La difesa
dell'imputato ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 654 Cod.
pen. in riferimento all'art. 21 della Costituzione.
Il Pretore con
ordinanza 6 novembre 1956, ritenuta la sollevata eccezione non manifestamente
infondata, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Tale ordinanza,
comunicata ai Presidenti delle Camere e notificata l'11 dicembre 1956 al
Presidente del Consiglio dei Ministri, é stata pubblicata, per disposizione del
Presidente di questa Corte, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 del
12 gennaio 1957.
Il Presidente del
Consiglio non é intervenuto, né si é costituita la parte; pertanto, ai sensi
dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87,e dell'art. 9,
comma primo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956), la causa é stata
trattata in camera di consiglio il giorno 7 giugno 1957.
Considerato
in diritto
L'ordinanza 6 novembre
1956 del Pretore di Velletri pone la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 654 del Cod. pen. "potendovi essere contrasto tra il contenuto
della norma in parola e l'art. 21 della Costituzione concernente la libertà di
pensiero senza limiti precostituiti", in relazione al significato da
attribuirsi al termine "sedizioso".
Reputa la Corte tale
questione non fondata.
Già nella sentenza n. 1 del 5
giugno 1956 la Corte ha delineata una compiuta interpretazione dell'art. 21
della Costituzione: ha, tra l'altro, affermato - concetti fondamentali cui é
informata tutta la motivazione di quella sentenza - che é da escludere che con
la enunciazione del diritto di libera manifestazione del pensiero la
Costituzione abbia consentito attività le quali turbino la tranquillità
pubblica ovvero abbia sottratto alla polizia di sicurezza la funzione di
prevenzione dei reati; che il concetto di limite é insito nel concetto di
diritto e che nell'ambito dell'ordinamento le varie sfere giuridiche devono di
necessità limitarsi reciprocamente, perché possano coesistere nell'ordinata
convivenza civile.
Nelle premesse
considerazioni trovasi la sicura soluzione della questione qui in esame.
L'art. 654 é
collocato nel libro terzo, titolo primo del Codice pen., più precisamente nel
capo primo "delle contravvenzioni concernenti la polizia di
sicurezza" e nella sezione prima di esso "delle contravvenzioni
concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica". Le ipotesi in
esso previste - grida e manifestazioni sediziose -, che rispondono a un
concetto generale, implicano sempre eccitazione al sovvertimento delle
pubbliche istituzioni e pericolo per l'ordine pubblico: come tali, restano al
di fuori della nozione e della concreta estrinsecazione del diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con
ogni altro mezzo di diffusione (art. 21 della Costituzione).
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
visti gli artt. 26,
comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma primo, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale
del 24 marzo 1956);
dichiara non fondata
la questione, proposta con ordinanza 6 novembre 1956 del Pretore di Velletri,
sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 654 Cod. pen.
in riferimento all'art. 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 3 luglio 1957.
Gaetano AZZARITI –
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio
MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in
Cancelleria il 8 luglio 1957.