Ordinanza n. 347 del 1983

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ORDINANZA N. 347

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

          Prof. Virgilio ANDRIOLI  

          Prof. Giuseppe FERRARI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Pensione di invalidità - gestione commercianti) promosso con ordinanza emessa il 1 ottobre 1981 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra De Feo Vittorio e l'INPS, iscritta al n. 715 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 del 1982.

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con l'ordinanza di rinvio sopra indicata il giudice a quo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità dell'art. 19 l. 22 luglio 1966 n. 613 nella parte in cui esclude il trattamento minimo della pensione di invalidità, gestione commercianti, per chi sia titolare di altre pensioni a carico dello Stato.

Considerato che l'ordinanza contiene soltanto una motivazione per relationem alla questione sollevata dal ricorrente e che mancano così adeguati riferimenti per la ricostruzione della situazione di specie;

che da ciò deriva un'assoluta carenza di motivazione circa la rilevanza della questione prospettata come pure l'inidoneità dell'ordinanza a soddisfare la fondamentale esigenza della chiara e generale conoscenza, attraverso l'apposito regime di pubblicità delle relative ordinanze, delle questioni di legittimità costituzionale deferite alla Corte;

che deve, pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanza n. 140/83) dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 luglio 1966 n. 613, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., con l'ordinanza del Pretore di Genova del 1 ottobre 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.

Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 21 dicembre 1983.