Ordinanza n. 140 del 1983

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ORDINANZA N. 140

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 marzo 1968, n. 151 (Dipendenti dell'INADEL - indennità premio servizio) promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1982 dal Pretore di Arezzo, nel procedimento civile vertente tra Martini Martino e l'INADEL, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 del 13 ottobre 1982. Ritenuto che, con ordinanza 9 febbraio 1982, il Pretore di Arezzo, nel corso del procedimento civile fra Martini Martino e l'INADEL ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 marzo 1968 n. 151 nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità premio di fine servizio ai dipendenti dimissionari dell'Istituto con meno di 25 anni di servizio. Considerato che nell'ordinanza é contenuta soltanto una motivazione "per relationem" nella quale mancano adeguati elementi per la ricostruzione della situazione di specie, e che pertanto l'ordinanza non da' conto degli effettivi termini della operatività della norma impugnata; che da ciò deriva un'assoluta carenza di motivazione circa la rilevanza della questione prospettata come pure l'inidoneità dell'ordinanza a soddisfare la fondamentale esigenza della chiara e generale conoscenza, attraverso l'apposito regime di pubblicità delle relative ordinanze, delle questioni di legittimità costituzionale deferite alla Corte; che deve pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 158 del 1982

, ordinanze n. 212 del 1982 e n. 22 del 1983) dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione come sopra sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 marzo 1968 n. 151, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36 Cost., con ordinanza del Pretore di Arezzo del 9 febbraio 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 1983.

Leopoldo ELIA -  Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI -  Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 28 aprile 1983.