Ordinanza n. 371 del 1983

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ORDINANZA N. 371

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 29 maggio 1976, n. 336 (Provvidenze per le popolazioni dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976) promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Tolmezzo sul ricorso proposto da Martina Alba ed altri, iscritta al n. 808 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 96 del 7 aprile 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che con ordinanza in data 30 settembre 1981 la Commissione tributaria di primo grado di Tolmezzo ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 29 maggio 1976, n. 336 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976), nella parte in cui, ai fini della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza stabiliti da leggi fiscali, non assimila ai termini scadenti tra il 6 maggio e il 31 dicembre 1976 quelli che nello stesso periodo iniziano a decorrere;

considerato che nell'ordinanza di rimessione manca un preciso riferimento alla rilevanza e che essa non contiene alcuna motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale;

che a tale carenza non può sopperire la semplice indicazione che trattasi di eccezione sollevata dai ricorrenti e che la Commissione la condivide essendo essa motivata "con esempi che non possono non ritenersi calzanti e concludenti", giacché in tal caso rimane del tutto insoddisfatta la fondamentale esigenza della chiara e generale conoscenza, attraverso l'apposito regime di pubblicità delle relative ordinanze, delle questioni di legittimità costituzionale deferite alla Corte: esigenza cui é preordinato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale prescrive appunto che il giudice a quo riferisca nell'ordinanza di rimessione i termini ed i motivi dell'istanza con la quale fu sollevata la questione;

che deve, pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte in ordine all'insufficienza della motivazione per relationem (da ultimo, sentenze n. 158 del 1982 e n. 205 del 1983 ed ordinanze n. 212 del 1982, n. 22 e n. 140 del 1983) dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione sollevata per assoluta carenza di motivazione in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 29 maggio 1976, n. 336 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, concernente Provvidenze per le popolazioni dei comuni della Regione Friuli - Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Tolmezzo con ordinanza in data 30 settembre 1981 (r.o. n. 808 del 1981). Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

 

Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1983.