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SENTENZA N. 68
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405 (Delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e
disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia), promossi con ordinanze
emesse il 6 giugno 1979 e il 24 giugno 1981 dalla Corte di Cassazione sui
ricorsi proposti da Serafini Danilo e da Galiberti
Gustavo, rispettivamente iscritte al n. 221 del registro ordinanze 1980 e al n.
164 del reg. ord. 1982 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 145 del 1980 e n. 227 del 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1983
il Giudice relatore Giovanni Conso;
udito l'avvocato dello Stato Carlo Salimei, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Premesso che nelle more del giudizio a quo era maturato il termine
previsto dagli artt. 157 n. 4 e 160, ultimo comma,
c.p. per la prescrizione del reato e che l'imputato aveva dichiarato di
rinunciare all'amnistia di cui al d.P.R. n. 413 del
1978,
L'ordinanza, ritualmente comunicata e
notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio
1980.
É intervenuta
Deduce l 'Avvocatura che questa Corte ha
costantemente ritenuto che "il contrasto con il principio d'eguaglianza é
rilevabile dal giudice della legittimità costituzionale, cui é precluso ogni
apprezzamento di merito, solo quando la disparità di trattamento risultante dal
confronto tra le discipline adottate dal legislatore in ordine a più
fattispecie relativamente omogenee, sia tale da non trovare alcun ragionevole
fondamento nella diversità delle situazioni alle quali ognuna di esse ha inteso
provvedere" (si cita la sentenza n. 22 del
9 marzo 1967). "Nel caso che ne occupa, la disparità di trattamento,
se non voglia essere riferita ad un lapsus che non si é autorizzati, in alcun
modo, ad ammettere, sembra trovare riscontro" - conclude l'Avvocatura -
"nella necessità che la soluzione dei problemi non agevoli, che
l'accertamento della prescrizione estintiva del
diritto al risarcimento dei danni spesso comporta, sia riservata al Giudice
civile e non affidata al Giudice penale, dell'altro meno uso alla soluzione di
detti problemi".
Questione sostanzialmente identica
L'ordinanza, ritualmente comunicata e
notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 18 agosto
1982.
In quest'ultimo giudizio non vi é stato intervento dell'Avvocatura Generale
dello Stato, né si é costituita la parte privata.
Considerato in diritto
1. - Le due ordinanze della Corte di cassazione sollevano una questione
di legittimità costituzionale sostanzialmente identica: i relativi giudizi
vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
2. - La questione, prospettata con riferimento all'art. 3 della
Costituzione, ha per oggetto l'art. 12 legge 3 agosto 1978, n. 405, "nella
parte in cui limita al solo caso di estinzione del reato per amnistia l'obbligo
del giudice dell'impugnazione di decidere sull'impugnazione stessa ai soli
effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli
interessi civili" (così puntualizza il dispositivo della prima delle due
ordinanze) o, come maggiormente specifica il dispositivo della seconda
ordinanza, "nella parte in cui non prevede altre cause di estinzione del
reato, all'infuori dell'amnistia, per potere decidere sull'impugnazione ai soli
effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli
interessi civili".
Peraltro, dalla motivazione delle due ordinanze, là dove esse danno conto
del requisito rappresentato dalla rilevanza della questione dedotta, emerge in
modo indiscutibile che questa si impernia sulla mancata estensione del
particolare trattamento introdotto per l'amnistia dalla legge n. 405 del
Ed infatti, ad avviso del giudice a quo, il
principio di eguaglianza parrebbe "vulnerato" in quanto le stesse
esigenze, che hanno indotto il legislatore ad emanare in ordine
all'"ipotesi di dichiarata amnistia" la disposizione qui censurata,
"ricorrono evidentemente anche nell'ipotesi in cui l'estinzione del reato
venga dichiarata per prescrizione".
3. - La questione, così come prospettata con riferimento al parametro
costituzionale di cui all'art. 3, non é fondata.
Nessun dubbio che le esigenze sottostanti all'emanazione dell'art. 12
della legge n. 405 del 1978 sono quelle indicate dalla Corte di cassazione:
"evitare che il provvedimento di clemenza si
risolva in un pregiudizio per il danneggiato (che si vedrebbe costretto ad
iniziare un nuovo procedimento davanti al giudice civile)" e
"realizzare l'economia processuale". A tali esigenze si é, del resto,
espressamente richiamata anche questa Corte, allorché (sent.
n. 186 del 1980) ha ritenuto non fondate altre
questioni di legittimità aventi ad oggetto lo stesso art. 12, e, più
precisamente, i suoi commi primo e terzo, considerati nella loro globalità.
Nessun dubbio, del pari, che l'esigenza di "evitare" che la
declaratoria di estinzione del reato si risolva in un pregiudizio per il
danneggiato e così pure l'esigenza di "realizzare" l'economia
processuale ben meritano di essere considerate e tutelate non solo quando l'estinzione del reato sia determinata
dall'amnistia, ma anche quando a determinarla sia la prescrizione. Queste
esigenze il legislatore ordinario deve tenere presenti nell'operare le scelte
di sua competenza, ma ciò non significa che sia
senz'altro in contrasto con l'art. 3 Cost. una disposizione preordinata a
meglio soddisfare le esigenze in parola con riguardo ad una causa di estinzione
del reato, quale l'amnistia, e non anche con riguardo ad un'altra causa di
estinzione del reato, quale la prescrizione.
Poiché soltanto una palese irrazionalità é in grado di rendere
costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento differenziato
tra due istituti giuridici aventi natura affine, non basta certo il richiamo ad
esigenze comuni per trarne il corollario che ogni differenza di
regolamentazione incidente sul perseguimento di tali esigenze si risolva in una violazione dell'art. 3 Cost.
Viceversa, le ordinanze di rimessione, pur
riconoscendo che ogni causa di estinzione del reato ha "peculiari
caratteristiche", affermano perentoriamente che "non esistono
elementi obiettivi che possano razionalmente giustificare la differenza di
trattamento fra le due situazioni considerate", appunto l'amnistia e la prescrizione.
Ma proprio questo - delle "peculiari caratteristiche" e della
"specifica differenza di trattamento" in esame - era (ed é) l'aspetto
da affrontare in maniera approfondita, tanto più che nella precedente
giurisprudenza della medesima Corte di cassazione non erano mancate le
decisioni orientate nel senso della manifesta infondatezza di questa stessa
questione, ponendo a base della relativa motivazione la "sostanziale
diversità degli istituti giuridici relativi alle varie cause di estinzione del reato".
4. - Per dimostrare l'esistenza di un contrasto con l'art. 3 Cost., le due ordinanze di rimessione adducono, tutto
sommato, un solo argomento, per giunta indirettamente ricavato, costituito
com'è dal puro e semplice riferimento ad un precedente di questa Corte (sent.
n. 22 del 1967).
Ma, anche a non rilevare che tale precedente viene
invocato dall'Avvocatura dello Stato a sostegno della tesi della non fondatezza
(invero, non si comprende come esso sia utilizzabile in siffatta direzione),
non si possono sottovalutare le particolarità che contraddistinguono le norme
in quell'occasione dichiarate illegittime (art. 4,
quinto comma, r. d. 17 agosto 1935, n. 1765; art. 10, quinto comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) nella parte in cui non
menzionavano l'ipotesi di prescrizione del reato a fianco delle ipotesi di
amnistia e di morte dell'imputato.
Diversamente dalla fattispecie ora in causa, là erano in discussione i
poteri di cognizione del giudice civile dopo l'esaurirsi della giurisdizione
penale, con specifico riguardo ad un limite che, se conservato, avrebbe
comportato secondo il giudice a quo un pregiudizio definitivo, irreparabile,
per il danneggiato, non potendo ormai questi in nessuna sede far valere il
proprio diritto al risarcimento del danno non patrimoniale. Né va dimenticato
che, nel motivare la ricordata sentenza, questa Corte aveva
premesso che "l'anomalia potrebbe venire superata anche in via di
interpretazione sistematica, dato che questa conduce a far ritenere estensibile
alla prescrizione la norma stabilita per la morte o per l'amnistia",
optando poi in favore della soluzione dell'accoglimento soltanto "per
meglio assicurare la certezza del diritto". Con il che si dava implicito
riconoscimento alla possibile operatività, per via di interpretazione
sistematica, di un principio generale, valevole anche per la prescrizione del
reato.
Nulla di tutto questo é riscontrabile nei confronti dell'art. 12 della
legge n. 405 del 1978: ad essere in discussione sono i poteri di cognizione del
giudice penale, indipendentemente dall'esaurirsi o no della giurisdizione
civile (anzi, si dà per scontato che l'azione civile sia tuttora esercitabile), con la conseguenza che la mancata inclusione
della prescrizione del reato accanto all'amnistia non comporta di per sé un
pregiudizio definitivo ed irreparabile per il danneggiato (ciò accadrebbe
unicamente qualora in concreto la prescrizione dell'illecito civile coincidesse
con la prescrizione del reato, o addirittura la precedesse, ma in tali casi non
vi sarebbe spazio in linea di fatto né per un'ulteriore cognizione del giudice
civile né per un'ulteriore cognizione del giudice penale), traducendosi,
invece, in un allungamento dei tempi e delle procedure necessarie a far
riconoscere, se ancora possibile, il diritto al risarcimento del danno.
Inoltre l'art. 12 della legge n. 405 del 1978, dettato con chiaro,
esplicito, riferimento alla sola amnistia (l'ipotesi di un
lapsus ventilata dall'Avvocatura dello Stato non é in alcun modo
condivisibile), preclude ogni possibilità di interpretazione estensiva in grado
di ricomprendere anche la prescrizione del reato, non
potendosi neppure ovviare al silenzio legislativo attraverso l'interpretazione
sistematica. Il principio base che regola i rapporti tra azione civile ed azione
penale condiziona tuttora la possibilità che il giudice penale si pronunzi
sull'azione civile all'eventualità di una sentenza di condanna (art. 23 codice
di procedura penale), salvi soltanto i casi espressamente eccettuati dalla
legge o in seguito a declaratoria di illegittimità da parte di questa Corte (sent.
n. 1 del 1970 e n. 29 del 1972,
che hanno entrambe riconosciuto la fondatezza di questioni prospettate in
relazione all'art. 111, secondo comma, Cost. , dopo aver escluso, nella prima
delle due vicende, una lesione dei parametri di cui agli artt.
3 e
5. - Altro, e meno remoto, é il precedente cui occorre risalire allorché
si tratta di porre a raffronto amnistia e prescrizione del reato. É stato, infatti,
con la sentenza
n. 202 del 1971, che questa Corte, intervenendo a brevissima distanza di
tempo dalla sentenza (n. 175 del 1971)
in cui era stata dichiarata illegittima la normativa sull'amnistia là dove
privava l'imputato del diritto ad ottenere una pronuncia nel merito di fronte
al sopravvenire di tale causa d'estinzione del reato, ha messo in evidenza le
fondamentali ragioni che differenziano la prescrizione dall'amnistia, così da
giustificare - in ordine all'analogo dubbio di legittimità derivante dalla
mancata previsione per l'imputato del diritto ad ottenere una sentenza nel
merito di fronte al verificarsi della prescrizione - una soluzione di non
fondatezza, opposta, quindi, a quella adottata per l'amnistia.
Nella prescrizione, ha osservato
La circostanza che tali affermazioni siano state
formulate con riguardo ad una questione che concerneva in particolare l'art.
24, secondo comma, Cost., visto, per di più, sotto la
prospettiva dei diritti dell'imputato, non incide sulla portata generale degli
argomenti dianzi richiamati, soprattutto là dove ne viene evidenziata una netta
contrapposizione tra la prescrizione, fatto giuridico dagli effetti automatici,
e l'amnistia, provvedimento di clemenza, come tale imprevedibile e concedibile
in qualsiasi momento. Dai lavori preparatori di quella che sarebbe
diventata la legge n. 405 del 1978 si ricava chiaramente (v. già sent.
n. 186 del 1980 di questa Corte, ricordata
all'inizio) che l'attuale art. 12 é nato dall'intento di "conciliare"
l'ennesima amnistia, che ci si accingeva a concedere per una scelta politica
fortemente criticata in linea di principio, con la tutela delle persone
danneggiate dal reato, tanto più doverosa stante la clemenza usata nei
confronti dell'imputato, ad evitare che questi abbia a trarne beneficio sotto
il profilo civilistico, oltreché
sotto il profilo penalistico, deludendo
inopinatamente le aspettative anche più fondate.
6. - Incardinato sulle differenze di ordine socio - politico dianzi
ricordate, il duplice intervento espressosi nelle sentenze n. 175
e n. 202 del
1971 si é tradotto in quella che può dirsi la più
significativa differenza fra queste due cause di estinzione del reato sul piano
della regolamentazione giuridica vigente: l'amnistia é sempre rinunciabile
dall'imputato, mentre la prescrizione non é mai suscettibile di rifiuto,
rientrando nella sfera di disponibilità dell'imputato soltanto quelle poche fra
le cause di sospensione e di interruzione della prescrizione sulle quali il suo
comportamento processuale può incidere più o meno direttamente.
Ma una seconda differenza tra amnistia e prescrizione, a
parte altre minori e comunque qui non rilevanti (così si dica per tutta
la tematica che contrappone all'amnistia propria l'amnistia impropria ed alla
prescrizione del reato la prescrizione della pena), riveste ai presenti fini
non trascurabile importanza, collegata com'è alle regole che disciplinano
l'incidenza dell'amnistia e della prescrizione del reato sulla prescrizione del
diritto al risarcimento del danno nascente da reato: il diritto, appunto,
oggetto dell'accertamento che l'art. 12 della legge n. 405 del 1978 demanda al
giudice dell'impugnazione penale per il caso di sopravvenuta amnistia e che,
con il suo silenzio nei confronti delle altre cause di estinzione del reato,
lascia al giudice civile per il caso di intervenuta prescrizione. Si tratta
della differenza che emerge non appena si pongano fra loro a confronto la prima
e la seconda parte del terzo comma dell'art. 2947 c.c.
A tale differenza, o meglio a quanto statuisce la prima parte del terzo
comma dell'art. 2947 c.c. nei riguardi della prescrizione del reato, pare
richiamarsi l'Avvocatura dello Stato nel già menzionato atto di costituzione
per
Mentre, infatti, alla stregua della seconda parte del comma predetto, il
diritto al risarcimento del danno si prescrive nei cosiddetti termini brevi
(cinque anni e, nel caso di danno prodotto dalla circolazione di veicoli, due
anni) "se il reato é estinto per causa diversa dalla prescrizione... con
decorrenza dalla data di estinzione del reato", senza che occorrano
particolari verifiche al di là di quelle concernenti il danno da accertare, la
prima parte dello stesso comma estende alla prescrizione del diritto al
risarcimento del danno i periodi prescrizionali fissati dall'art. 157 c.p. ogni
volta che la legge penale stabilisce una prescrizione più lunga delle
prescrizioni brevi.
La situazione che ne consegue é ben lontana da quella correlata
all'amnistia. Può accadere che l'azione di risarcimento si prescriva nello
stesso termine del reato, così vanificando ogni ulteriore possibilità di
accertamento in qualsiasi sede. Può accadere che il diritto al risarcimento del
danno si estingua prima, vanificando a maggior ragione ogni ulteriore
accertamento anche in sede penale. Può accadere, infine, che il diritto al risarcimento
sopravviva al reato per il vario intrecciarsi delle sospensioni e delle
interruzioni previste dagli artt. 159 - 160 c.p. e
dagli artt. 2941 - 2945 c.c.: e tale indagine effettivamente abbisogna di un apposito
vaglio.
Tutto ciò non esclude - é appena il caso di ripeterlo - che il
legislatore ordinario possa adottare (su tale linea é,
anzi, impostato il più recente progetto preliminare di un nuovo codice di
procedura penale, predisposto nel 1978 dalla Commissione ministeriale all'uopo
nominata) anche per l'ipotesi di prescrizione del reato una soluzione analoga a
quella introdotta per l'ipotesi di amnistia, ma impedisce di ravvisare un
contrasto con l'art. 3 Cost. nell'attuale non equiparazione delle due ipotesi.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con le due
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 10 marzo 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO
- Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio
PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 19 marzo
1983.