SENTENZA N. 2
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 26, lett. a, ultima parte, del d.P.R. 31
maggio 1974, n. 417 (concorsi a posti di preside di scuola media), promosso con
ordinanza emessa il 16 marzo 1979 dal Tribunale amministrativo regionale della
Calabria sul ricorso proposto da Greco Ettore contro il Provveditore agli studi
di Cosenza ed altro, iscritta al n. 568 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 265 del 26 settembre
1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 1981 il Giudice relatore
Alberto Malagugini;
Udito l'avvocato dello Stato Sergio Laporta,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con ricorso notificato il 21-22 giugno 1978 il
prof. Greco Ettore, insegnante titolare di educazione tecnica maschile presso
la scuola media, impugnava presso il TAR della Calabria, sede di Catanzaro, il
provvedimento in data 16 giugno 1978 del Provveditore agli studi di Cosenza che
lo aveva escluso dalla graduatoria provinciale degli aspiranti all'incarico di
preside nella scuola media per l'anno scolastico 1978/79, in quanto in possesso
di laurea - in sociologia - che non consentiva di partecipare al concorso a
preside per la scuola media, perché conseguita dopo l'entrata in vigore del
D.M. 2 marzo 1972 sulle nuove classi di concorsi a cattedra.
Decidendo sul ricorso il TAR rilevava anzitutto che l'O.M. 28 marzo 1978,
applicata col provvedimento impugnato, richiamava integralmente i requisiti
generali e particolari prescritti rispettivamente dagli artt.
24 e 26 del d.P.R. 31 maggio
1974, n. 417, il quale ultimo dispone, alla lettera a), che sono ammessi ai
concorsi a posti di preside di scuola media "gli insegnanti di ruolo della
scuola media forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi
a cattedre in tale tipo di scuola" - secondo la disciplina contenuta nel
D.M. 2 marzo 1972, che non vi include la laurea in sociologia - "nonché
gli insegnanti di ruolo di educazione fisica forniti di laurea". Escludeva
inoltre, - in punto di rilevanza - da un lato che a sostegno della pretesa del
Greco potesse farsi ricorso a norme previgenti (d.P.R. 21 novembre
1966, n. 1298; art. 12 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, modificato dal D.L.C.P.S. 21 aprile 1947, n. 629 e dalla legge 25 maggio
1962, n. 545) essendo quelle sopra richiamate disposizioni vincolanti e non
esistendo norme transitorie per la specifica questione; dall'altro che il
ricorrente potesse vantare diritti acquisiti in relazione al fatto che avrebbe
avuto titolo, in base alla precedente regolamentazione, a partecipare al
concorso se questo fosse stato bandito prima dell'entrata in vigore del decreto
delegato n. 417/74. Il TAR reputava peraltro non manifestamente infondata la questione
di costituzionalità del citato art. 26 lett. a), prospettata in subordine dal
ricorrente, assumendo non potersi escludere la violazione dell'art. 3 Cost. nel
trattamento differenziato da tale norma riservato da
un lato al titolare di educazione tecnica - ammesso al concorso a preside solo
se in possesso di una delle lauree richieste per i concorsi a cattedra nella
scuola media - e dall'altro al titolare di educazione fisica, ammesso allo
stesso concorso se in possesso di una laurea qualsiasi. A tale differenziazione,
ad avviso del TAR, non corrisponde una diversità di situazione di fatto e di
diritto dei due soggetti, essendovi in entrambi i casi "identità di
funzione", e quindi "omogeneità di situazioni che postulerebbero una
regolamentazione legislativa" unitaria e coerente.
L'ordinanza notificata e comunicata come per legge, veniva
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1979.
Nel giudizio interveniva, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo
che la questione fosse dichiarata (anche manifestamente) infondata.
L'Avvocatura osservava anzitutto che, per una corretta applicazione del
principio di uguaglianza "non é sufficiente
rilevare una diversità di trattamento per desumerne, come meccanicamente conseguenziale, la necessità di operare una elevazione del
trattamento meno favorevole al livello del trattamento più favorevole" ma
"é necessario anche individuare il cosiddetto tertium comparationis, ossia la norma o principio
generale da assumere - o perché di immediato rilievo costituzionale o perché
più consono ai "valori"affermati anche implicitamente dalla
Costituzione - come termine di riferimento indicativo del livello al quale
l'eguaglianza deve essere assicurata". Nella specie, sarebbe idonea ad
assumere il ruolo di misura di comparazione la norma che richiede, per il
concorso a preside, il possesso di una delle lauree richieste per l'ammissione
ai concorsi a cattedra nel tipo di scuola considerato (art. 26, lett. a), prima
parte); non invece la norma che ammette "gli insegnanti di
educazione fisica forniti di laurea". La continuità tra laurea
richiesta per l'insegnamento e laurea richiesta per la presidenza é infatti un valore che merita di essere conservato, essendo stato
costantemente ritenuto conforme all'interesse dell'istruzione pubblica che il
preside abbia una formazione e qualificazione professionale omogenea a quella
del personale docente (cfr. art.
1 D.L. C.P.S. 21 aprile 1947, n. 629, come modificato dall'art. 1 della legge
25 maggio 1962, n. 545); ed essendo d'altra parte del tutto razionale che per
quest'ultimo si distingua tra tipi di laurea, perché non tutte ugualmente
valide alla formazione di un buon docente. Non altrettanto potrebbe dirsi,
invece, della seconda disposizione, dettata per i soli insegnanti di educazione fisica, avendo questa natura eccezionale e
quindi non estensibile ad altre categorie di docenti.
L'origine di tale particolare norma si colloca - secondo l'Avvocatura -
nell'ambito di un'evoluzione dell'assetto delle carriere degli insegnanti di educazione fisica, che in base all'art. 72 della legge 7
febbraio 1958, n. 88 erano tutti inquadrati nel ruolo B, senza distinguere -
come per gli altri insegnanti - tra ruolo A e ruolo B a seconda che operassero
nelle secondarie superiori o nelle medie inferiori. Tale inquadramento fu
modificato con l'art. 16 del D.L. 30 gennaio 1971, n. 13 (convertito, con
modificazioni proprio all'art. 16, con la legge 30 marzo 1976, n. 88) mediante
il passaggio "riservato" nella categoria dei docenti delle secondarie superiori (ex gruppo A) di buona parte
degli insegnanti di educazione fisica in servizio ed il dirottamento nella
scuola media dei giovani vincitori di concorso. Nel quadro di
questo indirizzo, già anticipato dalle forze sociali all'epoca della redazione
del d.P.R. 417/74, si ritenne con la norma in esame
di ammettere al concorso a preside di scuola media gli insegnanti di educazione
fisica, assumendo come fattore determinante il loro livello di inquadramento,
giacché all'epoca erano di gruppo B anche gli altri insegnanti di tale tipo di
scuola. Il legislatore delegato ritenne peraltro incongruo - secondo quanto
riferito dal Ministro - richiedere il possesso di una delle lauree per gli
insegnamenti propri della scuola media, in quanto gli insegnanti di educazione fisica erano inquadrati in un ruolo non
attinente unicamente a tale tipo di scuola. D'altra parte per costoro - non
esistendo corsi universitari di educazione fisica - la
laurea ha solo funzione di integrazione culturale e non anche, come per gli
altri docenti, di preparazione professionale specifica: sicché sotto questo
profilo, vi sarebbe, ad avviso dell'Avvocatura, una diversità di situazioni
oggettive idonea a giustificare la particolare disposizione in oggetto.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale Regionale Amministrativo della Calabria dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 26, lettera a), ultima parte, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.
La disposizione di legge parzialmente denunziata così recita nella sua
interezza: "Ai concorsi a posti di preside della scuola media sono
ammessi: a) gli insegnanti di ruolo della scuola media forniti di una delle
lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedra in tale tipo di scuola,
nonché gli insegnanti di ruolo di educazione fisica
forniti di laurea".
Il giudice a quo chiamato a
decidere sul ricorso di un insegnante di ruolo di educazione
tecnica nella scuola media, escluso dalla graduatoria provinciale degli
aspiranti all'incarico di preside perché fornito di laurea, in sociologia, non
compresa tra quelle richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedra in tale
tipo di scuola, ha ravvisato un possibile vizio di costituzionalità, per
contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., nel
diverso e deteriore trattamento riservato dal legislatore all'insegnante di
educazione tecnica fornito di laurea non specifica rispetto all'insegnante di
educazione fisica, munito di uguale titolo di studio; entrambi insegnanti di
ruolo nella scuola media, entrambi forniti di laurea generica, ma escluso il
primo ammesso, invece, il secondo al concorso (o alla graduatoria) ai posti di
preside nella scuola stessa.
La questione non é fondata.
2. - Dal complesso delle disposizioni disciplinanti lo stato giuridico
del personale (direttivo, ispettivo, docente e non docente) della scuola
(materna, elementare, secondaria e artistica) dello Stato é agevole dedurre il
criterio generale fissato dal legislatore sul punto specifico riguardante
l'accesso alle funzioni di preside della scuola media. La regola dettata al
proposito esige, oltre che l'appartenenza ai ruoli della scuola media, il
possesso di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre
nella scuola della cui direzione si tratta.
La prescrizione di cui al denunziato art. 26, lett. a) del d.P.R. n. 417 del 1974 sembra
intesa a garantire, in relazione al tipo di scuola
considerato, il migliore svolgimento delle funzioni cui il personale direttivo
deve attendere, quali fissate in linea generale dall'art. 6 del medesimo d.P.R.
A tal fine, é stato ritenuto rilevante il possesso di
una delle lauree richieste per l'insegnamento nella medesima scuola, in quanto
tale da garantire una formazione e qualificazione professionale del preside omogenea
a quella del personale docente e quindi una più sicura capacità del preside
stesso, che deve sovraintendere alla scuola
soprattutto sotto il profilo didattico (cfr. sent.
228 del 1976), di promuovere e coordinare le varie attività di insegnamento, valutandone anche le eventuali carenze. Più
in generale, la regola assunta corrisponde alla convinzione che non tutte le
lauree sono parimenti valide per la formazione di un buon docente di un dato
tipo di scuola; e, se così é, ad uguale se non a maggior ragione lo stesso
criterio va adottato per la formazione del preside della scuola medesima.
3. - Vero é che il giudice a quo non sembra muovere alcuna censura né nel dispositivo, né
nella motivazione dell'ordinanza di remissione, alla regola generale posta dal
legislatore delegato del 1974 nella soggetta materia. Neppure egli denunzia - e una tale questione sarebbe stata
irrilevante l'art. 26 lettera a) ultima parte del d.P.R.
n. 417 del 1974 per ciò che in esso é stabilita una
deroga in favore degli insegnanti di ruolo di educazione fisica muniti di
laurea quando anche diversa da quella richiesta per l'ammissione a concorsi di
cattedra nella medesima scuola.
Anzi, della norma derogatoria tanto é presupposta la legittimità
costituzionale che essa viene assunta a termine di
riferimento nel giudizio comparativo di uguaglianza, chiedendosene l'estensione
anche agli insegnanti di ruolo di altre discipline che versino nella medesima
condizione e siano cioè muniti di laurea, per così dire, generica.
Ma una questione di legittimità costituzionale per violazione del
principio di uguaglianza, in presenza di norme
generali e di norme derogatorie, come nel caso in esame, in tanto può porsi in
quanto si assuma che queste ultime, e cioè le norme derogatorie, poste in
relazione alle prime, e cioè alle norme generali, manifestino un contrasto con
l'art. 3, primo comma, Cost.
Quando, invece, si assume a termine di raffronto del giudizio di uguaglianza la norma derogatrice,
la questione così posta ha in realtà per oggetto la norma generale, regolatrice
anche della fattispecie iudicanda,
che si vorrebbe sottratta alla disciplina, appunto, generale, con essa dettata.
Detto in altre parole - e con riguardo al profilo della rilevanza nel caso di
specie - la norma di cui il giudice a quo
é chiamato a fare applicazione é quella generale di cui all'art. 26, lett. a),
prima parte, del d.P.R. n. 417 del 1974, che ammette ai concorsi a posti di preside della
scuola media gli insegnanti di ruolo delle scuole stesse forniti di una delle
lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedra in tale tipo di scuola
media; norma generale che, per il suo contenuto, osta all'accoglimento della
pretesa del ricorrente. Ed é appena il caso di
rilevare che, anche da un punto di vista logico, il chiedere l'ammissione ai
concorsi a posti di preside della scuola media degli insegnanti di ruolo
forniti di una qualsiasi laurea equivale esattamente a voler cancellare, per
quanto concerne il titolo di studio richiesto, la norma generale.
Ciò basta a far ritenere infondata la predetta questione di
costituzionalità, anche a prescindere dalle considerazioni sopra svolte sub 2),
che comunque varrebbero ad escludere un arbitrio del
legislatore - e, quindi una ingiustificata differenza di trattamento - nel
fissare per l'accesso ai posti di preside nella scuola media il requisito del
possesso di una delle lauree richieste per l'ammissione a concorsi a cattedra
in tale tipo di scuola.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26, lettera a), ultima parte del d.P.R.
31 maggio 1974, n. 417, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. dal
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1982.
Leopoldo
ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.
Depositata in cancelleria il 14/01/1982.