SENTENZA N. 148
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI ,
Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.
2 e 4 della legge regionale della Lombardia 2 dicembre 1973, n. 56, dell'art. 1
della legge regionale del Veneto 8 settembre 1974, n. 48, dell'art. 16, commi
13, 14 e 15 della legge regionale dell'Emilia-Romagna
13 luglio 1977, n. 34, Sostitutivo dell'art. 14 della
legge regionale dell'Emilia-Romagna 19 luglio 1976,
n. 31, e dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale del Piemonte 13
agosto 1973, n. 21, promossi con le seguenti ordinanze:
1.
- ordinanza emessa il 25 luglio 1975 dal pretore di Alessandria nel
procedimento penale a carico di Ferrari Vico,
iscritta al n. 599 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 3 novembre 1976;
2.
- ordinanza emessa il 21 aprile 1977 dal pretore di Vigevano sui ricorsi
proposti da Voltan Antonio ed altri contro il Sindaco
di Tromello, iscritta al n. 300 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 205 del 27 luglio 1977;
3.
- ordinanza emessa il 28 aprile 1977 dal pretore di Vicenza nel procedimento
penale a carico di De Grandi Luigi, iscritta al n. 457
del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 320 del 23 novembre 1977;
4.
- ordinanza emessa il 3 novembre 1977 dal pretore di Parma sui ricorsi proposti
da Baffi Giuseppe ed altri contro l'Amministrazione provinciale di Parma,
iscritta al n. 588 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1 marzo 1978;
5.
- ordinanza emessa il 30 giugno 1977 dal pretore di Morbegno
sui ricorsi proposti da Gaddi Alessandro ed altri
contro il Sindaco di Rogolo, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 149 del 31 maggio 1978;
6.
- ordinanza emessa il 26 gennaio 1978 dal pretore di Lonigo
sul ricorso proposto da Cisotto Rodolfo contro
7.
- ordinanza emessa il 28 gennaio 1978 dal pretore di Vicenza sul ricorso
proposto da Maruzzo Domenico contro
Visti
gli atti di intervento delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna
e Veneto e gli atti di costituzione di De Grandi Luigi
e Gaddi Alessandro;
udito
nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore Antonio
uditi
gli avvocati Arturo Jemolo per
Ritenuto in fatto
1.
- Prima dell'emanazione della legge statale 27 dicembre 1977, n. 968, che detta
un'organica disciplina della caccia e della protezione della fauna, e ne
stabilisce i principi generali, alcune Regioni hanno disciplinato con proprie
leggi l'esercizio venatorio, al fine di salvaguardare agricoltura e patrimonio faunistico nel rispettivo ambito territoriale. Le leggi
regionali prevedono un regime di caccia controllata e connesse limitazioni di
luogo, tempo, specie e numero della selvaggina stanziale da abbattere,
comminando sanzioni amministrative a carico degli eventuali trasgressori. Dove
vige detto regime, l'esercizio venatorio é subordinato al rilascio di un
apposito tesserino, che serve anche alle annotazioni e ai controlli prescritti
dalla legge, dietro versamento di una somma, diversa da Regione a Regione, ai
comitati provinciali o alle amministrazioni regionali, secondo i casi. La
legittimità costituzionale di tali disposizioni é stata contestata nel corso di
procedimenti giurisdizionali, e gli organi decidenti hanno ritenuto di dover
sollevare la questione davanti a questa Corte, come é qui di seguito precisato.
2.
- Il pretore di Alessandria imputava tale Ferrari
Vico del reato previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 bis del t.u. 5 giugno
1939, n. 1016 - "Norme per la protezione della selvaggina e per
l'esercizio della caccia" - in quanto sprovvisto del tesserino che, ai
sensi dell'art. 2 della legge regionale del Piemonte 13 agosto 1973, n. 21,
autorizza l'esercizio venatorio in quella Regione. L'imputato sollevava
questione di legittimità della citata disposizione della legge regionale per
presunto contrasto con gli artt. 117 e 119 Cost. Il
pretore, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, la
rimetteva all'esame della Corte, con ordinanza 25 luglio 1975.
Il
giudice a quo assume che gli artt. 8 e 12 bis del citato t.u. n. 1016 del 1939
configurano la libertà di caccia come un diritto pubblico soggettivo di natura
non patrimoniale, il cui esercizio sarebbe soggetto esclusivamente alle
limitazioni poste dalle leggi statali; le disposizioni censurate avrebbero
violato questo principio col sottoporre l'intero territorio regionale al regime
di caccia controllata, e col subordinare l'esercizio venatorio al rilascio di
apposito tesserino. Essendo, poi, disposto che il tesserino viene
rilasciato dietro versamento di una somma, la legge regionale avrebbe istituito
un tributo fuori dalle forme e dai limiti stabiliti dalle leggi della
Repubblica, con la conseguente infrazione degli artt.
23 e 119 Cost.
3.
- Analoga questione é sollevata, con ordinanza 21 aprile 1977, dal pretore di
Vigevano, nel corso di un giudizio promosso da tale Voltan
Antonio, che si era opposto all'ingiunzione del Sindaco di Tromello
(Pavia) di pagare cinquantamila lire, come sanzione amministrativa per aver
esercitato la caccia senza il prescritto tesserino in violazione dell'art. 12
bis del t.u. del 1939, modificato ed integrato dalla legge regionale della
Lombardia 2 dicembre 1973, n. 56. Le disposizioni censurate - gli artt. 2 e 4 della citata legge regionale - violerebbero gli
artt. 117 e 119 del testo costituzionale. L'intero
territorio regionale, si osserva dal giudice a quo, viene in forza di tali
disposizioni sottoposto al regime di caccia controllata, laddove siffatto
vincolo non sarebbe consentito dai principi della legislazione statale.
Inoltre, il versamento per il rilascio del tesserino, previsto nell'art. 4
della legge regionale, costituirebbe un'imposizione tributaria eccedente
l'autonomia finanziaria della Regione, che é riconosciuta soltanto nelle forme
e nei limiti stabiliti dalle leggi statali: si deduce al riguardo che la legge 16
maggio del 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per le Regioni a Statuto
ordinario", nella quale sono tassativamente elencate le ipotesi in cui gli
organi regionali hanno potestà impositiva, non
include la materia della caccia, della quale si tratta nella specie.
In
una memoria aggiuntiva, la difesa della Regione ha poi sostenuto che nessun
argomento a favore della fondatezza della presente questione può trarsi dalla
legge statale sopravvenuta nel 1977 - legge 27 dicembre 1977, n. 968 -, alla
quale
4.
- Nel corso di un procedimento penale nei confronti di tale
De Grandi Luigi davanti al pretore di Vicenza, la difesa dell'imputato
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge regionale
del Veneto n. 48 del
Nell'ordinanza
di rinvio, la illegittimità costituzionale della
citata previsione normativa é denunziata sotto il duplice riflesso, che essa
sottoporrebbe l'esercizio della caccia a vincoli incompatibili con i principi
della legislazione statale, e prevederebbe un
tributo, la cui imposizione é però di competenza dello Stato, e non della
Regione.
Nel
giudizio si é costituita la parte privata. La difesa del De
Grandi adduce che le disposizioni censurate
violano il disposto dell'art. 117 Cost., divergendo
dai principi della legislazione statale sotto vario riguardo: il regime della
caccia controllata é esteso dall'ambito della Provincia alla intera Regione;
col prevedere il tesserino, si viene a configurare un provvedimento autorizzativo dell'autorità regionale, distinto dalla
licenza di porto d'armi, mentre quest'ultima, idonea anche ad autorizzare
l'esercizio della caccia, sarebbe la sola prescritta dalla legge, in quanto
connessa con la materia della pubblica sicurezza, necessariamente riservata
agli organi centrali. Il pagamento dovuto per il rilascio del tesserino
costituirebbe poi una tassa sulle concessioni governative, introdotta in
violazione dell'art. 119 Cost.,
che configura la potestà tributaria della Regione come derivata dalla
legislazione centrale e applicativa di tipi di tributi predeterminati dallo
Stato. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 281 del 1970, sostiene la difesa del De Grandi, le tasse sulle concessioni regionali si
applicano agli atti e provvedimenti adottati dalle Regioni, e corrispondenti a
quelli già di competenza dello Stato. Tale requisito difetterebbe tuttavia
nella specie: il provvedimento che si ottiene con il rilascio del tesserino non
corrisponderebbe alla licenza concessa dallo Stato anche per uso di caccia,
costituendo esso manifestazione di un preteso potere autorizzativo
della Regione, diverso da quello che legittima il rilascio della licenza
suddetta.
5.
- Altra ordinanza di rinvio é stata emessa il 3 novembre 1977, - nei
procedimenti civili riuniti vertenti fra Baffi Giuseppe, ed altri, e
l'Amministrazione provinciale di Parma - dal pretore di Parma, avanti al quale
erano stati promossi ricorsi contro trentanove ordinanze del Presidente della
Provincia. Dette ordinanze avevano comminato sanzioni pecuniarie nei confronti
dei ricorrenti, insieme al differimento da dodici a sessanta mesi nel rilascio
del tesserino prescritto per le zone di caccia controllata, per avere essi esercitato
la caccia senza tale documento.
Il
giudice a quo solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 16
della legge della Regione Emilia n. 34 del 1977 sostitutivo dell'art. 14 della
legge regionale dell'Emilia n. 31 del 1976 - per presunto contrasto con gli artt. 23, 117 e 119 Cost., - in relazione agli artt. 8 e
12 bis del t.u. della legge sulla caccia, e all'art. 1 della legge n. 281 del
1970. La disposizione censurata prevede che il tesserino per l'esercizio della
caccia sia rilasciato dietro versamento di una quota, da determinarsi
annualmente dalla Giunta regionale, a titolo di partecipazione alle spese di
gestione, o di rimborso delle spese di stampa e di distribuzione del tesserino
stesso. Nell'ordinanza di rinvio é prospettata la violazione degli artt. 23 e 119 Cost. Si asserisce che il versamento per il
rilascio del tesserino, in quanto dovuto per l'esplicazione del potere
d'imperio dell'ente, possa rivestire i caratteri del tributo; e ciò in una
materia in cui
6.
- Il pretore di Morbegno, con ordinanza emessa il 30
giugno 1977, sospendeva i procedimenti riuniti civili vertenti tra Gaddi Alessandro ed altri, ed il Sindaco di Rogolo e sollevava questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2 e 4 della legge regionale della
Lombardia del 2 dicembre 1973, n.
La
parte privata si é costituita in giudizio per sentir
dichiarare la fondatezza della questione. Essa deduce la irrilevanza,
nel caso all'esame di questa Corte, delle norme statali in materia di caccia
sopravvenute rispetto all'ordinanza di rinvio - il d.P.R.
n. 616 del 1977, e la legge n. 968 del 1977 -, le quali
hanno conferito alla Regione il potere di istituire una tassa sulla licenza di
caccia, di cui questa sarebbe stata priva per l'innanzi. Le norme regionali
censurate dovrebbero pertanto ritenersi lesive dei limiti concernenti
l'autonomia legislativa della Regione. La violazione dell'art. 179 é
argomentata sempre in base all'assunto che il versamento richiesto per il rilascio del tesserino integri gli estremi di un tributo,
e precisamente di una tassa, relativa all'emanazione di un provvedimento
amministrativo regionale, con il risultato di violare la riserva di competenza
stabilita dalla Costituzione a favore degli organi statali.
7.
- Il pretore di Lonigo, con ordinanza emessa il 26
gennaio del 1978, sospendeva un procedimento civile vertente fra tale Cisotto Rodolfo e
8.
- Il pretore di Vicenza, con ordinanza emessa il 21 gennaio del 1978,
sollevava, nel corso di un procedimento civile vertente tra tale Maruzzo
Domenico e
9.
- Tutte le ordinanze di rinvio sono state ritualmente
notificate e pubblicate. All'udienza pubblica del 18 aprile 1979 le difese
delle parti private e delle Regioni intervenute, Piemonte, Lombardia, Veneto ed
Emilia- Romagna, hanno insistito nelle già prese
conclusioni.
Considerato in diritto
1.
- Le ordinanze di rinvio, emanate dai pretori di Alessandria, Vigevano, Parma, Morbegno e Lonigo, ed in distinti
procedimenti dal pretore di Vicenza, sollevano tutte la
medesima questione di legittimità costituzionale. I giudizi, con esse promossi davanti questa Corte, vanno perciò riuniti e
decisi con unica sentenza.
2.
- Le leggi che contengono le norme censurate istituiscono, nei rispettivi
territori regionali, un regime di caccia controllata, volto da un canto a
disciplinare l'esercizio venatorio, dall'altro a proteggere patrimonio faunistico ed agricoltura. A questo fine, é previsto che i
titolari di licenze di caccia siano ammessi a praticare l'esercizio venatorio
soltanto dopo aver ottenuto un apposito tesserino dall'amministrazione
regionale, o dai comitati provinciali della caccia. Nel tesserino, il
cacciatore deve annotare le indicazioni prescritte dalla legge con riferimento
ai giorni prescelti per la caccia, al numero dei capi abbattuti, e all'ora dell'abbattimento. Il rilascio del tesserino é
subordinato al versamento di una somma, il cui importo é variamente
determinato, secondo che la caccia sia esercitata in una o più Province,
ovvero, dove queste siano state previste, anche nelle particolari zone di
caccia controllata.
Formano
oggetto del presente giudizio le disposizioni legislative regionali istitutive
del tesserino: art. 2 della legge regionale del Piemonte 13 agosto 1973, n. 21,
artt. 2 e 4 della legge regionale della Lombardia 2
dicembre 1973, n. 56, art. 1 della legge regionale del Veneto 8 settembre 1974,
n. 48, art. 16 della legge regionale dell'Emilia-Romagna
13 luglio 1977, n. 34, sostitutivo dell'art. 14 della
legge regionale dell'Emilia-Romagna 19 luglio 1976,
n. 31.
La illegittimità
costituzionale delle norme citate é prospettata alla Corte sotto i seguenti
profili:
a)
nelle ordinanze di rinvio si rileva che
b)
Le disposizioni censurate lederebbero altresì gli artt.
23 e 119 Cost. Si deduce al riguardo che le Regioni hanno autonomia finanziaria
soltanto nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica. Qui,
si soggiunge, la prestazione imposta al privato costituisce una tassa sulle
concessioni regionali, laddove questo tipo di imposizione tributaria non trova
alcun fondamento nella legge 16 maggio 1970, n. 281 - "Provvedimenti
finanziari per l'attuazione delle Regioni a Statuto ordinario" - nella
quale sono tassativamente elencate le entrate tributarie delle Regioni.
Precisamente, si osserva che, in virtù dell'art. 3 della citata legge, le tasse
sulle concessioni regionali si applicano ai provvedimenti adottati dalle
Regioni nell'esercizio delle loro funzioni, e corrispondenti a quelli già di
competenza dello Stato, assoggettati alle tasse sulle concessioni governative
ai sensi delle vigenti disposizioni. Il provvedimento adottato col rilascio del
tesserino non corrisponderebbe, tuttavia, alla licenza della autorità statale,
rilasciata per il porto d'armi ed, insieme, per uso di caccia, perché, si dice,
non ne assolve gli scopi, e costituisce manifestazione di un preteso potere autorizzativo della Regione, diverso da quello che
legittima la concessione della licenza suddetta. Posto ciò, ne discenderebbe
anche la violazione della riserva di legge, stabilita dall'art.23 Cost. La disposizione della legge regionale, che
prevede la prestazione patrimoniale del privato, travalicherebbe la sfera
dell'autonomia finanziaria della Regione: sarebbe così invasa una materia, con
riguardo alla quale si assume che la riserva di legge, e la connessa garanzia
del contribuente, siano soddisfatte solamente quando
il tributo risulti imposto in base ad atto legislativo dello Stato.
3.
- La questione non é fondata. Anzitutto, non sussiste l'asserita violazione
dell'art.117 Cost. Secondo questa statuizione
costituzionale, la materia della caccia spetta alla Regione, é vero, nei limiti
dei principi stabiliti dalle leggi della Repubblica: ma nel nostro caso non vi
é alcuno di questi principi che precluda al legislatore regionale di
subordinare l'esercizio della caccia al possesso di un documento, qual é il
tesserino previsto nelle disposizioni censurate. Nessun fondamento ha infatti il rilievo, prospettato nelle ordinanze di rimessione, che vi é una libertà di caccia, il cui
esercizio rimane soggetto ai soli limiti configurati dalle leggi statali.
Semmai, nella legislazione statale é sancito il principio, secondo il quale
l'attività venatoria subisce necessariamente limitazioni, poste, come questa
Corte ha avvertito nella sentenza n. 59 del
1965, a salvaguardia di altri interessi della collettività: incolumità
delle persone, protezione della fauna, tutela delle colture e dei prodotti
agricoli, disciplina della caccia come attività sportiva.
Del
resto, é lo stesso testo unico del 1939, come modificato dalla legge 2 agosto
1967, n.
Vanno
quindi disattese le rimanenti censure, secondo le quali le disposizioni impugnate
avrebbero violato l'art. 117 Cost. con l'estendere il regime della caccia
controllata oltre
4.
- Le disposizioni censurate non contraddicono, poi, nemmeno gli artt. 23 e 119 Cost. La violazione di questi precetti
costituzionali é denunziata sull'assunto che il versamento richiesto per il
rilascio del tesserino rivesta i caratteri del tributo. Si é anche prospettato
che esso costituirebbe una tassa sulle concessioni regionali, istituita ed
imposta dalla Regione, senza che, però, alcun titolo giustificativo di simile
imposizione sia offerto - ai sensi dell'art. 119 Cost. - dalle leggi statali
concernenti l'autonomia finanziaria delle Regioni. Senonché,
così ragionando, si trascura che il versamento per il rilascio del tesserino -
di vario ammontare, secondo le Regioni, come sopra si é detto - non costituisce
un tributo in senso proprio. Esso é, invece, previsto come quota di
partecipazione alle spese di gestione del servizio reso dalla Regione con
l'organizzare e gestire la caccia controllata: servizio che procura un
vantaggio agli stessi cacciatori, grazie all'ordinato svolgimento dell'attività
venatoria, e soddisfa al tempo stesso il generale interesse alla protezione, e
al ripopolamento della selvaggina, nonché alla tutela dell'agricoltura. Che
tale sia il titolo della prestazione pecuniaria in esame é testualmente detto
in alcune delle disposizioni legislative impugnate: nell'art. 4, comma 1, della
legge regionale della Lombardia n. 56 del 1973, nell'art. 14,
comma 14, della legge regionale dell'Emilia-Romagna
n. 31 del 1976 e nell'art. 16, comma 13, della successiva legge della medesima
Regione, n. 34 del 1977. Ma anche là dove manca questa precisazione del
legislatore, depone nel senso anzidetto la destinazione dei proventi delle
quote versate per il rilascio del tesserino. Così, a norma dell'art.
2, comma 7, della legge regionale del Piemonte n. 21 del 1973, le somme
introitate dall'amministrazione regionale sono utilizzate nella misura di
almeno il 50% per le spese di vigilanza; il residuo é utilizzato per il
ripopolamento faunistico e per il risarcimento dei
danni causati dalla selvaggina nelle colture agricole. A norma dell'art. 1, comma 4, della legge regionale del Veneto n. 48
del 1974 le somme introitate "saranno utilizzate nella misura del 50% per
la concessione di contributi ai comitati provinciali della caccia in relazione
alle spese di attuazione dei programmi di vigilanza, di ripopolamento e di
organizzazione dell'esercizio venatorio, al numero dei cacciatori che praticano
la caccia in ogni Provincia, e nella misura del 20% per il rimborso degli
indennizzi", dovuti per danni arrecati alle colture dalla selvaggina nelle
oasi di protezione e rifugio della fauna e nelle zone di ripopolamento e cattura.
Analoghe disposizioni si trovano nelle citate leggi regionali dell'Emilia-Romagna (art.14, comma
ultimo, legge n. 31 del 1976; art. 16, comma 15, legge
n. 34 del 1977). Nell'art. 4, comma 2, della legge n.
56 del 1973 della Regione Lombardia si dispone anche che gli introiti riscossi
dalla Regione siano ridistribuiti tra i comitati provinciali della caccia - ai
quali é affidata la gestione della caccia controllata, in collaborazione con le
associazioni venatorie - secondo le percentuali indicate alla lettera c)
dell'art. 1, comma 1, della legge stessa. In ogni caso, vi é diretta e puntuale
imputazione delle somme introitate alle spese di gestione del servizio.
5.
- D'altra parte, il rilascio del tesserino é pur sempre subordinato al
pagamento di una somma di denaro. Rimane allora da indagare se qui, ancorché
non si tratti di tributo propriamente inteso, si esiga comunque dal privato una
prestazione patrimoniale, con riguardo alla quale debba essere osservato il
disposto dell'art. 23 Cost. In alcune delle ordinanze é
infatti denunziata la violazione di quest'ultimo precetto
costituzionale. Ma la questione é infondata, sotto il profilo ora considerato,
quand'anche si assuma che la cerchia delle prestazioni patrimoniali, alle quali
si riferisce l'art.23 Cost., sia più estesa, rispetto a quella delle prestazioni
imposte dall'autorità pubblica nell'esercizio della potestà tributaria. Il
citato articolo della Costituzione statuisce: "nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".
Come questa Corte ha già precisato (sentenza n. 64 del 1975),
"la parola legge" nel contesto dell'art.23,
sta ad indicare sia la legge dello Stato sia la legge che viene in rilievo
nella specie, quella della Regione. Peraltro, la prestazione patrimoniale é
imposta al privato, non soltanto, come prescrive l'art. 23 Cost., "in base", ma, immediatamente, ad opera della
legge regionale: nella quale é, appunto, individuato l'importo della somma da
versare per il rilascio del tesserino, e sono altresì predeterminati i tipi
dell'esercizio venatorio nel sistema della caccia controllata, in
considerazione dei quali vien fatto variare
l'ammontare del versamento.
Il
solo caso in cui l'entità del versamento non é fissata direttamente dal
legislatore, ma, annualmente, dalla Giunta regionale, é previsto dalle leggi della Regione Emilia-Romagna (art. 14,
comma 14, legge n. 31 del 1976; art. 16, comma 13, della legge n. 34 del
1977). Anche qui, tuttavia, la riserva di legge non é vulnerata: le
disposizioni censurate, insieme alle rimanenti altre degli atti legislativi che
le contengono, pongono "i criteri idonei a delimitare" - alla stregua
dell'art. 23 Cost., e
dell'interpretazione datane da questa Corte - la discrezionalità della Giunta
regionale nella determinazione della somma occorrente per il rilascio del
tesserino, e ad assicurare per questa via che l'esercizio del potere conferito
all'organo amministrativo "non possa trasmodare in arbitrio" (sentenze n. 56 del 1959
e n. 51 del 1960).
Un'altra
considerazione giova, infine, a confermare l'infondatezza della questione. Una
volta assunto che la riserva di legge ex art. 23 Cost. operi oltre la cerchia
delle vere e proprie imposizioni tributarie, ne discende una duplice
conseguenza. Da un canto, si allarga la sfera della garanzia, posta dal
costituente a favore del soggetto vincolato alla prestazione. Dall'altro, però,
si viene nel nostro caso a riconoscere al legislatore regionale una capacità impositiva, basata sulla potestà legislativa, della quale
egli é investito in virtù dell'art. 117 Cost.: e tale potestà si può esplicare anche fuori dai vincoli
afferenti, ex art. 119 Cost., all'autonomia
finanziaria della Regione, seppure, occorre avvertire, necessariamente nei
limiti di una competenza, che deve concorrere con la competenza legislativa
dello Stato. Ora, un'imposizione patrimoniale della Regione, diversa dal
tributo in senso proprio, non eccede i poteri di autonomia, né offende
altrimenti
La
prestazione personale del soggetto é stata dunque imposta in piena conformità
dell'art. 23 Cost.: il
versamento per il rilascio del tesserino é autorizzato dalla normazione
statale; la legge regionale ne ha, dal canto suo, determinato l'importo e la
destinazione, sempre nei limiti della discrezionalità garantita alla Regione.
La riserva di legge risulta, così, soddisfatta mediante il concorso dell'una e
dell'altra fonte normativa che governano la materia, trattandosi nella specie
di competenze legislative ripartite tra Stato e Regioni.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
non fondata, in riferimento agli artt. 23, 117 e 119 Cost., la questione di legittimità
costituzionale, sollevata con le ordinanze in epigrafe, dell'art. 2 della legge
regionale del Piemonte 13 agosto 1973, n. 21, degli artt.
2 e 4 della legge regionale della Lombardia 2 dicembre 1973, n. 56, dell'art. 1
della legge regionale del Veneto 8 settembre 1974, n. 48, dell'art. 16 della
legge regionale dell'Emilia-Romagna 13 luglio 1977,
n. 34, sostitutivo dell'art. 14 della legge regionale
dell'Emilia- Romagna 19 luglio 1976, n. 31, aventi ad
oggetto l'istituzione di un tesserino da rilasciarsi, dietro pagamento, per
l'esercizio della attività venatoria nei rispettivi territori regionali.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 7 dicembre 1979.
Leonetto AMADEI
- Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 14 dicembre 1979.