SENTENZA
N. 59
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 7
settembre 1964, n. 30, recante "Costituzione e gestione delle riserve di
caccia nel territorio regionale", promosso con ricorso della Giunta
provinciale di Bolzano, notificato il 13 novembre 1964, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 21 successivo ed iscritto al n. 15
del Registro ricorsi 1964.
Visti gli atti di
costituzione in giudizio del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e del
Presidente della Giunta provinciale di Trento;
udita nell'udienza
pubblica del 12 maggio 1965 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
uditi l'avv. Giuseppe
Guarino, per la Provincia di Bolzano, l'avv. Renzo Morelli, per la Provincia di
Trento, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per la
Regione Trentino-Alto Adige.
Ritenuto
in fatto
La Giunta provinciale
di Bolzano, previa deliberazione d'urgenza, ratificata dal Consiglio nella
seduta del 4 febbraio 1965, ha proposto ricorso avverso la legge della Regione
Trentino- Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, sulla costituzione e gestione delle
riserve di caccia nel territorio regionale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione del 15 settembre 1964, n. 39.
Con tale legge i
territori indicati in un elenco allegato, che comprende tutto il territorio
regionale con la specificazione delle riserve private e delle bandite
demaniali, sono stati costituiti in riserve di caccia "di diritto" e
ne é stata affidata la gestione alle Sezioni provinciali di Trento e di Bolzano
della Federazione italiana della caccia.
Il ricorso,
notificato al Presidente della Giunta regionale, al Presidente della Giunta
provinciale di Trento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri il 13
novembre 1964 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 21 dello stesso
mese, é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 7 del 9
gennaio 1965.
Col ricorso si
denunzia la violazione dell'art. 4 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige:
1) in relazione
all'art. 42 della Costituzione, in quanto la costituzione della riserva sarebbe
stata attuata in violazione del principio dell'ordinamento desumibile dall'art.
44 del vigente T. U. delle norme sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, il quale
richiede che la limitazione del diritto di proprietà dei cittadini avvenga con
riguardo a singole porzioni di territorio in base ad una valutazione concreta
da farsi di volta in volta e caso per caso o dispone un particolare
procedimento amministrativo rivolto a determinare la competenza degli organi
pubblici, le modalità da osservare per la costituzione del vincolo e i rimedi
giuridici a tutela dell'interesse dei privati. All'uopo si cita la sentenza di
questa Corte 2 marzo 1962, n. 13;
2) in relazione agli
articoli 41, 42, 43 della Costituzione e del principio generale di libertà
della iniziativa economica privata in quanto: a) le riserve operative di
attività sarebbero di competenza dello Stato e non della Regione; b) nella
specie non ricorrerebbero i presupposti soggettivi ed oggettivi di cui all'art.
43 della Costituzione; c) la legge regionale avrebbe dovuto limitarsi, semmai,
ad istituire una riserva pubblica accompagnata dalla istituzione dell'obbligo
del rilascio della concessione a chiunque ne avesse fatto richiesta (iscritti o
non iscritti alla F. I. C.) ai sensi dell'art. 41 della Costituzione e
dell'art. 56 del T. U. sulla caccia; d) la legge non prevede alcun indennizzo a
favore dei proprietari dei terreni, in violazione dell'art. 42 della
Costituzione;
3) in relazione ai
principi fondamentali che si desumono dagli artt. 1 e seguenti e 11 dello
Statuto e art. 67 T.U. sulla caccia, in quanto la legge regionale determina la
caducazione dell'art. 67 del T.U. sulla caccia che demandava ai Comuni, quali
più sicuri interpreti dei bisogni delle popolazioni locali, la facoltà di
costituire le riserve di caccia in tutto il territorio del Comune ad eccezione
delle zone riservate ai privati. Con ciò avrebbe violato quel principio del
rispetto delle tradizioni locali che lo Statuto ha invece inteso tutelare (art.
11) e in relazione alle quali la Corte costituzionale ha giustificato il
superamento di qualcuno dei limiti imposti al potere legislativo regionale e
provinciale;
4) in relazione agli
artt. 1 e seguenti del T.U. sulla caccia e all'art. 18 della Costituzione, in
quanto la legge impugnata avrebbe violato i principi affermati dalla Corte
costituzionale con la sentenza 26 giugno
1962, n. 69, per il fatto di avere attribuito poteri pubblici alla
Federazione della caccia, sottraendoli alla Provincia e ai Comuni, e per avere
sottratto, altresì, un tipo di attività ai singoli individui e ai loro
raggruppamenti per demandarla in modo obbligatorio e cogente ad un ente
pubblico. In proposito si cita anche la sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 1961, n.
13, con la quale si é dichiarata la incostituzionalità di una legge che
obbligava a svolgere una determinata attività (ordinamento delle professioni
alpine) esclusivamente a mezzo dell'appartenenza ad una associazione;
5) in relazione agli
artt. 5 e 118 della Costituzione e agli artt. 13 e 14 dello Statuto. In base ai
principi che ne discendono, applicati anche in materia di caccia col D.P.R. 10
giugno 1955, n. 987, dovrebbe ritenersi acquisito che le funzioni
amministrative in questa materia debbono essere esercitate dagli enti locali e
non da un ente nazionale, quale é la Federazione nazionale della caccia;
6) in relazione agli
artt. 1 e seguenti del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, in quanto la legge
regionale, con l'affidare illegittimamente alla Federazione nazionale della
caccia la diretta gestione della riserva ha, in effetti, attribuito a detto
Ente funzioni che non rientrano nei compiti istituzionali dell'Ente stesso
stabiliti dal citato T. U. del 1939, sicché in tal modo si sarebbe proceduto
con legge regionale ad un mutamento della struttura dell'Ente disciplinata con
legge dello Stato.
7) Si deduce, infine,
la violazione dell'art. 38 dello Statuto, in quanto in base all'art. 3 della
legge impugnata la disciplina della gestione della riserva, in attesa di nuove
norme legislative sulla caccia, sarebbe rimessa ad un potere regolamentare
indipendente da esercitarsi in futuro dalla Giunta regionale; potere che non
spetta alla Giunta regionale, la quale, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto,
può emanare soltanto regolamenti esecutivi. Le emanande norme regolamentari dovrebbero
sostituire le vigenti norme statali che poi sarebbero destinate a perdere la
loro efficacia per effetto dell'emanazione di nuove norme legislative
regionali.
La Regione,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, ha resistito al ricorso, depositando
deduzioni e conclusioni in data 30 novembre 1964.
Dopo avere accennato
al dubbio che il ricorso della Provincia sembrerebbe proposto "per puro
spirito di chicane" per mancanza di alcun interesse concreto
all'annullamento della legge impugnata, la Regione ritiene il ricorso infondato
per i seguenti motivi:
a) la materia della
caccia é attribuita alla competenza legislativa primaria della Regione che
incontra i soli limiti della Costituzione e dei principi dell'ordinamento
giuridico dello Stato, non pure di quelli stabiliti dalle singole leggi dello
Stato.
D'altra parte l'art.
5 del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, precisa che la zona delle Alpi é da
considerare zona faunistica a sé stante appunto per sottrarla ai principi che
regolano l'esercizio della caccia nel rimanente territorio dello Stato, per
escludere che a detta zona si applichino i limiti di estensione, singola e
complessiva, previsti per le bandite e le riserve, e, infine, per consentire
che anche l'intero suo territorio, ad eccezione delle zone riservate ai
privati, sia costituito in riserva (art. 67).
Onde la Regione non
era tenuta ad osservare le forme, ed in particolare, il procedimento
amministrativo, stabilito per la costituzione delle riserve nel rimanente
territorio dello Stato; e del resto detto procedimento non é richiesto in senso
assoluto dal citato T.U., come é dimostrato dal fatto che certe riserve
risultano costituite ope legis (es. i beni già della Corona, oggi
assegnati al Presidente della Repubblica) (art. 56), e i Parchi nazionali (art.
57).
b) Infondato sarebbe
ugualmente il secondo motivo del ricorso col quale si deduce la violazione
degli artt. 41, 42 e 43 della Costituzione.
In primo luogo la
legge impugnata non ha stabilito una riserva operativa di attività a favore
della Federazione della caccia, ma ha affidato alle Sezioni provinciali di
questa la gestione delle riserve, ferma restando la gestione delle riserve
private di caccia così come la legge nazionale affida all'azienda forestale la
gestione dei Parchi nazionali.
In secondo luogo, la
caccia non é un'attività economica, come pure tale non é la gestione di una
riserva, onde l'una e l'altra attività non rientrano nella fattispecie
normativa prevista dagli articoli 41 - 43 della Costituzione.
Né la legge impugnata,
vietando ai proprietari la caccia indiscriminata sui propri fondi, li
esproprierebbe, senza indennizzo, di una qualche facoltà compresa nel diritto
di proprietà, giacché il nostro ordinamento considera la selvaggina una res
nullius, e non, come nell'ordinamento austriaco, una pertinenza o un frutto
del fondo.
Le leggi sulla
caccia, d'altronde, avendo lo scopo precipuo di proteggere la fauna, sono
dettate più per limitare che per consentire l'esercizio della caccia, e
certamente non attribuiscono alcun diritto di caccia libera e indiscriminata al
proprietario del fondo.
c) In riferimento al
terzo motivo del ricorso, circa l'asserita violazione dei principi fondamentali
dello Statuto speciale, l'Avvocatura ritiene che dal fatto che l'art. 11, n. 4,
attribuisca alla Provincia competenza in materia di usi e costumi, non possa
inferirsi che la Regione debba ripristinare, in ossequio alle tradizioni
locali, gli istituti giuridici pre-unitari.
D'altra parte quando
tale ripristino di antichi istituti lo Statuto ha voluto, lo ha detto
esplicitamente come nel caso dei "masi chiusi" e delle "comunità
familiari rette da antichi statuti e consuetudini".
Né sembra utile il
richiamo all'art. 67 del T. U. perché detta norma consentiva ai Comuni di
costituire in riserva il loro territorio a condizione che la gestione di essa
fosse affidata alla Federazione della caccia, e pertanto essa non attribuiva ai
Comuni più di quanto attribuisca loro la legge impugnata.
d) Con riferimento,
poi, al quarto, quinto e sesto motivo di doglianza, l'Avvocatura sostiene che
non può dirsi che la legge regionale, affidando la gestione delle riserve di
diritto all'Associazione dei cacciatori, abbia sottratto funzioni
amministrative ai Comuni, giacché, a parte il rilievo che la Provincia non ha
alcuna competenza in materia di caccia, non applicandosi nel territorio della
Regione le norme sul decentramento, é da considerare che il più volte citato T.
U. sulla caccia espressamente consente (l'art. 67, anzi, fa obbligo) di
concedere alla Federazione della caccia la gestione delle riserve e bandite.
Onde la legge regionale impugnata avrebbe agito negli schemi della legislazione
statale con l'unica differenza, peraltro imposta dal mutato clima politico e
dal nuovo ordinamento costituzionale, di affidare la gestione non alle sole
sezioni provinciali della Federazione, ma a queste insieme con le libere
associazioni di cacciatori e nell'interesse tanto degli iscritti quanto dei non
iscritti (l'art. 67 limitava il vantaggio ai soli iscritti).
Ed in particolare,
per quanto attiene all'asserita violazione degli artt. 5 e 118 della
Costituzione nonché degli artt. 13 e 14 dello Statuto speciale, sotto il
profilo che la legge impugnata avrebbe delegato funzioni amministrative ad un
ente nazionale, invece che ad un ente locale, l'Avvocatura eccepisce in primo
luogo che il principio fondamentale dell'ordinamento é quello del decentramento
in genere, mentre quello di decentrare le funzioni amministrative in materia di
caccia a Provincia e Comune é un principio delle leggi dello Stato che la
Regione non era tenuta a rispettare; ed in secondo luogo che la gestione delle
riserve di diritto non sarebbe stata affidata alla Federazione nazionale, bensì
alle due sezioni provinciali con la collaborazione delle libere associazioni
locali, e perciò ad "enti locali", d'altronde mantenendo fermo il
sistema instaurato dalla legge nazionale.
e) Infine,
relativamente al settimo ed ultimo motivo del ricorso, l'Avvocatura afferma che
la Regione avrebbe ugualmente agito negli schemi della legislazione statale là
dove ha riservato ad un regolamento la disciplina della gestione delle riserve,
in armonia con l'art. 67 del T.U. secondo cui la gestione delle riserve alpine
é disciplinata con decreto ministeriale.
Ritiene poi inesatta
l'affermazione che la Giunta regionale non potrebbe emanare regolamenti
indipendenti, sul riflesso che l'emanazione di questi dovrebbe ritenersi
compresa nell'attività amministrativa che l'art. 38, n. 2, attribuisce alla
Giunta. Peraltro esclude che nella specie si sia in presenza di un vero e
proprio regolamento indipendente, nella considerazione che l'affidamento della
gestione delle riserve sarebbe, in sostanza, una concessione amministrativa,
che non cessa di essere tale anche se disposta dalla legge, e pertanto la
disciplina della concessione stessa, istituzionalmente riservata alla Giunta,
regolando, con apposito disciplinare, soprattutto i rapporti tra concedente e
concessionario, si concreterebbe in un atto amministrativo particolare, il
quale come non ha i requisiti sostanziali del regolamento - atto amministrativo
generale - così non deve averne i requisiti formali.
Ciò considerato,
l'Avvocatura conclude chiedendo il rigetto del ricorso della Provincia di
Bolzano.
La Provincia di
Trento, costituitasi in giudizio, ha depositato le sue deduzioni il 3 dicembre
1964, sviluppandole ed illustrandole con memoria depositata il 24 marzo 1965.
Essa, premessi alcuni
cenni sull'evoluzione storica del diritto di caccia nel Trentino-Alto Adige, ha
ritenuto utile precisare, come, alla data di emanazione della legge regionale,
tutti i comuni delle due Province avessero già costituito in riserva di caccia
il territorio della loro circoscrizione ai sensi dell'art. 67 del T.U. del
1939, n. 1016, e come la legge regionale non abbia fatto altro che confermare, ope
legis, le riserve medesime, senza crearne di nuove e senza modificare la
loro estensione.
In ordine poi ai
motivi di impugnazione della legge regionale, la Provincia di Trento, in
aggiunta ad alcune controdeduzioni che risultano già svolte dall'Avvocatura
dello Stato in difesa della Regione, muove le seguenti osservazioni:
a) nel procedimento
amministrativo di concessione la pubblica Amministrazione per le riserve
comunali (ex art. 67) non aveva alcun potere discrezionale in ordine alla
valutazione dell'interesse e dell'opportunità della loro costituzione,
dovendosi solo limitare ad accertare l'ubicazione del territorio nella zona
delle Alpi (art. 5) e l'adempimento della condizione della cessione della
gestione alla Federcaccia senza neppure richiedere il consenso dei proprietari
terrieri, i quali restavano completamente estranei al procedimento
amministrativo. Posto ciò, niente di nuovo la legge regionale ha stabilito
rispetto alla legge nazionale;
b) la legge
regionale, sostituendo alla riserva amministrativa (ex art. 67 del T. U.) la
riserva di diritto, non ha apportato alcuna nuova limitazione alla proprietà
privata, perché già la legge nazionale (art. 62 del T. U. del 1931, n. 117, e
art. 67 del T. U. del 1939, n. 1016) aveva riconosciuta per la zona delle Alpi
la facoltà di costituire in riserve tutto il territorio della circoscrizione
comunale, e quindi anche i terreni privati compresi nella circoscrizione
medesima; facoltà peraltro già esercitata dai Comuni della Regione.
In base alle
suesposte considerazioni la Provincia di Trento chiede alla Corte
costituzionale di respingere il ricorso della Provincia di Bolzano e di
dichiarare la legittimità costituzionale della legge regionale impugnata.
Con memoria
depositata il 25 marzo 1965, la Provincia ricorrente svolge ed illustra i
propri assunti difensivi, osservando in particolare - contro il rilievo
dell'Avvocatura - che i casi di riserve di diritto stabilite dalla legge dello
Stato (beni già della Corona, Parchi nazionali, etc.) riguardano solo terreni
di proprietà pubblica, onde, in tal caso, il principio del giusto procedimento
evidentemente non ha ragione di valere, là dove tale principio non può subire
deroghe quando si tratti di terreni di proprietà privata.
Insiste sul concetto
che la costituzione di riserve di caccia si sostanzia in una vera e propria
misura espropriativa con diritto ad indennizzo a favore del privato
proprietario; afferma che l'art. 43 della Costituzione si riferisce a qualsiasi
attività che astrattamente possa essere oggetto di utilizzazione economica;
sottolinea che la legge regionale viola l'art. 118 della Costituzione in quanto
ha usurpato una funzione amministrativa (quella di provvedere in concreto alla
costituzione delle riserve di caccia) che invece risulta espressamente
attribuita ai Comuni della Regione del Trentino-Alto Adige in forza della legge
dello Stato (art. 67). Ribadisce che la disciplina dell'attività di gestione incide
anche sui diritti dei proprietari dei fondi e pertanto non può mai avere
rilevanza interna limitata ai rapporti tra concedente e concessionario, onde il
regolamento, in cui si sostanzia tale disciplina, deve qualificarsi
indipendente se non addirittura delegato, considerato che deve essere emanato
in forza della legge regionale: tipi di regolamento inammissibili nell'ambito
della Regione ai sensi degli articoli 38 e 40 dello Statuto speciale.
L'Avvocatura, con
memoria depositata il 20 marzo 1965, ricorda sotto il profilo storico, che la
legge austriaca 7 marzo 1849 ebbe ad abolire il diritto di caccia sui fondi
altrui e che, in conseguenza, il diritto di caccia venne riconosciuto solo ai
proprietari che possedessero un complesso unitario di 115 ettari di proprietà
fondiaria, altrimenti tale diritto veniva assegnato al Comune che rimaneva
obbligato ad affidarlo per conto dei proprietari terrieri nei confronti dei
quali, poi, veniva suddiviso il ricavato dei contratti pluriennali d'affitto.
Secondo l'ordinamento
austriaco, quindi, la cacciagione veniva considerata frutto del fondo e il
diritto di caccia una tipica manifestazione del diritto di proprietà, a
differenza dell'ordinamento giuridico italiano che qualifica la cacciagione
come una res nullius e il diritto di caccia come un diritto personale di
libertà e perciò pubblico subiettivo, non patrimoniale, che si sostanzia nel
potere di procedere alla cattura di animali selvatici a scopo sportivo e di
svago, con le limitazioni poste dall'ordinamento.
Il regime austriaco
venne abrogato solo col T.U. sulla caccia del 25 gennaio 1931, che peraltro
conservò le riserve comunali, e ad esso venne sostituito un regime, per così
dire, intermedio tra quello riservistico austriaco e quello libero italiano con
l'esigenza di tutelare il patrimonio faunistico di tutta la zona delle Alpi.
Onde la facoltà riconosciuta ai Comuni della zona alpina di costituire in
riserva di caccia tutto il territorio della circoscrizione, escluse le zone
riservate ai privati; facoltà consentita ulteriormente dal successivo T.U. 5
giugno 1939, n. 1016, il cui art. 67 pose la condizione che le riserve comunali
dovessero essere cedute in gestione alle rispettive sezioni della Federazione
italiana della caccia a vantaggio di tutti gli iscritti.
La gestione delle
riserve venne però tenuta distinta da quella relativa all'organizzazione, ai
sensi dell'art. 2 del D. M. 18 maggio 1940, che detta norme per il
funzionamento delle riserve comunali. Al Comune, tuttavia, venne stabilito di
corrispondere un canone, determinato dal Prefetto, che peraltro non trova
alcuna giustificazione razionale nel precedente regime.
Le ragioni che hanno
indotto la Regione ad emanare la legge impugnata - prosegue l'Avvocatura -
risultano dalla Relazione alla legge medesima interamente trascritta nelle
deduzioni.
Esse possono
sintetizzarsi, tra le altre già messe in luce nelle prime deduzioni, nelle
finalità di mantenere la Regione immune dalla distruzione della selvaggina, di
garantire a tutti i cacciatori della Regione, iscritti e non iscritti alla
Federcaccia, la continuazione dell'esercizio dello sport venatorio in modo
disciplinato e responsabile, di mantenere a favore dei Comuni l'introito del
canone tradizionale, opportunamente aggiornato.
Ciò premesso da un
punto di vista storico, l'Avvocatura passa poi a controdedurre in ordine ai
singoli motivi del ricorso della Provincia di Bolzano sviluppando le tesi già
esposte ed insiste sulle conclusioni di rigetto.
Considerato
in diritto
1. - Premesso che non
sussistono ragioni valide per contestare l'ammissibilità del ricorso della
Provincia di Bolzano e la costituzione in giudizio della Provincia di Trento,
la Corte ritiene utile qualche cenno circa lo stato di diritto e di fatto già
esistente nell'ambito delle Province di Trento e di Bolzano in materia di
esercizio della caccia. Il sistema vigente nelle due Province in detta materia
era quello della legge austriaca del 7 marzo 1849, secondo cui il diritto di
caccia era riconosciuto solo al proprietario di non meno di 115 ettari, mentre
per i proprietari di minori estensioni di terreno tale diritto di caccia era
assegnato al Comune, cui, però, era fatto obbligo di affittarlo per conto dei
proprietari terrieri, tra i quali doveva ripartire il provento.
La legge 24 giugno
1923, n. 1420 (art. 42), lasciò inalterato questo sistema; così pure fece il
R.D. 4 novembre 1928, n. 2325, concernente norme per l'unificazione legislativa
nei territori annessi.
Con l'art. 13 del
R.D.L. 3 agosto 1928, n. 1997, che conferì al Governo la delega per
l'emanazione di un nuovo testo unico delle leggi sulla caccia, fu stabilito che
sarebbero state adottate le disposizioni occorrenti per l'estensione della
legislazione sulla caccia alle nuove Province con gli opportuni adattamenti
resi necessari dalle peculiari condizioni di quei territori e dalle loro
esigenze faunistiche. Su questa base l'art. 62 del T.U. 15 gennaio 1931, n.
117, dispose che nelle Province dove era rimasta in vigore la facoltà dei
Comuni di costituire riserve di caccia comunali sul territorio non riservato
dei privati, tale facoltà continuava ad avere vigore limitatamente ai territori
compresi nella zona delle Alpi (della quale facevano, come tuttora fanno parte,
le due Province di Trento e di Bolzano nella loro intera estensione), a
condizione che i Comuni concedessero tale territorio alla Associazione
provinciale dei cacciatori o alle Sezioni di essa con il corrispettivo della
media dei canoni del decennio anteriore alla pubblicazione di quella legge.
É pacifico in fatto che
tutti i Comuni delle Province di Trento e di Bolzano, ossia dell'odierna
Regione Trentino-Alto Adige, costituirono in riserva di caccia l'intero
territorio della circoscrizione, escluse solo le zone riservate dei privati.
Il vigente testo
unico del 1939 ha tenuto sostanzialmente ferma questa situazione (art. 67).
Istituita la Regione
Trentino-Alto Adige, lo Statuto speciale ha conferito i poteri legislativi alla
Regione in materia di alpicoltura e parchi per la protezione della flora e
della fauna e in materia di caccia e pesca (art. 4, nn. 10 e 11). Le norme di
attuazione approvate con D. P. 30 giugno 1951, n. 574, hanno disposto che la
Regione dovrà uniformare la sua legislazione in materia di caccia alle esigenze
di non diminuire in modo alcuno la protezione concessa attualmente alla
selvaggina in dipendenza dell'appartenenza del territorio della Regione alla
zona faunistica alpina (art. 21).
2. - La Provincia si
lagna che la legge regionale abbia costituito di diritto in riserva di caccia
l'intero territorio regionale, escluse le zone riservate dai privati, violando
così il principio del giusto procedimento.
L'esigenza del giusto
procedimento fu affermata da questa Corte con la invocata decisione del 2 marzo 1962, n. 13,
sulla base del rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato:
rispetto cui é vincolata anche la Regione Trentino-Alto Adige in virtù
dell'art. 4 del suo Statuto. Ma questa esigenza non ha carattere di
assolutezza. Non é, infatti, ancorata ad una inesistente "riserva" a
favore dell'Amministrazione, ma é ispirata alla tutela dei diritti e degli
interessi. La legge regionale allora impugnata, sostituendo una propria
generale determinazione ai singoli atti amministrativi, faceva cadere di colpo
quella tutela che l'ordinamento statale appresta attraverso l'espletamento dei
singoli procedimenti con il seguito di controlli, di ricorsi amministrativi e
rimedi giurisdizionali.
Nel caso attuale la
legge regionale, come si dirà più ampiamente in seguito, nulla sottrae a
chicchessia, né agli enti pubblici né ai privati proprietari, giacché, in
sostanza, nulla innova rispetto alla situazione precedente. La sostituzione di
una dichiarazione legislativa a quella amministrativa non ha, dunque, avuto
alcun effetto lesivo nei riguardi della tutela dei diritti e degli interessi.
E pertanto la Corte,
pur mantenendo fermo il proprio orientamento circa l'esigenza del giusto
procedimento ai sensi della decisione sopra richiamata, giudica che in questo
caso quel principio non trova applicazione.
3. - Non é fondata la
censura relativa alla violazione degli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione.
Si può, anzitutto,
rilevare che é la legge nazionale che ha derogato, rispetto alla zona delle
Alpi, alle norme generali del testo unico sulla caccia concernenti limiti e
modalità per la costituzione delle riserve ed in particolare ha derogato alla
disposizione contenuta nell'art. 44 circa l'indennità da corrispondersi al
proprietario dissenziente. Queste deroghe, pur non essendo espresse, sono
chiare, giacché risultano necessariamente dal fatto che tutto il territorio
ricadente in quella zona, escluse le zone riservate dai privati, può essere
sottoposto a riserva ai sensi dell'art. 67 del medesimo testo unico senza altre
formalità o altri vincoli che non siano quelli previsti da questa disposizione.
E nessuno ha contestato la legittimità costituzionale di queste norme statali.
Poiché, come si é
detto, é pacifico in fatto che, in base alla legge nazionale, tutte le zone non
riservate dai privati erano state costituite in riserva, la legge regionale non
ha fatto altro che cristallizzare questa situazione, rendendola definitiva e
permanente.
La realtà é che con
questa legge nulla é stato tolto ai proprietari se non la ipotetica ma remota
possibilità di riavere liberi i propri terreni nel caso che qualche Comune
revocasse la costituzione della riserva, dato e non concesso che tale revoca
fosse ammissibile.
Ora, se questo é
l'unico effetto della legge regionale, la Corte ritiene che non ricorrano i
presupposti per un raffronto della legge regionale con gli artt. 41, 42 e 43
della Costituzione; giacché la Regione non ha sostanzialmente mutato la
situazione di fatto e di diritto già esistente in base alla legge nazionale.
Comunque, anche se
queste considerazioni non si dovessero ritenere sufficienti, la questione
resterebbe ugualmente infondata.
Il nostro ordinamento
non riconosce al proprietario del terreno né un diritto a fare propria la
selvaggina come pertinenza o frutto del fondo né un diritto all'esclusivo
esercizio della caccia sul fondo stesso né un diritto a costituire su di esso
una riserva di caccia. La facoltà di esercitare la caccia non é insita nel
diritto di proprietà fondiaria, ma é un aspetto del diritto di libertà, il cui
esercizio subisce limitazioni per la salvaguardia dell'incolumità delle
persone, per la protezione della fauna, per la tutela delle colture e dei
prodotti agricoli, per la disciplina della caccia come attività sportiva.
Costituendo in via
permanente la riserva di caccia sui terreni non riservati dai privati, la legge
regionale ha attuato questi fini che sono anche propri dell'ordinamento
statale. Così facendo, non ha violato gli artt. 41, 42 e 43 della Costituzione.
Non ha violato gli
articoli 41 e 43. Non ha creato né trasferito alcuna impresa o comunque alcuna
attività di carattere economico, giacché, nell'affidare alle Sezioni della
Federazione della caccia la gestione delle riserve, la Regione ha conferito ad
esso l'esercizio di facoltà di carattere pubblico per il raggiungimento di fini
di pubblico interesse. Si vedrà fra poco se questo conferimento sia, sotto
altri aspetti, legittimo; ma é certo che non se ne può contestare la
legittimità alla stregua degli artt. 41 e 43, per l'applicazione dei quali non
sussistono i presupposti.
Né si ha la
violazione dell'art. 42, perché nessuna espropriazione é stata effettuata, non
esistendo alcun diritto da espropriare.
4. - Si esaminano ora
le censure relative alla legittimità del conferimento della gestione alle
Sezioni provinciali della Federazione della caccia. Tali censure sono state
ripetute sotto vari aspetti in diversi motivi del ricorso. É opportuno
vagliarle per gruppi.
Non sussiste
contrasto tra la legge impugnata ed i principi enunciati da questa Corte con la
decisione n. 69
del 1962, la quale dichiarò illegittime alcune disposizioni del testo unico
delle leggi sulla caccia per contrasto con l'art. 18 della Costituzione, in
quanto quelle norme violavano il diritto di libertà di associazione. Nella
specie, questo diritto é pienamente riconosciuto e tutelato sia nei riguardi di
altre associazioni di cacciatori sia dei cacciatori non iscritti ad alcuna
associazione.
Né valgono ai fini
della presente decisione le considerazioni che si leggono nella stessa sentenza
circa i poteri della Federazione italiana della caccia in relazione a quelli
spettanti alle Amministrazioni provinciali ed ai Comitati provinciali della
caccia. La sentenza delineò la situazione della Federazione nei rapporti con lo
Stato e con altri enti; e ciò fece ai fini di stabilire se fossero legittime o
non le norme che imponevano l'obbligo dell'iscrizione alla Federazione. Ma la
Corte non negò la legittimità delle norme relative alla istituzione ed
all'ordinamento di quell'Ente.
Non si può quindi
trarre da quella sentenza alcun valido argomento per contestare la legittimità
della legge impugnata che affida - senza esclusività - alle Sezioni provinciali
della Federazione la gestione delle riserve.
L'altra decisione
ricordata dalla Provincia, quella del 1961, n. 13,
non ha alcuna influenza nel caso attuale. Fu allora dichiarata l'illegittimità
di alcune norme di una legge di altra Regione, in quanto avevano posto in
essere un sistema tale da determinare illegittimi monopoli ed illegittime
esclusioni in pregiudizio di organi e di persone non appartenenti a quella
Regione. Ma la stessa sentenza dichiarò non censurabile, in linea di principio,
il fatto che la Regione si avvalesse di una associazione locale.
Nella specie, si
ripete, la legge regionale non solo non ha creato nuove situazioni
monopolistiche, ma anzi ha aperto gli accessi ad altre associazioni di
cacciatori, come ai cacciatori non iscritti ad alcuna associazione.
Non é, poi, esatto
che la legge regionale non potesse affidare la gestione delle riserve alle
Sezioni della Federazione, giacché avrebbe dovuto affidarla, semmai, a libere
associazioni o ad individui o ai loro raggruppamenti.
Intanto, é da
ricordare che nessun sostanziale contrasto sussiste tra la legge regionale e
quella nazionale su questo punto, poiché anche il più volte ricordato art. 67
del testo unico non tanto consente quanto impone che la riserva "sia
ceduta alla rispettiva Sezione della Federazione". Quindi anche se fosse
esatto ritenere che questa norma sarebbe l'espressione di un principio generale
dell'ordinamento al cui rispetto la Regione é vincolata, in nessuna violazione
di tale principio sarebbe incorsa la legge regionale.
Né può dirsi che ci
sia stata violazione di altri principi della Costituzione, peraltro non
espressamente enunciati nel ricorso, giacché, dimostrato che non sussiste alcun
attentato al diritto di libertà di associazione, non può contestarsi la
legittimità della norma regionale, che non ha ritenuto di affidare a privati o
a gruppi di privati l'esercizio delle riserve.
Né, infine, é fondato
l'assunto che, essendo la Federazione per la caccia un ente pubblico le cui
funzioni sono determinate dalla legge statale per essere esercitate nell'ambito
dell'ordinamento statale, la legge regionale non avrebbe potuto attribuire alla
Federazione funzioni diverse da quelle che la legge dello Stato affida a tale
Ente. Si afferma, infatti, nel ricorso che tra le funzioni dell'Ente non sono
comprese le attività "direttamente operative quali sono quelle che
attengono alla diretta gestione della riserva di caccia".
Ora, se con ciò si
vuole sostenere che le Sezioni della Federazione non potrebbero gestire
riserve, si dice cosa inesatta, in quanto, come si é visto, é proprio la legge
nazionale che impone la cessione delle riserve alle Sezioni (non importa se
provinciali o comunali) della Federazione.
Se, poi, la tesi
della Provincia fosse nel senso che la legge regionale non avrebbe potuto
affidare funzioni alle Sezioni di un Ente nazionale, tale tesi sarebbe
infondata, giacché, continuando le Sezioni della Federazione ad esistere e ad
operare nel territorio della Regione, nulla vietava che alle Sezioni
provinciali venisse affidata la gestione delle riserve.
5. - La legge
impugnata non ha violato alcun diritto delle Province e dei Comuni.
Non ha sottratto
nulla alle Province, non avendo queste alcun potere in materia di caccia, né in
virtù dello Statuto speciale, né per effetto delle leggi statali. Basterà
richiamare in proposito la sentenza di questa
Corte n. 101 del 1964.
In particolare, la
legge in esame non ha violato l'art. 11, n. 4, dello Statuto, che attribuisce
alla Provincia di Bolzano competenza in materia di usi e costumi locali. Questa
norma non ha imposto il ripristino di tutti gli istituti preunitari: quando lo
Statuto ha voluto consentire tale ripristino lo ha detto esplicitamente, come,
per esempio, in materia di masi chiusi e di comunità familiari rette da antichi
statuti o consuetudini.
La Regione non era,
quindi, tenuta a rimettere in vigore un ordinamento che era venuto a cessare
fin dal 1931 e che si sarebbe presentato in contrasto con l'ordinamento
nazionale della stessa materia.
Niente, poi, é stato
tolto ai Comuni.
Come risulta
dall'art. 67 del testo unico e dal D. M. 19 luglio 1961, contenente le norme
per il funzionamento delle riserve comunali di caccia nella zona faunistica
delle Alpi, i Comuni possono costituire riserve a condizione che queste siano cedute
alla rispettiva Sezione della Federazione della caccia con diritto a percepire
un canone. Tale diritto di natura pecuniaria, che é l'unico spettante ai
Comuni, é stato mantenuto e la misura ne é stata determinata con criteri sulla
cui legittimità il ricorso non muove censura.
Il ricorso denuncia
la violazione del principio generale dell'autonomia degli enti locali, sancito
negli artt. 5 e 118 della Costituzione e ribadito negli articoli 13 e 14 dello
Statuto regionale.
Nemmeno questa
doglianza é fondata, giacché dalle norme invocate non si può trarre un divieto
per la Regione di affidare alcune funzioni a Sezioni locali di un Ente
nazionale, qualunque sia la natura di tali organi, non essendo da escludersi in
certi casi particolari, come quello in esame, che tale conferimento possa
essere effettuato nei riguardi di formazioni locali, dotate o non di
personalità giuridica, anziché nei riguardi dei Comuni.
6. - Con l'ultimo
motivo del ricorso viene sottoposto a censura l'art. 3 della legge, secondo cui,
fino all'emanazione di nuove norme legislative sulla caccia, la gestione delle
riserve sarà disciplinata da norme regolamentari da adottarsi dalla Giunta
regionale. La norma sarebbe in contrasto con l'art. 38 dello Statuto, in quanto
avrebbe conferito alla Giunta potestà di emanare un regolamento indipendente o
addirittura delegato, mentre la norma statutaria consentirebbe a quell'organo
la adozione di regolamenti soltanto esecutivi.
La Corte osserva che
il Regolamento previsto dalla legge impugnata altro contenuto non ha che quello
di determinare gli obblighi di chi gestisce le riserve. In sostanza, questo
regolamento può equipararsi ai disciplinari che accompagnano le concessioni
amministrative con effetti analoghi a quelli che i disciplinari hanno anche nei
confronti degli utenti del servizio concesso.
Ora, la Corte ritiene
che, si interpreti come si voglia l'art. 38, n. 1, dello Statuto speciale, non
si possa fondatamente negare alla Regione la potestà di disciplinare - sulla
base della disposizione contenuta nel n. 2 dello stesso art. 38 - con
disposizioni più o meno esattamente qualificate regolamentari dalla legge
regionale, l'attività da svolgersi da un ente nella gestione che la medesima
legge gli abbia affidato nel pubblico interesse.
Né ha influenza il
fatto che lo stesso art. 3 della legge prevede che al regolamento potrà
sostituirsi una legge regionale. Avendo la Regione potestà legislativa in
questa materia, nulla impedisce che una sua legge si sovrapponga ad atti
amministrativi, quali che essi siano. Dalla possibilità di questa
sovrapposizione, che é un effetto della superiorità della legge sull'atto
amministrativo, non possono trarsi argomenti validi per sostenere che quelle
disposizioni abbiano carattere di regolamento e, ancora meno, per sostenere che
trattisi di regolamento indipendente o delegato.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate,
in riferimento agli articoli 5, 18, 41, 42, 43 e 118 della Costituzione e 4,
11,13,14, 38 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le questioni di
legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 7
settembre 1964, n. 30, recante norme per la costituzione e la gestione delle
riserve di caccia nel territorio regionale, proposte con il ricorso della
Provincia di Bolzano segnato in epigrafe.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 6 luglio 1965.