SENTENZA
N. 51
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 268, 269 e 270 del T.U. delle leggi
sulla finanza locale, modificati dall'art. 27 della legge 20 marzo 1941, n. 366,
promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1959 dal Tribunale di Bologna nel
procedimento civile vertente tra la "Società italiana per l'industria
degli zuccheri" e il Comune di Bologna, iscritta al n. 93 del Registro
ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239
del 3 ottobre 1959;
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica dell'8 giugno 1960 la relazione del Giudice Gaspare Ambrosini;
uditi gli avvocati
Carlo Arturo Jemolo e Victor Uckmar, per la "Società italiana per
l'industria degli zuccheri", Francesco Gherardi, per il Comune di Bologna,
e il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
La "Società
italiana per l'industria degli zuccheri" convenne il Comune di Bologna con
atto di citazione del 1 luglio 1958 avanti al Tribunale di Bologna, chiedendo
in via principale la condanna del Comune al rimborso di lire 4.101.869, oltre le
maturande rate, ammontare della tassa per rifiuti solidi urbani impostale per
gli anni 1950-55, ed in via subordinata la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale per decidere se gli artt. 268, 269 e 270 del T.U. delle leggi
sulla finanza locale (R. D. 14 settembre 1931, n. 1175) modificati dall'art. 27
della legge 20 marzo 1941, n. 366, siano in contrasto con l'art. 23 della
Costituzione.
Nell'ordinanza del 26
giugno 1959, con la quale é stata accolta la richiesta subordinata della ditta
attrice, il Tribunale ha ritenuto che il suindicato art. 270, modificato dalla
legge citata, pur specificando che i Comuni impositori debbono commisurare il
tributo alla superficie dei locali serviti ed all'uso a cui gli stessi vengono
destinati, non indica criteri idonei a contenere la misura della tassa entro
limiti ben definiti, e ha rilevato che, in mancanza dell'indicazione di un
limite massimo del tributo, é dubbio se il sistema dei controlli tutori
previsti dallo stesso T.U. delle leggi per la finanza locale sia sufficiente a
preservare il contribuente da una eventuale arbitraria imposizione da parte dei
Comuni.
Richiamate poi a
conforto della fondatezza di tali dubbi le pronunce della Corte nn. 4, 30 e 47
del 1957, nonché la sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 2465
del 14 luglio 1954, il Tribunale ha formulato la questione di legittimità
costituzionale testualmente come segue: "se le disposizioni di cui agli
artt. 268, 269 e 270 del T.U. delle leggi per la finanza locale, modificati
dall'art. 27 della legge 20 marzo 1941, n. 366, siano compatibili con la norma
dettata dall'art. 23 della Costituzione della Repubblica".
Sospeso il giudizio e
trasmessi gli atti alla Corte costituzionale, l'ordinanza é stata notificata
alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 3 ottobre 1959, n. 239.
Nel giudizio davanti
alla Corte costituzionale si sono costituite le parti ed é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nelle sue deduzioni
depositate il 23 luglio 1959 la Società italiana per l'industria degli zuccheri
richiama, per illustrare la portata dell'art. 23 della Costituzione, le
sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 26 gennaio 1957, n. 47 del 18
marzo dello stesso anno e n. 36 del 27 giugno 1959; osserva che la Corte, se
non ha ritenuto necessario, per il rispetto dell'art. 23 della Costituzione,
che la legge che conferisce il potere di imporre una prestazione, contenga
l'indicazione del "limite massimo" della prestazione imponibile, ha
però ritenuto essenziale che una tale legge non lasci all'arbitrio dell'ente
impositore la determinazione della prestazione; e rileva che la Corte dichiarò,
nella sentenza n. 36
del 27 giugno 1959, costituzionalmente illegittimo il disposto dell'art. 2
del D.L. C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, in materia di finanza locale, perché
mancante di qualsiasi direttiva per la determinazione del tributo, sì da potere
costituire un criterio limite per fissarne il quantum.
Sulla
incostituzionalità della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti
solidi urbani interni la difesa della Società, dopo avere sostenuto il carattere
obbligatorio della tassa e, quindi, la natura tributaria delle prestazioni
patrimoniali relative, osserva che l'unico criterio direttivo per la
determinazione delle tariffe sarebbe offerto dall'art. 270, che dispone una
variazione di aliquota in relazione all'uso al quale sono destinati i locali,
ma lascia arbitra l'Amministrazione di stabilire le classi di locali e, quindi,
le variazioni di incidenza, dando luogo a sperequazioni del tipo di quella che
si verifica nel Comune di Bologna, dove per i locali degli stabilimenti
industriali l'incidenza é quadrupla in confronto a quella relativa alle case di
abitazione ed é inferiore solo a quella che vale per i locali di divertimento e
di lusso, e, per di più, viene commisurata alla superficie dei locali stessi.
Ne risulta che il tributo si dimostra particolarmente oneroso per gli
stabilimenti industriali, i quali, peraltro, generalmente, non hanno rifiuti
ordinari da sgombrare, ma rifiuti non ordinari che per l'art. 28 della legge
del 1941, n. 366, non rientrano nel servizio di privativa. Le tariffe sarebbero
stabilite con assoluta discrezionalità.
La difesa della
Società rileva, inoltre, che i previsti controlli, che sono attribuiti soltanto
ad organi della pubblica Amministrazione, non hanno efficacia di limite alla
discrezionalità dell'ente impositore. Osserva altresì che, mentre la generalità
dei Comuni applica una aliquota inversamente proporzionale alla superficie
degli stabilimenti industriali e una tassa inferiore o al massimo uguale a
quella che viene applicata per le case di abitazione, il Comune di Bologna
impone agli opifici una tassa la cui aliquota é pressoché doppia di quella
vigente per le case di lusso. E produce un'ampia tabella, nella quale sono
indicate le aliquote per i locali di abitazione o per gli opifici in dieci
Comuni della Repubblica, per mostrare il grande divario che sussiste in Italia
nell'applicazione della tassa. Rilevato infine che lo stesso Governo,
rendendosi conto della deficienza della legislazione in materia, ha predisposto
un progetto di legge inteso a dettare precisi limiti al potere impositivo dei
Comuni, la difesa della Società conclude che nell'attesa che tale progetto
divenga legge, venga salvaguardata la proprietà individuale, e che, quindi, la
Corte costituzionale dichiari la illegittimità costituzionale degli artt. 268,
269 e 270 del T.U. leggi sulla finanza locale, modificati dall'art. 27 della
legge 20 marzo 1941, n. 366, in relazione all'art. 23 della Costituzione.
Il Comune di Bologna,
nelle sue deduzioni depositate in data 20 luglio 1959, nega che i citati artt.
268, 269 e 270 del T.U. sulla finanza locale, siano in contrasto con l'art. 23
della Costituzione, e sostiene che le disposizioni impugnate contengono quei
criteri e quei limiti, che la Corte costituzionale, con le sentenze n. 4 del 16
gennaio 1957, e n.
30 del 23 gennaio 1957, ha dichiarato necessari ai sensi dell'art. 23 della
Costituzione. Rileva che la legge che conferisce il potere di imporre una
prestazione non deve necessariamente contenere il limite massimo della
prestazione imponibile, essendo sufficiente che la determinazione del tributo
sia soggetta a limiti e controlli idonei a garantire i soggetti obbligati.
Contro l'obiezione
che tali controlli, per essere di competenza del potere esecutivo, non
garantirebbero il privato dagli eccessi dell'ente impositore, che fa parte
dello stesso potere, il Comune di Bologna osserva che la natura pubblica
dell'ente stesso di per sé assicurerebbe la garanzia del cittadino contro
imposizioni arbitrarie e tariffe sproporzionate all'effettiva entità dei
servizi forniti.
La difesa del Comune,
poi, si sofferma sul carattere locale del tributo in questione per sottolineare
l'esigenza di un'elasticità dell'imposizione, sia per quanto riguarda la
diversa importanza e le diverse disponibilità degli enti impositori, sia con
riferimento al tipo di prestazione contemplata dal singolo tributo. In materia
di finanza locale questa elasticità é presente in vario modo in tutti quei
tributi dei quali il legislatore ha rimesso ai Comuni la determinazione delle
tariffe. Vieppiù necessaria sarebbe l'elasticità quanto alla tassa per la
raccolta dei rifiuti, attesa la natura specifica di "servizio" della
prestazione data dal Comune al cittadino.
Per il Presidente del
Consiglio dei Ministri l'Avvocatura dello Stato, nelle deduzioni a stampa
presentate in data 1 agosto 1959, sostiene la infondatezza della proposta
questione di legittimità costituzionale, richiamandosi al principio stabilito
dalla Corte costituzionale, secondo cui non occorre, ai sensi dell'art. 23
della Costituzione, che la legge con la quale si conferisce il potere di
imporre una prestazione, contenga l'indicazione del limite massimo di essa,
purché indichi i criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente
impositore, in modo da impedire l'arbitrio dell'ente stesso nella
determinazione della prestazione. Osserva, quindi, che l'art. 270 del T.U.
delle leggi della finanza locale contiene l'indicazione di quegli elementi,
che, valutati nel loro complesso, costituiscono limiti e garanzie sufficienti
per escludere la violazione dell'art. 23 della Costituzione.
L'Avvocatura generale
dello Stato rileva infine che, ove il Comune di Bologna non avesse osservato i
precetti del regolamento che ha emanato per la tassa di raccolta dei rifiuti,
la questione - costituendo giudizio di merito - esulerebbe in modo assoluto
dalla competenza della Corte costituzionale.
Nei termini di rito
le parti hanno depositato in cancelleria memorie illustrative.
Nella memoria del 20
maggio 1960, la difesa della "Società italiana per l'industria degli
zuccheri", richiamata la distinzione delle pubbliche entrate in imposte e
tasse, rileva che il T.U. per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175,
parla di proventi di servizi municipalizzati e di tariffe e di un corrispettivo
per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie, mentre la legge 20
marzo 1941, n. 366, ha mutato sistema continuando a parlare di tassa, malgrado
che non vi sia più l'esonero per chi non si serva del servizio. Dal che deduce
che vi sarebbe una prima e fondamentale illegittimità nell'imposizione di una
tassa che talvolta é e tal altra non é corrispettivo di servizio, e che non si
può giustificare come imposta non avendo alcun rapporto con la capacità
contributiva, né con un indice qualsiasi di questa.
Ribadendo quanto
aveva esposto nelle precedenti deduzioni, sostiene, in relazione all'art. 23
della Costituzione, che il criterio legislativo della commisurazione della
tassa alla superficie non dà alcun affidamento, potendo a parità di superficie
esservi diversità di cubatura, ma sopratutto potendo esservi gli usi più
diversi, usi poveri ed usi ricchi. Aggiunge che l'altro criterio, stabilito
dalla norma impugnata, di un sistema di controlli attraverso un iter di uffici
amministrativi per l'applicazione del tributo, non fornisce le garanzie
richieste dall'art. 23 della Costituzione, per l'attuazione del quale
occorrerebbe, invece, fissare criteri obiettivi, in particolare un massimo, di
solito segnato da un massimo di percentuale. Rileva ancora che dalla diversità
di applicazione della tassa nei vari Comuni d'Italia può dedursi come la stessa
eguaglianza dei cittadini di fronte a questo tributo resti fortemente incrinata
Infine, la
"Società italiana per l'industria degli zuccheri" richiama la sentenza n. 36 del 1959 di questa Corte, affermando che essa vale
nel suo caso come un a fortiori, in quanto ci si trova di fronte ad
un'imposizione cui nessuno può sottrarsi anche se non richieda e non abbia il
servizio. E conclude chiedendo che la Corte voglia ritenere l'illegittimità
costituzionale delle disposizioni in esame.
Nella memoria
depositata il 26 maggio 1960 l'Avvocatura generale dello Stato osserva che é,
anzitutto, utile rilevare la qualificazione giuridica della prestazione
patrimoniale prevista dagli artt. 268, 269 e 270 del T.U. per la finanza
locale. A tale fine ricorda: che l'attuale tassa per la raccolta ed il
trasporto dei rifiuti solidi urbani interni trae la sua origine dal R. D. 27
dicembre 1923, n. 2962, il quale autorizza i Comuni a riscuotere dei corrispettivi
a rimborso della spesa effettivamente sostenuta per detto servizio, che il T.U.
per la finanza locale del 1931 confermò tale impostazione; e che, infine, la
legge n. 366 del 1941 ha sostituito al corrispettivo la tassa in argomento.
Sotto il regime della nuova legge il servizio di raccolta trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene svolto dai Comuni con diritto di
privativa, sicché trattasi di uno dei vari servizi che gli enti pubblici
disimpegnano per il soddisfacimento di pubblici bisogni, verso corrispettivo da
parte di coloro che ne traggano profitto e comunque ne risentano beneficio. E
nota che, in sede di istruzioni relative alla predetta legge n. 366 emanate dal
Ministero dell'interno (circ. 2 gennaio 1942, n. 906 2/A/224), le tariffe della
tassa in oggetto devono sempre essere fissate in misura non superiore
all'ammontare delle spese del relativo servizio. L'Avvocatura dello Stato,
ritenendo che l'imposizione di che trattasi rappresenta in definitiva il
compenso per la prestazione di un pubblico servizio, prospetta il dubbio se le
disposizioni impugnate possano considerarsi rientranti nell'ambito proprio
dell'art. 23 della Costituzione.
A conforto di tale
tesi richiama la sentenza n. 36 del 1959, pronunziata dalla Corte costituzionale
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.L.C.P.S. 8
novembre 1947, n. 1417.
Passando ad esaminare
l'ipotesi che l'espressione "prestazione patrimoniale imposta", di
cui nell'art. 23 della Costituzione, venga intesa nel senso più ampio, sì da
comprendervi qualsiasi tipo di prestazione, l'Avvocatura generale dello Stato
sostiene che, anche in tal caso, gli artt. 268, 269 e 270 in questione non sono
in contrasto con l'art. 23 della Costituzione per il solo fatto che non
contengono la indicazione di un limite massimo, non superabile, del quantum del
tributo. E mette in rilievo che le disposizioni di legge in esame contengono
criteri sufficienti a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore, sia
per la materia oggetto dell'imposizione, sia per i soggetti passivi di essa,
sia per la commisurazione del tributo alla superficie dei locali serviti ed
all'uso cui essi sono destinati, sia per il sistema di controlli cui é
sottoposto l'ente impositore, e sia, in definitiva, per lo stesso ammontare
complessivo del tributo, che non può superare il costo del servizio.
E infine, per
confutare l'assunto della Soc. it. per l'industria degli zuccheri - secondo cui
il suo stabilimento non avrebbe mai usufruito del servizio comunale di raccolta
dei rifiuti -, l'Avvocatura dello Stato osserva che il carattere di
corrispettività di servizio reso al singolo, che distingue la tassa dalla
imposta, non viene dalla legge sempre rapportato ad una effettiva e materiale
prestazione del servizio stesso. In molti casi la legge impone la tassa in
relazione ad uno stato di fatto, che fa presumere l'utenza; così la legge 20
marzo 1941, n. 366, che, abolendo ogni esenzione, ha sostituito al principio
dell'utenza effettiva la semplice potenzialità dell'utenza.
Pertanto,
l'Avvocatura conclude affermando che la sollevata questione di legittimità
costituzionale degli artt. 268, 269 e 270 del T.U. delle leggi sulla finanza
locale é manifestamente infondata.
Nella memoria
illustrativa depositata il 26 maggio u. s., il Comune di Bologna si riporta
integralmente alle precedenti deduzioni, e sostiene, alla stregua delle
sentenze nn. 4, 30 e 47 del 1957 della
Corte costituzionale, che gli artt. 268, 269 e 270 del T.U. della finanza
locale sono compatibili con l'art. 23 della Costituzione. Osserva che nella sentenza n. 36 del 1959, cui la Soc. it. zuccheri si richiama,
trova, invece, conforto l'assunto del Comune, giacché essa afferma il principio
che non occorre che la legge contenga l'indicazione del limite massimo della
prestazione da imporre.
Il Comune di Bologna
ribadisce, poi, l'assunto secondo cui le norme impugnate indicano in maniera
completa ed efficiente i criteri e le direttive per l'applicazione e la
commisurazione della tassa in discorso, facendo riferimento ai due elementi
(superficie dei locali e loro uso) che in linea di principio é possibile
predeterminare. Nessuna altra precisazione il legislatore avrebbe potuto
stabilire in presenza di un servizio che può assumere, da Comune a Comune, le
forme ed i mezzi più svariati e, quindi, implicare costi assai diversi. Il
Comune rileva, inoltre, che il previsto sistema di controlli, di cui quello
della G. P. A. incide sul merito, esclude che l'ente impositore possa usare di
poteri discrezionali sino a sconfinare nell'arbitrio. Riferendosi alle
deduzioni della Società nella parte in cui si censurano, in concreto e in
dettaglio, le modalità di applicazione della tassa in discorso, il Comune
sostiene che riguarderebbero esclusivamente il merito della controversia e non
potrebbero spiegare alcuna influenza sulla presente questione di legittimità
costituzionale. Insiste, pertanto, colle conclusioni già indicate nelle
deduzioni del 20 luglio 1959.
Considerato
in diritto
La Corte ritiene che
l'imposizione prevista dalle norme degli artt. 268, 269 e 270 del T.U. delle
leggi per la finanza locale approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175,
modificate dall'art. 27 della legge 20 marzo 1941, n. 366, non ha natura di
corrispettivo di un servizio individuale per la raccolta ed il tra sporto dei
rifiuti solidi urbani interni, bensì riveste il carattere di prelevamento
coattivo che i Comuni possono operare in base a tariffa in rapporto al costo
complessivo del servizio.
Questo carattere
della imposizione rende ancora più evidente che la disciplina di essa rientra
nel disposto dell'art. 23 della Costituzione, per cui non può essere imposta se
non in base alla legge.
La Corte si é
occupata in varie occasioni del significato e della portata del suddetto art.
23 ed ha stabilito (sentenze nn. 4, 30 e 47 del 1957 e n. 36 del 1959) che il precetto costituzionale deve
ritenersi rispettato quando la legge che prevede l'imposizione pur non
fissandone il massimo, determini criteri, condizioni limiti e controlli idonei
a contenere la discrezionalità dell'ente impositore nell'esercizio del potere
attribuitogli e ad evitare così che essa possa trasmodare in arbitrio. Onde é
che la determinazione dei presupposti del rapporto tributario e la
delimitazione del suo contenuto devono desumersi di volta in volta dalla
concreta regolamentazione fatta dalla legge che prevede l'imposizione.
Per risolvere la
questione di legittimità costituzionale degli articoli sopracitati si devono,
quindi, esaminare le singole disposizioni collegandole nel sistema voluto dal
legislatore.
Il servizio pubblico
gestito dai Comuni é disciplinato dalla legge nel titolo V che ha per rubrica
"Tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani
interni".
L'art. 268 determina
l'oggetto, "fabbricati a qualunque uso adibiti". L'art. 269 vieppiù
precisa l'oggetto ed indica, altresì, i soggetti passivi, disponendo nel comma
primo che la tassa é dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali a
qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio di
raccolta e trasporto é istituito secondo le norme di legge vigenti in materia.
L'art. 270, primo comma, detta inoltre criteri obiettivi per la misura
dell'imposizione, stabilendo che "la tassa é commisurata alla superficie
dei locali serviti ed all'uso cui i medesimi vengono destinati".
Nei successivi commi
l'art. 270 dispone che per l'applicazione della tassa i Comuni sono tenuti ad
adottare appositi regolamenti, i quali debbono essere sottoposti
all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e poi all'omologazione
del Ministero delle finanze, previo parere del Ministero dell'interno, e
prevede altresì che le tariffe stabilite in applicazione dei regolamenti
debitamente omologati devono riportare l'approvazione della Giunta provinciale
amministrativa ed essere comunicati al Ministro delle finanze ai sensi
dell'art. 273.
Nell'ordinanza del
Tribunale che ha proposto la questione di legittimità costituzionale delle
norme dei succitati artt. 268, 269 e 270, ed ampiamente nelle difese della
"Società italiana per l'industria degli zuccheri" si assume che tali
norme non contengano i requisiti necessari al fine di delimitare la
discrezionalità del potere dell'ente impositore, perché manca l'indicazione
dell'aliquota massima dell'imposizione, perché gli elementi, indicati nell'art.
270, della superficie e dell'uso dei locali non bastano a contenere la misura
della tassa entro limiti ben definiti, e perché i controlli affidati ad organi
della pubblica Amministrazione non hanno efficacia di limite all'esercizio del
potere discrezionale attribuito dalla legge ai Comuni.
La Corte ritiene,
invece, che il sistema di imposizione in questione riguardato nel suo insieme
soddisfa ai requisiti indispensabili per evitare l'arbitrio dei Comuni nella
determinazione della tassa.
Occorre soffermarsi
sulla esistenza di tali requisiti nelle norme in questione.
A differenza di
quanto sostengono la difesa del Comune di Bologna e l'Avvocatura generale dello
Stato, che individuano nella superficie e nell'uso dei locali, a mente del
primo comma dell'articolo 270, i criteri necessari e sufficienti per una
circoscritta commisurazione del tributo, - nell'ordinanza del Tribunale di
Bologna e nelle difese della "Società italiana per l'industria degli zuccheri"
si sostiene che il richiamo fatto dall'art. 270 alla superficie ed all'uso dei
locali non dà affatto i criteri idonei a contenere la misura della tassa entro
limiti ben definiti, e che, quindi, i Comuni resterebbero arbitri nella
determinazione del quantum del tributo.
Ed in effetti
potrebbe dubitarsi della idoneità di siffatte indicazioni per concretare i
criteri e i limiti che la legge deve avere per non essere in contrasto con la
norma dell'art. 23 della Costituzione.
Senonché, nella
fattispecie in esame, la Corte ritiene che ai suindicati elementi della
superficie e dell'uso, di cui all'art. 270, se ne aggiunge un altro di grande
importanza che si trae dalla interpretazione dell'art. 268, nel senso che
l'imposizione deve ragguagliarsi anche alla spesa effettiva che l'ente
impositore sostiene per l'espletamento del servizio.
Vero é che nel nuovo
testo (del 1941) dell'art. 268 non é stato riprodotto il secondo comma del
vecchio testo (del 1931) dello stesso articolo, in cui espressamente si
limitava il gettito totale del tributo alla spesa effettiva sostenuta dal
Comune per il servizio in questione; ma é altrettanto vero che nella sostanza
lo stesso criterio limite é rimasto nel nuovo testo dell'art. 268, che consta
di un solo comma del seguente tenore: "Per i servizi relativi alla
raccolta ed al trasporto delle immondizie ed in genere degli ordinari rifiuti
dei fabbricati a qualunque uso adibiti (rifiuti urbani interni) i Comuni
possono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa".
Ora, dal fatto che
l'art. 268 dispone che "per i servizi" i Comuni possono istituire
"apposita tassa", si può ben desumere che il legislatore abbia in
sostanza lasciato inalterato il sistema di commisurazione del tributo alla
spesa sostenuta dal Comune.
Al lume di questa
interpretazione dell'art. 268, il sistema dell'imposizione soddisfa a quel
principio della determinazione dei criteri e limiti che la legge d'imposizione
deve contenere per evitare l'arbitrio dell'ente impositore, e non é, quindi, in
contrasto con l'art. 23 della Costituzione; mentre contrasterebbe con esso se
la norma suddetta venisse interpretata in senso diverso, cioè nel senso che non
prescriva alcuna corrispondenza tra tributo e spesa del servizio.
L'interpretazione
suesposta dell'attuale art. 268 trova riscontro nella circolare del Ministero
dell'interno del 2 gennaio 1942, n. 906.22/A 244 (richiamata dall'Avvocatura
generale dello Stato), la quale dispone che le tariffe debbono essere
commisurate alla spesa, arrivando così a stabilire quale può essere in
definitiva il massimo dell'imposizione.
La discrezionalità
dei Comuni nell'imporre la tassa in questione (che non può essere eguale in
tutti i Comuni data la diversità della popolazione e delle complesse situazioni
locali) é dunque contenuta in sufficienti limiti obiettivi, cui essi Comuni
debbono attenersi e nell'adottare gli appositi regolamenti, che, ai sensi del
comma terzo dell'art. 270, debbono essere sottoposti all'approvazione della
Giunta provinciale amministrativa ed alla successiva omologazione da parte del
Ministero delle finanze, sentito il Ministero dell'interno, e nello stabilire,
in applicazione dei regolamenti debitamente omologati, le tariffe, che a loro
volta debbono riportare, in base al disposto dell'ultimo comma dello stesso
art. 270, l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa ed essere
comunicate al Ministero delle finanze ai sensi del successivo art. 273.
Si tratta di un
sistema di controlli tale da escludere che la discrezionalità dell'ente
impositore possa trasmodare in arbitrio.
Pertanto, deve
ritenersi che le norme degli artt. 268, 269 e 270 non contrastano con l'art. 23
della Costituzione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione proposta con l'ordinanza del Tribunale di Bologna in data 26
giugno 1959, sulla legittimità costituzionale degli artt. 268, 269 e 270 del
T.U. delle leggi sulla finanza locale, modificati dall'art. 27 della legge 20
marzo 1941, n. 366, in riferimento all'art. 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno
1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco
PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 6 luglio 1960.