SENTENZA N. 64
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 7 della legge 18 gennaio 1952, n. 35 (Estensione dell'assicurazione
assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari),
promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1972 dalla Corte d'appello di
Brescia nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro le malattie e Vezzoli Teresina
e Vittorio, iscritta al n. 105 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 16 maggio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 23 gennaio 1975 il Giudice relatore
Leonetto Amadei.
Ritenuto in fatto
Con atto di citazione notificato il 15 dicembre 1966, Vezzoli
Vittorio, in proprio e in rappresentanza della figlia minore Vezzoli Teresina, conveniva in giudizio davanti al
tribunale di Bergamo l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le
malattie (INAM) per ottenere il riconoscimento del diritto alla assistenza
malattia per il periodo di degenza della predetta figlia, addetta a servizio
domestico presso terzi, nell'ospedale Maggiore di Milano.
Il tribunale, in accoglimento della domanda attrice, condannava
l'istituto al pagamento delle somme dovute. L'ente interponeva regolare appello
avverso la sentenza di condanna.
Nel corso del giudizio di appello, il Vezzoli
eccepiva, in riferimento agli artt.
3 e 38 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della
legge 18 gennaio 1952, n. 35, per gli addetti ai servizi domestici, secondo cui
il diritto alle prestazioni previste sussiste se l'assicurato abbia iniziato il
lavoro da almeno sei mesi e risultino dovuti 12 (dodici) contributi
settimanali.
Osserva
Il contrasto tra la norma impugnata e il principio di eguaglianza sancito
dall'art. 3 della Costituzione poggerebbe in una diversità di trattamento tra
gli addetti ai servizi domestici e gli altri lavoratori sottoposti. Infatti,
solo per gli addetti ai servizi domestici sarebbero state previste le
limitazioni di cui all'art. 7 della legge n. 35 del 1952; limitazioni non
sorrette da ragionevoli motivi, vertendosi in
situazioni identiche ed omogenee.
Non vi é stata costituzione delle parti, né intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - L'ordinanza della Corte d'appello di Brescia solleva, in riferimento agli artt. 3 e 38
della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7
della legge 18 gennaio 1952, n. 35 - Estensione dell'assicurazione assistenza
malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari - , con il quale si dispone che il diritto alle prestazioni
in essa legge previste sussiste sempreché
l'assicurato abbia iniziato il lavoro da almeno sei mesi e risultino dovuti dal
o dai datori di lavoro, anche se non versati, n. 12 contributi settimanali
nelle 24 settimane immediatamente precedenti la data della domanda.
La questione é fondata.
2. - Con l'art. 2 della legge impugnata é stata estesa ai lavoratori
addetti ai servizi domestici e familiari l'assistenza malattia prevista per
altre categorie di lavoratori dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, istitutiva
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ente a cui viene demandata l'erogazione dell'assistenza stessa.
La limitazione posta dall'art. 7 della legge in ordine al momento in cui
nasce, per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, il diritto
alla prestazione assistenziale, oltre a violare il principio di eguaglianza
fissato dall'art. 3 della Costituzione, in quanto, per effetto della legge n.
138 del 1943, per le altre categorie di lavoratori il diritto sorge all'atto
della formazione del rapporto di lavoro, si pone in contrasto anche e
soprattutto con l'art. 38, secondo comma, della stessa Costituzione.
Quest'ultimo, attribuendo valore di principio fondamentale al diritto dei
lavoratori a che siano provveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di malattia..., impone che,
in casi di eventi i quali incidano sfavorevolmente sull'attività lavorativa,
siano ai lavoratori assicurate previdenze atte a garantire la soddisfazione
delle loro esigenze di vita. Ciò é stato ripetutamente affermato da questa
Corte in numerose decisioni.
I presupposti del diritto sono rappresentati dalla sussistenza della
condizione di lavoratore e dall'insorgere di uno stato di malattia.
Messa a confronto la normativa impugnata con il principio fissato
dall'art.38, secondo comma, della Costituzione, si rende evidente il
contrasto denunciato.
Dal confronto discende in modo palese che il sorgere del diritto alla
prestazione non può essere sottoposto a condizioni dirette a differirlo nel
tempo. Infatti, come già ha riconosciuto questa Corte (cfr.
sent. n. 44 del 1965), non
sembra consentito desumere argomenti in contrario dalle disposizioni dell'art.
38 della Costituzione, inteso senza dubbio piuttosto a concedere maggiori
garanzie ai prestatori d'opera che a diminuirle. Per cui se può essere
giustificata una disciplina differenziata del regime delle prestazioni in
correlazione alla varietà delle situazioni di bisogno (sent.
n. 23 del 1973), non eguale giustificazione può
trovare una limitazione che, oltre a rappresentare una diversità di trattamento
tra categoria e categoria, incide sulla essenza stessa del diritto, quale é
l'elemento temporale della sua decorrenza.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la illegittimità costituzionale
dell'art. 7 della legge 18 gennaio 1952, n. 35, concernente la estensione
dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi
domestici e familiari.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 12 marzo 1975.