SENTENZA
N. 57
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 314/12 cod. civ., in rel. agli
artt. 82 cod. proc. civ., 25, primo comma, e 29, primo comma, r.d. 30 dicembre
1923, n. 3282 e 9 r.d. 20 settembre 1934, n. 1579, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 24 marzo 1976 dalla Corte di appello di Roma - Sezione minorenni - ,
nel procedimento promosso da Fanfoni Giuliana, iscritta al n. 566 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260
del 29 settembre 1976;
2) ordinanza
emessa il 10 agosto 1977 dal tribunale per i minorenni di Trieste nel
procedimento civile vertente tra Colantonio Fulvia e Colantonio Sonia, iscritta
al n. 472 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 334 del 7 dicembre 1977.
Visti gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri ;
udito
nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Brunetto
Bucciarelli Ducci;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - La Corte
d'appello di Roma - sezione minorenni - chiamata a decidere sull'appello
promosso avverso la sentenza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile
l'opposizione al decreto di adottabilità di minore perché proposta dalla madre,
prima personalmente e poi, decorsi 30 giorni, con il patrocinio di un
procuratore legale, ha sollevato in riferimento all'art. 24, primo comma,
Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 314/12,
primo comma, cod. civ., in relazione agli artt. 82, ultimo comma, cod. proc.
civ., 25, primo comma e 29, primo comma, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, e 9
r.d. 20 settembre 1934, n. 1579.
Osserva il giudice
a quo che la norma impugnata stabilisce un termine perentorio di 30
giorni per proporre opposizione avverso il decreto di adottabilità dei minori,
emesso dal competente tribunale. Tuttavia, vertendosi in una materia che
concerne assai spesso persone indigenti, ignare delle leggi processuali,
l'imposizione del patrocinio legale - in una con la durata della procedura per
il gratuito patrocinio - rende eccessivamente oneroso l'esercizio del diritto
di opposizione, con probabile violazione dell'invocato principio costituzionale
secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei loro diritti o
interessi. La norma denunciata dovrebbe consentire che l'intervento del
difensore possa aver luogo subito dopo la proposizione del ricorso o quanto meno
prevedere che l'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio sospenda il
termine previsto a pena di decadenza.
É intervenuto
in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, con atto di deduzioni depositato il 16
ottobre 1976 chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.
Premette la
difesa dello Stato che secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale il
termine processuale di trenta giorni non é affatto particolarmente breve, né di
per sé può rendere estremamente difficile l'esercizio del diritto di azione.
D'altronde la censura é prospettata dal giudice a quo in speciale
considerazione delle particolari condizioni soggettive in cui versano i
presumibili opponenti, assai spesso indigenti. E- facile obiettare in
proposito, prosegue l'Avvocatura, che tutti i termini processuali, anche quelli
più brevi, devono essere osservati da tutti i cittadini, e che se si vuole
denunciare la disparità in cui vengano a trovarsi i non abbienti rispetto agli
abbienti, soccorrerebbe caso mai un diverso parametro costituzionale, quello
secondo cui "sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i
mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione" (art. 24, terzo
comma, Cost.).
Ad evitare
gli inconvenienti di tale discriminazione soccorre, nei limiti del possibile,
l'istituto del gratuito patrocinio, il quale prevede anche, per i casi di
urgenza, l'ammissione provvisoria in modo di assicurare il tempestivo esercizio
del diritto di difesa. Ciò non vale sempre ad impedire che si verifichino, in
fatto, degli inconvenienti ma occorre prender atto che in tali casi la censura
non colpisce la norma bensì la cattiva applicazione che può essersi verificata
in singoli casi di specie.
L'Avvocatura
Generale conclude pertanto per la infondatezza della questione.
2. - Il
tribunale per i minorenni di Trieste, esaminando l'opposizione proposta
personalmente dal genitore di un minore (del quale era stata dichiarata
l'adottabilità), ha rilevato che il mancato ministero di un procuratore legale
avrebbe determinato l'inammissibilità del gravame.
Il giudice a
quo, dubitando che il termine di 30 giorni fosse troppo breve per
assicurare ai non abbienti la possibilità di esaurire tempestivamente la
procedura per il gratuito patrocinio, con conseguente violazione del diritto di
agire in giudizio (art. 24, primo comma, Cost.), ha sollevato d'ufficio
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 314/12 cod.
civ., in relazione all'art. 82 cod. proc. civ. Tale norma, infatti, secondo la
comune interpretazione giurisdizionale, esigendo che l'opposizione venga
proposta per il tramite di un procuratore legale, renderebbe troppo
difficoltosa l'azione per i non abbienti.
É intervenuto
in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, con atto di deduzioni del 20 dicembre
1977, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.
Osserva la
difesa dello Stato che il termine di trenta giorni, considerato insufficiente,
appare congruo in relazione al fine, perseguito dal legislatore con l'istituto
dell'adozione speciale, di assicurare la tutela del minore che si é trovato in
stato di abbandono materiale e morale, garantendone il suo inserimento in una
famiglia che ne possa avere cura adeguata.
La stessa
giurisprudenza della Corte non ha ritenuto incongrui - tali cioè da rendere
eccessivamente oneroso l'esercizio del diritto di azione - termini assai più
brevi (sentenza
85 del 1973; 159,
114, 57 del 1972; 136 del 1971; 10 del 1970; 59 del 1969).
Né l'indigenza dei genitori é uno stato presupposto per la dichiarazione di
adottabilità del minore.
Considerato in diritto
1. - Le
questioni sottoposte all'esame della Corte sono sostanzialmente le medesime,
sicché i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.
2. - La Corte
deve decidere se contrasti, o meno, con il diritto di agire e difendersi in
giudizio (art. 24, primo comma, Cost.), l'art. 314/12 cod. civ. - in relazione
agli artt. 82, ultimo comma, cod. proc. civ., 25 e 29, r.d. 30 dicembre 1923,
n. 3282, e 9 r.d. 20 settembre 1934, n. 1579 - nella parte in cui determina in
30 giorni il termine perentorio per proporre opposizione avverso il decreto di
adottabilità di un minore, con l'inderogabile ministero di un procuratore
legale, e senza stabilire la sospensione del termine per coloro che abbiano
fatto ricorso al gratuito patrocinio. Nelle ordinanze di rimessione si dubita
che l'inderogabilità dell'intervento del difensore fin dal momento della
proposizione del gravame renda estremamente oneroso l'esercizio del diritto di
azione, con violazione dell'art. 24 Cost., quanto meno per i non abbienti, i
quali, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del decreto, non
riuscirebbero a conseguire in tempo utile la nomina di un difensore da parte
degli organi del gratuito patrocinio.
3. - La
questione non é fondata.
Va
innanzitutto rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata della
Cassazione, il ministero di procuratore legalmente esercente é necessario per
la proposizione dell'opposizione al decreto dichiarativo dello stato di
adottabilità dei minori, in relazione alla ravvisata natura contenziosa di tale
procedimento.
Pertanto il
nucleo fondamentale delle censure prospettate concerne l'asserita brevità del
termine comminato, in riferimento alla posizione dei non abbienti i quali
debbono rivolgersi agli organi del gratuito patrocinio ed ottenere in tempo
utile la nomina di un difensore.
Per costante
giurisprudenza di questa Corte, il diritto di agire in giudizio e di difendersi
deve esser disciplinato dalla legge in modo da garantirne l'effettività con
conseguente illegittimità costituzionale di termini tanto brevi da vanificare
l'esercizio, o da renderlo estremamente difficile. La congruità di un termine
va tuttavia valutata sia in rapporto alla funzione ad esso assegnata nel
sistema dell'ordinamento giuridico, sia in relazione all'interesse del soggetto
che ha l'onere di rispettarlo, pena la decadenza dai suoi diritti.
Ora il
termine di 30 giorni, fissato dalla norma impugnata per proporre opposizione
alla dichiarazione di adottabilità del minore, pronunciata dal tribunale dei
minorenni, é ragionevole e congruo, sia sotto un profilo generale, sia con
riferimento al particolare interesse tutelato.
Invero
nell'ambito dei termini fissati nell'ordinamento per proporre impugnazione
avverso un provvedimento di un giudice, esso si presenta come un termine ampio,
laddove esistono di 15 giorni, 10 giorni o anche più brevi, la cui congruità é
stata dichiarata da questa Corte con varie sentenze (cfr. ad es. 93/62; 114 e 159/72).
D'altro canto va considerato l'interesse pubblico a che, una volta accertata la
condizione di adottabilità del minore, la relativa qualità non rimanga sospesa
ed incerta per un periodo di tempo troppo lungo.
Per quanto
attiene alla più difficile condizione dei non abbienti, va peraltro considerato
che in questo particolare settore, per il combinato disposto degli artt. 32
r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, e 9 r.d. 20 settembre 1934, n. 1579,
l'ammissione al gratuito patrocinio é disposta dal Presidente dello stesso
tribunale per i minorenni, anziché dalle apposite Commissioni previste dal r.d.
30 dicembre 1923, n. 3282, recante norme sul gratuito patrocinio.
Trattasi,
pertanto, di una procedura particolarmente semplificata, che può espletarsi in
pochissimi giorni, lasciando quindi ancora agli interessati un sufficiente
margine di tempo per apprestare una adeguata e valida opposizione.
D'altronde
non é forse inutile ricordare che nelle fattispecie che hanno determinato il
presente giudizio, in un caso soltanto l'opponente si é rivolta al gratuito
patrocinio, e non é riuscita ad ottenere in tempo utile la nomina del difensore
solo per aver fatto decorrere inutilmente quasi tre quarti del termine per sue
ripetute negligenze.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314/12, primo
comma, cod. civ. - in relazione agli artt. 82, ultimo comma, cod. proc. civ.,
25 e 29 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, e 9 r.d. 20 settembre 1934, n. 1579 -
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con le ordinanze, in
epigrafe indicate, della Corte di appello di Roma, Sezione minorenni, e del
tribunale per i minorenni di Trieste.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15
giugno 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 4 luglio 1979.