SENTENZA N. 159
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Michele FRAGALI,
Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
Avv. Leonetto
AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA,
Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 169 del codice di procedura penale, in relazione agli
artt. 506-510 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio
1972 dal pretore di Brunico nel procedimento penale a carico di Crazzolara Ernst, iscritta al n. 135 del registro ordinanze
1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24
maggio 1972.
Udito nella camera di
consiglio del 12 ottobre 1972 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un incidente
d’esecuzione di quattro decreti penali di condanna a carico d’Ernst Crazzolara, i quali, nella precaria assenza di questi,
erano stati notificati a mani del padre convivente, il pretore di Brunico, con
ordinanza del 22 gennaio 1972, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondato
il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 169 del codice di procedura
penale, per quanto concerne il giudizio per decreto, in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione.
Ad avviso del pretore,
sussisterebbe disparità di trattamento tra l'imputato irreperibile, che non può
essere condannato per decreto (sent. n. 90 del 1963),
e l'imputato assente, il quale, pur trovandosi nella stessa posizione di fatto
del primo, quando si sia allontanato senza una meta prefissa o senza averla
comunicata ai conviventi, é, invece, assoggettabile a tale forma di giudizio.
Tenuto, poi, conto che
l'opposizione al decreto può essere proposta - ed entro breve termine -
soltanto dall'interessato personalmente o per tramite di procuratore speciale,
la norma denunziata - nella parte concernente la notificazione dello stesso
decreto a mani del consegnatario convivente o, in mancanza, del portiere o di
chi ne fa le veci - opererebbe, nel procedimento monitorio, in contrasto con il
principio dell'inviolabilità del diritto di difesa.
Nel giudizio innanzi a
questa Corte non vi é stata costituzione di parte.
Considerato in diritto
1. - La questione di
legittimità costituzionale riguarda l'art. 169 del codice di procedura penale,
nel caso di sua applicazione al procedimento per decreto penale, in relazione
agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
2. - La Corte ha già
esaminato sotto diversi profili alcune questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 169 cod. proc. pen., ritenendo fondata solo la denunzia mossa
all'ultimo capoverso (nel senso che i termini, anziché dalla data di
spedizione, ad opera dell'ufficiale giudiziario, della comunicazione
dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, debbano decorrere
dalla data di ricevimento della raccomandata: sent. n. 77 del 1972).
3. - Tenendo conto degli
argomenti posti a base di precedenti sentenze (n. 170 del 1963,
n. 27 del 1966
e n. 48 del 1969),
con le quali questa Corte ha disatteso le censure attinenti al procedimento per
decreto penale nelle sue peculiarità processuali (artt. 506-510 cod. proc.
pen.), la questione ora proposta, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., va
risolta nel quadro più generale dei principi affermati a proposito della prima
notifica all'imputato non detenuto, nella già citata sentenza n. 77 del 1972.
4. - Senza dubbio, la
relativa brevità del termine s’inserisce nel sistema del codice.
Nel prefissare il termine
per l'opposizione al decreto penale, il legislatore ha operato una sua scelta
tipicamente discrezionale, che sarebbe illegittima solo se - nell'assenza di un
metro, a livello costituzionale, per la congruità del termine stesso -
quest'ultimo vanificasse, sul piano dell' id quad plerumque accidit, l'azione difensiva: ciò che può dirsi qui escluso
dai dati dell'esperienza. Tale congruità "deve essere valutata tanto in
rapporto all'interesse del soggetto che ha l'onere di compiere un certo atto
per salvaguardare i propri diritti, quanto in relazione alla funzione assegnata
all'istituto nel sistema dell'intero ordinamento giuridico" (Corte cost. 1962, n. 93;
vedansi anche le sentenze n. 59 del 1969,
n. 10 del 1970 e n. 136 del 1971).
Va aggiunto, per completezza
e di passaggio, che l'art. 192, secondo comma, cod. proc. pen. introduce
un'eccezione all'art. 509, primo comma, facultando
sia i genitori per i figli minori sottoposti alla loro potestà - soggetti
penalmente capaci, se ultradiciottenni (art. 98 cod. pen.), e processualmente
capaci, se ultraquattordicenni (art. 120, terzo comma, cod. pen.; art. 159, n.
1, e art. 169, quarto comma, cod. proc. pen.) - sia il tutore per le persone
sottoposte a tutela, a proporre l'impugnazione che spetta ad imputati meno atti
a prevedere e a provvedere, cioé a predisporre idonee
misure per l'eventualità di una notifica in loro assenza. E, come é noto,
l'opposizione al decreto monitorio rientra nella categoria dei mezzi di
impugnazione, pur con caratteristiche che la differenziano dai mezzi ordinari.
Non é, pertanto, vulnerato
il diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.): questa Corte ha più volte
affermato che non sono richieste identiche modalità per il suo esercizio,
potendo esso venire diversamente regolato ed adattato alle speciali esigenze
dei singoli procedimenti, purché non ne siano pregiudicati lo scopo e le
funzioni (vedansi le sentenze n. 46 del 1967
e n. 16 del 1970; e, per qualche
accostamento, n. 108 del 1963).
5. - Neppure sussiste la
violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) - come assume, invece,
il pretore di Brunico - per l'incompatibilità tra la procedura per decreto
penale - che consente solo all'imputato personalmente o per mezzo di
procuratore speciale di interporre opposizione (articolo 509, primo comma, cod.
proc. pen.) - e la dichiarazione di irreperibilità dell'imputato (art. 170 cod.
proc. pen.: vedasi la sentenza n. 90 del 1963 di
questa Corte), la quale attribuisce al difensore il potere di impugnazione. La
posizione dell'irreperibile é ben diversa da quella del precariamente assente,
sicché appare del tutto giustificato il differente trattamento processuale, che
all'uno e all'altro é riservato.
All'opposto, la
compatibilità violerebbe l'art. 3 Cost., dato che - essendo il decreto penale
opponibile solo dall'interessato o da un suo procuratore speciale - verrebbe
meno il trattamento processuale unitario della categoria degli irreperibili;
d'altronde, sarebbe irragionevole pretendere, ai fini dell'osservanza del
precetto costituzionale, che sia notificato a mani proprie un decreto penale
emesso nei confronti di chiunque si sia allontanato anche momentaneamente dalla
sua abitazione o dal luogo in cui abitualmente esercita la sua attività
professionale.
Di converso, un utile
rimedio é stato escogitato dal prudente magistero della Cassazione, secondo la
quale, per l'imputato da tempo assente, che non abbia dato notizie del suo
nuovo recapito, occorre procedere alla notificazione con il rito degli
irreperibili. Ne discende che l'imputato erroneamente ritenuto assente e, in
effetti, irreperibile, cui sia stato notificato il decreto di condanna, ben può
eccepire la nullità della notificazione e la conseguente mancata istituzione
del rapporto processuale.
6. - L'espresso obiettivo
dell'ordinanza é di rendere obbligatoria, nel caso particolare del decreto
penale, la notifica a mani proprie; ma é ovvio che si tratta di riforma che non
spetta alla Corte di attuare, anche a prescindere dal rilievo che ciò andrebbe
contro le necessità pubblicistiche del potere punitivo e del sollecito
svolgimento del processo, imposte dal carattere e dai fini della pretesa
punitiva in generale e del rito per decreto penale in ispecie;
necessità che vanno contemperate con l'osservanza delle garanzie della difesa e
non, da questa, vanificate.
E qualora l'ordinanza,
lamentando la brevità del termine (che già una Commissione ministeriale di
studio propose di portare a dieci giorni: Progetto di modificazioni per
l'aggiornamento del codice di procedura penale, Roma, 1950), ne volesse un
allargamento, ciò non eliminerebbe l'eventualità che l'interessato non ne abbia
tempestiva contezza.
Rilievi critici, se mai,
vanno spostati dall'art. 169 all'articolo 509, primo comma, cod. proc. pen., il
quale, per altro, non é oggetto di discussione: problema di cui, de iure
condendo, aveva proposto una soluzione, per quanto parziale ed insufficiente,
la citata Commissione ministeriale di studio, prevedendo che la richiesta
dell'ordinario giudizio in contraddittorio mediante l'opposizione potesse
essere avanzata anche dal difensore che l'imputato avesse nominato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 del codice di procedura
penale, per quanto riguarda la sua applicazione al procedimento monitorio
(articoli 506-510 dello stesso codice), sollevata dal pretore di Brunico con
l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in
camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 9 novembre 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Enzo
CAPALOZZA
Depositata in cancelleria il
15 novembre 1972.