SENTENZA N. 114
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
LA CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 7, secondo, terzo e quarto comma, del r.d.l. 15 marzo
1927, n. 436 (disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli ed
istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi
dell'Automobile club d'Italia), convertito nella legge 19 febbraio 1928, n.
510, promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1970 dal pretore di Recanati nel
procedimento civile vertente tra la Società commerciale finanziaria di Milano e
Rossini Franco, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 22 luglio 1970.
Visti gli atti d'intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione della Società
commerciale finanziaria;
udito nell'udienza pubblica
del 26 aprile 1972 il Giudice relatore Luigi Oggioni;
uditi l'avv. Carlo
Napolitano, per la Società commerciale finanziaria, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
A seguito di vendita di un
autoveicolo, effettuata dalla Società commerciale finanziaria di Milano a
Rossini Franco di Recanati per il prezzo di lire 1.420.000, il Rossini, a
garanzia del pagamento del prezzo pattuito, rilasciava alla società 29 effetti
cambiari, di cui due, per l'importo di lire 840.668, rimasti insoluti e
protestati. Stante il privilegio legale sull'autoveicolo e la debita iscrizione
presso il pubblico registro automobilistico ai sensi dell'art. 2 del r.d.l. 15
marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510, la società
chiedeva al pretore di Recanati, in base all'art. 7 della legge ora citata,
l'emissione di decreto con l'ordine di sequestro dell'autoveicolo, la nomina
del custode e l’indicazione delle modalità e del giorno della vendita.
Il pretore, con ordinanza 31
marzo 1970, sollevava d’ufficio questione di legittimità costituzionale del
predetto articolo 7, commi secondo, terzo e quarto, in relazione agli artt. 3,
primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.
Con l'ordinanza ha ritenuto
non manifestamente infondata la questione di legittimità del secondo comma
citato, affermando che il principio d’eguaglianza e la garanzia di difesa
sarebbero violati in quanto:
1) l'immediato sequestro e
la vendita, con decadenza dal beneficio del termine, sarebbero disposti
indipendentemente dalla gravità dell’inadempienza e dallo stato d’insolvenza
del debitore stesso. Ciò in difformità da quanto disposto, in generale, per le
obbligazioni dell'art. 1186 del codice civile;
2) l'esclusione di qualsiasi
termine dilatorio fra il sequestro e la vendita, non consentirebbe una reale
possibilità di difesa contro l'espropriazione, che seguirebbe immediatamente
alla prima notizia che il debitore ha della procedura con la notifica del
sequestro;
3) verrebbe negata al
debitore la possibilità di interloquire in ordine alle modalità di vendita
dell'autoveicolo sequestrato, a differenza di quanto avverrebbe nelle altre
forme d’esproprio previste dal codice di procedura civile e particolarmente a
norma degli artt. 529 e seguenti e 569 e seguenti.
Per quanto riguarda il terzo
comma, e, implicitamente, il quarto, il pretore osserva che il termine di 10
giorni sarebbe incongruo e sostanzialmente lesivo della garanzia di difesa,
perché notevolmente inferiore a quelli stabiliti dall'art. 641 c.p.c. per l'ordinario procedimento d'ingiunzione, e
certamente inadeguato a garantire all'interessato la predisposizione di
un'efficace difesa.
L'ordinanza, debitamente
notificata, e comunicata, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184
del 22 luglio 1970. Nel presente giudizio é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha depositato tempestivamente le proprie deduzioni.
L'Avvocatura rileva,
preliminarmente, che nella motivazione dell'ordinanza si fa riferimento, per
l'impugnativa, ai commi secondo e terzo del citato art. 7, mentre nel
dispositivo testualmente risultano denunziati i commi terzo e quarto.
Per l'ipotesi che nonostante
tale discordanza la Corte ritenga ammissibile la questione, identificandone
l'oggetto nei commi secondo e terzo dell'art. 7 citato, l'Avvocatura, passando
a trattare il merito, richiama anzitutto i particolari fini che avrebbero
dettato la disciplina della vendita degli autoveicoli disposta con il r.d. in
esame, cioé lo stimolo della motorizzazione mediante
l'agevolazione dei crediti in materia, garantiti dal privilegio per il
venditore e da una rapida e agile procedura per il recupero, procedura che si
concreterebbe in una forma speciale d’esecuzione forzata, di cui il decreto
pretorile, tipicamente esecutivo, sarebbe il primo atto.
Ciò premesso in linea
generale, l'Avvocatura contesta che l'azione esperita a norma del secondo comma
dell'art. 7 in esame comporti la decadenza del debitore dal termine, la quale
si verificherebbe solo nell'ipotesi di cui al primo comma (alienazione del
veicolo o diminuzione delle garanzie) e non per il caso d’inadempienza nel
pagamento delle rate di prezzo.
Inoltre non sarebbe
pertinente il confronto con i termini previsti dall'art. 641 c.p.c. essendo questi riferiti ad una procedura che, in via
normale, é di cognizione, mentre la disciplina impugnata riguarderebbe una
procedura d’esecuzione coattiva e, comunque, rifletterebbe un termine
perentorio solo rispetto alla sospensione dell'esecuzione o ad un’eventuale
opposizione agli atti esecutivi (per cui il termine previsto dall'art 617 c.p.c. é, fra l'altro, di soli cinque giorni) ma non già
rispetto all'esame del merito dell'opposizione, il quale sarebbe ammissibile
finché l'esecuzione é in corso.
Infine, per quanto riguarda
la contestualità dei provvedimenti di sequestro e di vendita, e la mancanza
della possibilità, da parte del debitore, di interloquire circa le modalità
della vendita, l'Avvocatura osserva che la peculiarità della situazione in
esame, in cui l'acquirente ha usato la macchina, é debitore del prezzo ed é
sottoposto a privilegio in virtù d’atto scritto, così come riconosciuto con la
sentenza n. 59
del 1967 della Corte, legittimerebbe la pur singolare rapidità della
procedura.
Si é anche costituita la
società Co.Fi., in persona del presidente dott. Igino Allorsio, rappresentata e
difesa dall'avvocato prof. Alberto Montel e dall'avv.
Cristoforo Barberio Corsetti, che hanno tempestivamente
depositato le deduzioni.
La difesa, nel contestare la
fondatezza dei singoli profili delle questioni sollevate nell'ordinanza,
osserva che le peculiari caratteristiche della fattispecie ed i fini cui
risponde la normativa in esame giustificherebbero ampiamente sia la
disposizione che consente di procedere esecutivamente sull'autoveicolo per
qualsiasi inadempienza, sia la sanzione della decadenza dal beneficio del
termine senza che occorra accertare una vera e propria insolvenza, prevista
oltre tutto in conformità d’altre disposizioni del codice civile (artt. 1525,
1819, 1845) che prevedono analoga sanzione per particolari situazioni. E allo
stesso modo si giustificherebbe anche la previsione di un'unica attività del
pretore diretta al sequestro ed all’autorizzazione alla vendita.
D'altra parte, la previsione
di un’opposizione alla vendita escluderebbe la lamentata carenza di qualsiasi
termine dilatorio fra la notifica del decreto pretorile e la vendita, perché
non dovrebbe confondersi l'autorizzazione alla vendita con l'esecuzione della
stessa, che non potrebbe effettuarsi se non dopo trascorso il termine per
l'opposizione.
La validità di tale termine
ai fini dell’esecuzione della vendita, inoltre, consentirebbe all'interessato
di interloquire, sia pure in sede d’opposizione, anche riguardo alle modalità
della vendita stessa, onde dovrebbe escludersi in fatto la censura sollevata al
riguardo.
E ciò senza affermare che,
comunque, tale intervento non risponderebbe ad un principio generale dell'ordinamento,
potendosi rinvenire numerose ipotesi in cui esso non é previsto (arte. 1515,
1536, 1551, 2727, 2797 c.c.), mentre la scelta del legislatore tra l'un sistema
e l'altro risponderebbe alle peculiarità delle relative fattispecie, per cui
non potrebbe parlarsi di disparità di trattamento e violazione della garanzia
di difesa.
Infine la difesa nega la
consistenza della censura d’incongruità del termine di 10 giorni per
l'opposizione, ricordando l'esistenza di numerosi termini simili o più
ristretti, anche in materie d’impegno maggiore, come ad esempio, nelle ipotesi
previste dagli artt. 178, 190, 313, 617, 739 c.p.c.,
nonché nei procedimenti per denunzia di nuova opera e danno temuto, d'urgenza,
possessori ed, in genere, per tutti i procedimenti speciali.
Considerato in diritto
1. - La questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 7, secondo, terzo e quarto comma, del
r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510,
sulla disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli, viene
sollevata dal pretore di Recanati per i seguenti motivi:
a) perché, qualora il
compratore venga meno al puntuale adempimento della sua obbligazione di
pagamento del prezzo, é assoggettato automaticamente, a termini del comma
secondo, alla decadenza del beneficio del termine di dilazione del pagamento
anche per fatti che, per la loro entità' non costituiscono prova d’insolvenza o
di diminuzione di garanzie, quali invece considerati dalla legge ordinaria
(articolo 1186 cod. civ.): ciò anche con menomazione dei diritti di difesa
utilizzabili in proposito e con disparità di trattamento;
b) perché, a termini del
secondo comma, il decreto del pretore sul ricorso del creditore, dispone
cumulativamente, con successione immediata, il sequestro dell'autoveicolo, la
nomina del custode, le modalità e il giorno della vendita, senza un
apprezzabile intervallo tra sequestro e vendita: menomando, di conseguenza, il
diritto di difesa;
c) perché, sempre a termini
del secondo comma, le modalità della vendita sono stabilite autoritativamente,
senza che il debitore sia sentito in proposito, con divergenza dal sistema
della legge ordinaria (artt. 530 e 569 cod. prov. civ. per le espropriazioni
mobiliari e immobiliari) e con violazione della parità di trattamento e del
diritto di difesa;
d) perché il termine di
dieci giorni, per sollevare opposizione al decreto del pretore, ai sensi dei
commi terzo e quarto, sarebbe incongruo per la sua ristrettezza e violerebbe il
diritto di difesa, sia in relazione all'obbligo di produzione, non oltre la
prima udienza, dei documenti comprovanti l'avvenuto pagamento delle somme
dovute, sia in confronto con la legge ordinaria (art. 641 cod. proc. civ.) che
per l'opposizione a decreto d'ingiunzione stabilisce termine maggiore.
2. - L'Avvocatura dello
Stato preliminarmente sostiene, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del
1953, l'inammissibilità delle questioni come sopra proposte alle lettere a), b)
e c) in relazione al comma secondo dell'articolo impugnato, comma che non
figura riprodotto nel dispositivo dell'ordinanza al rinvio.
L'assunto non é fondato.
Dalla motivazione
dell'ordinanza di rinvio, nelle parti in cui si divide e nel complesso, risulta
delineato l'oggetto di tutte le questioni che si sono intese sollevare,
comprese univocamente quelle di cui al comma secondo. La casuale non menzione
di questo comma nel dispositivo non altera né riduce la materia sottoposta ad
esame: sicché, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve
intendersi ugualmente rispettata la finalità di cui al citato art. 23.
3. - Nel merito va,
anzitutto, rilevato che premessa delle norme denunciate é l'art. 2 della stessa
legge speciale, che accorda al venditore d’autoveicoli un privilegio legale
mobiliare, iscritto e certificato dal pubblico registro automobilistico, per il
prezzo o per la parte di prezzo pattuito e non corrisposto interamente all'atto
della vendita.
Anche il codice civile
testualmente dà atto di tale privilegio all'art. 2810, ultimo comma,
aggiungendo che esso debba più propriamente "essere considerato come
ipoteca mobiliare, rimandando per il resto alla legge speciale. Il che si
riannoda alla finalità che con questa legge si é inteso conseguire, nel senso
di agevolare la diffusione degli autoveicoli, garantendo e moralizzando il loro
commercio.
É in dipendenza di tutto
ciò, che, con eccezione ai principi generali in tema d’esecuzione, richiedenti
la previa formazione di un titolo esecutivo, interviene il decreto del pretore,
che non é, in se stesso, titolo esecutivo, ma ne anticipa gli effetti.
Coerentemente, l'opposizione
al decreto, prevista nel denunciato art. 7, assume natura d’opposizione,
pertinente allo svolgersi di un procedimento tipicamente esecutivo.
Stante questi rilievi, che
sono conformi a dottrina e giurisprudenza, va ovviamente escluso da questo
procedimento ogni carattere monitorio, per mancanza dei requisiti di cognizione
di un rapporto obbligatorio nonché di conseguente ingiunzione e condanna.
Chiusa questa fase
processuale, rimangono pur sempre "salvi i diritti del debitore in
prosieguo di giudizio" (art. 7, quarto comma).
4. - Secondo l'ordinanza di
rinvio, la decadenza dal beneficio del termine di dilazione, comminata
dall'art. 7, primo comma, ed operante, a detta dell'ordinanza, anche nella
ipotesi di cui al comma secondo, sarebbe costituzionalmente illegittima perché
collegata a singoli inadempimenti, anziché alla constatazione di uno stato di
"insolvenza", ossia di uno stato generale d’incapacità economica,
richiesto, invece, dalla legge ordinaria (art. 1186 cod. civ.).
La questione non é fondata.
La sanzione, a carico del
compratore, della decadenza dal beneficio del termine rateale di pagamento, é
stabilita nell'articolo 7 solo in relazione alla ipotesi di cui al primo comma,
che riguarda l'alienazione non consentita dell'autoveicolo o di parti di lui,
ovvero la diminuzione delle garanzie a favore del venditore.
Diversa é l'ipotesi del
secondo comma, che riguarda il mancato pagamento di singole rate scadute. Qui
l'inadempimento autorizza il ricorso del creditore alla procedura esecutiva,
della quale il debitore può evitare gli effetti, pagando non l'intero prezzo
residuo ma soltanto le rate scadute. Tale limitata conseguenza é stata espressamente
riconosciuta da questa Corte con sentenza n. 59 del 1967, in via
d’interpretazione e chiarimento del sistema creato dall'art. 7.
Pertanto, viene, nel caso, a
mancare la premessa della decadenza di termine, su cui é basata la questione
d’illegittimità costituzionale, come sopra sollevata in relazione al secondo
comma dell'art. 7.
5. - L'ordinanza solleva
altra questione, basata sulla violazione dei diritti di difesa del debitore,
che deriverebbe dal fatto che il decreto del pretore, emesso ai sensi dell'art.
7, comma secondo, disponendo contestualmente il sequestro e la vendita
dell'autoveicolo, verrebbe ad eliminare "un apprezzabile intervallo"
fra l'uno e l'altro atto.
La questione é parimenti non
fondata.
Va ricordato, anzitutto, che
con la già citata sentenza n. 59 del 1967 la Corte ha posto in rilievo che il
fatto che l'acquirente d’autoveicolo normalmente ne ha usato, che é debitore
del prezzo ed é sottoposto a privilegio su di lui veicolo in virtù d’atto
scritto e registrato, legittima "la singolare rapidità degli atti
processuali di sequestro e vendita forzata".
A parte tale considerazione
d'ordine sistematico, la Corte ora osserva che tra sequestro e vendita non v'é
quella immediatezza supposta in ordinanza. Infatti, giusta il secondo comma
dell'art. 7, il decreto del pretore dispone soltanto i preliminari dell'ancora
eventuale vendita, tra cui, con suo discrezionale apprezzamento, il giorno a
ciò destinato.
Ma l'ordine d’esecuzione del
decreto di vendita rimane distanziato dal sequestro per tutto l'intervallo di
tempo corrente tra l'opposizione consentita al debitore dopo la notifica del
decreto, e l'udienza che fa seguito alla opposizione, lo svolgimento in essa
della prova del pagamento delle rate scadute e, solo nel caso di prova
negativa, l’emanazione, da parte del pretore, dell'ordine d’esecuzione, ai
sensi del quarto comma dell'art. 7.
L'esercizio del diritto di
difesa, pertanto non risulta né eluso né menomato.
6. - Successiva questione é
proposta dall'ordinanza in relazione al punto dell'art. 7, secondo comma, che
conferisce al pretore la determinazione delle modalità della vendita. Si assume
che, non essendo prescritta in proposito l'audizione del debitore per consentirgli
le eventuali "osservazioni", diversamente dalla legge ordinaria
(artt. 530 e 569 cod. proc. civ.), si darebbe luogo a disparità di trattamento
ed a violazione dei diritti di difesa.
La questione non é fondata.
La specialità della
normativa in esame e le sue particolari finalità non comportano identificazione
di situazioni non omogenee. D'altra parte, le disposizioni d’attuazione (r.d.
n. 1814 del 1927) puntualizzano all'art. 27 le due alternative modali della
vendita (trattative private o pubblici incanti) affidate alla scelta del
pretore, con provvedimento motivato "tenuto conto delle circostanze che
possono assicurare il maggiore rendimento col minor costo". Mentre, poi,
per la vendita a trattative private si dettano dettagliate formalità, per la
vendita ai pubblici incanti, si rimanda "alle disposizioni al riguardo
stabilite dal codice di procedura civile". Ciò senza contare che, in sede
di giudizio d'opposizione, nulla vieta che il debitore, qualora non dia
dimostrazione del suo adempimento in sanatoria, possa esporre, in subordine, le
sue "osservazioni" circa le modalità della vendita.
7. - Infine, l'ordinanza
solleva questione d’incongruità del termine (perentorio) di dieci giorni dalla
notifica del decreto pretorile, assegnato al debitore per proporre opposizione.
La questione é parimenti non
fondata.
In primo luogo, il confronto
con il maggior termine di venti giorni assegnato all'opponente in procedimento
ordinario d’ingiunzione (art. 641 c.p.c.) non é
pertinente, poiché, a parte che detto termine, quando concorrano giusti motivi,
é riducibile dal giudice sino a cinque giorni (secondo comma detto articolo) il
procedimento qui in esame si differenzia dal monitorio, come spiegato al
precedente n. 3.
In secondo luogo, in
conformità della giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 159 del 1969),
la congruità di un termine va valutata, non solo in rapporto all'interesse di
chi é obbligato a rispettarlo, ma anche in rapporto alla funzione, assegnata a
questo o quel termine nell'ordinamento giuridico.
Nel caso in esame, come già
precisato nella citata sentenza n. 59 del 1967, il termine é stabilito in
funzione di un rapido svolgimento degli atti processuali, anche per evitare che
l'opposizione formi pretesto per evitare il pagamento del prezzo: nonché, é da
aggiungere, in funzione d’esigenze di difesa, che ben possono essere
soddisfatte in modo non complesso, mediante la prova documentale (art. 7 quarto
comma) del pagamento, anche in via di sanatoria, della somma dovuta.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo, terzo e quarto
comma, del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, sulla disciplina dei contratti di
compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro
automobilistico, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510, sollevate, con
l'ordinanza in epigrafe, dal pretore di Recanati, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Luigi
OGGIONI
Depositata in cancelleria il
27 giugno 1972.