SENTENZA N. 10
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 4, quinto comma, del regio decreto 17 agosto 1935, n.
1765, contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni
sul lavoro e delle malattie professionali, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 febbraio
1968 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra D'Acierno
Benvenuto contro la società Paolo Montanari, iscritta al n. 159 del registro
ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235
del 14 settembre 1968;
2) ordinanza emessa il 18 giugno
1969 dalla Corte d'appello di Potenza nel procedimento civile vertente tra
Zaccardo Giovanni e l'ENEL, iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969.
Udito nella camera di consiglio del
10 dicembre 1969 il Giudice relatore Costantino Mortati.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile
proposto nei confronti della società Paolo Montanari dall'operaio D'Acierno
Benvenuto per ottenere il risarcimento dei danni derivatigli da un infortunio
sul lavoro, il tribunale di Roma ha sollevato d'ufficio questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, del regio decreto 17
agosto 1935, n. 1765, il quale stabilisce che, qualora in relazione ad un
infortunio sul lavoro sia stata pronunciata sentenza di non doversi procedere
per morte dell'imputato o per amnistia (o per prescrizione, secondo quanto
risulta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 1967),
l'azione tendente ad ottenere il risarcimento dei danni deve essere proposta
entro un anno dalla sentenza, in riferimento agli artt. 3, 35 e 38 della
Costituzione.
Poiché, secondo la giurisprudenza,
tale termine decorre dalla data della pronuncia della sentenza ove il processo
penale sia già stato iniziato al momento in cui si verifica il fatto estintivo
del reato, ma decorre dal verificarsi di questo ove sia stato instaurato
successivamente, esso sarebbe nella specie decorso col 24 gennaio 1964 e
quindi, sia prima della data di proposizione della domanda (9 aprile 1964), sia
prima dell'entrata in vigore dell'art. 10, quinto comma, del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, che ha prolungato tale termine a tre anni.
Nel merito osserva il tribunale che
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 22 del
1967, ha affermato il principio secondo cui la responsabilità del datore di
lavoro per i danni da infortunio dovrebbe essere sempre regolata dalle norme
generali, e che invece il termine in questione é più breve di quello di cinque
anni vigente per la generalità dei casi di responsabilità derivante da illecito
penale ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, codice civile. Pertanto questa
limitazione dell'esercizio del diritto al risarcimento dei danni derivati
dall'infortunio determinerebbe un trattamento disuguale del lavoratore in
relazione a fattispecie che sotto ogni aspetto appaiono omogenee, con
conseguente dubbio, non manifestamente infondato, di violazione dell'art. 3
della Costituzione da parte della norma suddetta.
Posto poi che l'art. 4, quinto
comma, del citato decreto viene a limitare la tutela del lavoro, essa appare al
tribunale contrastante altresì con l'art. 35, primo comma, della Costituzione,
e ciò specialmente se si tiene conto dello sviluppo storico della disciplina
della materia, sviluppo che si svolge dalle prime leggi sociali dell'inizio del
secolo al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, ed all'art. 2087 del codice
civile.
Infine il tribunale denuncia il
contrasto della norma suddetta con l'art. 38, secondo comma, della
Costituzione, che riconosce ai lavoratori il diritto alla predisposizione di
mezzi "adeguati" alle loro esigenze di vita in caso di infortunio.
Tale diritto appare sacrificato dalla norma in questione, sia per la eccessiva
brevità del termine (riconosciuta dallo stesso legislatore, che ne ha
recentemente prolungato la durata a tre anni), sia perché non assicura ai
lavoratori un mezzo processuale adeguato, tenuto conto delle esigue nozioni
giuridiche e della scarsa capacità economica di cui essi possono avvalersi per
esercitare l'azione di risarcimento. La minore capacità economica e la normale
ignoranza giuridica del lavoratore medio, che rendono meno pronta e più
difficile una azione giudiziaria, giustificherebbero infatti semmai la
prefissione di un termine più lungo, anziché più breve, per l'esercizio
dell'azione di risarcimento.
L'ordinanza é stata ritualmente
notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 14
settembre 1968, ma nessuno si é costituito in giudizio avanti questa Corte.
2. - La violazione dell'art. 38,
secondo comma, della Costituzione da parte dell'art. 4, quinto comma, del
decreto citato é stata denunciata anche dalla Corte d'appello di Potenza con
l'ordinanza in data 18 giugno 1969, pronunciata nel corso della causa di
analogo oggetto promossa da Zaccardo Giovanni contro l'Ente nazionale per
l'energia elettrica.
La motivazione di questa seconda
ordinanza é incentrata sul richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966,
che dichiarò incostituzionali le norme per le quali i termini di prescrizione
dei crediti di lavoro potevano iniziare a decorrere anche mentre il rapporto di
lavoro era ancora in piedi. A giudizio della Corte d'appello, la norma
impugnata appare analoga a queste in quanto limita, in modo diverso da quanto
genericamente previsto dall'art. 2947 del codice civile, il diritto di agire
del lavoratore per conseguire il risarcimento dei danni da infortunio, fissando
un termine di decadenza che decorre anche durante il rapporto di lavoro e
quindi nei confronti di chi non é completamente libero di agire.
Anche questa ordinanza é stata
ritualmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiate n. 200
del 6 agosto 1969, ma nessuno si é costituito neppure in questo giudizio.
Considerato in diritto
Le due cause, riguardanti la stessa
questione, anche se prospettata in termini differenti, possono essere riunite e
vengono decise con unica sentenza.
1. - Secondo il tribunale di Roma la
norma dell'art. 4, quinto comma, del R. D. 17 agosto 1935, n. 1765, per la
parte in cui subordina l'esercizio del diritto al risarcimento del danno subito
dal lavoratore dipendente, per infortunio sul lavoro, al termine di decadenza
di un anno dal giorno dell'emanazione della sentenza di non doversi procedere,
sarebbe incostituzionale perché contrastante con gli artt. 3, 35 e 38 della
Costituzione. La violazione del principio di eguaglianza é fatta discendere
dalla deroga apportata dall'articolo denunciato alla regola dell'art. 2947,
primo e terzo comma, del codice civile secondo cui la prescrizione del diritto
al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si opera in 5 anni.
Si può opporre che la regola stessa,
se ha carattere generale perché applicabile in via di norma, nel silenzio della
legge, non costituisce un principio che limiti il potere del legislatore di
fissare termini diversi tutte le volte che la peculiarità delle circostanze
dell'evento dannoso abbiano a farli ritenere più opportuni, secondo del resto
risulta dallo stesso art. 2947 richiamato, che riduce a due anni il termine
stesso nel caso di risarcimento per danni prodotti dalla circolazione dei
veicoli senza rotaie; né mancano altre disposizioni che sanciscono analoghe
abbreviazioni.
É vero che un limite alla
discrezionalità del legislatore si deve rinvenire nell'esigenza della
ragionevolezza della fissazione della più breve durata del termine; ma nella
specie non si può ritenere che la disposizione denunciata manchi di ogni
giustificazione. Infatti mentre normalmente l'azione di risarcimento ha per
oggetto l'intera reintegrazione del danno subito, nel caso in esame suo oggetto
é il conseguimento di una integrazione dell'indennizzo (in aggiunta a quello
già corrisposto all'infortunato, nella misura stabilita dalle tabelle secondo
le quali si liquida il risarcimento in virtù dell'assicurazione obbligatoria)
per quel di più che si dimostri non essere stato interamente coperto dalla
precedente liquidazione. D'altra parte la complessità inerente alla
predisposizione dei mezzi di prevenzione degli infortuni e le difficoltà che a
volte si presentano di accertare quale e quanta parte l'omissione di tali
mezzi, oppure il comportamento positivo del datore di lavoro o del terzo da lui
incaricato abbiano operato quali cause determinanti, o concause dell'infortunio
inducono a far considerare non evidentemente arbitraria la statuizione di un
termine più breve di quello ordinario, dato che l'adozione di quest'ultimo
avrebbe potuto pregiudicare i risultati delle operazioni di raccolta delle
prove e rendere più difficile quelle della loro conservazione.
La circostanza, messa in rilievo
dall'ordinanza, dell'intervento dell'Ispettorato del lavoro, incaricato (ai
sensi dell'art. 4 legge 22 luglio 1961 n. 628) di redigere un rapporto relativo
all'infortunio occorso, non sembra sufficiente ad indurre a diversa conclusione
perché in tale fase amministrativa del procedimento fanno difetto quelle
garanzie che accompagnano l'acquisizione delle prove in contraddittorio avanti
al giudice.
Il fatto che il termine di cui
all'art. 4 sia stato portato a tre anni, in virtù di una recente disposizione
(la quale, se si seguisse il ragionamento del tribunale, risulterebbe, a sua
volta, affetta da incostituzionalità) é espressione della libertà di
apprezzamento del legislatore, quale si é messa in rilievo, e che deve rimanere
sottratta al giudizio di legittimità costituzionale.
Le considerazioni che precedono
valgono anche a far contestare l'esattezza del motivo dedotto sotto l'aspetto
dell'eccessiva brevità del termine, (che però non é stato fatto valere con
riferimento alla violazione dell'art. 24 Cost.). La Corte ha ritenuto in
numerose occasioni (sent. 57 e 93 del 1962, n.107 e 118 del 1963, n. 2 del 1964, n. 58 e 92 del 1957, n. 26 del 1969)
che l'incongruità del termine sotto l'aspetto della sua irragionevolezza può
ammettersi solo quando esso venga determinato in modo da non rendere effettiva
la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e di conseguenza
inoperante la tutela voluta accordare al cittadino leso. Ora non può dirsi che
quello in contestazione sia talmente breve da frustrare le esigenze della
protezione giurisdizionale dell'infortunato. Né valgono a far ritenere il
contrario le considerazioni di cui all'ordinanza circa la scadenza del termine
nel periodo critico che segue l'infortunio, dato che la decorrenza del medesimo
non risale al momento in cui questo si é verificato bensì all'altro, che di
solito avviene in un tempo alquanto posteriore, dell'emanazione della sentenza
di non doversi procedere emessa dal giudice penale.
2. - La questione si presenta
infondata anche se venga esaminata con riguardo all'art. 35 della Costituzione,
allegato pur esso a sostegno dell'eccezione, poiché, come la Corte ha osservato
in altre occasioni, il principio enunciato nel primo comma di tale articolo si
limita a stabilire il criterio generale ispiratore di tutte le disposizioni
comprese nel titolo III, nelle quali ultime solamente sono da ricercare le
norme particolari regolatrici delle varie specie di tutela accordate al lavoro.
Anche dall'art. 38 non possono trarsi elementi di giudizio suscettibili di
condurre a conclusioni diverse dalle precedenti poiché la garanzia ivi sancita
a favore dei lavoratori infortunati attiene piuttosto all'adeguazione dei mezzi
di carattere previdenziale alle esigenze di vita dell'infortunato piuttosto che
alle modalità necessarie a conseguirli, a meno che esse siano tali da
comprometterne il conseguimento: ciò che, come si é detto, non si verifica
nella specie.
3. - L'altra questione, enunciata
dalla Corte di appello di Potenza, riguarda non già la durata del termine ma la
sua decorrenza, essendosi ritenuto che dovesse nella specie trovare
applicazione lo stesso principio affermato dalla Corte con la sentenza n. 63 del
1966, e ciò nella considerazione che quando il termine di decadenza per il
promuovimento dell'azione di risarcimento decorra nel periodo di costanza del
rapporto di lavoro, il prestatore d'opera, pel timore di incorrere in
licenziamento, potrebbe essere indotto a rinunciare all'azione stessa, sicché,
al fine di non compromettere la tutela di un diritto costituzionalmente
protetto, l'inizio del termine stesso dovrebbe farsi decorrere dalla cessazione
del rapporto stesso. É però da ritenere che, contrariamente a quanto la Corte
di appello sostiene, la presente fattispecie non poggia su presupposti analoghi
a quelli sui quali si é fondata la precedente decisione del 1966. Infatti il
principio con questa affermato ha un preciso riferimento al diritto al salario
qual é garantito dall'art. 36 della Costituzione, e per il quale, a protezione
del contraente più debole, non é ammessa alcuna rinuncia. Non basta osservare
che anche nei riguardi della pretesa al risarcimento dei danni il lavoratore
può trovarsi nella situazione psicologica del timore di licenziamento, tale da
indurlo ad omettere l'esercizio del diritto, poiché tale diritto, a differenza
dell'altro al salario, é rinunciabile, sicché mancherebbe del fondamento
giuridico valevole per quest'ultimo l'estensione che volesse farsi della deroga
ai comuni principi in materia di decorrenza dei termini di decadenza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, del R.D. 17 agosto 1935,
n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, proposta
dal tribunale di Roma e dalla Corte di appello di Potenza, in riferimento agli
artt. 3, 35 e 38 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 16 gennaio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 28
gennaio 1970.