SENTENZA N. 26
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 271 del Codice civile e dell'art. 123, terzo comma
(ora primo), delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile,
promossi con due ordinanze emesse il 18 novembre 1966 dalla Corte d'appello di
Bologna nei procedimenti civili vertenti tra Pelloni Ferdinando e Zivieri
Umberto e tra Marsigli Raffaele e Cantelli Leonarda, iscritte ai nn. 62 e 63
del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 102 del 22 aprile 1967.
Visti gli atti di costituzione di
Zivieri Umberto, Cantelli Leonarda e Marsigli Raffaele;
udita nell'udienza pubblica del 15
gennaio 1969 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
uditi gli avvocati Massimo Severo
Giannini, per
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio
promosso da Zivieri Umberto contro Pelloni Ferdinando per sentir accertare ai
sensi dell'art. 269, n. 2, del Codice civile, la sua qualità di figlio naturale
di costui,
Inoltre l'art. 271 sarebbe in contrasto
con il terzo comma dello stesso art. 30 giacché la compressione che ne deriva
della tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio é stabilita
prescindendo completamente dalla esistenza di una famiglia legittima del padre,
e quindi per un motivo non previsto dalla disposizione costituzionale. Il
termine di due anni appare, d'altronde, secondo l'ordinanza gravemente
inadeguato rispetto alle oggettive esigenze di tempo imposte dalla natura
stessa dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, ed in realtà
tendente, più che a soddisfare esigenze di certezza giuridica (cioè
all'interesse sociale di definire in modo sicuro e tempestivo lo status dei
figli, non appena questi escono dalla minore età), a contenere nel numero più
ristretto possibile le azioni per dichiarazione giudiziale di paternità, con
conseguente ulteriore motivo di contrasto con i principi costituzionali
richiamati.
Si osserva inoltre che la
costituzionalità dell'art. 271 non può farsi derivare dalla norma di cui
all'ultimo comma del citato art. 30, non ritenendosi che tra "le norme e i
limiti per la ricerca della paternità" che il legislatore é in essa
abilitato a stabilire rientri la fissazione di un termine di decadenza
(cosicché l'art. 271, lungi dal trovare in quella norma costituzionale il suo
legittimo fondamento, sarebbe con essa in radicale contrasto).
L'articolo stesso si presenta poi
lesivo del principio di eguaglianza perché introduce una discriminazione per
ragione di sesso riguardando solo l'azione pel riconoscimento della paternità
mentre per quella relativa alla maternità l'art. 272 non appone alcun termine.
Si osserva poi nell'ordinanza che le
ragioni le quali inducono a fare ritenere non manifestamente infondate le
questioni relative all'art. 271 del Codice sono tali da determinare analoghe
conseguenze sul terzo comma dell'originario testo dell'art. 123 disposizioni
transitorie, la cui costituzionalità appare peraltro dubbia anche per motivi
autonomi. Esso infatti determinerebbe una violazione dell'art. 3 della
Costituzione per il fatto di porre senza valide ragioni i nati prima del 1
luglio
L'ordinanza é stata regolarmente
comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 22
aprile 1967.
Avanti
In una successiva memoria depositata
il 9 ottobre 1968, la difesa dello Zivieri prende le mosse dalla sentenza n. 58 del
1967 per dimostrare come in occasione di essa non sia stata affrontata la
questione relativa all'art. 123, terzo comma, delle disposizioni di attuazione.
La questione qui prospettata,
infatti, non riguarderebbe tanto l'apposizione del termine di decadenza, ma la
disparità di trattamento fra i nati prima e i nati dopo il 1 luglio 1939 che
non troverebbe congrua giustificazione obiettiva rispetto alla logica del
sistema.
Solo dopo che l'eliminazione dei due
primi commi dell'art. 123 ad opera della sentenza n. 7 del
1963 ha reso proponibile l'azione ai nati prima del 1, luglio 1939, si é
presentato il problema in esame, che avrebbe potuto essere risolto anche in via
di mera interpretazione dal giudice di merito nel senso di fissare la
decorrenza del termine per l'esercizio dell'azione dal momento in cui essa era
concretamente proponibile.
Pertanto la difesa dello Zivieri
insiste perché
2. - Analoga questione é stata
sollevata sulla base di identici motivi dalla stessa Corte di appello nel corso
di un giudizio promosso avanti il tribunale di Bologna da Cantelli Leonarda
contro Marsigli Raffaele.
Anche questa seconda ordinanza,
pronunciata nella stessa data della prima, é stata regolarmente comunicata,
notificata e pubblicata nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale ed in
questo giudizio si sono costituite ambedue le parti private.
Nelle deduzioni presentate dalla
difesa della Cantelli il 12 maggio 1967, con l'assistenza degli avvocati
Giannini e Grassetti, si mette in rilievo il carattere paradossale della
situazione determinatasi per i figli naturali nati prima del 1 luglio
Nelle deduzioni presentate il 12
maggio 1967 dagli avvocati Allorio e Pacini a difesa del Marsigli si afferma
invece l'infondatezza dei motivi addotti a fondamento delle questioni
sollevate.
Per quanto riguarda la violazione
dell'art. 30, primo comma, della Costituzione si pone in luce come si tratti di
una norma espressa in termini generalissimi e pertanto dotata di carattere programmatico,
più che precettivo, e come la possibilità che il potere ivi previsto possa
subire limiti risulti dal quarto comma dello stesso articolo. Nel caso di
specie, tuttavia, non tanto si tratta di limitare i doveri dei genitori
naturali verso i figli, quanto di stabilire chi possa essere giuridicamente
considerato come figlio. Argomento questo che viene svolto anche con
riferimento alla dedotta violazione del terzo comma dello stesso art. 30,
osservandosi che il problema dell'ampiezza della tutela giuridica del figlio
illegittimo, che fruisce del relativo status, non ha nulla a che vedere col
problema delle condizioni poste per conseguire tale status.
Sull'adeguatezza del termine, la
difesa stessa fa rilevare come esso non sia in realtà di due, ma di ventitré
anni, dovendosi aggiungere al periodo durante il quale il figlio maggiorenne
può provvedere personalmente a proporre l'azione di dichiarazione di paternità
naturale quello durante il quale può esercitarla per lui il genitore o tutore
(art. 273, del Cod. civ.). In ogni modo le valutazioni contenute nell'ordinanza
di rimessione circa l'adeguatezza del termine si risolverebbero in una critica
alla legge più che in una censura di costituzionalità. La funzione del termine,
si osserva altresì, non é tanto quella di far fronte ad un'esigenza di certezza
del diritto, quanto quella di assicurare la giustizia della decisione relativa
a controversie che divengono tanto più difficili quanto più ci si allontana
dall'epoca in cui sono avvenuti i fatti che ad esse hanno dato luogo. Negato
che la distinzione fra azione di paternità naturale ed azione di maternità
naturale, ai fini della soggezione e decadenza, dia luogo ad una ingiustificata
discriminazione per motivi di sesso, la difesa del Marsigli riafferma come le
norme impugnate trovino il loro fondamento quarto comma dell'art. 30 della
Costituzione e contesta che l'art. 123, terzo comma, delle disposizioni
transitorie determini una ingiustificata discriminazione (che si avrebbe invece
se solo i nati prima del 1 luglio 1939 fossero sottratti all'impero della norma
che stabilisce il termine di decadenza).
Con successiva memoria depositata il
2 gennaio 1969 la difesa del Marsigli fa osservare che la sentenza n. 58 del
1967 intervenuta dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione ha deciso
la questione relativa alla costituzionalità dell'art. 271 e che non sono stati
prospettati profili o argomenti nuovi, sicché l'esame da compiere nel presente
giudizio deve rimanere limitato alla legittimità costituzionale dell'art. 123,
primo comma (già terzo) disp. trans. in relazione all'art. 3 della
Costituzione.
Tuttavia a riprova dell'inesistenza di elementi che inducano a riesaminare la costituzionalità dell'art. 271 ribadisce quanto già osservato circa l'estraneità alla fattispecie del richiamo all'art. 30, primo comma, ed aggiunge come ciò risulti anche dalla considerazione che l'art. 271 prevede un'azione promuovibile col raggiungimento della maggiore età, cioé quando cessa l'obbligo prescritto dal citato articolo della Costituzione, e come sia ribadito dalla considerazione che l'articolo medesimo configura accanto all'obbligo anche un correlativo diritto del genitore, ciò che fa presupporre la sussistenza di un rapporto di patria potestà, mentre nei confronti dei figli maggiorenni può sussistere non l'obbligo del mantenimento, ma quello diverso degli alimenti. Riguardo al motivo dedotto dal terzo comma dell'art. 30 osserva che ad esso non possa farsi riferimento per stabilire l'ambito rilasciato al legislatore nella disciplina della ricerca della paternità naturale dato che a questa materia provvede specificamente il successivo quarto comma, norma che sarebbe superflua se non si considerasse autonoma rispetto al precedente che presuppone il possesso dello status di figlio naturale. Dal che consegue l'erroneità dell'interpretazione secondo cui i limiti alla ricerca della paternità siano da ammettere solo a tutela dei diritti dei membri della famiglia legittima, essendo invece da ritenere che essi possono essere diretti a tutelare anche gli interessi della persona cui la ricerca si rivolge (sent. n. 70 del 1965
) degli
ascendenti e dei collaterali nonché dei componenti la famiglia legittima che
potrà costituire in avvenire oltre che quelli più generali della certezza (sent. n. 58 del 1967).
Sicché l'esigenza di limitare nel tempo
la proponibilità dell'azione di ricerca, lungi dal potersi ritenere
incostituzionale risponde ad esigenze costituzionalmente rilevanti. Né vale in
contrario richiamare i casi in cui l'azione é promuovibile oltre il biennio dal
compimento della maggiore età perché essi riguardano la determinazione del dies a quo, che eccezionalmente viene
spostato quando anteriormente sussisteva un evento che impediva le ricerche.
L'assenza poi di ogni termine
all'esperimento dell'azione di riconoscimento della maternità (in nessun modo
limitata dalla Costituzione) lungi dal dare fondamento alla censura di
violazione dell'art. 3 Cost. fornisce una conferma di quanto prima asserito,
sul fine di tutela dell'esigenza della certezza voluta soddisfare stabilendo un
termine per la ricerca della paternità data la maggiore difficoltà che, per
evidenti diversità obiettive, questa presenta.
Quanto poi alla questione sollevata
in confronto all'art. 123 la difesa osserva che solo formalmente é nuova,
poiché deve ritenersi già risolta con la sentenza del 1967. Infatti le
considerazioni che stanno a base della questione stessa sono superate da quanto
osservato nella decisione secondo cui per i nati prima del luglio 1939 che
avessero già raggiunta la maggiore età anteriormente all'entrata in vigore
della Costituzione il termine avrebbe dovuto avere inizio da questa data.
Ed analogamente nella stessa
pronuncia della Corte trova risposta l'altra censura di violazione del
principio di eguaglianza pel diverso trattamento fatto fra i nati prima della
data predetta secondo che abbiano o no promosso l'azione entro il termine.
Si tratta di diversità di situazioni
di fatto irrilevanti ai fini del giudizio di costituzionalità. Insiste nel
richiedere la dichiarazione di infondatezza della questione.
Considerato in diritto
Le due cause attengono alle stesse
questioni e pertanto vanno riunite e decise con unica sentenza.
1. - Le censure di
incostituzionalità riguardanti il termine di decadenza, stabilito dall'art. 271
del Codice civile per la proponibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale
della paternità, sono da prendere in esame per prime, dato l'evidente loro
carattere di preliminarietà rispetto alle altre relative all'art. 123 delle
disposizioni transitorie. Alcuni dei motivi dedotti in proposito nelle
ordinanze sono stati già considerati nella precedente sentenza n. 58 del
1967, altri sono nuovi: ma poiché anche i primi appaiono sorretti da più
ampie e più specifiche argomentazioni rispetto a quelle proposte nelle
precedenti vertenze,
La incostituzionalità del termine de
quo viene anzitutto prospettata sotto il profilo della violazione del primo
comma dell'art. 30 della Costituzione, nella considerazione che i doveri
ch'esso impone ai genitori naturali sono di tale indole da non potere venir
meno in virtù del decorso del termine di decadenza. Non sembra sia necessario
soffermarsi sui dubbi che l'interpretazione del detto comma solleva (come
quello relativo all'ammissibilità di una pretesa all'adempimento degli obblighi
ivi sanciti anche a favore dei figli naturali non riconosciuti o non
riconoscibili, oppure l'altra circa la sua eventuale estensione anche ai figli
che abbiano superato la maggiore età, ed in quest'ultima ipotesi, il rapporto
fra la pretesa stessa e l'altra che può farsi derivare dall'art. 279 allorché
ricorrano gli estremi necessari per richiedere gli alimenti), dato che la loro
soluzione in nessun modo potrebbe incidere sulla definizione della presente
controversia. Questa infatti ha diverso oggetto sicché, anche se si dovesse
concludere nel senso della fondatezza del motivo argomentato dalla disposizione
in esame, non se ne potrebbe far discendere come conseguenza l'invalidità del
termine apposto all'esperimento di un'azione, quale quella per la ricerca della
paternità, differente dall'altra, nei presupposti e negli effetti.
2. - Una seconda censura é fatta
derivare dalla violazione del terzo comma dell'art. 30 medesimo, nella
considerazione che il limite da questo consentito alla piena tutela giuridica e
sociale dei figli nati fuori del matrimonio deve trarsi solo dalle esigenze
della famiglia legittima, mentre la legge denunciata impone l'osservanza del
termine anche quando la azione sia rivolta contro un genitore che non abbia
costituito una famiglia siffatta, e fa altresì valere un motivo di decadenza non
previsto dal costituente.
In ordine al primo punto
Non ha pregio poi il rilievo che il
decorso del tempo non sia stato espressamente previsto dal costituente come
valida giustificazione di una riduzione della protezione da accordare ai figli
naturali, poiché risulta dai lavori preparatori che l'aggiunta di un ultimo
comma all'art. 24 del progetto (il quale non conteneva alcuna menzione della
ricerca della paternità) ubbidì all'intento di porre una direttiva affinché la
materia fosse oggetto di un '"oculata legislazione"; con che si
intese rilasciare al legislatore un margine di discrezionalità nel disporre
limiti all'esercizio dell'azione (non solo di carattere sostanziale ma anche
temporale), il cui esercizio si rende pertanto possibile fino a quando non
venga a confliggere con altre norme della stessa Carta fondamentale. Si può
anche convenire nell'opinione che l'apposizione di un termine non sia,
astrattamente considerata, necessaria (ed infatti era sconosciuta alla nostra
legislazione fino al 1942) alla salvaguardia dei valori cui la norma ha
riguardo, ma non mai ritenersi assolutamente con essa contrastante.
3. - Deve anche disattendersi
l'altro motivo fatto derivare dalla inadeguatezza del termine predetto rispetto
alle effettive esigenze di tempo imposte dalla natura dell'azione in discorso.
Ciò non già per la considerazione esposta dalla difesa attrice, secondo cui al
periodo di tempo utile a tenore dell'art. 271 deve aggiungersi quello
decorrente dalla nascita, dato che l'azione per conto del minore, possibile al
suo rappresentante legale nelle forme e con i limiti di cui all'art. 273 del
Codice civile, si rende ben difficile, o del tutto impossibile in determinate
situazioni, come per esempio nel caso di minori dei quali non si conoscano i
genitori, e la cui potestà tutelare rimane affidata ad istituti di pubblica
assistenza, ai sensi degli artt. 354 e 402 del Codice civile; bensì per
l'obiettiva constatazione che il termine biennale non rende estremamente
difficile la tutela giudiziale e quindi, come già ritenuto nella precedente
sentenza, non é tale da indebolire gravemente la concreta soddisfazione del
bene costituito dall'assunzione della qualità di figlio naturale.
4. - Maggiore rilievo riveste la
censura rivolta all'art. 271 di violazione dell'art. 3, primo comma, della
Costituzione, per quanto attiene alla distinzione di sesso, fatta derivare dal
rapporto Con l'art. 272 che sancisce l'imprescrittibilità del riconoscimento
giudiziale di maternità. Si tratta di una questione nuova, poiché la violazione
dell'art. 3 era stata denunciata, in una sola delle cause decise con la sentenza n. 58 del
1967, ma sotto il diverso aspetto della diseguaglianza operata fra figli
nati prima o dopo il 1939, mentre l'accenno alla ricerca della maternità che si
legge nella sentenza stessa aveva soltanto la funzione di indicarla, a titolo
esemplificativo, come uno dei casi di imprescrittibilità delle azioni di stato,
dalla quale la difesa di parte traeva argomento a sostegno della tesi
patrocinata.
La soluzione della questione così
formulata non può desumersi dalla semplice considerazione che l'ultimo comma
dell'art. 30 abbia inteso sottoporre a particolari limiti la ricerca della
paternità e che, se altrimenti si pensasse, esso rimarrebbe sfornito di ogni
valore normativo. Infatti, pur convenendosi in tale interpretazione (per il
motivo prima esposto, della chiara ed univoca volontà di quella parte
dell'Assemblea costituente che ebbe a proporre ed approvare il corrispondente
emendamento aggiuntivo al progetto), e pur dovendosi in conseguenza respingere
l'opinione di coloro i quali attribuiscono al comma stesso il solo scopo di
imporre una riserva di legge, non si é tuttavia dispensati dall'accertare se,
nell'attuazione delle direttive in esso consacrate, il legislatore non abbia
violato altri principi costituzionali, o esorbitato dai confini della
ragionevolezza, entro i quali deve essere contenuto l'esercizio del potere di
attuazione dei principi medesimi.
A tal fine, é da chiedere fino a che
punto l'indubbia differenza che la diversità del sesso induce in merito alla
ricerca del padre e della madre naturale giustifichi la differenza della
disciplina giuridica, nel duplice aspetto che secondo il vigente Codice assume
a favore del padre: di limitazione dei mezzi di prova della paternità, e
dell'apposizione di un termine per la proposizione della relativa azione.
Dubbi non sorgono sulla prima, data
l'impossibilità di un accertamento diretto, quale quello che l'art. 272,
secondo comma, del Codice civile prevede per la madre, e la conseguente
necessità del ricorso a prove presuntive: sicché il fatto che il legislatore
abbia limitato l'ambito di tali prove appare incensurabile perché tende a
soddisfare la finalità di maggiore tutela cui ha riguardo l'ultimo comma
dell'art. 30.
A dubbi potrebbe dar luogo l'altro
limite relativo alla decadenza, e ciò in base alla considerazione che i motivi
addotti a dar ragione del limite temporale di cui all'art. 271 potrebbero
venire invocati anche in confronto alla dichiarazione giudiziale di maternità.
É chiaro infatti che quando quest'ultima sia stata emessa contro la madre
naturale che abbia, o al momento della procreazione della prole naturale o
successivamente costituito una famiglia legittima, é suscettibile di
compromettere i diritti dei membri di quest'ultima, ed allo stesso modo, se
emessa nei confronti della madre nubile, i diritti al rispetto della sua
personalità. Si può aggiungere che non diverso né meno difficoltoso sia il
grado di certezza raggiungibile nella prova della maternità, dato che, a volte,
come nei confronti degli "esposti", e comunque allorché facciano
difetto i dati anagrafici, si può rendere impossibile l'accertamento del parto,
ed anche quando quest'ultima si ottenga, può rimanere incerta l'identità del
figlio con esso generato. E, ad aggravare ancora la difficoltà cui si accenna
può concorrere pure la disposizione dell'art. 9 del D.L. 8 maggio 1927, n. 798,
che fa tassativo divieto alle amministrazioni dei brefotrofi di rivelare a
chiunque le indagini segrete da esse esperite per l'identificazione della
madre. Tuttavia, dato che i casi prospettati sono non frequenti, ritiene
5. - Passando ora ad esaminare le
censure sollevate, in via subordinata, in confronto al terzo comma dell'art.
123 delle disposizioni transitorie del Codice civile, é da osservare che la
prima é motivata per relationem
rispetto all'altra con cui si denunciava l'incostituzionalità del termine ex
art. 271, sicché non può non seguire la sorte di questa ultima.
Quanto alla seconda, che denuncia la
violazione dell'art. 3 della Costituzione per il fatto di assoggettare al
termine predetto l'esperimento dell'azione di dichiarazione anche per la
ipotesi prevista dall'art. 189 del Codice del 1865 (ratto o stupro violento nel
tempo corrispondente a quello del concepimento), che la consentiva nel momento,
é da osservare come (a parte il difetto di ogni rilevanza che la soluzione
della questione avrebbe per la definizione del giudizio di merito, nel quale
non si controverte su tale fattispecie) essa manchi di fondamento. Infatti la
norma denunciata ha voluto pareggiare il trattamento giuridico delle azioni di
riconoscimento in tutti i casi in cui l'art. 269 del Codice del 1942 le ha
ammesse, e ciò anche in ordine al termine, nell'intento di eliminare i dubbi
che sarebbero potuti sorgere per i nati prima dell'entrata in vigore delle
nuove norme, dato che la precedente sottrazione al termine avrebbe potuto far
ritenere "quesito" il diritto dei soggetti di cui si parla alla
proposizione dell'azione senza limiti temporali, secondo i principi regolanti
la successione delle leggi nel tempo. Principi che però possono cedere di
fronte ad una contraria volontà legislativa, sempreché non si incontrino, come
nella specie avviene, ostacoli nella Costituzione.
Non é esatta l'affermazione delle
ordinanze che fa derivare l'asserita invalidità degli stessi motivi indicati
nella sentenza
n. 7 del 1963 perché questi riguardavano la diversità di trattamento fra i
nati prima e dopo il luglio 1939 disposta dai primi commi dell'art. 123, per
quanto atteneva al diritto di proposizione dell'azione, e non già al termine,
che non veniva allora in considerazione perché non dedotto, né rilevante.
Egualmente infondato
Si può convenire con il giudice a
quo nel rilevare gli "inconvenienti pratici" verificabili in
conseguenza di tali effetti preclusivi, ma essi, appunto perché di mero fatto,
non possono esercitare alcuna influenza. Allo stesso ordine di inconvenienti,
giuridicamente irrilevanti, apparterrebbero, se fossero veri, quelli messi in
rilievo dalla difesa di parte e fatti consistere nella inapplicabilità
dell'annullamento disposto con la sentenza n. 7 del
1963 a nessun altro caso all'infuori di quello che ebbe a promuoverlo. Ma
veri in tutti non sono, posto che dell'annullamento dei due primi comma
dell'art. 123 potranno beneficiare tutti i nati prima del 1939 per i quali la
decorrenza del biennio non si sia iniziata, o sia ancora in corso al momento
dell'emanazione della sentenza, e ciò in applicazione del disposto del secondo
comma dell'art. 271.
La tesi della difesa dei resistenti
che vorrebbe si facesse decorrere il termine di decadenza dal giorno della
pubblicazione della sentenza della Corte, argomentata dalla apparenza di
validità determinata dalla legge poi venuta meno in virtù della sentenza
stessa, deve respingersi non già come potrebbe sembrare, pel fatto che conduca
a negare l'efficacia retroattiva della medesima (perché anzi importa
l'attribuzione di un più intenso effetto retroattivo, qual é quella che
renderebbe inoperante la decadenza verificatasi), ma per la considerazione che,
se fosse accolta, nell'assolutezza con cui é formulata, travolgerebbe ogni
specie di effetti dei rapporti già esauriti, pregiudicando il bene, non
rinunciabile, della certezza che con il loro mantenimento in vita si vuole
salvaguardare.
Nessun sostegno alla tesi ora
confutata può farsi derivare, secondo invece ritiene la difesa di parte, dalla sentenza n. 63 del 1966 perché essa non riguarda il problema
dell'efficacia delle pronunce di annullamento, bensì la validità di una legge
che, fissando il termine della prescrizione dei crediti di lavoro in modo da
farlo decorrere anche durante il periodo di costanza del rapporto lavorativo,
avrebbe potuto avere per effetto di indurre il lavoratore, per il suo stato di
assoggettamento al datore di lavoro, a rinunciare all'esperimento dell'azione
contro quest'ultimo, relativa a crediti insoddisfatti, con violazione del
principio della irrinunciabilità dei diritti costituzionalmente garantiti al
prestatore d'opera.
Il diverso problema dell'efficacia
retroattiva delle sentenze di annullamento dev'essere affidato per la soluzione
nei casi concreti ai giudici di merito, secondo
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 271 del Codice civile e 123, terzo
comma, delle disposizioni transitorie al Codice civile, sollevato dalle
ordinanze della Corte di appello di Bologna in riferimento agli artt. 30 e 3
della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14
febbraio 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 5 marzo
1969.