SENTENZA
N. 7
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giuseppe CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 123 delle disposizioni transitorie del
Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1961 dal Tribunale
di Vibo Valentia su ricorso di Sardanelli Domenico, iscritta al n. 40 del
Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 78 del 24 marzo 1962.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 12 dicembre 1962 la relazione del Giudice Antonio Manca;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Nicola Graziano, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Risulta
dall'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia che, con sentenza dello stesso
Tribunale del 22 giugno 1961, fu disconosciuto lo stato di figlio legittimo di
Sardanelli Domenico;
che questi, in base a
tale sentenza, promuoveva giudizio, ai sensi dell'art. 274 del Codice civile, per
ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti del presunto
genitore Ciotti Domenico;
che il Pubblico
Ministero rilevò che, essendo il ricorrente nato anteriormente al 1 luglio
1939, non ricorrevano, nella specie, le condizioni richieste dall'art. 123
delle disposizioni transitorie del Codice civile, in relazione all'art. 189 del
Codice civile del 1865, per l'ammissibilità dell'azione. Chiese, pertanto, che
il Tribunale decidesse in conformità.
Il Tribunale,
peraltro, in relazione all'eccezione dedotta dalla parte privata, ha ritenuto
non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione della
controversia, la questione di legittimità costituzionale della disposizione
contenuta nel citato art. 123, perché in contrasto con gli artt. 3 e 30 della
Costituzione.
Il Tribunale, in
sostanza, ha fatto proprie le argomentazioni della parte privata, la quale
aveva dedotto che la proponibilità dell'azione per la dichiarazione di
paternità naturale, per i figli nati prima del 1 luglio 1939 (data dell'entrata
in vigore del primo libro del Codice civile) sarebbe limitata alle ipotesi
prevedute dall'art. 189 del Codice civile del 1865; mentre per quelli nati dopo
tale data sarebbe ammessa in tutti i casi indicati nell'art. 269 del nuovo Codice.
Da questa disparità di trattamento, rispetto ai figli nati fuori del
matrimonio, deriverebbe la violazione dell'art. 3 della Costituzione, che
garantisce a tutti i cittadini l'eguaglianza di fronte alla legge e condizioni
di pari dignità sociale. E deriverebbe, altresì, la violazione dell'art. 30,
poiché la disuguaglianza di trattamento impedirebbe, ai nati anteriormente al 1
luglio 1939, di godere di tutti i diritti riconosciuti alla prole nata fuori
del matrimonio dall'art. 269 del Codice civile.
L'ordinanza, dopo le
prescritte notificazioni e comunicazioni, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 24 marzo 1962.
In questa sede é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le deduzioni il 3 marzo
1962, concludendo perché si dichiari non fondata la questione.
L'Avvocatura osserva
che non sussisterebbe la violazione dell'art. 30 (dedotta quale conseguenza
della disparità di trattamento posta in essere dal citato art. 123) in quanto
l'ultimo comma del predetto art. 30 demanda al legislatore ordinario di
stabilire le norme e i limiti per la ricerca della paternità; limiti che
possono essere stabiliti in un ambito più ristretto senza che da ciò derivi un
vizio di incostituzionalità.
Per quanto attiene
all'art. 3, in relazione alla giurisprudenza di questa Corte, rileva che la
disposizione impugnata non riguarderebbe singoli cittadini, bensì categorie di
soggetti, per i quali la disposizione stessa, nella successione di leggi
diverse ed in applicazione del principio della irretroattività delle nuove
disposizioni, stabilirebbe norme differenziate in relazione al tempo in cui si
é verificato il fatto che ha dato origine all'azione giudiziaria, con
riferimento al tempo in cui é sorto il rapporto di filiazione naturale.
Considerato
in diritto
1. - L'ordinanza del
Tribunale sottopone all'esame della Corte la questione circa la legittimità
costituzionale delle disposizioni transitorie del Codice civile contenute nel
primo comma dell'art. 123 perché in contrasto con gli artt. 3 e 30 della
Costituzione.
La Corte ritiene che
tale questione sia fondata.
Le disposizioni
anzidette, infatti, riguardo ai figli illegittimi (e per quelli adulterini, nei
limiti indicati nell'art. 278 del Codice) nati anteriormente all'entrata in
vigore del primo libro (1 luglio 1939) ammettono le indagini, per la
dichiarazione giudiziale della paternità, soltanto se ricorrono le condizioni
previste dall'artico lo 189 del Codice del 1865 (ratto o stupro violento). Ma
poiché, in base all'art. 269 del Codice vigente, la proponibilità dell'azione é
invece estesa ai quattro casi ivi indicati, é palese che, nel passaggio dalla
precedente alla nuova legislazione, si é stabilito un trattamento diverso rispetto
alla stessa categoria di persone, ricollegato al fatto che la data della
nascita delle medesime preceda, o segua, la data di entrata in vigore del
Codice.
2. - Che, come rileva
l'Avvocatura dello Stato, dalla successione delle leggi nel tempo possano
derivare modificazioni alle posizioni giuridiche regolate dalle norme
anteriori, non é dubitabile. É pure certo che al carattere non retroattivo
delle nuove norme il legislatore può derogare mediante disposizioni
transitorie, che disciplinano il passaggio tra il vecchio e il nuovo sistema.
Nella specie,
peraltro, come si é accennato, occorre esaminare se le disposizioni impugnate,
intese appunto a regolare, in via transitoria, la materia relativa alle
indagini sulla paternità, rispettino o meno il principio fondamentale
dell'eguaglianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione. Principio che, come
é noto, secondo la oramai costante giurisprudenza di questa Corte, consente
bensì al legislatore ordinario di emanare norme differenziate riguardo a
situazioni obiettivamente diverse, purché queste norme rispondano inoltre
all'esigenza che la disparità di trattamento sia fondata su presupposti logici
obiettivi, i quali razionalmente ne giustifichino l'adozione.
3. - Quest'ultima
esigenza, peraltro, non appare soddisfatta dalle disposizioni impugnate, se si
tengono presenti, com'é necessario, non soltanto le ragioni che hanno
determinato le nuove provvidenze a favore della filiazione illegittima, ma, in
special modo, i criteri di maggior larghezza adottati dallo stesso legislatore
nel regolarne la retroattività.
Com'é noto, il Codice
vigente ha esteso i casi in cui é ammesso il riconoscimento, consentendolo, con
qualche limitazione, anche nei riguardi dei figli incestuosi ed adulterini; ed
ha pure allargato i limiti per la proponibilità dell'azione circa le indagini
sulla pater nità (artt. 269 e 278).
Ora le disposizioni
transitorie (art. 122) hanno attribuito piena retroattività a quelle relative
al riconoscimento, perché (come si legge nella relazione del Guardasigilli)
"una soluzione diversa avrebbe frustrato quasi completamente gli scopi
della riforma".
Ed in coerenza con lo
spirito della riforma (come pure risulta dalla relazione) hanno inoltre convalidato,
in applicazione dell'ius superveniens, gli atti di riconoscimento
compiuti nel vigore della precedente legislazione, quando ricorressero i casi
preveduti dalla successiva.
Del pari, per quanto
attiene al conseguimento di un assegno vitalizio sulla successione del genitore
naturale, l'art. 136 delle disposizioni transitorie stabilisce che gli artt.
580 e 594 del Codice si applicano anche alle successioni aperte prima del 21
aprile 1940 (data dell'entrata in vigore del libro II sulle successioni), salvo
che tali diritti fossero già liquidati in base a giudicato o a convenzione:
aggiungendo, nel secondo comma, che delle dette disposizioni possono avvalersi
anche i figli naturali che, trovandosi nelle condizioni prevedute dai nn. 1 e 4
dell'art. 269, non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità,
perché nati prima del 1 luglio 1939. Ed in proposito é da notare che, nella
relazione ministeriale, si pone in rilievo che una distinzione fra le
successioni aperte prima e quelle aperte dopo l'entrata in vigore delle nuove
norme, avrebbe creato un'ingiusta sperequazione nella medesima categoria dei
figli naturali, in dipendenza del fatto accidentale che la morte del genitore
si sia verificata prima o dopo il 21 aprile 1940.
Da queste osservazioni
si può trarre agevolmente l'illazione che le provvidenze, stabilite nel Codice
vigente, a favore della filiazione illegittima, da tempo e generalmente
auspicate, assumevano, nell'intendimento del legislatore, tale rilevanza da
rendere necessaria, nei casi ora ricordati (come pure in altri contenuti nelle
disposizioni transitorie), l'efficacia retroattiva delle innovazioni anzidette.
Onde non può fondatamente disconoscersi che la limitazione circa le indagini
sulla paternità, operata in via transitoria nel primo comma dell'art. 123, e la
disparità di trattamento che ne é derivata, costituiscono una deviazione da
quella finalità che il legislatore ha espressamente dichiarato di voler
perseguire. Deviazione che non trova congrua giustificazione obiettiva,
rispetto alla logica del sistema, nella circostanza che il figlio naturale sia
nato prima o dopo il 1 luglio 1939. Giacché la discriminazione viene ad essere
ricollegata ad un fatto naturale (la nascita del figlio) di carattere analogo a
quello cui lo stesso legislatore, pure in altre provvidenze a favore dei figli
naturali, come si é già accennato, non ha ritenuto di attribuire alcuna
efficacia per escludere, o limitare, la retroattività delle nuove disposizioni.
L'accennata
discriminazione, pertanto, nei riguardi della stessa categoria di soggetti, si
appalesa in contrasto con i principi sanciti nel primo comma dell'art. 3 della
Costituzione.
4. - É da aggiungere
che le disposizioni impugnate non sono neppure in armonia con il terzo comma
dell'art. 30 della Carta costituzionale. Il quale, come si desume dall'ampia
discussione presso l'Assemblea costituente, risponde all'esigenza di un
orientamento legislativo, a favore della filiazione illegittima, inteso ad
eliminare posizioni giuridicamente e socialmente deteriori, compatibilmente con
i diritti dei membri della famiglia legittima.
A tale orientamento
si ricollega, appunto, anche la formulazione letterale del citato terzo comma,
poiché demanda al legislatore di assicurare alla predetta filiazione ogni tutela
giuridica e sociale.
Ora le disposizioni
impugnate vengono, in definitiva, a sminuire questa tutela nei riguardi dei
figli naturali nati prima del 1 luglio 1939, in quanto apportano ulteriori e,
per quanto si é detto, non giustificate limitazioni a quelle che il Codice
vigente, circa le indagini sulla paternità, già prevede in relazione all'ultimo
comma del ricordato art. 30.
5. - Né i criteri di
maggior rigore seguiti nel passaggio dalla vecchia alla nuova legislazione
appaiono giustificabili sia in riferimento all'effetto della dichiarazione
giudiziale, che produce l'attribuzione di uno status, sia in vista degli
inconvenienti (ai quali si accenna anche nella relazione) che tali indagini
comportano.
É da osservare,
infatti, quanto al primo punto, che, come si é già rilevato, proprio al
conseguimento di uno status, pure entro certi limiti, tendeva specialmente la
riforma per la protezione dei figli nati fuori del matrimonio.
Circa il secondo
punto é da rilevare che gli accennati inconvenienti si verificano pure nei
giudizi intentati per il riconoscimento dei diritti indicati negli artt. 580 e
594, in relazione all'articolo 279 del Codice civile. Anche in questi giudizi,
infatti, non si può prescindere da un'individuazione della paternità, in quanto
la prova dipende indirettamente da una sentenza civile o penale, da un
matrimonio dichiarato nullo, o da una non equivoca dichiarazione scritta di
paternità del genitore.
6. - Dalla
dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 123
delle disposizioni transitorie deriva come conseguenza, in applicazione
dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche la
illegittimità del secondo comma dell'art. 123 e del secondo comma del
successivo art. 136.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 123, primo comma, delle disposizioni
transitorie del Codice civile, e, in conseguenza, dichiara altresì la
illegittimità costituzionale del secondo comma del predetto art. 123 e del
secondo comma dell'art. 136 delle disposizioni transitorie, in riferimento agli
artt. 3 e 30 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio
1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CAPPI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in cancelleria
il 16 febbraio 1963.