ORDINANZA
N. 92
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell'art. 113 del T.U. delle leggi di p. s.,
approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 19
maggio 1956 del Pretore di Caulonia, nel procedimento penale a carico di
Lacaria Vincenzo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213
del 25 agosto 1956 ed iscritta al n. 254 del Registro ordinanze 1956;
2) ordinanza 11
maggio 1956 del Pretore di Montorio al Vomano, nel procedimento penale a carico
di Bottaro Domenico ed altro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1956 ed iscritta al n. 306 del Reg. ord. 1956;
3) ordinanza 17
maggio 1956 del Pretore di Massa Marittima nel procedimento penale a carico di
Raspollini Ivo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del
15 dicembre 1956 ed iscritta al n. 328 del Reg. ord. 1956.
Ritenuto che nel
corso dei procedimenti penali, sopra indicati fu sollevata questione di
legittimità costituzionale dell'art. 113 del T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno
1931, n. 773, e la decisione di tale questione é stata dai Giudici rimessa a
questa Corte con le ordinanze di cui in epigrafe;
che la Corte ha già
avuto occasione di decidere l'anzidetta questione con la sentenza n. 1
del 5 giugno 1956, di cui il dispositivo é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica in data 14 giugno 1956, n. 146;
che essendo stata
dichiarata con detta sentenza la illegittimità costituzionale delle norme
contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, del menzionato art. 113, tali norme,
unicamente alle altre ivi indicate, hanno cessato di avere efficacia (art. 136
della Costituzione) e non possono avere applicazione dal giorno successivo alla
pubblicazione della sentenza (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87), rimanendo così escluso che si proceda a nuovi giudizi;
che per il comma
quinto di detto articolo, nei confronti del quale fu respinta l'eccezione di
illegittimità costituzionale, non é stata sollevata in nessuna delle suddette
ordinanze questione di legittimità costituzionale.
Visti gli articoli
26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'articolo 9, secondo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
(Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956).
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione proposta con le tre ordinanze indicate in
epigrafe, relative all'art. 113 T.U. delle leggi di p. s., in seguito alla
pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 5 giugno 1956
e ordina che gli atti relativi siano restituiti alle competenti autorità
giudiziarie.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 7 giugno 1957.
Gaetano AZZARITI –
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio
MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria
il 22 giugno 1957.