SENTENZA N.
57
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 2960 del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 15 luglio
1961 dal Pretore di Ravenna nel procedimento civile vertente tra Foschini
Giuseppe e Passarella Gino e Bonadini Maria, iscritta al n. 138 del Registro
ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232
del 16 settembre 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 30 maggio
1962 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Nicola Graziano, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - Il Pretore di Ravenna, il 15 luglio
1961, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2960 del
Cod. civile in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Com'é noto,
quell'articolo dà al creditore un solo mezzo di difesa contro gli effetti
estintivi di una prescrizione Presuntiva eventualmente decorsa a suo danno:
egli (a parte il precetto contenuto nell'art. 2959 del Cod. civ.) può soltanto
invitare la controparte a giurare che la sua obbligazione non é estinta; di
modo che, secondo il Pretore di Ravenna, per quanto riguarda la permanenza in
vita del debito, vengono sottratti al creditore i normali mezzi di prova che il
Codice garantisce in ogni altro caso e la sorte della lite dipende
esclusivamente dalla coscienza del debitore. Ciò si tradurrebbe in una limitazione
di tutela per i creditori soggetti a prescrizioni presuntive e urterebbe con
gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
2. - Il Presidente del Consiglio dei
Ministri si é costituito, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con
deduzioni depositate l'11 agosto 1961.
L'atto d'intervento ricorda, innanzi tutto,
come le prescrizioni presuntive si fondino sulla considerazione che certi
debiti s'adempiano entro limiti brevi di tempo, di modo che, passati questi, si
deve presumere l'avvenuto pagamento: presunzione così forte che può essere
vinta dal solo giuramento (oltre che dall'ammissione di cui all'art. 2959 del
Cod. civile).
Ciò non contrasta - secondo l'Avvocatura
dello Stato - con l'art. 24 della Costituzione, che garantisce la facoltà di
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, ma lascia alla disciplina
della legge ordinaria le modalità relative all'esercizio di quella facoltà e in
particolare ai mezzi probatori.
Né, secondo l'Avvocatura dello Stato, c'é
contrasto con l'art. 3 della Costituzione: infatti, la disposizione impugnata,
riferendosi a tutti coloro che siano titolari di diritti rientranti in
determinate categorie, li tratta egualmente, con disciplina particolare
rispetto a quella che riguarda chi sia titolare di altri diritti; perciò,
dettando norme diverse per situazioni diverse, non contrasta col principio
d'eguaglianza sancito in quell'articolo.
D'altronde non esiste nel nostro
ordinamento una regola generale per cui qualunque diritto può essere provato
con ogni mezzo di prova: l'art. 2697 del Cod. civile, richiamato dall'ordinanza
di rimessione, non arriva a tanto e il Codice é pieno di limitazioni relative
all'uso di questo o quel mezzo di prova.
Quanto poi al giuramento, che si può
deferire soltanto al debitore e della cui efficacia probatoria il giudice a quo
sembra dubitare, l'Avvocatura osserva, invece, concludendo, che esso é una
prova come un'altra: ed aggiunge che il creditore non rimane senza tutela
neanche se il giuramento gli é sfavorevole poiché può sempre dimostrarne la
falsità e chiedere il risarcimento dei danni.
Considerato
in diritto
1. - La questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2960 del Cod. civile, promossa sul presupposto che i
titolari di certi crediti avrebbero una tutela minore di quella dei titolari di
altri crediti e che ciò contrasterebbe cogli artt. 3 e 24 della Costituzione,
non é fondata.
L'art. 24 si riferisce alla tutela
processuale dei diritti e perciò se ne può assumere la violazione solo quando
il legislatore limitasse ingiustificatamente la difesa processuale d'un diritto
da esso stesso attribuito o riconosciuto. Invece, i crediti sottoposti a
prescrizione presuntiva sono tali che possono essere fatti valere
incondizionatamente coi mezzi forniti dall'ordinamento giuridico (soltanto)
quando non sia decorso un certo periodo di tempo. Il titolare di quei crediti
ha l'onere di chiederne l'adempimento entro il termine breve indicato dalla
legge e, purché lo faccia entro questo termine, la tutela processuale del suo
diritto non é diversa da quella di cui beneficiano i titolari di crediti non
soggetti a prescrizione presuntiva.
Trascorso il termine, il creditore non
potrà ottenere l'adempimento dell'obbligazione se non quando la sussistenza di
essa risulti da un'ammissione, comunque determinata, dello stesso debitore
(ammissione ex art. 2059 del Cod. civile o giuramento a lui deferito in virtù
della norma impugnata). Questa particolare situazione, che deriva sia dalla
norma denunciata sia dall'intera disciplina della c. d. prescrizione
presuntiva, non importa propriamente una diminuzione ingiustificata della
tutela processuale del credito; ma piuttosto influisce, per ragioni connesse
con la particolare natura del rapporto, sul relativo diritto, che, non
esercitato entro il termine stabilito dalla legge, perde gran parte della sua
forza e può farsi valere solo quando ciò sia consentito in ultima istanza dal
contegno del debitore: dunque, l'art. 24 della Costituzione non risulta
violato.
2. - D'altra parte, il legislatore avrebbe
potuto stabilire che, decorso quel termine, il diritto non possa più farsi
valere; in tal caso avrebbe ridotto a prescrizione ordinaria o a presunzione
assoluta d'estinzione quella che ora é una mera prescrizione presuntiva e
nessun principio costituzionale gli avrebbe impedito di farlo: non c'é norma
della Costituzione che inibisca alla legge di stabilire termini prescrizionali
diversi da diritto a diritto (negli articoli da 2947 a 2953 del Cod. civile,
che contengono prescrizioni vere e proprie, il termine é talora così breve come
quello delle prescrizioni presuntive).
Se non lo ha fatto, é proprio per dare una
qualche possibilità di esazione del credito anche decorso quel termine. Perciò
si deve escludere che abbia violato il principio d'eguaglianza riposto
nell'art. 3 della Costituzione: infatti, una norma che dà un vantaggio al
titolare di certi diritti, non può essere dichiarata illegittima soltanto
perché questo vantaggio é accordato solo entro certi limiti. Il confronto colle
obbligazioni che non sono soggette a prescrizione presuntiva non può più farsi
sul piano della legittimità costituzionale una volta constatato che, per quelle
sottoposte a prescrizione presuntiva, particolari esigenze hanno suggerito di
ridurre col decorso del tempo il potere di imporne l'adempimento: riduzione
della quale fra l'altro il creditore non ha da lamentarsi poiché l'avrebbe
evitata se avesse esercitato tempestivamente il suo diritto.
3. - Il legislatore ha stabilito che il
decorso del termine non dia luogo né a una presunzione relativa, superabile con
qualunque mezzo di prova, né a una presunzione assoluta. Esso si é tenuto
fedele a una soluzione intermedia ed ha riconosciuto che la presunzione possa
superarsi, ma (solo) con mezzi di prova lasciati alla coscienza e al contegno
del debitore. Evidentemente la soluzione é stata imposta dalla necessità di
dare una disciplina particolare a situazioni particolari, cioè da motivi il cui
sindacato é sottratto al giudizio di questa Corte anche perché la loro
ragionevolezza é in certo senso provata dalla stessa vitalità dell'istituto,
oramai secolare.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2960 del Cod. civile, proposta con
ordinanza del 15 luglio 1961, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 14 giugno
1962.