SENTENZA N. 93
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale dell'art. 528 del codice penale, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13
maggio 1970 dal giudice istruttore del tribunale di Taranto nel procedimento
penale a carico di Fucci Ciro, iscritta al n. 229 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 235 del 16 settembre 1970;
2) ordinanza emessa il 16
aprile 1970 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Carpani Sergio ed altri, iscritta al n. 237 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235
del 16 settembre 1970;
3) ordinanza emessa il 17
novembre 1971 dal tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di
D'Andrea Sergio ed altri, iscritta al n. 478 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972.
Visto l'atto d'intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica
del 12 aprile 1972 il Giudice relatore Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato
generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un
procedimento penale a carico di Fucci Ciro, imputato,
tra l'altro, del reato previsto e punito dall'art. 528 del codice penale per
aver messo in vendita il settimanale "Men"
contenente scritti e fotografie di carattere osceno, il giudice istruttore
presso il tribunale di Taranto sollevava questione incidentale di legittimità
costituzionale del citato art. 528, primo e secondo comma, in riferimento
all'articolo 21, primo e secondo comma, della Costituzione.
Osserva il giudice a quo che
la norma impugnata, rendendo penalmente responsabile l'edicolante della
diffusione di scritti, immagini ed altri oggetti osceni, l'induce
necessariamente ad esercitare un controllo sul contenuto della stampa
pervenutagli per la vendita, che si concreta in una sorta di censura rimessa ad
individui non qualificati, la quale contrasta con il diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero e con l'esplicito divieto costituzionale di
censure (primo e secondo comma dell'art. 21 della Costituzione).
2. - Nel corso di un
procedimento penale a carico di tali Carpani, Capone,
Corbellini e Barioli,
imputati, in concorso tra loro, del delitto continuato di pubblicazioni oscene
nelle loro rispettive qualità d’editore, direttore responsabile, stampatore e
distributore della rivista "Jet", il tribunale di Milano sollevava
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 528, primo e
secondo comma, del codice penale, limitatamente alle ipotesi di chi
"fabbrica" o "mette in circolazione" o
"distribuisce" stampati osceni, nell'esercizio di una normale
attività professionale e non d'interessata compartecipazione all'impresa
pornografica, in riferimento all'art. 21, primo e secondo comma, della
Costituzione.
Osserva il giudice a quo che
la norma costituzionale invocata vuole garantire all'autore, a colui cioé che assume la paternità del contenuto dell'opera, la
libertà di manifestazione del proprio pensiero. La norma penale impugnata,
sancendo una responsabilità personale degli stampatori e dei distributori che
prestano la loro attività professionale per l'autore dell'opera, viene invece
di fatto a limitare la libertà di quest'ultimo, assoggettando il contenuto
dell'opera dell'ingegno al controllo di privati la cui attività é necessaria
per l'estrinsecazione della libertà garantita. In tal modo verrebbe in pratica
attribuita a persone non qualificate quella funzione censoria che la
Costituzione vuole preclusa al potere esecutivo.
3. - Nel corso di un
procedimento penale a carico di D'Andrea Sergio ed altri, imputati del delitto
di cui all'art. 528 del codice penale per aver esposto in vendita la
pubblicazione oscena denominata "Posizioni perverse", il tribunale di
Venezia sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.
528 del codice penale, in riferimento agli articoli 3 e 21, primo e secondo
comma, della Costituzione.
Osserva il giudice a quo che
la previsione di una responsabilità penale degli edicolanti per la diffusione
di scritti, immagini ed altri oggetti osceni, realizza in concreto una forma di
censura privata in contrasto con la norma costituzionale invocata. Rileva
inoltre il tribunale di Venezia che la parità di trattamento penale tra chi
partecipa attivamente al traffico pornografico e chi esercita professionalmente
la distribuzione e la vendita di libri o d’altri stampati periodici,
eventualmente osceni, contrasta con il principio costituzionale d'uguaglianza,
secondo cui a situazioni diverse dovrebbero corrispondere discipline giuridiche
differenziate.
Si é costituito in questa
sede il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi l'infondatezza
della questione proposta.
La difesa dello Stato, dopo
aver ricordato l'insegnamento già affermato dalla Corte costituzionale
(sentenza n. 9
del 1965), secondo cui anche la libertà di manifestazione del pensiero può
subire limiti se traggono fonte da principi costituzionali, rileva che lo stesso
art. 21 della Costituzione autorizza il legislatore ad intervenire per
prevenire o reprimere le violazioni al buon costume recate a mezzo della
stampa. Pertanto é proprio l'art. 528 del codice penale che svolge il limite
costituzionalmente previsto. É perfettamente coerente con il sistema ed in
linea con il dettato costituzionale la previsione della responsabilità penale
dell'edicolante ai sensi della norma incriminatrice
impugnata, sempreché ricorrano gli elementi oggettivi e soggettivi del reato.
Osserva infine l'Avvocatura
dello Stato che l'oscenità delle pubblicazioni, ch'é presupposto per
l'applicazione della norma, dimostra di per sé che si é al di fuori della sfera
d'applicazione della libertà costituzionalmente garantita dall'art. 21 della
Carta. Da ciò consegue inoltre che le proposte di legge di modifica della
normativa del settore, sono frutto di discrezionalità politica del legislatore
ma non paiono dettate da esigenze costituzionali.
Considerato in diritto
I giudizi debbono essere
riuniti e decisi con unica sentenza, per identità della materia.
Le questioni sollevate sono
due e possono così individuarsi:
a) se non contrasti con il
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e con il divieto di
censura (art. 21, primo e secondo comma, Cost.) l'art. 528 del codice penale,
nella parte in cui, rendendo penalmente responsabile chi diffonde fabbrica
mette in circolazione distribuisce stampati osceni nella sua normale attività
professionale di stampatore o distributore, realizzerebbe una sorta di censura
preventiva;
b) se la norma dell'art. 528
del codice penale non contrasti con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.),
in quanto prevede la stessa pena per chi crea il materiale pornografico e ne fa
traffico abituale e chi, invece, esercitando in genere la distribuzione e la
vendita di giornali e riviste, diffonde occasionalmente stampati osceni.
La denunciata illegittimità
dell'art. 528 del codice penale non sussiste affatto.
1 ) Senza dubbio la garanzia
costituzionale copre sia il diritto alla libera manifestazione del pensiero,
sia il diritto al libero e pieno uso dei relativi mezzi di divulgazione. Ma
l'esercizio di questo fondamentale diritto di libertà trova, come ogni altro
diritto, il proprio limite nei principi e nei precetti della Costituzione. É
proprio l'art. 21 della Costituzione che all'ultimo comma vieta tutte le
manifestazioni contrarie al buon costume, imponendo al legislatore l'obbligo di
prevenire e reprimere, con mezzi adeguati, le relative violazioni, fra le quali
la diffusione dell'oscenità prevista nell'articolo 528 del codice penale si
presenta come particolarmente grave. In relazione al dettato dell'art. 21 della
Costituzione l'Italia ha assunto anche internazionalmente (d.P.R. 20 ottobre 1949,
n. 1071) l'impegno di perseguire e punire chiunque si renda responsabile della
diffusione di stampati osceni.
In realtà il divieto di cui all'art. 21, secondo comma, della Costituzione concerne la censura quale istituto tipico del diritto pubblico, secondo cui gli organi dello Stato, e soltanto essi, esercitano autoritativamente un controllo preventivo sulla stampa, adottato con provvedimento contenente un giudizio sulla manifestazione del pensiero rimesso alla pubblica Amministrazione (sentenze della Corte nn. 31
e 115 del 1957; nn. 44 del 1960 e 159 del 1970).Nell'ipotesi particolare del
cosiddetto edicolante é sofistico dire che l'obbligo da parte sua di non
contravvenire alle norme dell'art. 528 del codice penale verrebbe a trasformarlo
in un censore privato capace di impedire la diffusione del pensiero.
L'edicolante che, ritenendo
osceni gli stampati inviatigli per l'esposizione e la vendita, si astiene
dall'esibirli, ben lungi dall'usurpare una funzione censoria, difende la propria
personale dignità umana della quale egli é giudice. La sua volontà di non
violare la legge e di non contribuire alla diffusione degli stampati osceni non
ha effetto comunque vincolante nei confronti delle molte migliaia di altri
distributori, ciascuno dei quali resta libero nel suo giudizio sulla oscenità o
meno della pubblicazione. E se, per avventura si troverà un edicolante che, per
una concezione soverchiamente rigida del pudore, ritenga osceni stampati che
osceni non sono, ve ne saranno sempre altri in numero largamente bastevole per
garantire all'autore il diritto alla più ampia diffusione del pensiero che egli
ha voluto esprimere.
2) Quanto alla seconda
questione, questa Corte ha ritenuto (da ultimo con sentenza n. 9 del 1972) che l'equiparazione quoad poenam di ipotesi criminose
d'uguale natura, sebbene non ugualmente gravi, rientri nella discrezionalità
del legislatore. Né vi sono motivi per modificare tale opinione rispetto
all'art. 528 del codice penale che ammette un'ampia latitudine nelle sanzioni.
Occorre appena ricordare,
quanto all'ipotesi più volte affacciatasi dell'edicolante sorpreso nella buona
fede, o colpevole di sola negligenza per il mancato esame del materiale
rimessogli, che l'art. 528 del codice penale prevede un delitto doloso.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 528 del codice penale
sollevata, con le ordinanze in epigrafe indicate, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, e 21, primo e secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Paolo
ROSSI
Depositata in cancelleria il
18 maggio 1972.