SENTENZA
N. 44
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 57 del Codice penale, promosso con
ordinanza emessa il 26 maggio 1959 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento
penale a carico di Salerno Michele, iscritta al n. 71 del Registro ordinanze
1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 dell'11
luglio 1959;
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 25 maggio 1960 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Nel corso del
procedimento penale davanti alla Corte di appello di Roma a carico del sig.
Michele Salerno, appellante contro la sentenza del Tribunale di Roma che
l'aveva condannato alla pena di lire 6000 di multa quale colpevole del reato
previsto dall'art. 171 della legge 21 aprile 1941, n. 633, fu sollevata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del Codice penale.
Secondo quanto
riferisce l'ordinanza di rimessione, la difesa del Salerno con apposita istanza
sostenne che, pure nella sua nuova formulazione, la norma contenuta in questo
articolo violerebbe la disposizione dell'art. 21, secondo comma, della
Costituzione nonché l'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto
istituirebbe una censura sulla stampa, che non può essere considerata né
un'autocensura o una censura interna, perché esercitata dal direttore
responsabile non nell'interesse del giornale, ma a tutela dell'interesse
pubblico di evitare la commissione di reati a mezzo della stampa -, né può
essere giustificata per il fatto che viene esercitata da persona che fa parte
della medesima azienda giornalistica, dato che determinante per il carattere
del controllo sarebbe la natura della funzione non già la posizione di colui
che l'esercita. Tali motivi hanno persuaso la Corte d'appello della non
manifesta infondatezza della questione di legittimità
Quanto alla rilevanza
sua per la definizione del giudizio a carico del Salerno, la Corte d'appello,
pur riconoscendo che manca nel capo di imputazione un esplicito richiamo
all'art. 57 Cod. pen., ha sostenuto che la responsabilità dell'imputato
andrebbe esaminata alla stregua di tale articolo per tre motivi:
1) perché con la
frase "di cui é vicedirettore responsabile" contenuta nel capo di
imputazione si fa espresso riferimento a tale qualità dell'imputato;
2) perché non
risulterebbe né dal capo di imputazione né dalla sentenza del tribunale che il
reato sia stato attribuito al Salerno per un fatto commissivo del medesimo, a
lui addebitabile indipendentemente dalla sua qualità di vicedirettore;
3) perché il
"Paese sera" che contiene la pubblicazione incriminata ha un
direttore e un condirettore, oltre che un vicedirettore responsabile, per
l'appunto il sig. Salerno, sicché l'incriminazione soltanto di quest'ultimo non
troverebbe giustificazione se non nella sua qualità.
In conseguenza, la
Corte di appello di Roma, con ordinanza del 26 maggio 1959, ha sospeso il
giudizio e ha rimesso gli atti a questa Corte.
L'ordinanza,
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al signor Salerno,
comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, é stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1959, n. 164.
2. - Nel giudizio
davanti alla Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Le deduzioni sono
state depositate il 18 giugno 1959.
L'Avvocatura dello
Stato eccepisce in primo luogo che l'ordinanza non recherebbe una sufficiente
motivazione e giustificazione
né della rilevanza né
della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, per tale
non potendosi ritenere quella incerta e in contrasto addirittura con gli atti
della causa che essa esibisce.
Né le deficienze
della motivazione sarebbero di natura tale da consentire alla Corte, come in
altri casi, l'interpretazione dell'ordinanza e l'integrazione della questione
di legittimità.
Tutto ciò
risulterebbe:
1) dal fatto che il
contrasto denunziato non sarebbe già, come l'ordinanza assume, tra l'art. 57
Cod. pen., da una parte, e l'art. 21, secondo comma, della Costituzione e
l'art. 3 della legge sulla stampa, erroneamente qualificata come
"costituzionale", dall'altra, ma, se mai, tra gli artt. 57 Cod. pen.,
3 della legge sulla stampa, da un lato, e l'art. 21, secondo comma, della
Costituzione, da un'altro;
2) dal fatto che
nessuna spiegazione viene data della circostanza che si ritiene possibile
proporre un giudizio di legittimità costituzionale di norme non contestate
all'imputato, più precisamente non si dice se ciò sia conseguenza di una
precisazione formale della rubrica (e l'Avvocatura dubita che ciò possa farsi
con ordinanza), o invece si tratti di una diversa configurazione giuridica del
fatto (e l'Avvocatura richiama l'art. 477 Cod. proc. pen. che testualmente
consentirebbe soltanto con la sentenza di compiere codesta nuova
configurazione),
3) dalla circostanza
che, contro il disposto ora ricordato dell'art. 477 Cod. proc. pen.,
l'ordinanza avrebbe posto a base dell'imputazione un fatto diverso, ritenendo
punibile per fatto omissivo chi era stato rinviato a giudizio per fatto
commissivo, sostituendo arbitrariamente alla imputabilità fondata nell'art. 171
della legge 22 aprile 1941, n. 633, una imputabilità fondata nell'art. 57 del
Codice penale.
4) dal fatto che
inesattamente l'ordinanza afferma che non sarebbe stata attribuito al Salerno,
né dal capo di imputazione né dalla sentenza del Tribunale, un fatto commissivo
dipendente dalla sua qualità di vicedirettore, laddove risulterebbe dagli atti
di causa, appunto, il contrario, avendo anche il Salerno tentato di dimostrare
che non si versava nell'ipotesi di reato omissivo per difetto di controllo
riconducibile all'art. 57 del Cod. penale.
3. - Nel merito
l'Avvocatura sostiene che la questione di legittimità dell'art. 57 sarebbe
stata decisa con la sentenza di questa Corte n. 3 del 15 giugno 1956, tanto più
se si pone mente alla nuova formulazione di questo articolo che facendo obbligo
al direttore o al vicedirettore responsabile di "esercitare sul contenuto
del periodico da lui diretto il controllo necessario a impedire che col mezzo
della pubblicazione siano commessi reati", avrebbe consacrato
legislativamente l'interpretazione più benevola di quella sentenza. D'altra
parte, la legittimità costituzionale dell'istituto del direttore responsabile
sarebbe stata affermata da questa Corte con la sentenza 26 gennaio
1957, n. 31, nel giudizio di legittimità degli artt. 5 e 16 della legge 6
febbraio 1948, n. 47. Da che risulterebbe assorbita la questione di legittimità
dell'art. 3 della legge sulla stampa che prevede, appunto, l'istituto del
direttore responsabile.
4. - Ma la questione
sarebbe egualmente infondata se si ritenesse, contrariamente alla lettera dell'ordinanza
di rimessione, che la questione sia quella dell'art. 57 Cod. pen. in relazione
all'art. 3 della legge sulla stampa.
Il controllo,
infatti, che il nuovo art. 57 Cod. pen. riconosce spettare al direttore
responsabile non potrebbe essere in alcun modo ricollegabile al concetto di
censura che é un istituto tipico del diritto pubblico col quale gli organi
dello Stato e soltanto essi esercitano una funzione di sicurezza diretta alla
prevenzione dei reati col mezzo della stampa, consistente in un controllo
preventivo da classificare tra i provvedimenti cautelari rimessi al potere
discrezionale della pubblica Amministrazione e soprattutto in un
"giudizio" avente a oggetto la manifestazione del pensiero. Né
sarebbe possibile considerare il controllo esercitato dal direttore come un
controllo esercitato nell'interesse generale: una figura siffatta non
troverebbe giustificazione né nel ricorso alla figura dell'esercizio privato di
pubbliche funzioni né a quella dell'incarico di pubblico servizio.
Nemmeno sotto il
profilo oggettivo potrebbe considerarsi attività di censura la diligenza
imposta al direttore responsabile perché non vengano commessi reati, dato che
la censura sarebbe diretta a impedire la libera manifestazione del pensiero
anche se immune da reati, e l'obbligo di vigilanza, viceversa, mirerebbe a
evitare che siano commessi reati col mezzo della stampa. La possibilità di
qualificare censura codesta attività di vigilanza sarebbe esclusa anche dal
fatto che il direttore non esercita un potere illimitato verso i suoi
collaboratori ma un diritto che risulterebbe dalla sua situazione soggettiva
nei rapporti dei collaboratori per la creazione del giornale come opera
collettiva. Nulla vieterebbe che la legge stabilisse una responsabilità penale
per l'autore dell'opera collettiva che sarebbe poi "l'essenza del
fatto-reato ipotizzato dall'art. 57 Cod. pen.": nella quale
interpretazione conforterebbero i lavori preparatori.
L'Avvocatura dello
Stato conchiude chiedendo alla Corte gradatamente:
1) di ordinare la
restituzione degli atti alla Corte di appello di Roma per omissione di motivi;
2) di dichiarare la
manifesta infondatezza della questione proposta;
3) di dichiarare la
legittimità costituzionale della denunciata disposizione di legge.
5. - Nella memoria
depositata l'11 maggio di questo anno, l'Avvocatura dello Stato riprende e
svolge gli argomenti già illustrati nelle deduzioni, diffondendosi in
particolare sulle questioni connesse con la natura del controllo assegnato al
direttore responsabile di un giornale. L'Avvocatura crede di poter giungere,
attraverso un esame della dottrina che si é formata sull'art. 57 Cod. pen.
nella sua nuova formulazione e sull'art. 3 della legge sulla stampa, alla
conclusione che:
1) la stampa é
soggetta al diritto comune e alla repressione dei reati commessi a suo mezzo;
2) che il direttore
responsabile non é il "correttore nell'interesse generale", ma il
soggetto responsabile dell'impresa editoriale;
3) che la
responsabilità del direttore si determina per l'omissione dei doveri di
controllo che la legge non stabilisce ma che sono connaturali all'esecuzione di
ogni opera collettiva.
6. - All'udienza del
25 maggio 1960 l'Avvocatura ha illustrato brevemente le sue tesi difensive,
insistendo nelle già prese conclusioni.
Considerato
in diritto
1. - L'eccezione
pregiudiziale non può essere accolta per nessuno dei due motivi prospettati
dall'Avvocatura. Contrariamente, infatti, a quanto l'Avvocatura sostiene,
l'ordinanza, interpretata anche al lume dell'istanza rivolta dalla difesa
dell'imputato alla Corte d'appello, consente d'individuare con sufficiente
esattezza la questione di costituzionalità, oggetto del presente giudizio, che
é la seguente: se la norma contenuta nell'art. 57 del Cod. pen., la quale
impone al direttore o vicedirettore responsabile di esercitare il controllo
necessario ad impedire che si commettano reati col mezzo della stampa, viola
oppure non il precetto contenuto nel secondo comma dell'art. 21 della
Costituzione, giusta il quale "la stampa non può essere soggetta ad
autorizzazioni o censure". Vero é che l'ordinanza parla esplicitamente di
un contrasto nel quale si troverebbe l'art. 57 Cod. pen. oltre che con l'ora
citato secondo comma dell'art. 21 della Costituzione, anche con l'art. 3 della
legge sulla stampa, erroneamente qualificata come costituzionale, ma codeste
inesattezze e imprecisioni, che certo l'ordinanza avrebbe potuto evitare, non
sono tali da rendere impossibile l'individuazione della questione di
legittimità che si é inteso di proporre alla Corte, segnatamente se si
considera che nella medesima ordinanza si chiarisce che l'asserito contrasto
della norma impugnata é da porre col precetto costituzionale dell'art. 21,
"in relazione alla norma dettata dall'art. 3 della legge sulla stampa, il
quale impone, per ogni giornale o altro periodico, la nomina di un direttore
responsabile".
2. - L'Avvocatura
dello Stato sostiene altresì che l'ordinanza non avrebbe motivato
sufficientemente né coerentemente agli atti della causa il giudizio di rilevanza,
ma, viceversa, l'avrebbe fondato sopra una diversa configurazione giuridica del
fatto o addirittura assumendo a base dell'impugnazione un fatto diverso, contro
le norme contenute nell'art. 477 Cod. proc. penale.
Senonché, a parte il
giudizio che si può dare di questi rilievi mossi all'ordinanza, la Corte deve
osservare che non é di sua competenza accertare se, nel motivare la rilevanza,
il giudice di merito applichi inesattamente o violi la legge. Il giudizio di
rilevanza, giusta quanto più volte é stato osservato da questa Corte, é di
competenza del giudice a quo, e la Corte deve limitarsi ad accertarne
l'esistenza e la sufficienza, che può anche essere ricavata implicitamente dal
tenore dell'ordinanza o dai termini stessi della proposta questione di
costituzionalità.
Nel caso, la Corte
d'appello si é addirittura posto esplicitamente il quesito della rilevanza, non
dissimulandosi gli ostacoli che sorgevano dagli atti di causa, e ha ritenuto di
risolverlo affermativamente con ampia motivazione.
3. - Infondata,
invece, deve essere dichiarata la questione di costituzionalità dell'art. 57 in
riferimento al secondo comma dell'art. 21 della Costituzione. Basta, a tal
fine, rilevare l'arbitrarietà manifesta di un'assimilazione del controllo che
il direttore é tenuto ad esercitare su quanto si pubblica sul giornale che egli
guida, ispira e coordina in opera unitaria, al fine di evitare che a suo mezzo
si commettano reati, con i provvedimenti cautelari che la pubblica
Amministrazione potrebbe essere autorizzata ad adottare per controllare le
manifestazioni scritte del pensiero e che potrebbe portare al divieto della
pubblicazione (vedi sentenze di questa Corte n. 31 del 23 gennaio 1957 e n. 115 del 1 luglio 1957). É mediante questi provvedimenti che si
manifesta ed esercita la "censura", alla quale la Costituzione ha
voluto sottratta la stampa, non già mediante l'esercizio del controllo al quale
é tenuto, prima ancora che per norma di legge, per la natura stessa della sua
attività e per il necessario svolgimento dell'opera sua il direttore di un
giornale.
4. - Perde, in
conseguenza, ogni ragione di essere il non chiaro riferimento contenuto
nell'ordinanza alla norma dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948 secondo la
quale "ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore
responsabile" o, quando il direttore sia investito di mandato
parlamentare, un vicedirettore "che assume la qualità di
responsabile". Se, come pare, si é inteso dire che queste norme
sottolineano il carattere incostituzionale della pretesa "censura"
preveduta e regolata dall'art. 57 Cod. pen., in quanto l'esercizio di questa
sarebbe richiesto necessariamente dalla disposizione che impone ai periodici di
avere un direttore o vicedirettore responsabile, é sufficiente rilevare che
l'art. 3 deve essere interpretato appunto alla luce di quell'art. 57: nel senso
che esso non intende imporre al direttore o vicedirettore responsabile di
rispondere per qualsiasi reato commesso a mezzo della stampa, e nel concorso di
qualsiasi circostanza, ma nei limiti e nelle ipotesi regolate dall'art. 57 Cod.
pen. che, come si é visto, non affida al direttore del giornale l'esercizio nel
pubblico interesse di una censura su quanto si pubblica nel giornale, e non é
in contrasto col divieto posto nel secondo comma dell'art. 21 della
Costituzione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione pregiudiziale
sollevata dall'Avvocatura dello Stato;
dichiara non fondata
la questione proposta dalla Corte d'appello di Roma, con ordinanza 26 maggio
1959, sulla legittimità costituzionale dell'art. 57 Cod. pen., in riferimento
alla norma contenuta nel secondo comma dell'art. 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno
1960.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe
CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio
MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 30 giugno 1960.