SENTENZA
N. 115
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 10, comma secondo, della legge sulla
stampa 8 febbraio 1948, n. 47, promosso con l'ordinanza 4 ottobre 1956 del
Pretore di Savona, emessa nel procedimento penale a carico di Ghini Giovanni,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1957
ed iscritta al n. 17 del Registro ordinanze 1957.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 29 maggio 1957 la relazione del Giudice Ernesto Battaglini;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Cesare Arias.
Ritenuto
in fatto
Ghini Giovanni fu dal
Pretore di Savona condannato, con decreto penale del 24 giugno 1955, alla pena
di lire diecimila di ammenda quale colpevole della contravvenzione preveduta
dall'art. 650 Cod. pen. in relazione all'art. 10, comma secondo, della legge
sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, per avere affisso un giornale murale a
copia unica senza averne dato il prescritto avviso all'autorità locale di
pubblica sicurezza.
Nel giudizio di
opposizione la difesa del Ghini propose la questione di legittimità
costituzionale della norma contenuta nel suddetto art. 10 della legge sulla
stampa, in quanto contrastante con l'art. 21 della Costituzione; ed il Pretore,
con ordinanza 4 ottobre 1956, ritenendo la questione rilevante e non
manifestamente infondata, ordinò la sospensione del giudizio e la trasmissione
degli atti a questa Corte per la risoluzione.
L'ordinanza fu
notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 ottobre 1956 e
comunicata alla Presidenza delle due Camere in data 6 ottobre 1956; a cura
della Presidenza di questa Corte ne fu disposta la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, pubblicazione avvenuta nel n. 37 del 9 febbraio 1957.
Si é costituita in
giudizio soltanto l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e, nelle deduzioni scritte ed orali, ha
concluso che venga respinta la richiesta di dichiarazione della illegittimità
costituzionale in ordine alla norma a cui l'istanza si riferisce.
Considerato
in diritto
Non sussiste il
preteso contrasto tra la norma dell'art. 10 della legge sulla stampa e la norma
contenuta nell'art. 21 della Costituzione. Infatti il ricordato articolo della
Carta costituzionale, nel proclamare la libertà di manifestazione del pensiero,
sancisce energicamente il divieto di sottoporre la stampa ad autorizzazioni o censure.
Ma le autorizzazioni o le censure a cui il divieto fa riferimento devono
consistere in provvedimenti cautelari di assenso preventivo che, nei riguardi
della stampa, devono riflettere il contenuto della pubblicazione, in modo che,
a giudizio dell'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione o a dare il
consenso, si dovrebbe ritenere escluso ogni pericolo che dalla diffusione dello
stampato potesse derivare.
Però siffatto esame
preventivo, che ferirebbe nella sua essenza la esplicazione della libertà di
stampa, non é affatto richiesto dall'art. 10 della legge 8 febbraio 1948, n.
47; la quale, nel disciplinare i giornali murali, che della libera stampa sono
notevole esplicazione, si limita a richiedere l'adempimento delle stesse
condizioni richieste per i normali periodici, cioé la registrazione presso il
tribunale e la indicazione di un direttore responsabile, nonché - in occasione
della pubblicazione dei singoli numeri la consegna preventiva di quattro copie
alla Prefettura e di una copia alla Procura della Repubblica, giusta le
disposizioni relative a tutti gli stampati (legge 2 febbraio 1939, n. 374,
modificata con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660).
Per i giornali murali
a copia unica, che possono essere in parte anche manoscritti, la consegna
obbligatoria preventiva delle quattro copie é sostituita dall'avviso della
pubblicazione all'autorità di pubblica sicurezza.
Ma come per gli
stampati e per i giornali ordinari o murali l'obbligo della consegna delle
copie non importa nessuna autorizzazione e nessun potere di censura da parte
dell'autorità a cui le copie vengono consegnate, così pure per il giornale
murale a copia unica l'avviso che sostituisce la consegna delle copie non é
altro che una notizia della pubblicazione in corso, senza che l'autorità a cui
la notizia deve essere data mediante l'avviso abbia alcun potere di negare o di
sospendere la pubblicazione o comunque di manifestare il proprio assenso sotto
forma di autorizzazione o sotto qualsiasi altra forma, salve le norme che
riguardano il sequestro in caso di reato.
Nessuna
incompatibilità pertanto tra quanto dispone l'art. 10 della legge sulla stampa
e quanto dispone l'art. 21 della Costituzione; cosicché la proposta questione
di legittimità costituzionale deve essere dichiarata infondata.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione sollevata con ordinanza 4 ottobre 1956 del Pretore di Savona sulla
legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge sulla stampa
8 febbraio 1948, n. 47, in riferimento all'art. 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio
1957.
Gaetano AZZARITI –
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio
MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria
il 8 luglio 1957.