SENTENZA N.
159
ANNO 1970
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 725 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1969
dal tribunale di Spoleto nel procedimento penale a carico di Di Cicco Pucci
Luigi ed altri, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 23 aprile 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre
1970 il Giudice relatore Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
Nel corso di un procedimento penale a
carico di taluni rivenditori di giornali imputati della contravvenzione di cui
all'art. 725 del codice penale il tribunale di Spoleto, con ordinanza 6 marzo
1969, ha sollevato di ufficio questione di legittimità costituzionale della
norma predetta "nell'interpretazione giurisprudenziale della struttura
colposa del reato" e limitatamente all'ipotesi di "diffusione del
materiale scritto e disegnato stampato con carattere di periodicità", per
asserito contrasto con l'art. 21 della Costituzione.
Nell'ordinanza di remissione, sul
presupposto che la libertà di stampa si estende alla possibilità di diffusione
capillare degli stampati, si osserva che la norma impugnata - la quale punisce
con la sola pena della ammenda chiunque espone alla pubblica vista scritti od
oggetti figurati che offendano la pubblica decenza, oppure in luogo pubblico o
aperto al pubblico li offre in vendita o li distribuisce - esplica una
rilevante efficacia intimidatrice nei confronti dei rivenditori, che si
traduce, attraverso la cernita delle pubblicazioni da escludere dalla
diffusione, in una forma di censura preventiva costituzionalmente vietata per
le pubblicazioni stampate periodiche, in quanto contrastante con il secondo
comma dell'art. 21 della Costituzione.
Il tribunale di Spoleto prospetta inoltre
un generico contrasto tra la norma impugnata e la libertà di stampa.
Viene infine adombrata l'ipotesi che il
comportamento imposto agli edicolanti, implicando una cognizione della nozione
di pubblica decenza che non ammette errori, possa concretare la figura
dell'istituto della c.d. "inesigibilità del dovere giuridico".
Si é costituito in giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, con atto depositato il 13 maggio 1969, chiedendo dichiararsi
l'infondatezza della questione di costituzionalità sollevata.
La difesa dello Stato ha osservato che
l'obbligo imposto dalla norma impugnata non é in alcun modo ricollegabile al
concetto di censura, istituto tipico del diritto pubblico, secondo cui gli
organi dello Stato - e soltanto essi - esercitano autoritativamente una
funzione di sicurezza consistente in un controllo preventivo sulla stampa,
soggiungendo che l'assimilazione alla censura, costituzionalmente vietata, di
altri istituti, che pur implicano una qualche forma di controllo sugli scritti,
é stata già respinta dalla stessa Corte costituzionale con le sentenze n. 44 del
1960, nn. 31
e 115 del 1957.
L'Avvocatura generale ricorda quindi che il
sesto comma dell'art. 21 della Costituzione vieta, tra l'altro, le
pubblicazioni a stampa contrarie al buon costume, mentre consente provvedimenti
adeguati preventivi e repressivi per tutte le relative violazioni, sicché la
norma impugnata appare conforme ai principi costituzionali.
Considerato
in diritto
La Corte costituzionale é chiamata ad
esaminare se non contrasti con il divieto di censura preventiva di cui all'art.
21 della Costituzione, o comunque, in genere, con la libertà di stampa, il
disposto dell'art. 725 del codice penale, che commina la pena dell'ammenda a
chiunque espone alla pubblica vista, oppure pubblicamente offre in vendita o
distribuisce, scritti od oggetti figurati offensivi della pubblica decenza.
Come si evince chiaramente dai limiti
segnati dall'ordinanza di remissione, che si riferisce alla "struttura
colposa del reato in relazione alla diffusione del materiale scritto e
disegnato stampato con carattere di periodicità", l'oggetto specifico del
giudizio della Corte é circoscritto all'ipotesi di diffusione degli stampati
periodici (registrati presso le cancellerie dei tribunali), dei quali siano
noti l'editore, il direttore e lo stampatore.
Occorre innanzitutto ricordare che la
cernita imposta ai rivenditori di giornali al fine di escludere dalla
diffusione le pubblicazioni contrarie alla pubblica decenza, non realizza
certamente una forma di censura costituzionalmente illegittima, giacché il
divieto di cui all'art. 21, secondo comma, della Costituzione concerne la
censura quale istituto tipico del diritto pubblico, secondo cui gli organi
dello Stato, e soltanto essi, esercitano autoritativamente un controllo
preventivo sulla stampa, adottato con provvedimento contenente un giudizio
sulla manifestazione del pensiero rimesso alla pubblica amministrazione
(sentenze della Corte nn. 31 e 115 del 1957; n. 44 del 1960).
Esclusa quindi l'illegittimità della norma
impugnata sotto il profilo ora delineato, é necessario esaminare se essa non
dia luogo comunque ad una generica limitazione della libertà di stampa,
costituzionalmente garantita.
Giova a questo punto considerare
l'effettiva configurazione dell'obbligo incombente ai rivenditori di giornali,
quale risulta da una corretta lettura dell'art. 725 del codice penale.
É noto che secondo l'interpretazione
elaborata dalla più recente giurisprudenza ordinaria - che a questa Corte
appare come l'unica esatta - i rivenditori di pubblicazioni periodiche non sono
tenuti all'esame integrale e dettagliato delle stesse, prima di esporle in
vendita, ma soddisfano al precetto loro imposto qualora, anche in rapporto al
carattere della singola pubblicazione, ne esaminino almeno i titoli e le
immagini più appariscenti, specie quelle riprodotte in copertina, esplicando la
diligenza media della categoria cui appartengono.
La semplicità di tali operazioni, che non
realizzano figure di condotta cosiddette inesigibili (sicché é fugato ogni
dubbio di responsabilità oggettiva), non può concretare il pericolo di un
ostacolo alla diffusione della stampa fuori dei limiti segnati dall'art. 725
del codice penale.
Da quanto finora osservato emerge con
sicurezza la compatibilità della condotta imposta dalla norma penale impugnata
con i principi costituzionali in tema di libertà e diffusione del pensiero. La
tutela della pubblica decenza prevista dall'art. 725 del codice penale
impedisce soltanto, per unanime dottrina e giurisprudenza, la violazione delle
regole di pudicizia o di costumatezza che la civile convivenza esige siano da
tutti osservate.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 725 del codice penale sollevata, con
l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento all'art. 21 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 18 novembre
1970.