SENTENZA N. 56
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso
del Presidente della Regione siciliana, notificato il 10 ottobre 1968,
depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 20 del Registro
ricorsi 1968, per conflitto di attribuzione tra
Visto l'atto di costituzione del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 26 febbraio
1969 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
uditi l'avv. Salvatore Orlando
Cascio, per il ricorrente, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco
Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Con ricorso notificato il 10 ottobre
1968, il Presidente della Regione siciliana ha sollevato conflitto di
attribuzioni nei confronti del decreto emesso il 17 giugno 1968 dal Ministro
per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro
e con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 204 del 12 agosto 1968, nella
parte in cui esclude dai contributi previsti per l'anno 1967 dalla legge 28
marzo 1968, n. 375, le imprese titolari di autoservizi di linea concessi dalle
regioni e, in particolare, dalla Regione siciliana.
Nel ricorso si sostiene che la
esclusione così disposta contrasta con l'art. 1 della legge citata e pregiudica
gravemente gli interessi regionali e se ne denuncia la incostituzionalità sulla
base di due motivi.
Con il primo si allega la violazione
e falsa applicazione dell'art. 17, lett. a, dello Statuto e dell'art. 3 della
Costituzione, nella considerazione che la erogazione dei contributi statali a
favore delle imprese automobilistiche non incide sulla competenza
amministrativa regionale in tema di trasporti, stabilita dall'art. 17, lett. a,
ed altresì che l'esistenza di una competenza complementare a favore della
Regione non costituisce valido motivo per addossare ad essa tutti gli oneri
finanziari di quel determinato settore. Infatti si osserva, in ordine al primo
punto, che l'esercizio di potestà amministrativa regionale in materia di
autolinee non esclude che le imprese titolari di concessioni risultanti
dall'esercizio stesso possano beneficiare di contributi e di esenzioni, sancite
da leggi statali, le quali si applicano in Sicilia indipendentemente da una
apposita legge di recezione. Ciò é comprovato dalla osservazione che anche in
altri settori, pur essendo la potestà amministrativa autorizzativa o
concessionale esercitata dalle autorità regionali, vengono ammesse al godimento
di contributi ed esenzioni stabilite dallo Stato anche imprese operanti
nell'ambito del territorio regionale così, ad esempio, in materia di turismo.
In ordine al secondo punto
Con un secondo motivo si deduce la
violazione dell'art. 87 della Costituzione, in relazione agli artt. 17 e 20
dello Statuto regionale, derivante dal fatto che l'esclusione delle imprese
titolari di concessioni regionali é stata disposta con un semplice decreto
interministeriale, mentre, in ogni caso, sarebbe stata necessaria un'apposita
norma legislativa che avesse esplicitamente fatto venir meno il diritto
riconosciuto alla Regione dalla legge n. 375.
L'avere invece disposto con atto
amministrativo si risolve in invasione della sfera di competenza regionale,
invasione che risulta poi aggravata per il fatto che l'atto amministrativo
predetto é stato emanato da organo diverso dall'unico competente, cioè il Capo
dello Stato.
Conclude chiedendo che
L'Avvocatura generale dello Stato,
costituitasi in giudizio per il Presidente del Consiglio dei Ministri, osserva
che il decreto ministeriale impugnato non é che una mera applicazione, al
livello amministrativo, e perciò a contenuto vincolato, dei precetti della
legge. Pertanto, non avendo
Né, allo scopo di verificare la
legittimità costituzionale di questi provvedimenti statali, sarebbe possibile
discriminarli in base al loro contenuto: quelli favorevoli, estensibili alla
Regione, quelli limitativi o disciplinativi di diritti, non estensibili,
giacché la sfera di competenza delle due comunità va tenuta distinta in
astratto sulla base della semplice identicazione delle materie e non può essere
condizionata dal modo della disciplina delle singole norme.
Nella specie, la legge statale n.
Conseguentemente, la legge n. 375 ed
il provvedimento impugnato, lungi dall'avere interferito con la competenza
regionale, si pongono rispetto a questo in un situazione di indifferenza che si
ripercuote anche nei confronti dei soggetti interessati, escludendo ogni
discriminazione fra loro, dato che le imprese "nazionali "sono
disciplinate dalle leggi statali e quelle dell'isola dalle sole leggi
regionali.
Egualmente inammissibili ed
infondate sono poi, secondo l'Avvocatura, le censure che
Quanto, poi, alla pretesa violazione
dell'art. 87 della Costituzione per essere il provvedimento - in quanto avente
natura regolamentare - di competenza del Presidente della Repubblica e non dei
tre ministri, l'Avvocatura deduce l'inammissibilità della censura da parte
della Regione, la quale non verrebbe lesa in alcun modo nella sua sfera
costituzionale da uno spostamento di competenza interna tra organi dello Stato,
ed aggiunge che comunque essa si palesa infondata, perché il provvedimento
impugnato non ha natura regolamentare, ma costituisce esercizio di attribuzione
di competenza specifica dei tre ministri, secondo la disciplina fattane
dall'art. 2 della legge n. 375 (che infatti non prevede la deliberazione del
Consiglio dei Ministri né la consultazione del Consiglio di Stato, prescritte
per i regolamenti).
In una memoria depositata il 10
febbraio 1969
La legge parla infatti di imprese
titolari di concessioni governative di autoservizi, e con il termine
"concessione governativa" si intende nella legislazione italiana
qualsiasi tipo di concessione, indipendentemente dalla qualità statale o
regionale della autorità che lo accorda. Ciò risulterebbe provato dal fatto che
il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, relativo al
trattamento tributario degli atti concessionali assoggetta al pagamento della
"tassa sulle concessioni governative" tutte le imprese concessionarie
che operano sul territorio nazionale, ivi comprese quelle afferenti a linee
automobilistiche per il trasporto di persone (tab. a, n. 173), anche se
l'autolinea é gestita in base a concessione rilasciata dall'autorità
governativa regionale. La identificazione del termine "governativa"
con il termine "statale" é pertanto del tutto arbitraria.
Dopo avere ricordato altri elementi
tratti dai lavori preparatori, dai quali si desumerebbe che era precisa volontà
del legislatore nazionale di estendere tali benefici anche alle imprese
titolari di concessioni regionali,
Nel merito essa nega che lo Stato si
trovi in una "situazione di indifferenza" rispetto alle imprese
esercenti in base a concessioni rilasciate da parte della Regione siciliana
come afferma l'Avvocatura generale. Tale affermazione sarebbe infatti smentita
dalla situazione legislativa la quale mostra che le imprese automobilistiche
dell'isola sono disciplinate solo dalle leggi statali, dal momento che
Inesatto sarebbe altresì, ai fini
della delimitazione delle competenze, il ricorso ad un criterio meramente
territoriale basato sul semplice elemento che l'autolinea sia o meno destinata
ad essere esercitata sul territorio della Regione o altrove. Secondo la
giurisprudenza del Consiglio di Stato (II Sez., parere 20 novembre 1957, n.
974) e del Consiglio di Giustizia amministrativa (decisione 3 agosto 1963, n.
199), spetta all'amministrazione statale e non a quella regionale il potere di
intervenire per l'affidamento delle linee sostitutive di tronconi ferroviari
soppressi, ancorché si svolgano sul territorio regionale.
Circa la censura relativa alla
emanazione del provvedimento da parte dei ministri anziché da parte del Presidente
della Repubblica, la difesa della Regione replica alle eccezioni avversarie
affermando che nel sindacato sulla competenza rientra l'accertamento dei limiti
della sfera di attribuzioni dei singoli organi statali, e pertanto il conflitto
di attribuzioni può essere sollevato non solo quando un organo statale si é
arrogato una competenza che sarebbe spettata al corrispondente organo regionale
ma anche quando l'organo statale, anziché emanare un atto amministrativo, abbia
esercitato una potestà regolamentare al di fuori dei limiti entro i quali
Anche l'Avvocatura generale dello
Stato, ha depositato in data 13 febbraio 1969 una memoria nella quale svolge
ulteriormente le precedenti deduzioni e tra l'altro riafferma che in sostanza,
impugnando il decreto interministeriale 17 giugno 1968,
Ricordato come la materia in oggetto
rientri nella competenza regionale ex art. 17, lett. a, dello Statuto,
l'Avvocatura ne deduce che in essa debbano comprendersi, oltre ai poteri
legislativi ed amministrativi, i relativi oneri, senza che questi ultimi
possano essere addossati allo Stato, ed in particolare confuta l'affermazione
avversaria secondo la quale il calcolo delle percorrenze sarebbe stato
effettuato, ai fini della legge n. 375, tenendo conto anche di quelle relative
alle regioni a statuto speciale.
Anche in merito al secondo motivo di
ricorso l'Avvocatura ribadisce le eccezioni sollevate, svolgendole
ulteriormente, insistendo nella richiesta di rigetto del ricorso.
Nella discussione orale la difesa
della Regione, preso atto della intervenuta emanazione della sentenza n. 11 del 1969 con cui é stata dichiarata non
fondata l'impugnativa promossa dalla Regione sarda avverso la legge n. 375 del
Fa altresì rilevare che, in ogni
caso, anche a volere ritenere che la qualifica di "governative" sia
stata impiegata dalla legge predetta per designare le concessioni emananti dal
Governo (e non già, come può sembrare più esatto, per distinguerle da quelle
compartimentali) si dovrebbe tuttavia comprendere in esse le concessioni
effettuate dalla Regione, poiché con lo stesso termine di "governo",
l'art. 21 dello Statuto siciliano designa l'esecutivo regionale.
Considerato in diritto
1. - L'Avvocatura dello Stato ha
eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, dato che
É da osservare in contrario che la
pronuncia richiamata non enuncia un principio conforme a quello ritenuto, e che
anzi la tendenza della giurisprudenza costituzionale é nel senso di non
conferire alla mancata impugnativa dell'atto normativo posto a fondamento del
provvedimento oggetto di un conflitto di attribuzione efficacia preclusiva
della proposizione di quest'ultimo. Si può aggiungere che nella specie
2. - Passando al merito é da mettere
in rilievo che nelle more del presente giudizio questa Corte con la sentenza n. 11 del
1969, emanata in risoluzione di altro giudizio promosso dalla Regione sarda
per far dichiarare l'illegittimità costituzionale della stessa legge prima
menzionata n. 375 del
La diversità di situazione
presentata dalla fattispecie in esame rispetto a quella prima decisa non é tale
da far ritenere sussistente l'invasione della competenza denunciata, che allora
venne esclusa. Infatti la circostanza che la materia delle comunicazioni e dei
trasporti é in Sicilia oggetto di competenza esclusiva ma subordinata al
rispetto dei principii della legislazione statale, ex art. 17 dello Statuto,
non esplica influenza sull'esercizio delle funzioni amministrative relative
alla materia medesima, come risulta dall'espressa dizione dell'art. 20 dello
Statuto, che fa appunto promiscuo richiamo, insieme agli artt. 14 e 15,
riguardanti materia di competenza esclusiva, anche ai poteri esercitati in
virtù del citato art. 17.
Analogamente a nulla rileva il fatto
della attuale vigenza in Sicilia delle leggi statali sui trasporti, in
conseguenza del mancato esercizio della potestà normativa regionale, cui lo
statuto attribuisce natura concorrente. Quello che importa é che sia avvenuto
un vero e proprio trasferimento, per i servizi di interesse regionale, delle
attribuzioni (sia di quelle attive, sia delle altre di vigilanza a tutela sugli
enti, nonché di controllo sugli assegnatari dei servizi) già esercitate dal
Ministero dei trasporti, secondo disposto dagli artt. 1 e 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, che fa appunto richiamo
all'art. 20 dello Statuto ricordato, e che ha conseguentemente consentito alla
Regione di avvalersi degli uffici periferici dell'amministrazione dei
trasporti, fino a quando non avrà provveduto all'istituzione di propri uffici
(art. 2). Può aggiungersi che, con circolare n. 12481 del 27 agosto
Che tale sia l'interpretazione da
dare alle norme richiamate, e che pertanto infondata debba ritenersi la tesi
della difesa regionale secondo cui sarebbe da attribuire carattere delegato
alle attribuzioni esercitate in materia dalla Regione, risulta anche confermato
dalla sentenza della Corte n. 43 del 1958,
che ha escluso ogni potere dello Stato nella determinazione delle tariffe per i
trasporti sulle autolinee trasferite alla Regione.
Nulla in contrario può desumersi dai
lavori preparatori della legge relativa alla concessione dei contributi,
poiché, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, risulta dalla relazione
governativa al progetto che il computo in 802 milioni di autobus-chilometro
delle autolinee ordinarie, preso a base per lo stanziamento della relativa
copertura finanziaria, é stato riferito esclusivamente alle concessioni
governative, e che le proposte di estendere il contributo stesso anche alle
linee regionali, formulate durante la discussione del progetto, non vennero
accolte.
Deve quindi concludersi che il
provvedimento impugnato, avendo fatto esatta applicazione della legge n. 375
del 1968, non ha operato alcuna lesione della competenza regionale sotto
l'aspetto né della violazione dell'art. 3 della Costituzione, avendo allo stesso
modo escluso dal contributo tutti i servizi trasferiti alle Regioni, perché
tutti, compresi quelli siciliani, concessi con provvedimenti non governativi e
neppure di quella dell'art. 17, lett. a, dello Statuto.
Neppure vale a contrastare
l'interpretazione della legge adottata dalla Corte l'argomento che la difesa
ritiene di desumere dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953,
n. 112, di approvazione del testo unico delle tasse sulle "concessioni
governative". Infatti quest'ultima espressione, riferita ad ogni specie di
provvedimenti amministrativi, conferenti situazioni giuridiche soggettive
attive di vantaggio ai privati, é espressione tradizionale che figurava già
nella legge 26 luglio 1868, n. 4520, unificatrice delle leggi in materia degli
antichi stati italiani, ed é stata riprodotta in tutte le successive norme
nella materia stessa. L'inclusione degli autoservizi (che si legge nel n. 173
della tabella allegata al predetto testo unico) é avvenuta solo con l'art. 8
della legge 14 marzo 1952, n. 128, e nella tabella stessa si fa riferimento
alle concessioni in genere, senza la qualifica di governative, sicché, sotto
nessun riguardo si possono desumere da essa elementi sufficienti a contraddire
quanto risulta dalla legge in esame e dal suo iter formativo.
Tanto meno fondata appare poi la
denunciata violazione dell'art. 87 della Costituzione perché, una volta
ritenuta la potestà statale in materia, l'eventuale incompetenza dell'organo
cui l'art. 2 della legge n.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara spettare allo Stato il
potere di erogare contributi alle imprese esercenti concessioni governative di
trasporti escludendone quelle esercenti concessioni rilasciate dalla Regione
siciliana;
respinge, in conseguenza, il ricorso
proposto dalla Regione siciliana per l'annullamento del decreto
interministeriale 17 giugno 1968 per la parte in cui vengono escluse dal beneficio
di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 375, le imprese titolari di concessioni
regionali.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21
marzo 1969.
Aldo SANDULLI -
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 28
marzo 1969.