SENTENZA N. 43
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti per conflitto di attribuzione tra
1) ricorso notificato l'11 ottobre 1957, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 16 ottobre successivo ed iscritto al n. 20 del Registro ricorsi 1957 (autolinee urbane di Messina);
2) ricorso notificato il 18 ottobre 1957, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 24 ottobre successivo ed iscritto al n. 22 del Registro ricorsi 1957 (autolinee e filovie di Palermo, Trapani e Catania);
3) ricorso notificato il 19 novembre 1957, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 23 novembre successivo ed iscritto al n. 24 del Registro ricorsi 1957 (abbonamenti sulle autolinee di Palermo e di Trapani).
Udita nell'udienza pubblica del 28 maggio 1958 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
uditi l'avv. prof. Carlo Arturo Jemolo per la ricorrente e il vice avvocato generale dello Stato Marcello Frattini per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Con ricorso notificato in data 10 e 11 ottobre 1957 alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri e al Ministero dei trasporti, Ispettorato
motorizzazione, il Presidente della Giunta regionale siciliana, previa delibera
di detta Giunta del 27 settembre 1957, sollevava conflitto di
attribuzione fra
Il ricorso venne depositato nella cancelleria della Corte il 16 ottobre 1957. Il 30 ottobre successivo si costituiva in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, mediante deposito delle controdeduzioni, concludendo perché si dichiari che la potestà di coordinamento dei prezzi dei pubblici servizi di trasporto in concessione costituisce attribuzione del Ministero dei trasporti anche nell'ambito della Regione siciliana e perché si respinga il ricorso.
Il Presidente della Giunta regionale, rappresentato e difeso
dall'avv. prof. Jemolo, si é richiamato alle
disposizioni dell'art. 17, lettera a, e dell'art. 20 dello Statuto speciale
della Regione siciliana, a norma delle quali
Sennonché, a detta della Regione, il Ministero avrebbe successivamente mutato opinione in materia, e non una sola volta, come risulterebbe dalle circolari e note esibite in giudizio, per giungere infine ad autorizzare con il provvedimento impugnato un aumento di tariffa sulle autolinee urbane di Messina, senza fare neppure menzione di sorta dell'Assessorato per i trasporti, ma limitandosi ad accennare ad un parere dell'Ispettorato compartimentale dei trasporti e ad un nulla - osta della prefettura.
La illegittimità del provvedimento deriva, secondo la tesi del ricorrente, dal fatto che le attribuzioni del Ministero dei trasporti rispetto alle concessioni di autolinee o filovie in servizio regionale sono sicuramente passate alla Regione, e dalla considerazione che la materia delle tariffe dei trasporti in concessione é sempre stata non tanto materia strettamente connessa alla concessione, quanto elemento di questa, non deferibile ad organi di altra specie da quello che presiede alla concessione.
L'Avvocatura generale oppone che il coordinamento dei prezzi dei servizi alla situazione economica generale é problema di carattere nazionale, che supera il limite regionale, ed é funzione legislativamente attribuita dapprima al comitato interministeriale per la disciplina dei prezzi (C. I. P.) e poi, per quanto riguarda i mezzi di trasporto, al Ministero dei trasporti, mentre la competenza attribuita alla Regione dall'art. 17 dello Statuto deve essere esercitata "entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato".
La difesa dello Stato ammette che nei riguardi della Regione
siciliana, dato che le spetta per lo Statuto il potere di concessione, il
Ministero le riconobbe senz'altro la facoltà di
fissare tariffe nell'atto della concessione, considerando sufficientemente
tutelata la necessaria funzione di coordinamento con la facoltà di impartire
direttive di carattere vincolante, affinché
Riafferma poi, nella memoria depositata il 13 maggio 1958, che la determinazione dei prezzi dei servizi é fondata su rilevazioni economico - statistiche riguardanti tutto il territorio dello Stato per tutta la complessa situazione di mercato, e che la valutazione delle condizioni locali comporta anche in questo caso "una valutazione che richiede un giudizio comparativo su base nazionale", come in altro caso già esaminato e deciso con una precedente sentenza della Corte costituzionale.
Con altro ricorso, notificato il 18 ottobre 1957 alla
Presidenza del Consiglio, al Ministero dei trasporti e alla Avvocatura
generale dello Stato, il Presidente della Giunta regionale siciliana, previa
delibera di detta Giunta del 27 settembre 1957, sollevava conflitto di attribuzione
fra
Nel ricorso ed in una memoria successiva sono riprodotti i motivi addotti a sostegno dell'altro ricorso in data 10-11 ottobre 1957 (n. 20 del 1957) in materia analoga; ma essi vengono sviluppati con ulteriori considerazioni, contestandosi fra l'altro che possa essere avvenuta una specie di delega dei poteri del C. I. P. al Ministero dei trasporti e negandosi la concepibilità di una distinzione di competenze fra organi diversi rispetto alla concessione, definitiva o provvisoria, di un pubblico servizio di trasporto, nel senso che le tariffe debbono essere fissate da un organo e ogni altra modalità da un altro organo.
Si nega, infine, che in materia le attribuzioni degli organi regionali possano essere esercitate in contrasto con i principi e gli interessi generali fatti salvi dallo Stato e dalle norme di legge vigenti, tanto da rendere legittima una sottrazione di quelle attribuzioni da parte del Ministero dei trasporti.
Nelle controdeduzioni, depositate
il 6 novembre 1957 nella cancelleria, ed in una successiva memoria l'Avvocatura
generale dello Stato ha riproposto gli argomenti già
prospettati nelle sue difese scritte contro il ricorso n. 20 del
Con un terzo ricorso, notificato il 19 novembre 1957 alla Presidenza del Consiglio, al Ministero dei trasporti ed all'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente della Giunta regionale siciliana, previa delibera della Giunta in data 25 ottobre 1957, sollevava ancora il conflitto di attribuzione di cui ai precedenti ricorsi nn. 20 e 22 del 1957, chiedendo dichiarazione di illegittimità del provvedimento del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile, Servizio esercizio materiale rotabile, in data 23 settembre 1957, n. 10554, relativo all'aumento delle tariffe di abbonamento delle società S.A.I.A. e S.A.S.T. esercenti i servizi urbani di Palermo e Trapani.
La difesa della Regione ha richiamato espressamente i motivi
e le argomentazioni svolte a sostegno dei precedenti ricorsi nn. 20 e 22 del 1957. Anche l'Avvocatura generale dello
Stato, costituita in giudizio il 9 dicembre
Il Presidente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, ha disposto che le tre cause promosse con i sopra indicati ricorsi e chiamate alla stessa udienza fossero congiuntamente discusse. All'udienza pubblica, i difensori hanno illustrato le argomentazioni svolte negli scritti difensivi.
Considerato in diritto
Questo é tanto vero, che nella nota n. 29929 (II) del 13
novembre 1954 del Ministero dei trasporti, Prodotta in causa dall'Avvocatura
generale dello Stato e sul tenore della quale le parti hanno ampiamente
discusso, si dice che, da parte del Ministro "si
riconosce... che la superiore competenza del Ministero dei trasporti in materia
di coordinamento di tariffe sia sufficientemente garantita con la facoltà di
impartire, quando occorra, anche in considerazione di particolari condizioni
locali, istruzioni di carattere generale vincolanti per
Ciò significa che entrambe le parti hanno considerato il coordinamento dei prezzi come qualche cosa di diverso dalla determinazione delle tariffe fatta caso per caso, pur essendo ovvio che questa deve ispirarsi alle direttive segnate in sede di coordinamento. Di conseguenza, sarebbe del tutto ammissibile logicamente la coesistenza di una potestà di determinare le tariffe attribuite ad organi regionali con la permanenza di una potestà superiore di coordinamento di tutte le tariffe, esercitata mediante la emanazione di direttive generali ed un susseguente controllo sul rispetto di esse da parte di quegli organi, potestà riservata invece ad un organo dello Stato, quale il Ministero dei trasporti.
Precisamente questa é, a giudizio della
Corte, la ripartizione delle attribuzioni in materia fra
Si osserva anzitutto che per l'art. 20 dello Statuto speciale
per
a) a norma dell'art. 1, per quanto concerne i trasporti di
qualsiasi genere di interesse regionale,
b) l'amministrazione regionale esercita la vigilanza e tutela spettante al Ministero dei trasporti su enti e istituti di interesse regionale, nonché il controllo sui concessionari di pubblici esercizi di trasporto esistenti nella Regione (art. 3);
c) sono da considerare di interesse regionale i pubblici servizi di comunicazione e trasporto, ad eccezione di quelli esercitati dalla amministrazione delle Ferrovie dello Stato, che si svolgono esclusivamente nell'ambito della Regione (art. 4);
d) per la concessione di nuovi servizi di linea e le modificazioni delle clausole riflettenti le modalità di esercizio delle concessioni già in vigore, é obbligatorio il parere del Comitato regionale di coordinamento dei trasporti, integrato da due assessori regionali, di cui uno con funzioni di presidente (artt. 5 e 6).
Di fronte al chiaro testo di queste disposizioni,
La tesi, sulla quale la difesa dello Stato fonda prevalentemente le proprie conclusioni, é che in materia di tariffe per i pubblici servizi di trasporto il Ministero dei trasporti ha la stessa competenza del Comitato interministeriale per la disciplina dei prezzi, a norma dell'articolo unico del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 539, che stabiliva: "Le attribuzioni e le facoltà riconosciute al comitato interministeriale dei prezzi ed ai comitati provinciali dei prezzi con il D.L. Lg. 19 ottobre 1944, n. 347, e successive modificazioni, sono devolute, per quanto concerne le tariffe dei pubblici servizi di trasporto in regime di concessione, al Ministero dei trasporti, al quale spetta anche di coordinare tali tariffe tra loro e con quelle delle Ferrovie dello Stato".
Da questa devoluzione, della cui natura giuridica si é pure ampiamente discusso, deriverebbero al Ministero, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, le più ampie potestà in materia, che ne farebbero l'unico arbitro in un settore considerato di assoluto e preminente interesse nazionale. Sennonché questa assolutezza sembra in contraddizione con la contemporanea ammissione del potere degli organi regionali di determinare le tariffe all'atto della concessione del servizio pubblico, perché anche in tale momento iniziale un esercizio inadeguato di quel potere andrebbe a danno dell'interesse generale. Logicamente tanto la titolarità del potere relativo quanto l'esperimento di un potere di controllo sull'esercizio di esso dovrebbero essere disciplinati in modo analogo sia per il momento della concessione, sia per ogni momento successivo.
Dal richiamo alla disposizione del D.P.R. 16 aprile 1948, n. 539, si può pertanto ricavare, ad avviso della Corte, l'attribuzione al Ministero dei trasporti di un potere di coordinamento delle tariffe dei servizi pubblici locali, ma non anche quello di stabilire direttamente le modificazioni di tali tariffe, come é accaduto nei casi denunciati con i ricorsi in esame. Il riconoscimento del potere, del Ministero, di coordinare quelle tariffe su scala nazionale, dovrebbe essere sufficiente a salvaguardare gli interessi generali dei quali giustamente si preoccupa l'amministrazione centrale ed il cui rispetto é voluto anche dall'art. 17 dello Statuto speciale della Regione siciliana.
In quanto ai mezzi ed ai modi adeguati per il migliore
esercizio di tale potestà di coordinamento, alla Corte costituzionale non
spetta certamente suggerirli. Nella citata nota del 13 novembre 1954 il
Ministero stesso ne elencava diversi, in via
alternativa, mostrando di considerarli sufficienti. Ove l'esperienza fatta fosse risultata negativa, potranno provvedere gli organi
competenti a studiare altre forme più adeguate ed a fare le disposizioni
occorrenti per attuarle, nel rispetto delle norme costituzionali che regolano
la distribuzione delle competenze fra lo Stato e
Allo stato attuale della legislazione, non ritiene
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando con unica sentenza sul
conflitto di attribuzione tra
dichiara che la competenza a determinare le tariffe nei trasporti in concessione regionali in Sicilia, nonché ad autorizzare mutamenti successivi di esse, spetta alla Regione siciliana, salvo il potere di coordinamento generale dei prezzi attribuito agli organi dello Stato;
annulla in conseguenza i provvedimenti in data 10 luglio 1957, n. 7679/7922, 20 agosto 1957, nn. 9359 e 9539, 6 settembre 1957, n. 9985 e 23 settembre 1957, n. 10554 del Ministero dei trasporti, impugnati con i suindicati ricorsi della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1958.
Gaetano AZZARITI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1958.