SENTENZA N. 11
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale della legge 28 marzo 1968, n. 375, recante "Erogazione di
contributi straordinari alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per
viaggiatori", promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale
della Regione autonoma della Sardegna, notificato l'11 maggio 1968, depositato
in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 9 del Registro ricorsi 1968.
Visto l'atto di costituzione del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 6
novembre 1968 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
uditi l'avv. Pietro Gasparri, per il
ricorrente, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Nel ricorso si afferma che la legge,
in quanto si riferisce alle imprese titolari di concessioni governative, e
quindi esclude dal contributo le imprese titolari di concessione regionale,
concreta una discriminazione a carico di queste ultime con violazione del
principio di eguaglianza posto dall'art. 3 della Costituzione, visto in
connessione con l'art. 3 dello Statuto speciale per
Nell'atto di intervento e deduzioni
depositato il 29 maggio 1968, il Presidente del Consiglio dei Ministri osserva
che proprio la invocata autonomia legislativa ed amministrativa della Regione
in materia di trasporti automobilistici e tramviari, giusta l'art. 3, lett. g)
dello Statuto, induce a ravvisare la perfetta ortodossia costituzionale della
legge in esame, la quale ha limitato il suo ambito di applicazione alle sole
concessioni di trasporto a livello statale. Tanto netta é la separazione delle
due competenze in materia di trasporti (a parte la delimitazione fisica
costituita dalla conformazione isolana della Regione, che non consente, neanche
in via di ipotesi, accavallamenti o interferenze di percorsi) che l'art. 20
delle norme di attuazione dello Statuto, approvate con D. P. R. 19 maggio 1950,
n.
La difesa dello Stato conclude
osservando che l'attribuzione alla potestà legislativa ed amministrativa
regionale della soggetta materia non ha creato alcun obbligo dello Stato di
concorrere al funzionamento delle attività che traggono origine da atti di
competenza regionale e che pertanto la legge impugnata, lungi dall'avere
interferito nella competenza regionale, si pone rispetto a questa in una
situazione di differenza: chiede pertanto che la questione sia dichiarata non
fondata.
Tali conclusioni sono state
ulteriormente svolte dall'Avvocatura generale dello Stato in una memoria
depositata il 24 ottobre 1968 nella quale si fa rilevare che, secondo quanto
risulta da tutte le norme di attuazione degli statuti speciali in materia di
trasporti in concessione (fatta eccezione per
Riprova di ciò sarebbe offerta
dall'iter del provvedimento legislativo, sfociato poi nella legge regionale 27
ottobre 1956, n. 28, la quale nel disciplinare il regime transitorio delle
concessioni definitive, prevedeva l'ingerenza regionale anche sui servizi
sovvenzionati dallo Stato. Relativamente a tale norma, il provvedimento fu
rinviato dal Governo al Consiglio regionale, trattandosi di materia sottratta
alla competenza regionale, ed il Consiglio regionale, aderendo al rilievo,
soppresse la disposizione censurata.
Non pertinente sarebbe poi il
richiamo al principio costituzionale di eguaglianza, essendo infatti
connaturata all'ordinamento regionale una disparità di trattamento fra i
soggetti appartenenti a Regioni diverse, sempre che tale disparità sia
giustificata da particolari esigenze da valutare nelle competenti sedi.
Poiché
Considerato in diritto
Di tale giurisprudenza ha
evidentemente avuto riguardo
Con l'emanazione di tali norme
veniva completato, anche per la parte affidata alla legge, l'attuazione del
precetto statutario, che già aveva avuto inizio con il D.P.R. 19 maggio 1950,
n. 327, contenente la disciplina delle modalità relative al trasferimento alla
Regione delle funzioni amministrative di sua spettanza. Infatti tale decreto,
all'art. 20, ebbe a disporre che per i trasporti di cui si parla l'Ispettorato
compartimentale della motorizzazione civile per
Essendosi così, in integrale
adempimento del precetto costituzionale, venuta ad effettuare in concreto la
ripartizione delle due sfere di competenza, ciascuna resa autonoma rispetto
all'altra (sia pure con la differente forza, corrispondente alla diversità
della posizione rivestita dai due enti, di sovranità e rispettivamente di
autonomia) non si sa intendere come la legge dello Stato (la quale, con
riferimento alle concessioni di autoservizi di linea per viaggiatori da esso
effettuato, consente che per l'anno 1967 sia accordato alle imprese titolari
delle medesime, in quanto non sussidiate dallo Stato stesso ed a determinate
condizioni, un contributo a carico del proprio bilancio) possa comunque
interferire nella competenza della Regione riferentesi alle linee da questa
concesse con propri provvedimenti ed alla stregua delle proprie norme. Ciò si
sarebbe potuto verificare solamente nel caso che si fosse o precluso o anche,
al contrario, imposto alla Regione di effettuare analoga concessione, mentre é
chiaro che ogni deliberazione in materia (e com'é ovvio a carico del proprio
bilancio) rimane aperta alla Sardegna, analogamente a quanto si rende possibile
alle altre Regioni, alle quali pure i relativi statuti assegnano analoghe
competenze in ordine i trasporti (art. 17, lett. a, Statuto siciliano; art. 4,
n. 14, Statuto T.-A. A.; art. 4, n. 11, Statuto Friuli-Venezia Giulia).
Quest'ultimo richiamo alla
situazione delle altre Regioni a statuto speciale, cui la legge statale, non
diversamente che per
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale sollevata dalla Regione sarda nei confronti della
legge statale 28 marzo 1968, n. 375, recante "Erogazione di contributi
straordinari alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per
viaggiatori", in relazione all'art. 3, lett. g, della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 3, e all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30
gennaio 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 10
febbraio 1969.