Sentenza n. 56 del 1967
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SENTENZA N. 56

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI, 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2105, contenente "modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari", promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1965 dal Tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico di Maltempo Nicola, iscritta al n. 207 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309 dell'11 dicembre 1965.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 15 febbraio 1967 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - L'art. 9 del D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2105, contenente "modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari", stabilisce che gli affari pendenti alla data del 1 settembre 1964 - e, cioè, al momento dell'entrata in vigore delle nuove circoscrizioni - sono devoluti alla cognizione degli uffici che risultano competenti in base al nuovo assetto territoriale, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali sia stata aperta la fase dibattimentale.

Nel corso di un procedimento penale a carico di Nicola Maltempo, il Tribunale di Salerno, accogliendo un'eccezione dell'imputato, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale di tale disposizione, ritenendo non manifestamente infondato il dubbio sulla sua non conformità all'art. 25, primo comma, della Costituzione. Nell'ordinanza di rimessione, emessa il 22 ottobre 1965, il Tribunale - dopo aver rilevato che il territorio del Comune di Petina, nell'ambito del quale il fatto venne commesso, appartiene oggi, in virtù delle nuove norme, al mandamento di Polla e pertanto competente a decidere é il Tribunale di Sala Consilina - sostiene che l'applicazione della norma impugnata sottrarrebbe l'imputato al "giudice naturale precostituito". Il rispetto del principio sancito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione e riferibile anche al giudice competente per territorio esigerebbe infatti, secondo il giudice a quo, che durante il corso del procedimento penale e fino al suo esito non siano modificate, a pena di incorrere in una violazione costituzionale, le norme di cui all'art. 39 del Codice di procedura penale.

L'ordinanza, letta nella pubblica udienza, é stata ritualmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle due Camere e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 309 dell'11 dicembre 1965.

2. - Nell'atto di deduzioni depositato il 14 dicembre 1965 l'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio, ricorda numerose leggi le quali, in occasione di altre modifiche circoscrizionali, dettarono norme transitorie del tutto analoghe a quella ora impugnata e dirette a dare attuazione al principio, riaffermato anche all'atto della emanazione dei Codici di procedura penale del 1913 e del 1930, secondo il quale le leggi processuali si applicano anche ai procedimenti in corso. Da tali precedenti sarebbe lecito dedurre, secondo l'Avvocatura, che non si é mai dubitato che una siffatta disciplina sia compatibile con la garanzia del giudice naturale che già nello Statuto Albertino trovava esplicito riconoscimento.

Ciò premesso, la difesa del Presidente del Consiglio rileva che la questione ora sollevata dal Tribunale di Salerno é diversa da quelle finora esaminate dalla Corte, perché, tranne quello deciso con la sentenza n. 119 del 1963, in tutti gli altri casi (sentenze n. 88 del 1962, nn. 2, 50, 109, 110, 122, 130, 148 e 156 del 1963, n. 32 del 1964 e n. 1 del 1965) vennero denunciate norme le quali consentivano che la sottrazione di una lite alla cognizione di un determinato giudice potesse esser disposta per volontà di un organo giudiziario ovvero di una parte o di un terzo. La norma impugnata nel presente giudizio, invece, provvede direttamente allo spostamento di competenza e non lascia campo libero alla discrezionalità di altri soggetti. E se é vero che l'art. 25, primo comma, della Costituzione pone un limite non soltanto al potere esecutivo, ma anche a quello legislativo, tale limite, secondo l'Avvocatura, funziona in modo diverso nei due casi. Il precetto costituzionale, infatti, viene eluso quando una legge preveda la possibilità della costituzione di un giudice a posteriori o dell'attribuzione della competenza ad un determinato giudice, anche se precostituito dalla legge, in relazione ad un determinato procedimento, ma non comporta affatto il divieto di modificare in via generale ed astratta l'ordine delle competenze, a proposito del quale viene solo fissata una riserva legislativa. Giudice naturale é pertanto quello individuato dalle norme sull'ordinamento giudiziario, e le modifiche a queste apportate non incidono in alcun modo sulla garanzia assicurata al cittadino.

L'Avvocatura osserva infine che la questione sollevata dal Tribunale di Salerno sarebbe infondata anche se si volesse ritenere che la norma in esame deroghi al principio della precostituzione legale del giudice, giacché, secondo la stessa giurisprudenza della Corte, non sono illegittime le deroghe disposte, con adeguate garanzie, per assicurare il rispetto di altri principi costituzionali: nel caso dell'art. 9 del D.P.R. n. 2105 del 1963 lo spostamento della competenza dall'uno all'altro giudice, non previsto in relazione a singole controversie ma con riferimento alle nuove strutture delle circoscrizioni, persegue lo scopo di migliorare l'efficienza e la prontezza della funzione giurisdizionale.

Nell'udienza pubblica l'Avvocatura ha insistito nelle descritte argomentazioni ed ha concluso chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

 

Considerato in diritto

 

1. - Nel proporre la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2105, il Tribunale di Salerno muove dal presupposto che il principio secondo il quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, della Costituzione) esige che qualsiasi innovazione in tema di competenza giudiziaria debba mantener ferma la precedente disciplina per i procedimenti in corso: appunto per ciò sarebbe costituzionalmente illegittima la norma in esame, che assegna gli affari pendenti alla data del 1 settembre 1964, a meno che si tratti di cause civili passate in decisione o di procedimenti penali in fase dibattimentale, alla cognizione del giudice che sia competente in relazione alle nuove circoscrizioni territoriali.

Per valutare in tutte le sue implicazioni la tesi prospettata nell'ordinanza di rimessione va peraltro tenuto presente che, ove nella definizione del concetto di "giudice naturale precostituito per legge" dovesse essere usato anche un criterio cronologico, la necessaria precedenza temporale della legge andrebbe riferita non già, come il giudice a quo ritiene, all'atto introduttivo del giudizio, ma più esattamente al fatto che al giudizio dà luogo. Val quanto dire che una legge che modifichi i presupposti o i criteri di determinazione della competenza del giudice dovrebbe transitoriamente far salva la disciplina anteriore non soltanto per i procedimenti pendenti, ma per qualsiasi giudizio, anche futuro, relativo a fatti, rilevanti per la competenza, verificatisi prima della sua entrata in vigore. E nell'ipotesi di abolizione di alcuni uffici giudiziari, quale é quella contemplata negli artt. 2 e 3 della legge in esame, gli uffici soppressi dovrebbero essere conservati in attività per un periodo di tempo indefinito e indefinibile.

2. - La Corte ritiene che non sia fondata la tesi dalla quale le descritte conseguenze deriverebbero.

Nel presente giudizio, come é evidente, l'art. 25, primo comma, della Costituzione, non viene in considerazione sotto il profilo della riserva di legge: é la stessa norma impugnata, infatti, che indica direttamente e senza la intermediazione di atti di altre autorità quale é il giudice competente alla cognizione dei procedimenti pendenti. Tuttavia i principi messi in luce dalla giurisprudenza di questa Corte, fin dalla sentenza n. 88 del 1962, in riferimento a casi nei quali una disposizione legislativa conferiva ad organi giudiziari il potere discrezionale di designare il giudice competente in un singolo processo appaiono pienamente idonei a determinare anche il significato ed i limiti dell'obbligo imposto allo stesso legislatore di non distogliere alcuno dal suo giudice naturale. Ed invero in entrambe le sue direzioni - e, cioè, sia in quanto implica la necessità che la competenza giudiziaria, individuabile in base a criteri generali direttamente posti dalla legge, non venga derogata da atti insindacabili dei pubblici poteri, sia in quanto esprime un principio sostanziale al quale la stessa legge deve uniformarsi nel regolare la materia - il precetto costituzionale enunciato nel primo comma dell'art. 25 tutela una esigenza fondamentalmente unitaria: quella, cioè, che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una rigorosa garanzia della loro imparzialità, venga sottratta ad ogni possibilità di arbitrio. La illegittima sottrazione della regiudicanda al giudice naturale precostituito si verifica, perciò, tutte le volte in cui il giudice venga designato a posteriori in relazione ad una determinata controversia o direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali ovvero attraverso atti di altri soggetti, ai quali la legge attribuisca tale potere al di là dei limiti che la riserva impone. Il principio costituzionale viene rispettato, invece, quando la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente: in questo caso, infatti, lo spostamento della competenza dall'uno all'altro ufficio giudiziario non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento - e, dunque, della designazione di un nuovo giudice "naturale" - che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente.

Alla stregua di tali principi la norma in esame non merita censura. Il D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2105 (emanato in forza della delega conferita al Governo dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1443, e prorogata da successive leggi) ha operato una riforma delle circoscrizioni giudiziarie al fine di un migliore assetto della organizzazione degli uffici giudiziari: per soddisfare cioè - il che va tenuto nel debito conto - un interesse generale intimamente connesso alla funzionalità dei servizi della giustizia. L'art. 9 impugnato, pur riferendosi ad una sfera definita di procedimenti, non comporta affatto, nel senso che si é chiarito, la designazione a posteriori del giudice competente a conoscere una concreta controversia, ma si limita a prescrivere, in via assolutamente generale, entro quali limiti gli effetti delle modifiche circoscrizionali abbiano ad incidere sui procedimenti in corso. La disposizione, pertanto, non viola l'art. 25, primo comma, della Costituzione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2105, contenente norme sulle "modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari", sollevata dal Tribunale di Salerno con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1967.

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI  Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI 

 

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1967.