SENTENZA N.
88
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale del secondo comma dell'art. 30 del Codice di procedura penale
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 maggio 1961 dal
Pretore di Scalea nel procedimento penale a carico di Pepe Giovannino, iscritta
al n. 122 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 225 del 9 settembre 1961;
2) ordinanza emessa il 31 maggio 1961 dal
Pretore di Scalea nel procedimento penale a carico di Maiorana Vincenzo,
iscritta al n. 123 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 225 del 9 settembre 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 20 giugno
1962 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in
fatto
Con ordinanza emessa il 5 maggio 1961 nel
dibattimento a carico di Pepe Giovannino, regolarmente notificata e pubblicata,
e con altra ordinanza nel procedimento a carico di Maiorana Vincenzo, emessa il
31 maggio, il Pretore di Scalea ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del secondo comma dell'art. 30 del Codice di procedura penale,
in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione.
La norma impugnata sarebbe innanzi tutto
lesiva del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3. La facoltà concessa al
Procuratore della Repubblica di disporre, con provvedimento insindacabile. la
rimessione del procedimento innanzi al Pretore si risolve in una evidente e
inevitabile disuguaglianza di situazioni soggettive, ben potendo il Procuratore
della Repubblica emettere in un procedimento richiesta di decreto di citazione
al giudizio del Tribunale e in un altro, per un reato analogo, disporre la
rimessione al Pretore: e ciò a seguito di apprezzamento insindacabile, e per
ciò stesso difforme o variabile nel tempo e nello spazio.
La norma impugnata sarebbe, inoltre, in
contrasto con l'art. 25 della Costituzione. Richiamando la sentenza n. 22 del
1959 di questa Corte l'ordinanza afferma che il principio della certezza
del giudice non va riferito all'esigenza che il cittadino sappia che a
giudicarlo per il suo reato sarà un giudice ordinario e non un giudice
speciale, bensì all'altra, non meno fondamentale in uno Stato di diritto, di
conoscere quale fra i giudici ordinari dovrà giudicare. Il concetto di giudice
naturale corrisponde a quello di giudice precostituito per legge, cioè, come fu
osservato nei lavori preparatori della Costituzione, il giudice istituito in
base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate
controversie. Col provvedimento di rimessione al Pretore si attua, secondo
l'ordinanza, una vera e propria deroga alla competenza, potendo essa disporsi
fino a che sia per la prima volta aperto il dibattimento, e cioè non solo dopo
che il fatto oggetto del giudizio é stato commesso, ma perfino dopo l'inizio o
lo svolgimento delle fasi istruttoria e predibattimentale. Con la facoltà
concessa al Procuratore della Repubblica di scegliere il giudice non può dirsi
con assoluta. sicurezza che il giudice venga stabilito "per legge", dovendo
questa dettare regole obbiettive, fisse, tassative e costanti, e non già
affidare la designazione del giudice all'apprezzamento del Procuratore della
Repubblica, inevitabilmente soggettivo e diverso da ufficio ad ufficio.
L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri con atto di intervento
del 23 giugno 1961, ha concluso per la infondatezza della questione. A parte i
cenni sulla evoluzione della legislazione in materia e la critica che, in termini
di opportunità, può investire sia l'istituto della proroga che quello della
avocazione al Tribunale (art. 31, secondo comma, Cod. proc. pen.), le
argomentazioni dell'Avvocatura possono così riassumersi:
1) Non sussiste alcuna violazione dell'art.
3 della Costituzione, perché l'eguaglianza di trattamento, a parità di
condizioni soggettive, é a tutti assicurata. Chiunque abbia posto in essere una
condotta rilevante agli effetti penali va incontro alla possibile applicazione
del secondo e del terzo comma dell'art. 30 del Cod. proc. pen.; né una
violazione del principio sancito dall'art. 3 della Costituzione può dirsi che
si verifichi per il fatto che in pratica, a posteriori, in alcuni casi si
faccia luogo all'istituto della proroga e in altri no.
2) Nemmeno é da ravvisarsi contrasto con
l'art. 25 della Costituzione. Contrariamente a quanto é stato ritenuto da una
parte della dottrina, secondo la quale l'art. 25 sarebbe stato dettato allo
scopo di impedire la deroga della competenza in relazione a una determinata
regiudicanda già insorta, e non già per far divieto della creazione di giudici
straordinari o speciali, al che provvede l'art. 102, l'Avvocatura sostiene che
le due norme, sebbene collocate in parti diverse della Costituzione per
sopperire ad esigenze diverse, sono tuttavia tali da non escludere una
coincidenza nel loro contenuto.
3) Anche ammesso, comunque, che l'art. 25
contenga il divieto di modificare la competenza in relazione a una determinata
regiudicanda già insorta, un tal divieto non riguarda la norma impugnata. Per
l'istituto ivi previsto, infatti, é ben nota in anticipo, cioè prima che la
regiudicanda insorga, l'alternativa della competenza, chiaramente prestabilita
dalla legge.
4) L'istituto della proroga della
competenza si risolve in una eccezione, preveduta dalla legge, alle regole
sulla determinazione della competenza; e se il giudice deve essere
precostituito per legge, la legge bene può disporre un margine
nell'applicazione, purché siano posti i criteri per l'esercizio della discrezionalità.
5) Per quanto riguarda l'esigenza della
indipendenza della scelta del giudice competente dalle circostanze concrete del
fatto storico, l'ordinamento vigente tradizionalmente prevede che si tenga
talvolta conto, in tale scelta, di quelle circostanze, e non soltanto della
fattispecie intesa come modello legale del fatto. Sotto questo aspetto non si
può ravvisare alcuna differenza fra l'istituto della proroga della competenza e
l'ipotesi di cui all'art. 32 del Cod. proc. pen., secondo comma (computazione
delle circostanze aggravanti ai fini della competenza).
6) Nessuna offesa subisce il principio
secondo il quale il giudice é solo vincolato dall'osservanza della legge e non
da imposizioni che gli pervengano dall'organo che proroga la competenza; e ciò
perché il giudice inferiore può declinare la competenza in tutti i casi in cui
ritenga che si debba pervenire in concreto all'applicazione di una pena che
superi la sua competenza, sia nella ipotesi in cui non ravvisi l'applicabilità
delle attenuanti ritenute dall'organo prorogante, sia quando ritenga di non
dover partire dal minimo di pena necessario per rimanere nell'ambito della
competenza.
Considerato
in diritto
La questione sollevata é identica per le
due ordinanze e va decisa con unica sentenza.
1. - Un contrasto fra l'art. 30, secondo
comma, del Cod. proc. pen. e l'art. 3 della Costituzione é da ritenersi
insussistente; e la formulazione in questo senso della questione di legittimità
costituzionale muove probabilmente da una non netta distinzione fra il momento
legislativo e il momento applicativo della norma impugnata. La quale non lede
in alcun modo il principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge,
in quanto le condizioni richieste per la proroga della competenza non pongono alcuna
discriminazione soggettiva, e la proroga può essere egualmente disposta in
confronto di qualsiasi giudicabile. Che poi dai vari uffici, e secondo le
rispettive diverse tendenze ed esigenze, si faccia in pratica un uso difforme
del potere discrezionale attribuito dalla legge, é cosa che non riguarda il
giudizio di legittimità costituzionale, il cui oggetto é la norma così come é
posta nell'ordinamento, al di fuori di ogni particolarità della sua
applicazione.
2. - Diversa considerazione spetta, invece,
alla questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 25, primo
comma, della Costituzione, in forza del quale nessuno può essere distolto dal
giudice naturale precostituito per legge.
La locuzione "giudice naturale",
come sostanzialmente questa Corte ha ritenuto anche in precedente sentenza (n. 29 del 1958),
non ha nell'art. 25 un significato proprio e distinto, e deriva per forza di
tradizione da norme analoghe di precedenti Costituzioni, nulla in realtà
aggiungendo al concetto di "giudice precostituito per legge".
A sostegno delle sue conclusioni,
l'Avvocatura dello Stato ritiene di fare un certo credito alla tesi secondo la
quale il divieto di sottrazione al giudice naturale coinciderebbe, almeno in
parte, col divieto della istituzione di giudici straordinari o speciali,
tentando con ciò un collegamento fra l'art. 25 e l'art. 102. Ma in realtà
queste due norme, a parte ogni considerazione circa la coincidenza della istituzione
di giudici straordinari con la sottrazione al giudice naturale, hanno contenuto
ben diverso. Anche se genericamente ispirate ad una comune finalità di retto
ordinamento delle funzioni di giustizia, esse rispondono ad esigenze distinte,
e cioè: unità della giurisdizione per l'art. 102; divieto della costituzione
del giudice a posteriori per l'art. 25.
Si afferma che nell'art. 25 é sancito il
principio della certezza del giudice, e ciò é sostanzialmente vero; ma di un
tal principio la puntuale significazione é più efficacemente espressa nel
concetto di "pre-costituzione del giudice", vale a dire della previa
determinazione della competenza, con riferimento a fattispecie astratte
realizzabili in futuro, non già, a posteriori, in relazione, come si dice, a
una regiudicanda già insorta. Posto ciò, la questione di legittimità
costituzionale, rapportata all'art. 25, si riduce a stabilire se il concetto di
"giudice precostituito per legge" sia da intendere soltanto nel senso
di una competenza fissata, senza alternativa, immediatamente ed esclusivamente
dalla legge, ovvero debba estendersi ad includere la possibilità, in ordine
alla stessa materia, dell'alternativa fra un giudice e un altro, preveduta
dalla legge, ma risolubile, a posteriori, con provvedimento singolo, in
relazione ad un dato procedimento.
3. - La Corte é per la prima delle due
soluzioni, ritenendo che l'art. 25 abbia sul punto in questione stabilita una
riserva assoluta di legge.
Indubbiamente l'istituto della proroga
della competenza, notoriamente ispirato ad esigenze pratiche di funzionamento
degli uffici giudiziari, non rappresenta, fra quelle possibili, una deroga di
primaria importanza; ed é a ben più gravi attentati ai diritti del cittadino, a
ben diverse deviazioni dal retto svolgimento dei giudizi che risale il
principio della precostituzione del giudice, così energicamente e continuamente
riaffermato fra le garanzie dello Stato di diritto da trovare una sua propria e
tradizionale espressione nel concetto di giudice naturale. Niente autorizza,
tuttavia, in una netta e non equivoca determinazione del principio stesso, a
dare ingresso a queste sia pur minori e meno pericolose deviazioni. Nella norma
costituzionale in esame, infatti, nessun elemento si rinviene che consenta di
indulgere alla interpretazione più larga; e bisogna, d'altra parte, riconoscere
che se il principio stabilito dalla norma stessa é quello della precostituzione
e, quindi, della certezza del giudice, una tale certezza non può dirsi
realizzata allorché sia pure per legge, é preveduta un'alternativa come quella
dell'art. 30 del Cod. proc. penale. E ciò non senza considerare che
precostituzione del giudice e discrezionalità nella sua concreta designazione
sono criteri fra i quali non si ravvisa possibile una conciliazione.
Né contro la soluzione accolta varrebbe
invocare la possibilità, da parte del Pretore, di declinare eventualmente,
riconoscendone inesistenti i presupposti, la competenza attribuitagli ex art.
30. Ciò rientra evidentemente fra i poteri che istituzionalmente competono al
giudice e che la proroga della competenza non può certo modificare; ma l'uso
che si faccia di un tal potere non vale certo ad eliminare la originaria
incertezza della competenza.
4. - Se, dunque, il principio della
precostituzione del giudice tutela nel cittadino il diritto a una previa non
dubbia conoscenza del giudice competente a decidere, o, ancor più nettamente,
il diritto alla certezza che a giudicare non sarà un giudice creato posteriori
in relazione a un fatto già verificatosi, non ha rilevanza che il provvedimento
di proroga sia emesso dal Pubblico Ministero (art. 30, comma secondo), ovvero
dal Giudice istruttore o dalla Sezione istruttoria (art. 30, comma terzo).
Comunque più grave, in relazione ai principi fondamentali del processo, possa
apparire la prima ipotesi, l'una e l'altra si equivalgono sul piano della
legittimità costituzionale, eguale essendo il contrasto che ciascuna di esse
realizza di fronte al principio della precostituzione del giudice. Ciò importa
che, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, si debba dichiarare la
illegittimità costituzionale anche del terzo comma dello stesso art. 30 del
Cod. proc. pen, il quale estende al Giudice istruttore e alla Sezione
istruttoria la stessa facoltà attribuita dal comma secondo al Procuratore della
Repubblica. Del pari, e per le considerazioni già fatte in ordine all'art. 30,
non può esservi dubbio che nell'identico contrasto con l'art. 25 venga a
trovarsi il secondo comma dell'art. 31 del Cod. proc. pen, che dà facoltà al
Procuratore della Repubblica di disporre la rimessione al Tribunale dei
procedimenti di competenza del Pretore; e così anche l'art. 10 del R.D.L. 20
luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, in forza del
quale i procedimenti a carico di minori degli anni diciotto, che per l'art. 9
della stessa legge sono attribuiti alla competenza del Tribunale per i
minorenni, possono, con provvedimento ingiudicabile del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, essere rimessi al Pretore.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
pronunciando sui giudizi riuniti elencati
in epigrafe:
dichiara la illegittimità costituzionale
dell'art. 30, secondo comma, del Codice di procedura penale, in riferimento
all'art. 25, primo comma, della Costituzione;
dichiara, altresì, in applicazione
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale:
del comma terzo dello stesso art. 30 del Codice di procedura penale; del comma
secondo dell'art. 31 del Codice di procedura penale; dell'art. 10 del R.D.L. 20
luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e il funzionamento del Tribunale per i
minorenni, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1962.