Sentenza n. 88 del 1962
 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 88

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 30 del Codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 maggio 1961 dal Pretore di Scalea nel procedimento penale a carico di Pepe Giovannino, iscritta al n. 122 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 del 9 settembre 1961;

2) ordinanza emessa il 31 maggio 1961 dal Pretore di Scalea nel procedimento penale a carico di Maiorana Vincenzo, iscritta al n. 123 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 del 9 settembre 1961.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 20 giugno 1962 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.  

Ritenuto in fatto 

Con ordinanza emessa il 5 maggio 1961 nel dibattimento a carico di Pepe Giovannino, regolarmente notificata e pubblicata, e con altra ordinanza nel procedimento a carico di Maiorana Vincenzo, emessa il 31 maggio, il Pretore di Scalea ha sollevato questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 30 del Codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione.

La norma impugnata sarebbe innanzi tutto lesiva del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3. La facoltà concessa al Procuratore della Repubblica di disporre, con provvedimento insindacabile. la rimessione del procedimento innanzi al Pretore si risolve in una evidente e inevitabile disuguaglianza di situazioni soggettive, ben potendo il Procuratore della Repubblica emettere in un procedimento richiesta di decreto di citazione al giudizio del Tribunale e in un altro, per un reato analogo, disporre la rimessione al Pretore: e ciò a seguito di apprezzamento insindacabile, e per ciò stesso difforme o variabile nel tempo e nello spazio.

La norma impugnata sarebbe, inoltre, in contrasto con l'art. 25 della Costituzione. Richiamando la sentenza n. 22 del 1959 di questa Corte l'ordinanza afferma che il principio della certezza del giudice non va riferito all'esigenza che il cittadino sappia che a giudicarlo per il suo reato sarà un giudice ordinario e non un giudice speciale, bensì all'altra, non meno fondamentale in uno Stato di diritto, di conoscere quale fra i giudici ordinari dovrà giudicare. Il concetto di giudice naturale corrisponde a quello di giudice precostituito per legge, cioè, come fu osservato nei lavori preparatori della Costituzione, il giudice istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie. Col provvedimento di rimessione al Pretore si attua, secondo l'ordinanza, una vera e propria deroga alla competenza, potendo essa disporsi fino a che sia per la prima volta aperto il dibattimento, e cioè non solo dopo che il fatto oggetto del giudizio é stato commesso, ma perfino dopo l'inizio o lo svolgimento delle fasi istruttoria e predibattimentale. Con la facoltà concessa al Procuratore della Repubblica di scegliere il giudice non può dirsi con assoluta. sicurezza che il giudice venga stabilito "per legge", dovendo questa dettare regole obbiettive, fisse, tassative e costanti, e non già affidare la designazione del giudice all'apprezzamento del Procuratore della Repubblica, inevitabilmente soggettivo e diverso da ufficio ad ufficio.

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri con atto di intervento del 23 giugno 1961, ha concluso per la infondatezza della questione. A parte i cenni sulla evoluzione della legislazione in materia e la critica che, in termini di opportunità, può investire sia l'istituto della proroga che quello della avocazione al Tribunale (art. 31, secondo comma, Cod. proc. pen.), le argomentazioni dell'Avvocatura possono così riassumersi:

1) Non sussiste alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione, perché l'eguaglianza di trattamento, a parità di condizioni soggettive, é a tutti assicurata. Chiunque abbia posto in essere una condotta rilevante agli effetti penali va incontro alla possibile applicazione del secondo e del terzo comma dell'art. 30 del Cod. proc. pen.; né una violazione del principio sancito dall'art. 3 della Costituzione può dirsi che si verifichi per il fatto che in pratica, a posteriori, in alcuni casi si faccia luogo all'istituto della proroga e in altri no.

2) Nemmeno é da ravvisarsi contrasto con l'art. 25 della Costituzione. Contrariamente a quanto é stato ritenuto da una parte della dottrina, secondo la quale l'art. 25 sarebbe stato dettato allo scopo di impedire la deroga della competenza in relazione a una determinata regiudicanda già insorta, e non già per far divieto della creazione di giudici straordinari o speciali, al che provvede l'art. 102, l'Avvocatura sostiene che le due norme, sebbene collocate in parti diverse della Costituzione per sopperire ad esigenze diverse, sono tuttavia tali da non escludere una coincidenza nel loro contenuto.

3) Anche ammesso, comunque, che l'art. 25 contenga il divieto di modificare la competenza in relazione a una determinata regiudicanda già insorta, un tal divieto non riguarda la norma impugnata. Per l'istituto ivi previsto, infatti, é ben nota in anticipo, cioè prima che la regiudicanda insorga, l'alternativa della competenza, chiaramente prestabilita dalla legge.

4) L'istituto della proroga della competenza si risolve in una eccezione, preveduta dalla legge, alle regole sulla determinazione della competenza; e se il giudice deve essere precostituito per legge, la legge bene può disporre un margine nell'applicazione, purché siano posti i criteri per l'esercizio della discrezionalità.

5) Per quanto riguarda l'esigenza della indipendenza della scelta del giudice competente dalle circostanze concrete del fatto storico, l'ordinamento vigente tradizionalmente prevede che si tenga talvolta conto, in tale scelta, di quelle circostanze, e non soltanto della fattispecie intesa come modello legale del fatto. Sotto questo aspetto non si può ravvisare alcuna differenza fra l'istituto della proroga della competenza e l'ipotesi di cui all'art. 32 del Cod. proc. pen., secondo comma (computazione delle circostanze aggravanti ai fini della competenza).

6) Nessuna offesa subisce il principio secondo il quale il giudice é solo vincolato dall'osservanza della legge e non da imposizioni che gli pervengano dall'organo che proroga la competenza; e ciò perché il giudice inferiore può declinare la competenza in tutti i casi in cui ritenga che si debba pervenire in concreto all'applicazione di una pena che superi la sua competenza, sia nella ipotesi in cui non ravvisi l'applicabilità delle attenuanti ritenute dall'organo prorogante, sia quando ritenga di non dover partire dal minimo di pena necessario per rimanere nell'ambito della competenza.  

Considerato in diritto 

La questione sollevata é identica per le due ordinanze e va decisa con unica sentenza.

1. - Un contrasto fra l'art. 30, secondo comma, del Cod. proc. pen. e l'art. 3 della Costituzione é da ritenersi insussistente; e la formulazione in questo senso della questione di legittimità costituzionale muove probabilmente da una non netta distinzione fra il momento legislativo e il momento applicativo della norma impugnata. La quale non lede in alcun modo il principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, in quanto le condizioni richieste per la proroga della competenza non pongono alcuna discriminazione soggettiva, e la proroga può essere egualmente disposta in confronto di qualsiasi giudicabile. Che poi dai vari uffici, e secondo le rispettive diverse tendenze ed esigenze, si faccia in pratica un uso difforme del potere discrezionale attribuito dalla legge, é cosa che non riguarda il giudizio di legittimità costituzionale, il cui oggetto é la norma così come é posta nell'ordinamento, al di fuori di ogni particolarità della sua applicazione.

2. - Diversa considerazione spetta, invece, alla questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, in forza del quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

La locuzione "giudice naturale", come sostanzialmente questa Corte ha ritenuto anche in precedente sentenza (n. 29 del 1958), non ha nell'art. 25 un significato proprio e distinto, e deriva per forza di tradizione da norme analoghe di precedenti Costituzioni, nulla in realtà aggiungendo al concetto di "giudice precostituito per legge".

A sostegno delle sue conclusioni, l'Avvocatura dello Stato ritiene di fare un certo credito alla tesi secondo la quale il divieto di sottrazione al giudice naturale coinciderebbe, almeno in parte, col divieto della istituzione di giudici straordinari o speciali, tentando con ciò un collegamento fra l'art. 25 e l'art. 102. Ma in realtà queste due norme, a parte ogni considerazione circa la coincidenza della istituzione di giudici straordinari con la sottrazione al giudice naturale, hanno contenuto ben diverso. Anche se genericamente ispirate ad una comune finalità di retto ordinamento delle funzioni di giustizia, esse rispondono ad esigenze distinte, e cioè: unità della giurisdizione per l'art. 102; divieto della costituzione del giudice a posteriori per l'art. 25.

Si afferma che nell'art. 25 é sancito il principio della certezza del giudice, e ciò é sostanzialmente vero; ma di un tal principio la puntuale significazione é più efficacemente espressa nel concetto di "pre-costituzione del giudice", vale a dire della previa determinazione della competenza, con riferimento a fattispecie astratte realizzabili in futuro, non già, a posteriori, in relazione, come si dice, a una regiudicanda già insorta. Posto ciò, la questione di legittimità costituzionale, rapportata all'art. 25, si riduce a stabilire se il concetto di "giudice precostituito per legge" sia da intendere soltanto nel senso di una competenza fissata, senza alternativa, immediatamente ed esclusivamente dalla legge, ovvero debba estendersi ad includere la possibilità, in ordine alla stessa materia, dell'alternativa fra un giudice e un altro, preveduta dalla legge, ma risolubile, a posteriori, con provvedimento singolo, in relazione ad un dato procedimento.

3. - La Corte é per la prima delle due soluzioni, ritenendo che l'art. 25 abbia sul punto in questione stabilita una riserva assoluta di legge.

Indubbiamente l'istituto della proroga della competenza, notoriamente ispirato ad esigenze pratiche di funzionamento degli uffici giudiziari, non rappresenta, fra quelle possibili, una deroga di primaria importanza; ed é a ben più gravi attentati ai diritti del cittadino, a ben diverse deviazioni dal retto svolgimento dei giudizi che risale il principio della precostituzione del giudice, così energicamente e continuamente riaffermato fra le garanzie dello Stato di diritto da trovare una sua propria e tradizionale espressione nel concetto di giudice naturale. Niente autorizza, tuttavia, in una netta e non equivoca determinazione del principio stesso, a dare ingresso a queste sia pur minori e meno pericolose deviazioni. Nella norma costituzionale in esame, infatti, nessun elemento si rinviene che consenta di indulgere alla interpretazione più larga; e bisogna, d'altra parte, riconoscere che se il principio stabilito dalla norma stessa é quello della precostituzione e, quindi, della certezza del giudice, una tale certezza non può dirsi realizzata allorché sia pure per legge, é preveduta un'alternativa come quella dell'art. 30 del Cod. proc. penale. E ciò non senza considerare che precostituzione del giudice e discrezionalità nella sua concreta designazione sono criteri fra i quali non si ravvisa possibile una conciliazione.

Né contro la soluzione accolta varrebbe invocare la possibilità, da parte del Pretore, di declinare eventualmente, riconoscendone inesistenti i presupposti, la competenza attribuitagli ex art. 30. Ciò rientra evidentemente fra i poteri che istituzionalmente competono al giudice e che la proroga della competenza non può certo modificare; ma l'uso che si faccia di un tal potere non vale certo ad eliminare la originaria incertezza della competenza.

4. - Se, dunque, il principio della precostituzione del giudice tutela nel cittadino il diritto a una previa non dubbia conoscenza del giudice competente a decidere, o, ancor più nettamente, il diritto alla certezza che a giudicare non sarà un giudice creato posteriori in relazione a un fatto già verificatosi, non ha rilevanza che il provvedimento di proroga sia emesso dal Pubblico Ministero (art. 30, comma secondo), ovvero dal Giudice istruttore o dalla Sezione istruttoria (art. 30, comma terzo). Comunque più grave, in relazione ai principi fondamentali del processo, possa apparire la prima ipotesi, l'una e l'altra si equivalgono sul piano della legittimità costituzionale, eguale essendo il contrasto che ciascuna di esse realizza di fronte al principio della precostituzione del giudice. Ciò importa che, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, si debba dichiarare la illegittimità costituzionale anche del terzo comma dello stesso art. 30 del Cod. proc. pen, il quale estende al Giudice istruttore e alla Sezione istruttoria la stessa facoltà attribuita dal comma secondo al Procuratore della Repubblica. Del pari, e per le considerazioni già fatte in ordine all'art. 30, non può esservi dubbio che nell'identico contrasto con l'art. 25 venga a trovarsi il secondo comma dell'art. 31 del Cod. proc. pen, che dà facoltà al Procuratore della Repubblica di disporre la rimessione al Tribunale dei procedimenti di competenza del Pretore; e così anche l'art. 10 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, in forza del quale i procedimenti a carico di minori degli anni diciotto, che per l'art. 9 della stessa legge sono attribuiti alla competenza del Tribunale per i minorenni, possono, con provvedimento ingiudicabile del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, essere rimessi al Pretore.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

pronunciando sui giudizi riuniti elencati in epigrafe:

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 30, secondo comma, del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione;

dichiara, altresì, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale: del comma terzo dello stesso art. 30 del Codice di procedura penale; del comma secondo dell'art. 31 del Codice di procedura penale; dell'art. 10 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e il funzionamento del Tribunale per i minorenni, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1962.

Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI

 

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1962.