SENTENZA
N. 32
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. QIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 392, ultimo comma, ultima parte, del
Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 1 agosto 1963
dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Lecce nel procedimento
penale a carico di Cito Martino ed altri, iscritta al n. 180 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268
del 12 ottobre 1963.
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Cito Martino ed altri;
udita nell'udienza
pubblica del 5 febbraio 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
udito l'avv. Giuseppe
Magno, per Cito Martino e gli altri imputati.
Ritenuto
in fatto
1. - Il Procuratore
generale della Corte d'appello di Lecce il 29 dicembre 1962 avocava a sé
l'istruzione sommaria di un procedimento penale a carico di Martino Cito e
altri, rimettendone gli atti alla Sezione istruttoria della Corte d'appello di
Lecce: ciò in virtù del potere che gli conferisce l'art. 392, ultimo comma,
ultima parte, del Codice di procedura penale.
La Sezione
istruttoria, nel corso del processo e su domanda dello stesso Procuratore
generale, emetteva il 1 agosto 1963 un'ordinanza diretta a questa Corte
proponendo questione di legittimità costituzionale del predetto art. 392,
ultimo comma, del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25 della
Costituzione.
Nell'ordinanza la
Sezione istruttoria osserva che v'é sostanziale identità tra la norma
denunciata e quella contenuta nell'art. 234, comma secondo, del Codice di
procedura penale, poiché tanto nell'una quanto nell'altra é "attribuita al
procuratore generale la facoltà di determinare la competenza del giudice con
insindacabile discrezionalità". Perciò, se é stata dichiarata illegittima
dalla Corte costituzionale la seconda delle due norme (sentenza 7 giugno 1963,
n. 110), altrettanto illegittima apparisce la disposizione impugnata:
nell'una e nell'altra, infatti, manca la garanzia della precostituzione del
giudice.
2. - La difesa delle
parti private, costituitasi con atto depositato il 30 ottobre 1963, insiste
sulla illegittimità costituzionale dell'art. 392, ultimo comma; ma tuttavia
dubita della rilevanza di detta questione poiché il giudizio di merito doveva
essere deciso indipendentemente dalla norma impugnata; la quale infatti non
consente l'avocazione da parte del Pubblico Ministero quando, come nel caso
presente, l'istruzione s'é già chiusa presso il Tribunale con decreto di
archiviazione emesso dal giudice istruttore; di ciò avrebbe dovuto prendere
atto la Sezione istruttoria, invece di sollevare la questione di legittimità
costituzionale.
3. - Nella
discussione orale la parte privata ha insistito sulla eccezione di non rilevanza.
Considerato
in diritto
1. - É stato
denunciato l'art. 392, terzo comma, del Codice di procedura penale perché,
consentendo al Procuratore generale presso la Corte d'appello, che ha avocato a
sé l'istruzione sommaria, di rimettere gli atti alla Sezione istruttoria,
contrasterebbe col principio costituzionale della precostituzione legale del
giudice (art. 25 della Costituzione).
La parte privata
dubita della rilevanza di tale questione; ma il dubbio non può essere accolto
benché manchi nell'ordinanza di rinvio della Sezione istruttoria di Lecce un
esplicito giudizio di rilevanza: infatti, risulta dagli atti che la causa é
stata rimessa alla Sezione istruttoria ed assunta da questa proprio in
applicazione dell'art. 392, terzo comma, del Codice di procedura penale,
dimodoché il giudizio di merito presso tale Sezione non può essere definito se
prima non s'é risolta la questione di legittimità costituzionale dello stesso
articolo 392, terzo comma.
2. - Nel merito la
questione é fondata.
La norma impugnata
consente innanzi tutto al Procuratore generale di avocare a sé l'istruzione
sommaria della causa. Entro questi limiti essa non contrasta con la
Costituzione poiché nella avocazione dal Procuratore della Repubblica al
Procuratore generale non si può scorgere mutamento del giudice precostituito
per legge, ma sostituzione d'un organo del Pubblico Ministero ad altro organo
dello stesso Pubblico Ministero (sentenza n. 148 del 1963
della Corte costituzionale).
Tuttavia il
Procuratore generale, mentre può avocare a sé l'istruzione sommaria della causa
senza urtare con principi costituzionali, non può rimettere gli atti alla
Sezione istruttoria: se lo potesse, sottrarrebbe l'istruzione della causa al
giudice precostituito per legge, cioè, nei giudizi di competenza del Tribunale
o della Corte di assise, al giudice istruttore; il che sarebbe in evidente
contrasto con l'art. 25, primo comma, della Costituzione (sentenza n. 110 del 1963 della Corte costituzionale): questo perché
lo spostamento di competenza in tal caso deriverebbe dalla insindacabile
discrezionalità d'un provvedimento del Procuratore generale anziché, come si
dovrebbe, con le garanzie e nei limiti prestabiliti dalla legge.
Perciò, la norma
impugnata, in quanto, nella sua ultima parte, consente al Procuratore generale
di rimettere la causa alla Sezione istruttoria, é costituzionalmente
illegittima. Dal che si deduce che il Procuratore generale, una volta assunta
l'istruzione sommaria della causa in virtù dello stesso art, 392, se crederà di
trasformarla in formale o di chiedere i provvedimenti previsti dagli artt. 270,
secondo comma, 280, terzo comma, e 395, primo comma, del Codice di procedura
penale, non potrà che rivolgersi al giudice istruttore.
3. - Ne deriva che
anche l'art. 272, secondo comma, del Codice di procedura penale, nonché i
citati artt. 270, secondo comma, 280, terzo comma, 395, primo comma,
contrastano parzialmente con la Costituzione. Infatti il primo articolo consente
al Procuratore generale, che abbia assunto o avocato a sé l'istruzione
sommaria, di rimettere gli atti del giudizio alla Sezione istruttoria, perché
proceda all'istruzione formale; gli altri tre gli attribuiscono l'analogo
potere, dopo l'assunzione o l'avocazione del giudizio, di rimettere gli atti
alla Sezione istruttoria perché provveda sulla scarcerazione, sulla libertà
provvisoria, sul proscioglimento dell'imputato; materie, anche queste, nelle
quali il giudice precostituito per legge é il giudice istruttore. I quattro
articoli, dunque, contengono norme, come quella denunciata, che fanno dipendere
la competenza della Sezione istruttoria dall'assunzione o dall'avocazione, atti
assolutamente discrezionali del Procuratore generale; perciò, entro questi
limiti, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, se ne deve
dichiarare l'illegittimità costituzionale, una volta dichiarata la
incostituzionalità della norma impugnata;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 392, terzo comma, ultima parte, del Codice di
procedura penale, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione;
dichiara, inoltre, in
applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e in riferimento all'art.
25, primo comma, della Costituzione, la illegittimità costituzionale degli
artt. 270, secondo comma, 272, secondo comma, 280, terzo comma, e 395, primo
comma, del Codice di procedura penale, in quanto consentono al Procuratore
generale, che ha assunto o avocato a sé l'istruzione sommaria della causa, di
rimettere gli atti del processo alla Sezione istruttoria.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 2 aprile 1964.