SENTENZA
N. 50
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 55 del Codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1962 dalla Corte suprema di
cassazione - Sezione I penale - nel procedimento penale a carico di Casoli
Alfredo ed altri, iscritta al n. 14 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 26 gennaio 1963.
Visti l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri e l'atto di costituzione in giudizio
di Casoli Alfredo;
udita nell'udienza
pubblica del 3 aprile 1963 la relazione del Giudice Antonio Manca;
uditi l'avvocato
Piero Fornaciari, per Casoli Alfredo, e il sostituto avvocato generale dello
Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Con atto del 27
settembre 1962, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, in
seguito alla relazione del Procuratore generale presso la Corte di appello di
Bologna del 1 agosto 1962, ed all'istanza dell'imputato Casoli Alfredo dell'8
giugno 1962, chiedeva che la Corte di cassazione designasse altra Corte di
assise per la definizione del processo a carico del detto Casoli ed altri
imputati.
Il Procuratore
generale, a sostegno della richiesta, rilevava la sussistenza di fondate
probabilità di pressioni sui giudici popolari e sui testimoni, ad opera di
tutto l'ambiente locale, date le modalità di esecuzione del delitto, ed il
movente che l'aveva determinato, da ricollegarsi a rivalità di carattere
politico molto accese nella zona.
La suprema Corte, con
ordinanza del 27 novembre 1962, ha sospeso di decidere sulla richiesta del
Procuratore generale ed ha sollevato, di ufficio, la questione della
legittimità costituzionale dell'art. 55 del Codice di procedura penale,
ritenendola rilevante e non manifestamente infondata.
Il dubbio circa la
incostituzionalità delle predette disposizioni, in riferimento all'art. 25,
primo comma, della Costituzione, deriverebbe, secondo l'ordinanza di rinvio,
dal fatto che, consentendosi al Pubblico Ministero e all'imputato di proporre
la domanda di rimessione dell'istruzione o del giudizio da uno ad un altro
giudice di sede diversa, si verrebbe ad ammettere la possibilità di derogare
alle regole sulla competenza per territorio, stabilite dall'art. 39 del Codice
processuale penale. Deroga che attribuirebbe, in sostanza, alla Cassazione il
potere discrezionale di designare il giudice, successivamente al verificarsi
del fatto-reato, con violazione, quindi, del precetto costituzionale, secondo
il quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per
legge.
Espletate le
prescritte formalità circa la notificazione e le comunicazioni, l'ordinanza é
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1963, n. 24.
In questa sede si é
costituito l'imputato Casoli rappresentato dagli avvocati Giulio e Piero
Fornaciari, che hanno depositato le deduzioni il 26 gennaio 1963. Ed é intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura
generale dello Stato, depositando le deduzioni il 24 dicembre 1962.
In sostanza ed in
sintesi, l'Avvocatura sostiene che, nei casi di rimessione preveduti dall'art.
55 del Codice processuale penale, si tratterebbe di inidoneità del giudice
normalmente investito del processo. Da questa inidoneità deriverebbe la
incompetenza di detto giudice, che non potrebbe più essere considerato come il
giudice naturale prefissato dalla legge, e deriverebbe, invece, la competenza
potenziale di tutti gli altri organi di pari grado della giurisdizione penale.
In tale situazione non sarebbe da ravvisare una deroga alla competenza, vietata
dalla Costituzione, ma piuttosto la determinazione della competenza di un
giudice diverso: competenza, quindi, non di carattere surrogatorio, bensì
primaria, attribuibile agli altri organi giurisdizionali, fatta eccezione per
quello riguardo al quale si é chiesta la rimessione. E, prosegue l'Avvocatura,
gli stessi motivi che autorizzano la rimessione chiarirebbero l'impossibilità
della predeterminazione del giudice al processo, e giustificherebbero
l'esigenza processuale, altrimenti insuperabile, che attribuisce alla
Cassazione il potere di regolare anche questa ipotesi particolare di competenza
concorrente.
Un eccessivo rigore
nell'interpretazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, porterebbe,
secondo l'Avvocatura, a dovere escludere sia la facoltà del Capo dell'ufficio
giudiziario di designare il magistrato che deve occuparsi del processo, sia la
legittimità dei provvedimenti della Cassazione nel caso di annullamento con
rinvio ad altro giudice.
Chiede, quindi, che
si dichiari non fondata la questione sollevata nell'ordinanza di rinvio.
Tali osservazioni
sono condivise anche dalla difesa della parte privata. Secondo la quale la non
fondatezza della questione deriverebbe altresì dal considerare che, nelle
situazioni prevedute dall'art. 55 del Codice processuale penale, si
verificherebbero ipotesi di incapacità del giudice che darebbero luogo a
nullità insanabili ai sensi dell'art. 185 dello stesso Codice: e che il
provvedimento della Corte di cassazione avrebbe carattere giurisdizionale,
emanato in seguito all'accertamento delle circostanze obiettive indicate dalla
legge.
Considerato
in diritto
1. - La questione
sollevata dall'ordinanza di rinvio si concreta nell'esaminare se possa
ritenersi, o no, in contrasto con il precetto dell'art. 25, primo comma, della
Costituzione, la disposizione contenuta nell'art. 55 del Codice processuale
penale; che, per gravi motivi di ordine pubblico, o per legittimo sospetto,
deferisce alla Corte di cassazione la facoltà di rimettere l'istruzione, o il
giudizio, ad altro giudice di sede diversa.
Nell'ordinanza si fa
riferimento alla sentenza di questa Corte n. 88 del 1962; la quale ha precisato che, ai sensi
dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, "giudice naturale" é
il giudice precostituito per legge, la cui competenza cioè é previamente
determinata, rispetto a fattispecie astratte da verificarsi nel futuro e non
già verificate. Ed ha ritenuto costituzionalmente illegittime, per
inconciliabilità con tale principio, la disposizione dell'art. 30 del Codice di
procedura penale ed altre di contenuto analogo, in quanto rimettevano alla
discrezionalità dell'organo giudiziario di determinare la competenza per
materia, successivamente al verificarsi del fatto.
Secondo l'ordinanza,
il dubbio, circa la legittimità costituzionale del citato art. 55, deriverebbe
dalla circostanza che, anche nei casi da questo articolo preveduti, sarebbe
deferito alla Corte di cassazione il potere di designare discrezionalmente per
l'istruttoria o per il giudizio, un giudice territorialmente diverso da quello
originariamente stabilito dalla legge.
2. - Il dubbio non é
fondato.
La disposizione
impugnata, infatti, sia dal punto di vista processuale, sia tenuto conto delle
ragioni e delle finalità per cui é stata dettata nel Codice vigente e in quelli
precedenti (artt. 32 e segg. del Codice di procedura penale del 1913 e artt.
766 e segg. del Codice di procedura penale del 1865), si presenta con carattere
diverso rispetto alle disposizioni già esaminate da questa Corte. Onde, per decidere
la questione ora prospettata, occorre riportarsi ad altri principi, pure
sanciti dalla Costituzione, che si coordinano, nell'unità del sistema, con
quelli già enunciati nella precedente sentenza. Dal punto di vista processuale
é da osservare che lo spostamento della competenza per materia, preveduto
dall'art. 30 del Codice di procedura penale (o dalle altre disposizioni
dichiarate illegittime), era deferito all'insindacabile discrezionalità
dell'organo giudiziario, quando avesse ritenuto, in via di delibazione, la
possibile applicazione di circostanze attenuanti e la presumibile quantità
della sanzione da infliggere.
Nella rimessione,
invece, autorizzata dall'art. 55, lo spostamento della competenza per
territorio dipende necessariamente ed esclusivamente dall'accertamento
obiettivo dei fatti ipotizzati dalla legge, in seguito e a conclusione di uno
speciale procedimento promosso dal Pubblico Ministero, o anche dall'imputato
(limitatamente ai casi di legittimo sospetto), definito con ordinanza del supremo
organo della giurisdizione ordinaria regolatore della competenza. Ed é altresì
da escludere che, anche se nel testo legislativo é usata la parola
"può", la facoltà attribuita al predetto organo, importi una
discrezionalità nell'emanare il provvedimento, come si assume nell'ordinanza di
rinvio; dovendosi ritenere, invece, che il provvedimento stesso costituisce
l'espressione del potere-dovere del giudice di decidere, come di regola si
verifica, nel caso concreto in base all'accertamento e alla valutazione dei
fatti dedotti dalle parti, in relazione alle ipotesi, in astratto, prevedute
dal legislatore.
3. - Senonché,
nell'interpretazione del ricordato art. 55, assumono particolare rilievo (accentuando
la differenza fra questa disposizione e le norme già ritenute illegittime), le
gravi esigenze che, con l'istituto della rimessione, regolato da tale articolo,
si intendono soddisfare: esigenze, le quali, al pari del divieto di distogliere
alcuno dal giudice naturale precostituito per legge, rispondono anche esse,
come si é accennato, a principi costituzionalmente rilevanti, cioè
l'indipendenza e, quindi, l'imparzialità dell'organo giudicante e la tutela del
diritto di difesa.
Quanto all'indipendenza,
questa Corte, con la sentenza n. 108 del 1962, ne ha posto in luce il carattere
fondamentale e connaturale alla funzione giudiziaria; indipendenza che la
Costituzione ha garantito, con varie norme, riguardo agli organi della
giurisdizione ordinaria (artt. 101, 104, 105 e 107); ed ha imposto che sia
assicurata dal legislatore anche riguardo ai giudici speciali (art. 108).
É indubitabile,
infatti, che la mancanza, o la menomazione, di siffatte garanzie non può non
incidere gravemente sull'amministrazione della giustizia, deviandola dalle sue
fondamentali finalità, inerenti alla vita stessa dello Stato.
Ora, la disposizione
impugnata, a tutela sia dell'interesse generale, sia del diritto di difesa, del
quale l'art. 24, secondo comma, della Costituzione esige l'inviolabilità, tende
appunto ad evitare che l'insorgere di particolari situazioni, o altri fattori
esterni, possano, in qualsiasi modo, interferire nel processo penale, incidendo
sulla obiettività del giudizio e sulla retta applicazione della legge, che si
ricollegano ad una suprema garanzia di giustizia.
Qualora invero, nella
sede in cui si svolge il processo, e in relazione al medesimo, si presentino
situazioni come quelle prevedute dall'art. 55; qualora cioè (in relazione
all'ordine pubblico) si manifestino o siano sicuramente prevedibili - come nel
caso risulta dalla richiesta del Procuratore generale della Cassazione - gravi
turbamenti della pubblica tranquillità e della pacifica convivenza dei
cittadini, con pericolo anche per la sicurezza delle persone; ovvero quando
(riguardo al legittimo sospetto), con mezzi diretti o indiretti, non esclusa la
violenza nei riguardi delle persone che partecipano al processo, si tenta di influire
sullo svolgimento o sulla definizione di esso, appare chiara non soltanto
l'opportunità, ma la necessità che del processo conosca un giudice diverso da
quello originariamente stabilito dalla legge; giudice diverso la designazione
del quale, per necessità pratiche, é demandata all'organo giudiziario.
Per tutte le esposte
considerazioni la disposizione non può ritenersi in contrasto col precetto
contenuto nel primo comma dell'art. 25 della Costituzione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del Codice di procedura
penale, sollevata dalla Corte di cassazione, con ordinanza del 27 novembre
1962, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile
1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele
FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 3 maggio 1963.