SENTENZA N. 47
ANNO 1966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 777, promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1965 dal Pretore di Viareggio nel procedimento penale a carico di Varia Filippo, iscritta al n. 150 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 28 agosto 1965.
Udita nella camera di consiglio del 3 marzo 1966 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli.
Ritenuto in fatto
Il Pretore di Lucca, con sentenza 6 giugno 1964, assolveva
Varia Filippo dall'imputazione di non aver adempiuto all'obbligo
di accantonare presso un Istituto bancario o presso
Contro tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, il quale rilevava
che il Pretore era erroneamente giunto alla conclusione
di escludere la sanzione penale di un obbligo di cui esattamente aveva
riconosciuto l'esistenza, giacché l'art.
L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata.
Nessuna delle parti si é costituita davanti alla Corte e pertanto il giudizio, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9, primo comma, delle Norme integrative 16 marzo 1956, si é svolto in camera di consiglio.
Considerato in diritto
Questa Corte, con sentenza n. 129 del 1963, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte in cui rendeva obbligatorie erga omnes le clausole del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, che prevedevano il versamento alle Casse edili delle percentuali dovute per gratifica natalizia, ferie e festività (art. 34) e che disciplinavano l'istituzione e il funzionamento di tali Casse (art. 62). Si rilevava nella sentenza che la istituzione e il funzionamento delle dette Casse attiene a materia estranea alla diretta disciplina dei rapporti di lavoro, cui solamente ha riguardo l'art. 1 della legge delegante 14 luglio 1959, n. 741, e che pertanto era al di fuori dei limiti della delega l'estensione erga omnes, compiuta dal decreto presidenziale, dell'obbligo dei versamenti alle Casse medesime.
Per gli stessi motivi
Nel caso presente il Pretore di Viareggio, richiamandosi alla
necessità, già affermata dalla Corte, che gli accordi provinciali integrativi vengano singolarmente sottoposti al giudizio di legittimità
costituzionale, stante la loro autonomia normativa, ha chiesto che
Se non che, a differenza dei casi riguardanti i contratti integrativi sui quali si sono avute le pronunce innanzi ricordate, il contratto integrativo 2 ottobre 1959 per la provincia di Lucca (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 19 agosto 1961) non contiene alcuna norma istitutiva di una Cassa edile, mentre l'art. 6 di esso stabilisce la misura delle percentuali dovute per gratifica natalizia, ferie e festività e il modo di liquidazione di esse. Non sussistono, pertanto, nella specie, i motivi che hanno portato alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle ricordate clausole del contratto collettivo nazionale e delle clausole corrispondenti dei contratti integrativi, né sono stati dedotti particolari motivi di illegittimità costituzionale nei riguardi delle clausole del contratto integrativo de quo, che dall'ordinanza non risultano neanche siano state tenute presenti nel loro obbiettivo contenuto. É manifesta pertanto l'infondatezza della questione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R 9 maggio 1961, n. 777, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, relativamente al Contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959 per la provincia di Lucca, proposta con l'ordinanza del Pretore di Viareggio indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1966.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO
Depositata in cancelleria il 23 maggio 1966.