SENTENZA
N. 31
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, promossi
con due ordinanze emesse il 24 agosto 1963 dal Pretore di Palermo nei
procedimenti penali rispettivamente a carico di Barresi Ernesto e di Costantino
Giuseppe, iscritte ai nn. 195 e 196 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 299 del 16 novembre 1963.
Udita nella camera di
consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione del Giudice Costantino Mortati.
Ritenuto
in fatto
1. - Nel corso di un
giudizio penale avanti il Pretore di Palermo a carico di Barresi Ernesto,
imputato della contravvenzione prevista dall'art. 8 della legge 14 luglio 1959,
n. 741, per non avere accantonato presso la Cassa edile palermitana le somme
dovute per 29 operai da lui impiegati per lavori edilizi, in base alla clausola
9 dell'accordo collettivo provinciale di lavoro del 30 settembre 1959, é stata
sollevata eccezione di incostituzionalità del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642,
per la parte relativa al riconoscimento dell'obbligo di iscrizione a detta
Cassa. Il Pretore, affermata la rilevanza della questione sollevata, ebbe a ritenerla
fondata nella considerazione che l'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961,
n. 1642, nello stabilire che i rapporti di lavoro costituiti per le attività
edili, per le quali, relativamente agli operai, é stato stipulato, per la
Provincia di Palermo, l'accordo collettivo 30 settembre 1959, sono regolati da
norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto stesso, e quindi anche a
quella consacrata nel n. 9, che istituisce una Cassa edile, in conformità
all'art. 62 del contratto collettivo nazionale, ha sorpassato, ponendosi in
contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, i limiti della delega
conferita al Governo dalla citata legge n. 741, in quanto l'obbligo erga
omnes di iscrizione alla Cassa non rientra nel compito ad esso assegnato di
fissare i minimi salariali e normativi. In conseguenza ha emesso ordinanza di
rinvio a questa Corte, in data 24 agosto 1963.
2. - Con altra
ordinanza in pari data emessa dallo stesso Pretore nel corso del giudizio
contro Costantino Giuseppe, anch'egli imputato di analoga contravvenzione,
veniva sollevata per gli stessi motivi questione di eccesso di delega e, previa
sospensione del giudizio, sono stati trasmessi gli atti a questa Corte.
Le due ordinanze,
debitamente notificate e comunicate, sono state pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale del 16 novembre 1963, n. 299. Nessuna delle parti si é costituita
avanti alla Corte, e pertanto, ai sensi dell'art. 9 delle Norme integrative del
16 marzo 1956, il giudizio si é svolto in camera di consiglio.
Considerato
in diritto
1. - L'identità delle
questioni sottoposte dalle due ordinanze induce a deciderle con unica sentenza.
2. - Con sentenza 13 luglio 1963,
n. 129, questa Corte ha ritenuto che gli artt. 1 e 4 della legge 14 luglio
1959, n. 741, nel prescrivere al Governo di uniformarsi, nell'esercizio del
potere delegato ad esso conferito, a tutte le clausole dei contratti collettivi
nonché dei contratti integrativi, stipulati dalle associazioni sindacali, non
hanno inteso includere anche quelle fra esse che impongono ai non appartenenti
alle associazioni stipulanti l'obbligo dell'iscrizione alle Casse edili,
istituite per gestire i contributi dovuti dai lavoratori edili a titolo di
compenso per gratifiche, ferie e festività, nonché per prestazioni
previdenziali e assistenziali, ed ha quindi dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella
parte in cui rende obbligatori per tutti i lavoratori edili gli artt. 34 (per
il riferimento alle Casse edili ivi contenuto) e 62 (che disciplina
l'istituzione e il funzionamento di tali Casse) del contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo a detti lavoratori, e conseguentemente l'articolo
unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui rende obbligatoria
l'iscrizione alla Cassa edile costituita dall'art. 6 del contratto collettivo
integrativo per la Provincia di Salerno.
Che nella specie il
decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1961, n. 1642, denunciato
dalle ordinanze in esame, rende obbligatorio per la Provincia di Palermo,
l'accordo collettivo stipulato il 30 settembre 1959 fra associazioni di
imprenditori e di lavoratori edili, in ogni sua parte, e perciò pure nella
costituzione di una Cassa edile, consacrata nella clausola 9, in riferimento
all'art. 62 del citato contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, sicché
deve dichiararsene l'invalidità, sulla base delle stesse considerazioni svolte
nella precedente sentenza
n. 129 del 1963.
Non può ritenersi che
l'annullamento effettuato con tale sentenza della parte del D.P.R. n. 1032 del
1960 che estendeva ai lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti l'art. 62
di detto contratto nazionale abbia fatto, di per sé, cadere anche le clausole
di tutti i contratti integrativi provinciali emesse sulla base dell'art. 62
medesimo. Infatti questo si limita a conferire il potere di istituire, laddove
si rendesse possibile, le Casse edili, ed ogni contratto collettivo
provinciale, espressione della potestà propria delle relative organizzazioni
locali, presenta una sua propria autonomia, ed assume di fatto aspetti
differenti da Provincia a Provincia.
Trattandosi pertanto
di norme diverse (sia pure a contenuto in tutto o in parte identico) si rende
necessaria un apposita pronuncia di illegittimità costituzionale che faccia
venire meno l'efficacia erga omnes delle norme stesse;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
previa riunione dei
due giudizi,
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961,
n. 1642, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes la clausola 9
dell'accordo di lavoro del 30 settembre 1959 per la Provincia di Palermo, in
relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli
artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 18 marzo 1964.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO
- Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI
- Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 2 aprile 1964.